TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/09/2025, n. 6861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6861 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
24463/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 27.06.2023, discussa nella Camera di Consiglio del 10.09.2025, da
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonio Francesco Catanzariti presso il cui studio sito in Milano alla Via
Domenichino n. 16, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Carmine Panzitta presso il cui studio sito in Rho (MI), Via Renato Serra 7, è elettivamente domiciliato,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 03.09.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“1. La conferma integrale dei provvedimenti temporanei già adottati in fase presidenziale, sia in favore della ricorrente che della figlia;
Per_1
2. La condanna del resistente al versamento degli arretrati dovuti a titolo di canoni di locazione non corrisposti (€ 13.400) per l'immobile occupato dalla sig.ra canoni che erano oggetto di Pt_1 specifico obbligo assunto in sede di separazione e successivamente disatteso;
3. La condanna del resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, vista l'ingiustificata resistenza alla conferma delle condizioni già operative, che costituiscono l'equo contemperamento delle situazioni reddituali delle parti.”
Per CP_1 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito
•Rigettare tutte le domande avversarie, ad eccezione di quella relativa allo scioglimento del matrimonio, perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi suesposti. In via subordinata
•Rideterminare ed in ogni caso diminuire gli importi dovuti dal Sig. a titolo di contributo per CP_1 il canone di locazione dell'immobile di Rho, via Serra 3, a titolo di mantenimento della figlia
, quale assegno divorzile. Per_1
In ogni caso
•Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1 data 18.05.1996 in Rho (MI), trascritto nei registri di stato civile del Comune di Rho, al n. 27, parte II, serie A, anno 1996.
Dal matrimonio sono nati due figli: , nato il [...], e nata il [...]. Per_2 Per_1
I coniugi si sono separati con convenzione di negoziazione assistita conclusa in data
01.03.2016.
Con accoglimento del ricorso (14327/2018 del 29.06.2018) per la modifica delle condizioni di separazione, promosso congiuntamente dai coniugi venivano confermati i seguenti Parte_2 accordi:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto e di comunicare ogni variazione del proprio recapito l'uno all'altro nei termini di legge. pagina 2 di 13 2) Il figlio minore , di anni 15, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione abitativa e residenza presso l'abitazione paterna in Arese, via Torretta 6/3; la figlia minore , di anni 13, affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, continuerà a vivere con Per_1 la madre con residenza anagrafica presso la casa coniugale di Pregnana Milanese, via Po n. 11/A;
3) Ciascuno dei genitori terrà con sé i figli - che quindi staranno insieme tutti i fine settimana - a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, in cui verranno accompagnati a scuola.
4) Ad anni alterni e - salvo diverso accordo tra i genitori da definirsi entro il 20 Per_2 Per_1 novembre - trascorreranno insieme la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre) con uno dei genitori, quella di Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) con l'altro. Inoltre, i figli trascorreranno l'intero periodo delle vacanze pasquali (dal giorno di chiusura della scuola sino alla ripresa delle lezioni) con un genitore, l'anno successivo con l'altro.
5) Durante le vacanze estive (da intendersi quale periodo di chiusura delle scuole), e Per_2
trascorreranno insieme almeno tre settimane, di cui due consecutive nel mese di agosto, Per_1 presso ciascuno dei genitori (e quindi specificamente tre settimane presso la madre e tre presso il padre). I coniugi dovranno concordare il calendario vacanze entro e non oltre la data del 30 aprile di ciascun anno. I ragazzi andranno prelevati e riconsegnati ciascuno presso la propria residenza. In ogni caso, è fatto salvo qualsiasi diverso ed ulteriore accordo tra i genitori in ordine alle modalità di frequentazione, organizzazione delle vacanze e delle festività.
6) Tutte le scelte più importanti riguardanti i figli, ed in particolare quelle relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, i quali si impegneranno a collaborare fattivamente nella cura e crescita dei figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente dal genitore presso il quale i minori si trovano.
7) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1 Pt_1 minore , l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) mensili a mezzo bonifico bancario sul conto Per_1 corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 1 di ogni mese, per 12 mensilità l'anno. Il predetto Pt_1 importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2019.
8) Il sig. si farà altresì carico in misura del 50% di tutte le spese straordinarie documentate CP_1 per la figlia , come indicate nel protocollo adottato dalla Corte Appello di Milano, da Per_1 intendersi qui integralmente trascritto.
9) Il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra un assegno di mantenimento CP_1 Pt_1 mensile di € 800,00 (ottocento/00) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie entro il giorno 1 di ogni mese, per 12 mensilità. Il predetto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2019.
10) In considerazione dello stato di disoccupazione della Sig.ra il mantenimento di , Pt_1 Per_2 anche per quanto riguarda le spese straordinarie, rimarrà interamente a carico del Sig. CP_1 Resta inteso che nei giorni in cui starà con la madre, la stessa provvederà direttamente al Per_2 sostentamento del figlio.
11) La casa coniugale sita in Pregnana Milanese, via Po n. 11/A, in comunione pro indiviso tra i coniugi e attualmente in vendita per concorde volontà degli stessi, resterà assegnata alla sig.ra
che vi abiterà con la figlia con tutto quanto l'arreda e correda fino alla sua Pt_1 Per_1 vendita. Il sig. avrà la facoltà di utilizzare la parte sita al piano terra della casa coniugale CP_1 (all'uopo divisa da parete in cartongesso) nei giorni in cui avrà i figli con sé.
pagina 3 di 13 12) Le spese condominiali straordinarie della casa coniugale resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; il Signor concorrerà nella misura di 1/3 al pagamento delle spese CP_1 condominiali ordinarie. Le spese relative alle utenze domestiche resteranno di competenza della sig.ra
Pt_1
13) Qualora l'immobile venga venduto, la Sig.ra e la minore si trasferiranno in Pt_1 Per_1 altro immobile che verrà scelto dalla Sig.ra di metratura inferiore a quello della casa Pt_1 coniugale, ma che rispetti in ogni caso le esigenze della Sig.ra e dei figli. Il relativo canone Pt_1 annuale di locazione verrà interamente pagato dal Sig. CP_1
14) I mobili della casa coniugale verranno asportati dalla Sig.ra a proprie spese ed adattati Pt_1 alla nuova abitazione e rimarranno in uso alla moglie;
quelli che non potranno essere traslocati rimarranno al Sig. ovvero venduti unitamente all'abitazione. CP_1
15) Il ricavato della vendita - dedotti il mutuo residuo e le spese - verrà suddiviso al 50% tra i comproprietari.
16) Fintantoché la casa non verrà venduta, le rate di mutuo (comprensive del costo dell'assicurazione) gravanti sulla casa coniugale ed addebitate su conto corrente cointestato acceso presso Ubi Banca - Filiale di Rho - continueranno ad essere corrisposte in via esclusiva dal sig. CP_1
17) Le rate relative al prestito personale richiesto per l'acquisto dei mobili, scadente in data 9.12.2019, concesso dal Credito Artigiano, rimarranno integralmente a carico del sig. che CP_1 continuerà a pagarle. Fermo restando quanto stabilito al suindicato punto 13), estinto il prestito, il diritto di proprietà sui predetti mobili spetterà esclusivamente al signor CP_1
18) I signori e dichiarano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o Pt_1 CP_1 di ogni documento valido per l'espatrio anche per quanto riguarda i figli minori, con espresso impegno alla consegna dei documenti originali.
19) I coniugi si impegnano ad attuare i patti e condizioni del presente accordo nell'interesse e nel rispetto reciproco”.
Con ricorso datato 19.07.2021, il Sig. proponeva la modifica delle condizioni di CP_1 separazione, per poi rinunciarvi in giudizio a spese compensate (decreto del 12.12.2022).
Con successivo ricorso depositato il 27.06.2023, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni vigenti, quanto all'assegno paterno di mantenimento per (pari a € Per_1
459,11 come rivalutato ad aprile 2023) oltre al riconoscimento di un assegno divorzile per sé di €
918,19 come rivalutato ad aprile 2023 e alla corresponsione da parte del sig. del canone di CP_1 locazione della nuova casa di Rho dove la ricorrente si è trasferita con la figlia – invariate le Per_1 restanti condizioni (versamento dell'assegno unico direttamente sul conto corrente di e Per_1 corresponsione al 50% delle spese straordinarie per ); Per_1
In data 15.01.2024 a ridosso dell'udienza di prima comparizione si costituiva in giudizio il convenuto, associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo il rigetto delle ulteriori domande avverse e in subordine, la riduzione degli importi sinora dovuti dal sig.
allegando l'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche e reddituali;
CP_1 pagina 4 di 13 Le parti comparivano il giorno seguente dinnanzi al Giudice delegato all'epoca procedente, ove la parte ricorrente dichiarava: “Io sono rimasta a casa dopo l'adozione di , d'accordo con Per_1 mio marito, per seguire i bambini e in particolare che ha sempre avuto problemi Per_1 neuropsichiatrici, tanto che tuttora ha il sostegno e spesso debbo accompagnarla a visite di controllo e andare a parlare con i professori. Dopo l'ultimo lavoro in uno studio legale, nel 2021, che ho dovuto lasciare per problemi di acufene all'orecchio destro, non sono più riuscita a trovare un lavoro, neppure part-time. Ho l'invalidità perché ho perso il 50% dell'udito dell'orecchio destro. La casa in cui vivo è di proprietà esclusiva di mia mamma a seguito del decesso di mio padre nell'aprile 2023 e della mia rinuncia alla mia quota di proprietà sulla casa in sede di successione. Il contratto di affitto è stato stipulato tra me come locataria e i mei genitori come locatori. Dal 2021 mio marito non sta pagando l'affitto in violazione degli accordi assunti e nessuno lo sta pagando”.
La parte resistente dichiarava altresì: “Io sono in difficoltà economica. Prima, all'epoca della separazione, avevo uno stipendio decisamente diverso. Da quando ho perso il lavoro nel 2015 sono stato un anno senza lavorare e ho iniziato ad accumulare debiti, avendo sempre onorato gli impegni assunti in sede di separazione. Nel 2016 ho avuto un problema di salute importante e ciò ha influito sulle condizioni lavorative ed ho accumulato altri debiti. Mia madre mi ha aiutato vendendo la nuda proprietà della casa. I miei debiti attuali con MP e AG li sta pagando direttamente mia mamma”.
Dato che la conciliazione non riusciva, il Giudice delegato invitava quindi i difensori ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate. Il difensore della ricorrente si riportava all'atto introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle domande proposte. Il difensore del resistente si riportava alla propria comparsa, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande ed istanze. All'esito della discussione il Giudice delegato si riservava.
Con ordinanza del 16.01.2024, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato confermava le statuizioni rese da ultimo con decreto del Tribunale di Milano n. 14327/2018 del
29/06/2018 (assegno paterno di mantenimento per pari a € 459,11; assegno per il Per_1 mantenimento della sig.ra di € 918,19 – entrambi gli importi rivalutati ad aprile 2023; Pt_1 versamento dell'assegno unico direttamente sul c/c di oltre alla suddivisione delle spese Per_1 straordinarie per al 50%) - a eccezione dell'obbligo del sig. di versare il canone di Per_1 CP_1 locazione dell'abitazione di Rho;
non ammetteva le istanze istruttorie articolate da parte convenuta. pagina 5 di 13 Il procedimento perveniva all'udienza del 30.01.2025 dinnanzi al Giudice D. riassegnatario e i difensori delle parti chiedevano rinvio dando atto delle trattative pendenti ai fini della conversione del rito.
All'udienza del 30.06.2025, tenutasi a trattazione scritta, il Giudice delegato, rilevato che le parti, nonostante l'istanza di differimento a fini transattivi, accolta con provvedimento del 28.04.25, non erano addivenute a un accordo, richiamato quanto già osservato nell'ordinanza del 16/01/2024 sulle istanze di prova orale articolate dal convenuto nella comparsa di costituzione depositata il
15.1.2024 - già dichiarate inammissibili, ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte, laddove peraltro la parte attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria di prova costituenda;
mentre le istanze di prova orale articolate dal convenuto nella comparsa di costituzione depositata il 15.1.2024 – come già rilevato dal G.D. con ordinanza del
16/01/2024 sono tardive e, dunque, inammissibili.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 18.05.1996 in Rho
(MI), trascritto nei registri di stato civile del Comune di Rho, al n. 27, parte II, serie A, anno 1996, e si sono separati con convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 01.03.2016. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 6 di 13 L'assegno divorzile
Ritiene il Collegio che ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile chiesto dalla parte resistente.
Il signor dirigente presso un'azienda farmaceutica, all'epoca della separazione CP_1 percepiva uno stipendio annuo lordo di € 101.764, mentre nel 2022 (CUD 2023) ha percepito redditi leggermente inferiori (pari a € 90.177,60 complessivi corrispondenti a uno stipendio mensile netto di €
4.702,00); la pretesa diminuzione reddituale dedotta non può ritenersi comunque provata non avendo il convenuto provveduto a depositare le ultime dichiarazioni dei redditi, come prescritto dall'art. 437bis.12, comma 3 c.p.c. laddove la variazione reddituale attestata dalle buste paga depositate in atti
(relative alle ultime mensilità dell'anno 2023), per stessa ammissione del resistente, risulta dovuta a fattori contingenti (quali nello specifico, il minor numero di trasferte lavorative effettuate nel periodo).
Deve poi rilevarsi che il sostiene le proprie spese di locazione (per € 810,00 mensili), CP_1 per la casa in cui vive con la nuova compagna, oltre ad € 100 mensili per il piano di rientro Parte_3
e a € 205 mensili per la cessione del quinto dello stipendio, mentre gli ulteriori debiti contratti
[...] con AG e MP, per complessivi € 410,00 mensili, sono sostenuti direttamente dalla madre del sig. come dichiarato da quest'ultimo in udienza. CP_1
Di converso, la ricorrente è disoccupata e ha dichiarato di aver abbandonato il lavoro con l'arrivo dei figli, previo accordo col marito – fatti rimasti incontestati. La signora ha lavorato solo qualche mese presso uno studio legale. E' altresì gravata da un'invalidità al 50% - fatto anch'esso incontestato da controparte – senza quindi aver diritto ad alcun trattamento pensionistico e con una capacità lavorativa residua, tenuto conto dell'età e dell'assenza di esperienza lavorativa, che ragionevolmente ne rende difficile il reinserimento nel mercato del lavoro.
La ricorrente vive nella casa di proprietà della madre, con la figlia di anni 20 e non è Per_1 dunque gravata di oneri abitativi (non potendosi ritenere provato l'impegno a corrispondere 500,00 euro mensili in favore della madre, che per sua stessa ammissione, la stessa neppure provvede a versarle;
dovendo intendersi peraltro rinunciata la domanda al contributo alla locazione di 400,00 euro da parte dell'ex coniuge - previsto in sede separativa e già venuto meno con i provvedimenti provvisori dal Giudice delegato.
Pur tenuto conto dei ricavi ottenuti dalle parti con la vendita dell'ex casa coniugale (pari a 35.000 euro ciascuna), le rispettive condizioni economico – patrimoniali, per come emergenti dalla documentazione pagina 7 di 13 versata in atti, restituiscono pertanto l'evidente disparità reddituale e patrimoniale tuttora sussistente tra le parti.
Tanto premesso, deve rilevarsi innanzitutto che i criteri per l'attribuzione dell'assegno divorzile si differenziano da quelli relativi al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, posto che – come statuito con la nota pronuncia Cass. Sez. Un. n. 18287/2018 – il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di uno dei coniugi presuppone, innanzitutto,
l'accertamento di un significativo squilibrio tra le condizioni economiche delle parti e che il richiedente non possieda mezzi adeguati per far fronte alle proprie esigenze di vita (c.d. profilo assistenziale); la disparità reddituale eventualmente esistente tra i coniugi deve poi risultare causalmente attribuibile al maggiore impegno endo-familiare assunto da uno di essi, il quale – sacrificando le proprie aspettative professionali sulla base di scelte di vita concordate per le comuni esigenze familiari in costanza di matrimonio – ha così contribuito a formare il patrimonio comune e dell'altro coniuge, anche avuto riguardo alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (c.d. profilo compensativo). Ciò posto, richiamando l'analisi delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi sopra riassunta, è indubbio che allo stato sussista una disparità reddituale tra le parti in favore del resistente, condizione che di fatti sino ad oggi ha giustificato il permanere di un assegno di mantenimento a favore della moglie.
Avuto riguardo ai presupposti dell'assegno divorzile, deve tenersi conto dell'età e della residua capacità lavorativa della sig.ra che non le consentono di procurarsi autonomamente i mezzi Pt_1 necessari per far fronte alle proprie esigenze di vita, nonchè dell'impegno endo-familiare assunto dalla stessa, che si è occupata pressochè in via esclusiva della figlia oggi maggiorenne ma gravata Per_1 da problematiche neuropsichiatriche – né il resistente ha contestato il ruolo familiare trainante assunto dalla moglie in costanza di matrimonio.
I presupposti dell'assegno divorzile possono quindi ritenersi provati sia sotto il profilo assistenziale, che perequativo – compensativo.
Alla luce di quanto evidenziato deve essere quindi riconosciuto in favore della signora Pt_1 con decorrenza dalla data della domanda, un assegno divorzile dell'importo richiesto di 918,19 € mensili –soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (prima rivalutazione giugno 2024).
pagina 8 di 13 Il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente
Deve darsi atto dell'intervenuta autosufficienza economica del figlio maggiorenne , Per_2 pacificamente attestata dalle parti.
Per quanto riguarda convivente con la madre, la stessa è gravata da problematiche Per_1 neuropsichiatriche ed è impegnata in percorsi di professionalizzazione.
Essendo pertanto pacifico che la ragazza non è ancora economicamente autosufficiente;
richiamato quanto già evidenziato in ordine alla complessiva capacità economico reddituale delle parti, la misura del contributo paterno stabilito in sede di modifica delle condizioni di separazione nel 2018 per il mantenimento della ragazza risulta ancora ritenuta adeguata ai criteri di cui all'art. 337ter comma
4 c.c, che presiedono alla determinazione giudiziale della modalità con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli e che hanno riguardo in principalità al criterio di proporzionalità rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, tenuto altresì conto delle esigenze del figlio in relazione all'età e al tenore di vita alla stessa assicurato, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e all'accudimento diretto di cui ciascun genitore si fa carico (Cass. Sez. I 6.8.2020 n. 16739; Cass. Sez.
VI 16.9.2020 n. 19299, Cass. Sez. VI 01/03/2018 n. 4811).
Deve pertanto essere confermato il contributo paterno al mantenimento della figlia Per_1 mediante il versamento alla madre della somma mensile € 459,11, rivalutato secondo gli indici ISTAT
(prima rivalutazione giugno 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie per la ragazza – determinate come da vigenti Linee Guida.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito direttamente da , come già concordato Per_1 dalle parti.
L'inammissibilità della domanda di pagamento della ricorrente
L'ulteriore domanda di condanna del resistente al versamento degli arretrati dovuti a titolo di canoni di locazione non corrisposti (€ 13.400) per l'immobile occupato dalla sig.ra dev'essere Pt_1 dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 40 cp.c., in quanto non strettamente connessa all'oggetto del presente giudizio.
pagina 9 di 13 Le spese di lite
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, devono essere poste integralmente a carico del resistente, vista la sua posizione di integrale soccombenza sulle domande svolte. Lo stesso dev'essere condannato alla rifusione integrale delle spese processuali in favore dell'Erario, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014 e DM 37/2018, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta e del numero e della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
in data 18.05.1996 in Rho (MI), trascritto nei registri di stato civile
[...] CP_1 del Comune di RHO, al n. 27, parte II, serie A, anno 1996.;
2.Pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 assegno divorzile l'importo mensile di euro 918,19, - contributo soggetto a rivalutazione Istat, prima rivalutazione giugno 2024;
3. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 Per_1 maggiorenne, non economicamente indipendente e convivente con la madre, mediante il versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile € 459,11, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione giugno
2024, oltre al pagamento del 50% delle spese extra assegno individuate secondo le Linee Guida del
Tribunale di Milano di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale. pagina 10 di 13 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
pagina 11 di 13 FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
4. Dichiara inammissibile la domanda residua di parte ricorrente.
5. Condanna il signor alla rifusione integrale delle spese di lite che si liquidano in € 5.500,00, CP_1 oltre a Iva, Cpa e spese generali, in favore dello Stato, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio della parte ricorrente;
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Rho (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
pagina 12 di 13 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Laura Maria Cosmai
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 27.06.2023, discussa nella Camera di Consiglio del 10.09.2025, da
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonio Francesco Catanzariti presso il cui studio sito in Milano alla Via
Domenichino n. 16, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Carmine Panzitta presso il cui studio sito in Rho (MI), Via Renato Serra 7, è elettivamente domiciliato,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 03.09.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“1. La conferma integrale dei provvedimenti temporanei già adottati in fase presidenziale, sia in favore della ricorrente che della figlia;
Per_1
2. La condanna del resistente al versamento degli arretrati dovuti a titolo di canoni di locazione non corrisposti (€ 13.400) per l'immobile occupato dalla sig.ra canoni che erano oggetto di Pt_1 specifico obbligo assunto in sede di separazione e successivamente disatteso;
3. La condanna del resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, vista l'ingiustificata resistenza alla conferma delle condizioni già operative, che costituiscono l'equo contemperamento delle situazioni reddituali delle parti.”
Per CP_1 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito
•Rigettare tutte le domande avversarie, ad eccezione di quella relativa allo scioglimento del matrimonio, perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi suesposti. In via subordinata
•Rideterminare ed in ogni caso diminuire gli importi dovuti dal Sig. a titolo di contributo per CP_1 il canone di locazione dell'immobile di Rho, via Serra 3, a titolo di mantenimento della figlia
, quale assegno divorzile. Per_1
In ogni caso
•Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1 data 18.05.1996 in Rho (MI), trascritto nei registri di stato civile del Comune di Rho, al n. 27, parte II, serie A, anno 1996.
Dal matrimonio sono nati due figli: , nato il [...], e nata il [...]. Per_2 Per_1
I coniugi si sono separati con convenzione di negoziazione assistita conclusa in data
01.03.2016.
Con accoglimento del ricorso (14327/2018 del 29.06.2018) per la modifica delle condizioni di separazione, promosso congiuntamente dai coniugi venivano confermati i seguenti Parte_2 accordi:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto e di comunicare ogni variazione del proprio recapito l'uno all'altro nei termini di legge. pagina 2 di 13 2) Il figlio minore , di anni 15, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione abitativa e residenza presso l'abitazione paterna in Arese, via Torretta 6/3; la figlia minore , di anni 13, affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, continuerà a vivere con Per_1 la madre con residenza anagrafica presso la casa coniugale di Pregnana Milanese, via Po n. 11/A;
3) Ciascuno dei genitori terrà con sé i figli - che quindi staranno insieme tutti i fine settimana - a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, in cui verranno accompagnati a scuola.
4) Ad anni alterni e - salvo diverso accordo tra i genitori da definirsi entro il 20 Per_2 Per_1 novembre - trascorreranno insieme la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre) con uno dei genitori, quella di Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) con l'altro. Inoltre, i figli trascorreranno l'intero periodo delle vacanze pasquali (dal giorno di chiusura della scuola sino alla ripresa delle lezioni) con un genitore, l'anno successivo con l'altro.
5) Durante le vacanze estive (da intendersi quale periodo di chiusura delle scuole), e Per_2
trascorreranno insieme almeno tre settimane, di cui due consecutive nel mese di agosto, Per_1 presso ciascuno dei genitori (e quindi specificamente tre settimane presso la madre e tre presso il padre). I coniugi dovranno concordare il calendario vacanze entro e non oltre la data del 30 aprile di ciascun anno. I ragazzi andranno prelevati e riconsegnati ciascuno presso la propria residenza. In ogni caso, è fatto salvo qualsiasi diverso ed ulteriore accordo tra i genitori in ordine alle modalità di frequentazione, organizzazione delle vacanze e delle festività.
6) Tutte le scelte più importanti riguardanti i figli, ed in particolare quelle relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, i quali si impegneranno a collaborare fattivamente nella cura e crescita dei figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente dal genitore presso il quale i minori si trovano.
7) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1 Pt_1 minore , l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) mensili a mezzo bonifico bancario sul conto Per_1 corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 1 di ogni mese, per 12 mensilità l'anno. Il predetto Pt_1 importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2019.
8) Il sig. si farà altresì carico in misura del 50% di tutte le spese straordinarie documentate CP_1 per la figlia , come indicate nel protocollo adottato dalla Corte Appello di Milano, da Per_1 intendersi qui integralmente trascritto.
9) Il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra un assegno di mantenimento CP_1 Pt_1 mensile di € 800,00 (ottocento/00) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie entro il giorno 1 di ogni mese, per 12 mensilità. Il predetto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2019.
10) In considerazione dello stato di disoccupazione della Sig.ra il mantenimento di , Pt_1 Per_2 anche per quanto riguarda le spese straordinarie, rimarrà interamente a carico del Sig. CP_1 Resta inteso che nei giorni in cui starà con la madre, la stessa provvederà direttamente al Per_2 sostentamento del figlio.
11) La casa coniugale sita in Pregnana Milanese, via Po n. 11/A, in comunione pro indiviso tra i coniugi e attualmente in vendita per concorde volontà degli stessi, resterà assegnata alla sig.ra
che vi abiterà con la figlia con tutto quanto l'arreda e correda fino alla sua Pt_1 Per_1 vendita. Il sig. avrà la facoltà di utilizzare la parte sita al piano terra della casa coniugale CP_1 (all'uopo divisa da parete in cartongesso) nei giorni in cui avrà i figli con sé.
pagina 3 di 13 12) Le spese condominiali straordinarie della casa coniugale resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; il Signor concorrerà nella misura di 1/3 al pagamento delle spese CP_1 condominiali ordinarie. Le spese relative alle utenze domestiche resteranno di competenza della sig.ra
Pt_1
13) Qualora l'immobile venga venduto, la Sig.ra e la minore si trasferiranno in Pt_1 Per_1 altro immobile che verrà scelto dalla Sig.ra di metratura inferiore a quello della casa Pt_1 coniugale, ma che rispetti in ogni caso le esigenze della Sig.ra e dei figli. Il relativo canone Pt_1 annuale di locazione verrà interamente pagato dal Sig. CP_1
14) I mobili della casa coniugale verranno asportati dalla Sig.ra a proprie spese ed adattati Pt_1 alla nuova abitazione e rimarranno in uso alla moglie;
quelli che non potranno essere traslocati rimarranno al Sig. ovvero venduti unitamente all'abitazione. CP_1
15) Il ricavato della vendita - dedotti il mutuo residuo e le spese - verrà suddiviso al 50% tra i comproprietari.
16) Fintantoché la casa non verrà venduta, le rate di mutuo (comprensive del costo dell'assicurazione) gravanti sulla casa coniugale ed addebitate su conto corrente cointestato acceso presso Ubi Banca - Filiale di Rho - continueranno ad essere corrisposte in via esclusiva dal sig. CP_1
17) Le rate relative al prestito personale richiesto per l'acquisto dei mobili, scadente in data 9.12.2019, concesso dal Credito Artigiano, rimarranno integralmente a carico del sig. che CP_1 continuerà a pagarle. Fermo restando quanto stabilito al suindicato punto 13), estinto il prestito, il diritto di proprietà sui predetti mobili spetterà esclusivamente al signor CP_1
18) I signori e dichiarano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o Pt_1 CP_1 di ogni documento valido per l'espatrio anche per quanto riguarda i figli minori, con espresso impegno alla consegna dei documenti originali.
19) I coniugi si impegnano ad attuare i patti e condizioni del presente accordo nell'interesse e nel rispetto reciproco”.
Con ricorso datato 19.07.2021, il Sig. proponeva la modifica delle condizioni di CP_1 separazione, per poi rinunciarvi in giudizio a spese compensate (decreto del 12.12.2022).
Con successivo ricorso depositato il 27.06.2023, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni vigenti, quanto all'assegno paterno di mantenimento per (pari a € Per_1
459,11 come rivalutato ad aprile 2023) oltre al riconoscimento di un assegno divorzile per sé di €
918,19 come rivalutato ad aprile 2023 e alla corresponsione da parte del sig. del canone di CP_1 locazione della nuova casa di Rho dove la ricorrente si è trasferita con la figlia – invariate le Per_1 restanti condizioni (versamento dell'assegno unico direttamente sul conto corrente di e Per_1 corresponsione al 50% delle spese straordinarie per ); Per_1
In data 15.01.2024 a ridosso dell'udienza di prima comparizione si costituiva in giudizio il convenuto, associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo il rigetto delle ulteriori domande avverse e in subordine, la riduzione degli importi sinora dovuti dal sig.
allegando l'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche e reddituali;
CP_1 pagina 4 di 13 Le parti comparivano il giorno seguente dinnanzi al Giudice delegato all'epoca procedente, ove la parte ricorrente dichiarava: “Io sono rimasta a casa dopo l'adozione di , d'accordo con Per_1 mio marito, per seguire i bambini e in particolare che ha sempre avuto problemi Per_1 neuropsichiatrici, tanto che tuttora ha il sostegno e spesso debbo accompagnarla a visite di controllo e andare a parlare con i professori. Dopo l'ultimo lavoro in uno studio legale, nel 2021, che ho dovuto lasciare per problemi di acufene all'orecchio destro, non sono più riuscita a trovare un lavoro, neppure part-time. Ho l'invalidità perché ho perso il 50% dell'udito dell'orecchio destro. La casa in cui vivo è di proprietà esclusiva di mia mamma a seguito del decesso di mio padre nell'aprile 2023 e della mia rinuncia alla mia quota di proprietà sulla casa in sede di successione. Il contratto di affitto è stato stipulato tra me come locataria e i mei genitori come locatori. Dal 2021 mio marito non sta pagando l'affitto in violazione degli accordi assunti e nessuno lo sta pagando”.
La parte resistente dichiarava altresì: “Io sono in difficoltà economica. Prima, all'epoca della separazione, avevo uno stipendio decisamente diverso. Da quando ho perso il lavoro nel 2015 sono stato un anno senza lavorare e ho iniziato ad accumulare debiti, avendo sempre onorato gli impegni assunti in sede di separazione. Nel 2016 ho avuto un problema di salute importante e ciò ha influito sulle condizioni lavorative ed ho accumulato altri debiti. Mia madre mi ha aiutato vendendo la nuda proprietà della casa. I miei debiti attuali con MP e AG li sta pagando direttamente mia mamma”.
Dato che la conciliazione non riusciva, il Giudice delegato invitava quindi i difensori ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate. Il difensore della ricorrente si riportava all'atto introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle domande proposte. Il difensore del resistente si riportava alla propria comparsa, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande ed istanze. All'esito della discussione il Giudice delegato si riservava.
Con ordinanza del 16.01.2024, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato confermava le statuizioni rese da ultimo con decreto del Tribunale di Milano n. 14327/2018 del
29/06/2018 (assegno paterno di mantenimento per pari a € 459,11; assegno per il Per_1 mantenimento della sig.ra di € 918,19 – entrambi gli importi rivalutati ad aprile 2023; Pt_1 versamento dell'assegno unico direttamente sul c/c di oltre alla suddivisione delle spese Per_1 straordinarie per al 50%) - a eccezione dell'obbligo del sig. di versare il canone di Per_1 CP_1 locazione dell'abitazione di Rho;
non ammetteva le istanze istruttorie articolate da parte convenuta. pagina 5 di 13 Il procedimento perveniva all'udienza del 30.01.2025 dinnanzi al Giudice D. riassegnatario e i difensori delle parti chiedevano rinvio dando atto delle trattative pendenti ai fini della conversione del rito.
All'udienza del 30.06.2025, tenutasi a trattazione scritta, il Giudice delegato, rilevato che le parti, nonostante l'istanza di differimento a fini transattivi, accolta con provvedimento del 28.04.25, non erano addivenute a un accordo, richiamato quanto già osservato nell'ordinanza del 16/01/2024 sulle istanze di prova orale articolate dal convenuto nella comparsa di costituzione depositata il
15.1.2024 - già dichiarate inammissibili, ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte, laddove peraltro la parte attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria di prova costituenda;
mentre le istanze di prova orale articolate dal convenuto nella comparsa di costituzione depositata il 15.1.2024 – come già rilevato dal G.D. con ordinanza del
16/01/2024 sono tardive e, dunque, inammissibili.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 18.05.1996 in Rho
(MI), trascritto nei registri di stato civile del Comune di Rho, al n. 27, parte II, serie A, anno 1996, e si sono separati con convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 01.03.2016. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 6 di 13 L'assegno divorzile
Ritiene il Collegio che ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile chiesto dalla parte resistente.
Il signor dirigente presso un'azienda farmaceutica, all'epoca della separazione CP_1 percepiva uno stipendio annuo lordo di € 101.764, mentre nel 2022 (CUD 2023) ha percepito redditi leggermente inferiori (pari a € 90.177,60 complessivi corrispondenti a uno stipendio mensile netto di €
4.702,00); la pretesa diminuzione reddituale dedotta non può ritenersi comunque provata non avendo il convenuto provveduto a depositare le ultime dichiarazioni dei redditi, come prescritto dall'art. 437bis.12, comma 3 c.p.c. laddove la variazione reddituale attestata dalle buste paga depositate in atti
(relative alle ultime mensilità dell'anno 2023), per stessa ammissione del resistente, risulta dovuta a fattori contingenti (quali nello specifico, il minor numero di trasferte lavorative effettuate nel periodo).
Deve poi rilevarsi che il sostiene le proprie spese di locazione (per € 810,00 mensili), CP_1 per la casa in cui vive con la nuova compagna, oltre ad € 100 mensili per il piano di rientro Parte_3
e a € 205 mensili per la cessione del quinto dello stipendio, mentre gli ulteriori debiti contratti
[...] con AG e MP, per complessivi € 410,00 mensili, sono sostenuti direttamente dalla madre del sig. come dichiarato da quest'ultimo in udienza. CP_1
Di converso, la ricorrente è disoccupata e ha dichiarato di aver abbandonato il lavoro con l'arrivo dei figli, previo accordo col marito – fatti rimasti incontestati. La signora ha lavorato solo qualche mese presso uno studio legale. E' altresì gravata da un'invalidità al 50% - fatto anch'esso incontestato da controparte – senza quindi aver diritto ad alcun trattamento pensionistico e con una capacità lavorativa residua, tenuto conto dell'età e dell'assenza di esperienza lavorativa, che ragionevolmente ne rende difficile il reinserimento nel mercato del lavoro.
La ricorrente vive nella casa di proprietà della madre, con la figlia di anni 20 e non è Per_1 dunque gravata di oneri abitativi (non potendosi ritenere provato l'impegno a corrispondere 500,00 euro mensili in favore della madre, che per sua stessa ammissione, la stessa neppure provvede a versarle;
dovendo intendersi peraltro rinunciata la domanda al contributo alla locazione di 400,00 euro da parte dell'ex coniuge - previsto in sede separativa e già venuto meno con i provvedimenti provvisori dal Giudice delegato.
Pur tenuto conto dei ricavi ottenuti dalle parti con la vendita dell'ex casa coniugale (pari a 35.000 euro ciascuna), le rispettive condizioni economico – patrimoniali, per come emergenti dalla documentazione pagina 7 di 13 versata in atti, restituiscono pertanto l'evidente disparità reddituale e patrimoniale tuttora sussistente tra le parti.
Tanto premesso, deve rilevarsi innanzitutto che i criteri per l'attribuzione dell'assegno divorzile si differenziano da quelli relativi al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, posto che – come statuito con la nota pronuncia Cass. Sez. Un. n. 18287/2018 – il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di uno dei coniugi presuppone, innanzitutto,
l'accertamento di un significativo squilibrio tra le condizioni economiche delle parti e che il richiedente non possieda mezzi adeguati per far fronte alle proprie esigenze di vita (c.d. profilo assistenziale); la disparità reddituale eventualmente esistente tra i coniugi deve poi risultare causalmente attribuibile al maggiore impegno endo-familiare assunto da uno di essi, il quale – sacrificando le proprie aspettative professionali sulla base di scelte di vita concordate per le comuni esigenze familiari in costanza di matrimonio – ha così contribuito a formare il patrimonio comune e dell'altro coniuge, anche avuto riguardo alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (c.d. profilo compensativo). Ciò posto, richiamando l'analisi delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi sopra riassunta, è indubbio che allo stato sussista una disparità reddituale tra le parti in favore del resistente, condizione che di fatti sino ad oggi ha giustificato il permanere di un assegno di mantenimento a favore della moglie.
Avuto riguardo ai presupposti dell'assegno divorzile, deve tenersi conto dell'età e della residua capacità lavorativa della sig.ra che non le consentono di procurarsi autonomamente i mezzi Pt_1 necessari per far fronte alle proprie esigenze di vita, nonchè dell'impegno endo-familiare assunto dalla stessa, che si è occupata pressochè in via esclusiva della figlia oggi maggiorenne ma gravata Per_1 da problematiche neuropsichiatriche – né il resistente ha contestato il ruolo familiare trainante assunto dalla moglie in costanza di matrimonio.
I presupposti dell'assegno divorzile possono quindi ritenersi provati sia sotto il profilo assistenziale, che perequativo – compensativo.
Alla luce di quanto evidenziato deve essere quindi riconosciuto in favore della signora Pt_1 con decorrenza dalla data della domanda, un assegno divorzile dell'importo richiesto di 918,19 € mensili –soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (prima rivalutazione giugno 2024).
pagina 8 di 13 Il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente
Deve darsi atto dell'intervenuta autosufficienza economica del figlio maggiorenne , Per_2 pacificamente attestata dalle parti.
Per quanto riguarda convivente con la madre, la stessa è gravata da problematiche Per_1 neuropsichiatriche ed è impegnata in percorsi di professionalizzazione.
Essendo pertanto pacifico che la ragazza non è ancora economicamente autosufficiente;
richiamato quanto già evidenziato in ordine alla complessiva capacità economico reddituale delle parti, la misura del contributo paterno stabilito in sede di modifica delle condizioni di separazione nel 2018 per il mantenimento della ragazza risulta ancora ritenuta adeguata ai criteri di cui all'art. 337ter comma
4 c.c, che presiedono alla determinazione giudiziale della modalità con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli e che hanno riguardo in principalità al criterio di proporzionalità rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, tenuto altresì conto delle esigenze del figlio in relazione all'età e al tenore di vita alla stessa assicurato, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e all'accudimento diretto di cui ciascun genitore si fa carico (Cass. Sez. I 6.8.2020 n. 16739; Cass. Sez.
VI 16.9.2020 n. 19299, Cass. Sez. VI 01/03/2018 n. 4811).
Deve pertanto essere confermato il contributo paterno al mantenimento della figlia Per_1 mediante il versamento alla madre della somma mensile € 459,11, rivalutato secondo gli indici ISTAT
(prima rivalutazione giugno 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie per la ragazza – determinate come da vigenti Linee Guida.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito direttamente da , come già concordato Per_1 dalle parti.
L'inammissibilità della domanda di pagamento della ricorrente
L'ulteriore domanda di condanna del resistente al versamento degli arretrati dovuti a titolo di canoni di locazione non corrisposti (€ 13.400) per l'immobile occupato dalla sig.ra dev'essere Pt_1 dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 40 cp.c., in quanto non strettamente connessa all'oggetto del presente giudizio.
pagina 9 di 13 Le spese di lite
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, devono essere poste integralmente a carico del resistente, vista la sua posizione di integrale soccombenza sulle domande svolte. Lo stesso dev'essere condannato alla rifusione integrale delle spese processuali in favore dell'Erario, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014 e DM 37/2018, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta e del numero e della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
in data 18.05.1996 in Rho (MI), trascritto nei registri di stato civile
[...] CP_1 del Comune di RHO, al n. 27, parte II, serie A, anno 1996.;
2.Pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 assegno divorzile l'importo mensile di euro 918,19, - contributo soggetto a rivalutazione Istat, prima rivalutazione giugno 2024;
3. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 Per_1 maggiorenne, non economicamente indipendente e convivente con la madre, mediante il versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile € 459,11, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione giugno
2024, oltre al pagamento del 50% delle spese extra assegno individuate secondo le Linee Guida del
Tribunale di Milano di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale. pagina 10 di 13 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
pagina 11 di 13 FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
4. Dichiara inammissibile la domanda residua di parte ricorrente.
5. Condanna il signor alla rifusione integrale delle spese di lite che si liquidano in € 5.500,00, CP_1 oltre a Iva, Cpa e spese generali, in favore dello Stato, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio della parte ricorrente;
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Rho (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
pagina 12 di 13 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Laura Maria Cosmai
pagina 13 di 13