Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
In tema di molestia e disturbo alle persone, l'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto.
Commentari • 10
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L'elemento materiale della molestia è costituito dall'interferenza non accettata che altera fastidiosamente o in modo inopportuno, immediato o mediato, lo stato psichico di una persona; l'atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma deve essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire nella sfera privata di altri attraverso una condotta fastidiosamente insistente e invadente. Il reato di molestia non ha natura necessariamente abituale e richiede necessariamente una reiterazione di comportamenti intrusivi e sgraditi …
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Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 9 dicembre 2020 – 1 marzo 2021, n. 7993 Presidente Zaza – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa il 21.4.2017 dal Tribunale di Trieste, con cui P.F. è stato condannato alla pena di tre mesi di arresto per il reato di molestie, in tal senso riqualificata la contestazione iniziale di staiking. La condanna è stata sospesa condizionando il beneficio al pagamento, entro sei mesi dal passaggio in giudicato, della somma di Euro 4.000 a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile S.S. . La vicenda ha ad oggetto un corteggiamento petulante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2013, n. 33267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33267 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento