Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2013, n. 33267
CASS
Sentenza 11 giugno 2013

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In tema di molestia e disturbo alle persone, l'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2013, n. 33267
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33267
Data del deposito : 11 giugno 2013

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