Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3509
CASS
Sentenza 10 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il compenso al c. t. u. incaricato in un procedimento di accertamento Tecnico preventivo può esser calcolato a percentuale, e quindi non necessariamente a tempo o con onorario da un minimo ad un massimo, pur in mancanza di domanda su cui individuare il valore della controversia, perché il giudice può ritenere congruo quello indicato dal c. t. u. nella sua richiesta di liquidazione (nella specie la Cassazione ha ritenuto legittima la determinazione dell' onorario ai sensi dell' art. 11 del D. P. R. 27 luglio 1988 n. 352, anziché art. 1, seconda parte, ovvero art. 12 stesso D. P. R., ad un ingegnere, nominato in un procedimento di istruzione preventiva per accertare vizi e difetti di costruzione di un edificio e l'adeguatezza degli impianti su di esso alle relative norme per il funzionamento, malgrado l'assenza di domanda di accertamento dei costi per eliminarli ovvero di incidenza di essi sul valore dell'immobile).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3509
    Data del deposito : 10 aprile 1999

    Testo completo