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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/11/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2425/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2425/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 05/11/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio degli avv.ti Manola Rinaldi e Parte_1
OL IZ, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Maria Elena Pagani, CP_1 che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1) CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: dichiarare la separazione personale dei coniugi e con rinuncia reciproca alle ragioni di addebito, con CP_1 CP_2 ordine al Comune di Legnano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
2) La figlia minore sarà affidata in via condivisa ai genitori, con collocamento paritario Per_1 pagina 1 di 6 (come meglio specificato alla condizione 7, a cui si rimanda), e, per accordo tra le parti, manterrà la residenza presso la casa familiare, sita in Legnano, restando inteso tra le parti che, in caso di cambio di residenza della madre, con conseguente necessità di modifica della residenza anche per la minore, la nuova residenza di verrà fissata presso il genitore, tra i Per_1 due, in maggiore prossimità territoriale alla scuola;
3) La casa familiare, sita in Legnano in Via Volta n 82, in comproprietà tra i coniugi nella ragione del 50%, rimarrà assegnata alla sig.ra con tutto quanto l'arreda e correda;
Parte_1 il signor lascerà l'abitazione coniugale entro e non oltre la data del 15/12/2025 e CP_1 preleverà dalla abitazione i suoi effetti personali e quanto di sua spettanza entro e non oltre il mese di dicembre 2025; si riserverà, invece, di lasciare liberi box e cantina dai propri effetti nel successivo termine di febbraio 2026;
Come per legge la signora quale assegnataria dell'immobile, sarà tenuta al Parte_1 pagamento di tutte le spese condominiali ordinarie, delle utenze (nello specifico contratto per luce e internet) che saranno volturate a suo nome entro e non oltre la fine del mese in corso, oltre che di tutte le imposte a carico del coniuge assegnatario come per legge;
Le parti notizieranno l'amministratore di condominio al fine di poter ricevere, entrambe, doppie comunicazioni sugli oneri condominiali.
4) Il sig. verserà alla signora a titolo di assegno perequativo in ausilio al CP_1 Parte_1 mantenimento della minore, la somma di euro 500,00 mensili;
il versamento sarà fatto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2025, e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione dicembre 2026, base dicembre 2025).
5) Entrambi i genitori saranno tenuti a concorrere nella ragione del 70% in capo al padre e 30% in capo alla madre, delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel mese di giugno 2025 e quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da pagina 2 di 6 documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici;
6) In deroga alla condizione di cui al punto precedente, i genitori convengono, quale scelta nel pagina 3 di 6 miglior interesse per che la medesima termini il ciclo della scuola primaria e Per_1 secondaria, la prima presso la scuola paritaria “L'Arca”, e la seconda presso l'istituto “Colbe”, facenti parte dell'Istituto Tirinnanzi in Legnano, con spese scolastiche, così come specificate nelle richiamate Linee Guida, nella ragione del 100% in capo al sig. Successivamente CP_1 alla fine del ciclo della scuola secondaria, i genitori rivaluteranno tale scelta.
7) Quanto alla regolamentazione del pari periodi di frequentazione di con ciascun Per_1 genitore, si specifica che questo sarà lo schema seguito dai genitori, riportato in due settimane base, necessarie a chiarire l'alternanza: settimana 1: lunedì papà, martedì mamma, mercoledì papà, giovedì mamma, venerdì papà, sabato e domenica mamma settimana 2: lunedì papà, martedì mamma, mercoledì papà, giovedì mamma, venerdì mamma, sabato e domenica papà.
Le parti precisano che, in accordo tra loro, per agevolare l'accompagnamento a scuola di nel mercoledì in cui la madre ha difficoltà ad accompagnarla, la minore sarà Per_1 accompagnata dal papà, mentre la mamma, a sua volta, si occuperà di accompagnare a scuola la mattina del martedì, ancorché la minore sarà presso il papà per il pernotto. Il genitore Per_1 dovrà essere presso la casa dell'altro la mattina in tempo utile per l'accompagnamento.
8) Vacanze e festività.
Nel corso delle ferie estive scolastiche, mentre i genitori lavorano, la minore, come prassi fino ad ora, verrà iscritta ad attività sportive e campi estivi, indicativamente nei mesi di giugno e luglio, dando prevalenza, come fino ad oggi accaduto, alle settimane di campus estivo organizzate dalla scuola stessa frequentata dalla minore e con gli insegnanti già conosciuti da
Per_1
Nel mese di agosto il padre e la madre trascorreranno con la figlia un pari periodo di quindici giorni, diviso a settimane alternate tra i genitori;
questa estate 2026 il padre terrà la figlia la prima settimana di agosto e la madre la seconda e quindi in alternanza;
Viene comunque fatto salvo ogni migliore e diverso accordo tra le parti assunto in forma scritta entro e non oltre il mese di aprile di ogni anno.
Per le vacanze di Natale, starà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, dalla chiusura Per_1 scolastica fino al 31 dicembre (con scambio con l'altro genitore alle ore 10.00 del 31/12) e dal
31 dicembre (ore 10,00) alla ripresa scolastica, restando inteso che il genitore che farà con la settimana 31/12 - inizio scuola, starà con la minore anche il 24/12 (Vigilia di Natale); Per_1 fatti sempre salvi diversi e migliori accordi tra parti, per iscritto;
pagina 4 di 6 Per le vacanze di carnevale e pasquali, varrà l'alternanza annuale tra l'uno e l'altro genitore, con la precisazione che il giorno di Pasqua sarà sempre presso la madre e Pasquetta Per_1 sempre presso il padre;
sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori in forma scritta.
I ponti seguiranno le alternanze dei fine settimana, salvo diversi accordi tra i genitori in forma scritta;
Altre occasioni:
Il padre e la madre avranno la possibilità, nel giorno dei rispettivi compleanni, di restare in compagnia della figlia, indipendentemente dalle condizioni di frequentazione.
Gli eventi significativi della vita di in ambito scolastico, sportivo e relazionale (gare, Per_1 feste della scuola, recite ...) potranno vedere la presenza di entrambi i genitori. Il genitore in quel momento collocatario si farà carico della gestione concreta e della partecipazione attiva, se richiesta, all'evento; l'altro genitore ne condividerà̀ l'esperienza.
9) Entrambi i genitori si impegnano a introdurre gradualmente nella vita della figlia eventuali partner, dandosene previa notizia, per agevolare la comunicazione con la medesima su tale aspetto. Qualora la convivenza assuma stabilità, le parti provvederanno sempre a garantire adeguati spazi per la figlia.
10) Il conto corrente comune acceso presso ING Bank Italia resterà attivo in quanto ivi le parti hanno la domiciliazione del pagamento della rata del mutuo afferente la casa coniugale in comproprietà e della relativa assicurazione, col che le parti si impegnano a versare sul detto conto - in tempo utile alla scadenza dei pagamenti - la loro quota parte della rata del mutuo e della assicurazione, nella ragione del 50%.
11) Anche le autovetture restano al rispettivo titolare.
12) Con quanto sopra le parti dichiarano di avere composto ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di nulla avere a pretendere reciprocamente, dichiarandosi economicamente indipendenti e di non pretendere reciprocamente assegni a titolo separativo.
13) Le parti confermano la loro disponibilità ad intraprendere il percorso di mediazione suggerito dal Servizio Sociale, affidandosi, ove possibile, alle strutture indicate e suggerite dai
Servizi stessi.
Le parti concordano anche a che il Servizio Sociale prosegua una attività di monitoraggio del nucleo per almeno sei mesi ancora, tempo utile, al nucleo stesso, al transito separativo ed all'assestamento dopo la separazione;
pertanto, chiedono che il Tribunale dia mandato al
Servizio di Legnano in tal senso, con termine per deposito di relazione nei termini opportuni e necessari, utili alla successiva fase divorzile. pagina 5 di 6 14) spese del giudizio compensate e i legali si esonerano reciprocamente dal vincolo di solidarietà professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronuncia della separazione personale delle parti è fondata e meritevole di accoglimento.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile e non può essere ripristinata.
Deve prendersi atto che all'udienza di prima comparizione, su impulso del Giudice Delegato, le parti sono pervenute ad un accordo sulle condizioni della separazione, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della prole ed alla situazione economica dei genitori.
Per quanto concerne le ulteriori istanze connesse alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorre la necessità di rimettere la presente causa sul ruolo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) pronuncia la separazione dei coniugi Parte_2
2) prende atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra indicate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
4) dispone la rimessione della presente causa, confermandosi l'udienza già fissata dal Giudice Relatore.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 10/11/2025
Il Presidente estensore pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2425/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 05/11/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio degli avv.ti Manola Rinaldi e Parte_1
OL IZ, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Maria Elena Pagani, CP_1 che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1) CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: dichiarare la separazione personale dei coniugi e con rinuncia reciproca alle ragioni di addebito, con CP_1 CP_2 ordine al Comune di Legnano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
2) La figlia minore sarà affidata in via condivisa ai genitori, con collocamento paritario Per_1 pagina 1 di 6 (come meglio specificato alla condizione 7, a cui si rimanda), e, per accordo tra le parti, manterrà la residenza presso la casa familiare, sita in Legnano, restando inteso tra le parti che, in caso di cambio di residenza della madre, con conseguente necessità di modifica della residenza anche per la minore, la nuova residenza di verrà fissata presso il genitore, tra i Per_1 due, in maggiore prossimità territoriale alla scuola;
3) La casa familiare, sita in Legnano in Via Volta n 82, in comproprietà tra i coniugi nella ragione del 50%, rimarrà assegnata alla sig.ra con tutto quanto l'arreda e correda;
Parte_1 il signor lascerà l'abitazione coniugale entro e non oltre la data del 15/12/2025 e CP_1 preleverà dalla abitazione i suoi effetti personali e quanto di sua spettanza entro e non oltre il mese di dicembre 2025; si riserverà, invece, di lasciare liberi box e cantina dai propri effetti nel successivo termine di febbraio 2026;
Come per legge la signora quale assegnataria dell'immobile, sarà tenuta al Parte_1 pagamento di tutte le spese condominiali ordinarie, delle utenze (nello specifico contratto per luce e internet) che saranno volturate a suo nome entro e non oltre la fine del mese in corso, oltre che di tutte le imposte a carico del coniuge assegnatario come per legge;
Le parti notizieranno l'amministratore di condominio al fine di poter ricevere, entrambe, doppie comunicazioni sugli oneri condominiali.
4) Il sig. verserà alla signora a titolo di assegno perequativo in ausilio al CP_1 Parte_1 mantenimento della minore, la somma di euro 500,00 mensili;
il versamento sarà fatto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2025, e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione dicembre 2026, base dicembre 2025).
5) Entrambi i genitori saranno tenuti a concorrere nella ragione del 70% in capo al padre e 30% in capo alla madre, delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel mese di giugno 2025 e quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da pagina 2 di 6 documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici;
6) In deroga alla condizione di cui al punto precedente, i genitori convengono, quale scelta nel pagina 3 di 6 miglior interesse per che la medesima termini il ciclo della scuola primaria e Per_1 secondaria, la prima presso la scuola paritaria “L'Arca”, e la seconda presso l'istituto “Colbe”, facenti parte dell'Istituto Tirinnanzi in Legnano, con spese scolastiche, così come specificate nelle richiamate Linee Guida, nella ragione del 100% in capo al sig. Successivamente CP_1 alla fine del ciclo della scuola secondaria, i genitori rivaluteranno tale scelta.
7) Quanto alla regolamentazione del pari periodi di frequentazione di con ciascun Per_1 genitore, si specifica che questo sarà lo schema seguito dai genitori, riportato in due settimane base, necessarie a chiarire l'alternanza: settimana 1: lunedì papà, martedì mamma, mercoledì papà, giovedì mamma, venerdì papà, sabato e domenica mamma settimana 2: lunedì papà, martedì mamma, mercoledì papà, giovedì mamma, venerdì mamma, sabato e domenica papà.
Le parti precisano che, in accordo tra loro, per agevolare l'accompagnamento a scuola di nel mercoledì in cui la madre ha difficoltà ad accompagnarla, la minore sarà Per_1 accompagnata dal papà, mentre la mamma, a sua volta, si occuperà di accompagnare a scuola la mattina del martedì, ancorché la minore sarà presso il papà per il pernotto. Il genitore Per_1 dovrà essere presso la casa dell'altro la mattina in tempo utile per l'accompagnamento.
8) Vacanze e festività.
Nel corso delle ferie estive scolastiche, mentre i genitori lavorano, la minore, come prassi fino ad ora, verrà iscritta ad attività sportive e campi estivi, indicativamente nei mesi di giugno e luglio, dando prevalenza, come fino ad oggi accaduto, alle settimane di campus estivo organizzate dalla scuola stessa frequentata dalla minore e con gli insegnanti già conosciuti da
Per_1
Nel mese di agosto il padre e la madre trascorreranno con la figlia un pari periodo di quindici giorni, diviso a settimane alternate tra i genitori;
questa estate 2026 il padre terrà la figlia la prima settimana di agosto e la madre la seconda e quindi in alternanza;
Viene comunque fatto salvo ogni migliore e diverso accordo tra le parti assunto in forma scritta entro e non oltre il mese di aprile di ogni anno.
Per le vacanze di Natale, starà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, dalla chiusura Per_1 scolastica fino al 31 dicembre (con scambio con l'altro genitore alle ore 10.00 del 31/12) e dal
31 dicembre (ore 10,00) alla ripresa scolastica, restando inteso che il genitore che farà con la settimana 31/12 - inizio scuola, starà con la minore anche il 24/12 (Vigilia di Natale); Per_1 fatti sempre salvi diversi e migliori accordi tra parti, per iscritto;
pagina 4 di 6 Per le vacanze di carnevale e pasquali, varrà l'alternanza annuale tra l'uno e l'altro genitore, con la precisazione che il giorno di Pasqua sarà sempre presso la madre e Pasquetta Per_1 sempre presso il padre;
sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori in forma scritta.
I ponti seguiranno le alternanze dei fine settimana, salvo diversi accordi tra i genitori in forma scritta;
Altre occasioni:
Il padre e la madre avranno la possibilità, nel giorno dei rispettivi compleanni, di restare in compagnia della figlia, indipendentemente dalle condizioni di frequentazione.
Gli eventi significativi della vita di in ambito scolastico, sportivo e relazionale (gare, Per_1 feste della scuola, recite ...) potranno vedere la presenza di entrambi i genitori. Il genitore in quel momento collocatario si farà carico della gestione concreta e della partecipazione attiva, se richiesta, all'evento; l'altro genitore ne condividerà̀ l'esperienza.
9) Entrambi i genitori si impegnano a introdurre gradualmente nella vita della figlia eventuali partner, dandosene previa notizia, per agevolare la comunicazione con la medesima su tale aspetto. Qualora la convivenza assuma stabilità, le parti provvederanno sempre a garantire adeguati spazi per la figlia.
10) Il conto corrente comune acceso presso ING Bank Italia resterà attivo in quanto ivi le parti hanno la domiciliazione del pagamento della rata del mutuo afferente la casa coniugale in comproprietà e della relativa assicurazione, col che le parti si impegnano a versare sul detto conto - in tempo utile alla scadenza dei pagamenti - la loro quota parte della rata del mutuo e della assicurazione, nella ragione del 50%.
11) Anche le autovetture restano al rispettivo titolare.
12) Con quanto sopra le parti dichiarano di avere composto ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di nulla avere a pretendere reciprocamente, dichiarandosi economicamente indipendenti e di non pretendere reciprocamente assegni a titolo separativo.
13) Le parti confermano la loro disponibilità ad intraprendere il percorso di mediazione suggerito dal Servizio Sociale, affidandosi, ove possibile, alle strutture indicate e suggerite dai
Servizi stessi.
Le parti concordano anche a che il Servizio Sociale prosegua una attività di monitoraggio del nucleo per almeno sei mesi ancora, tempo utile, al nucleo stesso, al transito separativo ed all'assestamento dopo la separazione;
pertanto, chiedono che il Tribunale dia mandato al
Servizio di Legnano in tal senso, con termine per deposito di relazione nei termini opportuni e necessari, utili alla successiva fase divorzile. pagina 5 di 6 14) spese del giudizio compensate e i legali si esonerano reciprocamente dal vincolo di solidarietà professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronuncia della separazione personale delle parti è fondata e meritevole di accoglimento.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile e non può essere ripristinata.
Deve prendersi atto che all'udienza di prima comparizione, su impulso del Giudice Delegato, le parti sono pervenute ad un accordo sulle condizioni della separazione, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della prole ed alla situazione economica dei genitori.
Per quanto concerne le ulteriori istanze connesse alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorre la necessità di rimettere la presente causa sul ruolo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) pronuncia la separazione dei coniugi Parte_2
2) prende atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra indicate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
4) dispone la rimessione della presente causa, confermandosi l'udienza già fissata dal Giudice Relatore.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 10/11/2025
Il Presidente estensore pagina 6 di 6