CA
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/05/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 633/2023 R.G., promossa
DA
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del rappresentante legale p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Tommasi;
Appellante
CONTRO
); CP_1 C.F._1
Appellata contumace
E
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. Valentina Schilirò;
Appellato
E
Controparte_3
), in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentate p.t, Appellato contumace
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento e sottesi avvisi di addebito e cartella di pagamento – contributi e CP_2 CP_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 398/2023 il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso CP_1
l'intimazione di pagamento n. 29320229001973411/00, nonché avverso i sottesi avvisi di addebito e cartella di pagamento relativi a contributi previdenziali e premi anni 2015 - 2016, dichiarava prescritti i crediti CP_2 CP_3
portati dalla cartella di pagamento n. 29320160059914042000 e rigettava nel resto il ricorso.
Il Tribunale, in particolare, riteneva infondata l'opposizione all'esecuzione in relazione agli avvisi di addebito n.59320150005374507000,
59320160000057415000, 59320160003313425000 aventi ad oggetto il mancato versamento dei contributi anni 2015-2016, atteso che alla data di CP_2
ricezione dell'intimazione di pagamento avvenuta il 4.04.2022, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notifica al ricorrente dei relativi atti di accertamento avvenuta in data 7.9.2018, non era ancora validamente decorso. Reputava invece fondata l'opposizione e dunque prescritta la pretesa creditoria portata dalla cartella di pagamento n.
29320160059914042000 avente ad oggetto premi anni 2014 – 2015, non CP_3
avendo i resistenti documentato la notifica del titolo né di atti interruttivi della prescrizione entro il quinquennio dall'insorgenza dell'obbligazione; compensava le spese di lite in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l Parte_1
, con ricorso del 26.07.2023 cui resisteva l' restavano
[...] CP_2
contumaci e l' nonostante la regolare notifica CP_1 CP_3 dell'impugnazione.
La causa era posta in decisione in data 29.05.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame l'appellante censura il capo della sentenza ove si afferma che “i resistenti non hanno documentato la notifica del titolo né degli atti interruttivi della prescrizione entro il quinquennio dall'insorgenza dell'obbligazione” e rileva che il giudice aveva erroneamente dichiarato la prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n.
29320160059914042000, atteso che il termine quinquennale non era affatto decorso, essendo stato sospeso in applicazione degli artt. 154 d.l. 34/2020, 99 d.l.
104/2020, 1 bis d.l. 125/2020, 1 d.l. 3/2021, art 22bis d.l. 183/2020, 4 d.l. 41/2021,
9 d.l. 73/2021, 2 d.l. 99/2021 (norme che avevano previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione). Allega che detta normativa riguardava tutti i carichi trasmessi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre
2021, a prescindere dal tipo di imposta o sanzione riscossa (erariale o locale, tributaria o patrimoniale) e che, per tutti gli altri carichi che non vi dovessero rientrare, trovava applicazione l'articolo 12 del D. lgs. n. 159/2015, secondo cui tutti termini pendenti all'inizio della sospensione (8 marzo 2020) erano prorogati per un periodo uguale a quello della sospensione medesima. Deduce che solo dall'1.09.2021 l è tornata a notificare le cartelle e gli altri atti della CP_4
riscossione, attività precedentemente sospesa dall'art. 4 d.l. n.41/2021 (c.d.
Decreto Sostegni). Reitera infine tutte le difese spiegate nel primo grado di giudizio e ribadisce la legittimità dell'operato dell e Controparte_5
l'infondatezza della declaratoria di prescrizione.
2. L' nella memoria difensiva dichiara di aderire al ricorso in appello CP_2
di e chiede alla Corte, in accoglimento del gravame proposto dall CP_4 [...]
, di rigettare il ricorso proposto in primo grado dall'opponente, Controparte_5
con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite. 3. L'appello è inammissibile.
4. Il collegio richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi formali della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
5. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il difetto di legitimatio ad causam
è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. - Cassazione civile , sez. un.
08/03/2022 n. 7514 cit.
6. Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della
Cassazione (cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. - 15/6/2023, n. 17208) e di recente Cassazione civile sez. lav. 5769/2025 ha ribadito che “Il concessionario non ha dunque interesse ad impugnare le statuizioni che vertono sul merito della pretesa contributiva, profilo in ordine al quale difetta di legittimazione ad agire (di recente, Cass., sez. lav., 29 novembre
2024, n. 30717, punto 6.3. del Ritenuto”.
7. L' si è costituito tempestivamente nel presente giudizio chiedendo CP_2
l'accoglimento dell'appello di CP_4
La domanda dell' potrebbe qualificarsi come impugnazione adesiva CP_2
incidentale rivolta contro la parte cui è rivolta l'impugnazione principale e fondata sugli stessi motivi fatti valere dall'appellante principale (motivi che vengono semplicemente richiamati configurando un “appello per relationem”) e, tuttavia,
l'ente previdenziale, non solo non ha notificato la memoria di costituzione all'appellata ma oltretutto non appare nemmeno avere interesse a CP_1
impugnare la sentenza, che ha rigettato l'opposizione avverso gli avvisi di addebito, accogliendo l'eccezione di prescrizione solo con riferimento ai crediti portati dalla cartella di pagamento relativi a premi (come affermato in CP_3
sentenza).
8. Pertanto, sia l'appello principale che quello adesivo incidentale sono inammissibili.
Le spese del presente grado vanno dichiarate irripetibili nei confronti delle parti appellate rimasta contumaci, e compensate tra e in assenza di CP_4 CP_2
soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello di
[...]
; Parte_1
spese processuali irripetibili nei confronti delle parti appellate non costituite e compensate tra l'appellante e . CP_2
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 29.05.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese