Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
Il compenso al c. t. u. incaricato in un procedimento di accertamento Tecnico preventivo può esser calcolato a percentuale, e quindi non necessariamente a tempo o con onorario da un minimo ad un massimo, pur in mancanza di domanda su cui individuare il valore della controversia, perché il giudice può ritenere congruo quello indicato dal c. t. u. nella sua richiesta di liquidazione (nella specie la Cassazione ha ritenuto legittima la determinazione dell' onorario ai sensi dell' art. 11 del D. P. R. 27 luglio 1988 n. 352, anziché art. 1, seconda parte, ovvero art. 12 stesso D. P. R., ad un ingegnere, nominato in un procedimento di istruzione preventiva per accertare vizi e difetti di costruzione di un edificio e l'adeguatezza degli impianti su di esso alle relative norme per il funzionamento, malgrado l'assenza di domanda di accertamento dei costi per eliminarli ovvero di incidenza di essi sul valore dell'immobile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3509 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
"COND. AL CINEMA" in Mirano, Via S. Pertini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38,presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, difeso dagli avvocati GABRIELE DALLA SANTA, SS PIERGIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN SS, OT NN, IA LO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 14632/96 proposto da:
AN SS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IERADI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
"COND. AL CINEMA" in Mirano, Via S. Pertini;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di VENEZIA, depositato il 21/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/98 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Antonio IERADI, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale ZA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo motivo del ricorso principale;
il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
A seguito dell'istanza di accertamento tecnico preventivo del "Condominio Al Cinema", nei confronti del costruttore dell'edificio, Gianni Pagotto, e del direttore dei lavori, Paolo Venezian, con provvedimento del 22 dicembre 1995 il presidente del tribunale di Venezia conferì all'ing. Alessandro ZA l'incarico di descrivere le condizioni dell'edificio in relazione ai difetti ed ai vizi lamentati dall'istante.
Depositata la relazione tecnica, il presidente liquidò in favore del professionista la somma di L. 25.496.131, dalla quale "doveva detrarsi l'acconto ricevuto, di cui L.
2.564.500 per spese". Avverso il provvedimento propose ricorso ai sensi dell'art. 11 della legge 319 del 1980 il Condominio lamentando l'inammissibile cumulo degli onorari, l'illegittima applicazione dell'onorario variabile, l'errore di fatto nel calcolo di detto onorario, l'illegittimità e l'eccesso dell'onorario a vacazione, la non ripetibilità delle spese per compensi a terzi.
Con ordinanza del 21 giugno 1996 il tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ha revocato il decreto impugnato e liquidato in favore del c.t. la somma di L.9.241.667, oltre accessori, di cui L.
1.200.000 per spese ed il resto per competenze . In particolare, per quel che in questa sede interessa, il tribunale premessa la complessità dell'incarico conferito al professionista in considerazione della molteplicità delle indagini richieste(esistenza di difetti di costruzione, di infiltrazione d'acqua, distacco delle malte e delle dipinture esterne al fabbricato, funzionamento dell'autoclave, adeguamento alla normativa vigente dell'impianto termico) nonché dell'ampiezza dell'edificio (composto da trentasei appartamenti, "garages", magazzini, negozi ed aree scoperte), ha ritenuto: quanto alle competenze, che l'intera attività del professionista dovesse inscriversi nella previsione dell'art.11 del d.p.r. 27 luglio 1988 n^ 352 essendogli stato conferito l'incarico,
poi espletato, di verificare se l'edificio condominiale presentasse i vizi o i difetti costruttivi e l'adeguatezza degli impianti indicati nell'istanza; con esclusione della ipotesi dell'art 12 del citato d.p.r. che, in quanto riferentesi ad un'attività di verifica della rispondenza a prescrizioni di progetto, di contratti o di capitolati, ha carattere di specialità rispetto alla previsione dell'art. 11 così da non poter unitamente a questa operare;
quanto alle spese, che la loro liquidazione doveva essere ridotta a L.
1.200.000 non avendo il c.t.u. chiesto ed ottenuto, ai sensi dell'art.7 del citato d.p.r, la preventiva autorizzazione ad avvalersi dell'opera di terzi, nella specie delle imprese "La Tecnica" e "Tecnoservice".. Per la cassazione dell'ordinanza, esponendo due motivi di censura, ricorre il "Condominio al Cinema"; resiste il professionista che con il controricorso eccepisce l'inammissibilità del ricorso, sotto il duplice profilo della mancata previsione del mezzo di impugnazione nell'art. 11 della legge n^319 del 1980 e della estraneità delle doglianze al parametro dell'art.360 c.p.c., ed espone un motivo di ricorso incidentale in punto di diniego di rimborso di parte delle spese.
Motivi della decisione
Preliminarmente, in rito, i due ricorsi, quello principale del Condominio, e quello incidentale, del professionista, vanno riuniti, secondo quanto dispone l' art. 335 c.p.c., in un unico procedimento trattandosi di impugnazioni separatamente proposte avverso lo stesso provvedimento.
Inoltre, va dichiarata, conformemente alla pronunzia delle ss.uu. di questa corte n^ 1513/98, l'inammissibilità del ricorso incidentale ai sensi del combinato disposto degli artt. 366 n^ 3 e 371 c.p.c., non essendo in detta impugnativa rinvenibile la necessaria "esposizione dei fatti di causa", in ordine alla quale si richiama in detto atto l'esposizione fatta nel ricorso principale: con palese inosservanza dell'esigenza di autosufficienza del ricorso, sia esso principale o incidentale..
Infine, va affermata la ricorribilità per cassazione del provvedimento in esame, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione " per violazione di legge", sia questa regolatrice del rapporto sostanziale controverso o di quello processuale( in proposito vedasi la pronunzia della ss.uu. di questa corte n^ 5619/98) Invero, l'ambito della residuale ricorribilità posta dalla indicata norma costituzionale va individuato, indipendentemente dalla forma del provvedimento camerale adottato, quando questo sia, come nella specie( secondo la previsione del V comma del'art. 11 della legge dell'8 luglio 1980 n^319) idoneo ad incidere con carattere di definitività su confliggenti posizioni di diritto. Con il primo motivo di doglianza il "Condominio", in relazione al n^3 dell'art.360 c.p.c., denunzia la falsa applicazione dell'art. 11 del d.p.r. 27 luglio 1988 n^ 352 nonché la violazione dell'art.12 della normativa medesima in punto di liquidazione degli onorari a percentuale.
Premesso che l'art. 1 del d.p.r. recita testualmente" per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento ... e per la consulenza tecnica al valore della controversia", tale riferimento- sostiene il ricorrente "Condominio" - sarebbe stato possibile ove fosse stato chiesto ad un perito di effettuare una stima o indicare un valore ovvero- ad un consulente tecnico - di preventivare costi o determinare la congruità di una spesa.
Nulla di ciò era stato chiesto all'ing ZA in quanto il quesito posto dal presidente del tribunale concerneva la sola "descrizione dello stato dei luoghi, con riferimento ai vizi e difetti lamentati nel ricorso" ed in conseguenza nessuna causa dei vizi, nessun costo per la loro eventuale riparazione o nessun minor valore dell'opera erano ricompresi nell'oggetto dell'incarico.
Conseguentemente non avrebbe, nella specie, potuto riconoscersi al c.t. l'onorario a percentuale secondo il parametro dell'art. 11 del d.p.r. ma quello fisso predisposto dal successivo art. 12 "per la perizia o consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni e / o di contratto, di capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture..."
Il motivo di doglianza, ammissibile nell'ambito della ritenuta ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione in relazione alla denunzia di una violazione di legge sostanziale, non trova consenso.
Inutilmente, infatti, il Condominio richiama l'art. 1 del d.p.r. n^352 del 1988 attribuendo alla norma un contenuto relativamente preclusivo( quando non sia richiesto al perito o al c.t.u. una stima o un apprezzamento della congruità dell'opera) dell'applicabilità del compenso a percentuale, non essendosi avveduto che detta disposizione indica solamente il parametro di valutazione del compenso a percentuale ove questo sia, in prosieguo della disciplina, previsto.
Nella specie correttamente il tribunale ha ritenuto operante il disposto dell'art. 11 del d.p.r. con la sua previsione di onorario a percentuale secondo determinati "scaglioni"( avendo esaustivamente osservato che al c.t.u. era stato conferito l'incarico di verificare l'obiettiva esistenza di difetti costruttivi e la conformità degli impianti alle norme che ne disciplinavano il funzionamento) e non quello dell'art. 12 che prevede onorari variabili.
Con il secondo motivo del ricorso, in relazione al n^ 5 dell'art.360 c.p.c., il Condominio denunzia il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
Con il ricorso ai sensi dell' art. 11 della l.8 luglio 1980 n^ 319 si era censurato il parametro del valore considerato dal c.t.u. che aveva arbitrariamente commisurato i propri onorari all'importo di L. 1.000.000.000( il massimo applicabile ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 352 del 1988) senza che nella relazione peritale fosse stato effettuato alcun richiamo a detto o altro importo e soprattutto senza indicare a quale entità tale valore dovesse riferirsi. Considerato il massimo scaglione applicato, era ipotizzabile che il professionista avesse fatto riferimento al valore all'intero immobile e non( più correttamente) a quello della controversia futura concernente il costo delle opere da eseguire per rimediare ai difetti dell'opera, valore indeterminato ma sicuramente inferiore al miliardo di lire.
Sulla doglianza il tribunale investito con il ricorso aveva omesso di pronunziarsi.
Il motivo di ricorso, ammissibile nella misura in cui con la sostanziale prospettazione del vizio di omessa pronunzia si deduce l'inosservanza dell'art. 112 c.p.c., quindi di una norma regolatrice del processo, è infondato.
Contrariamente a quanto denunzia il ricorrente, il tribunale si è implicitamente pronunziato sulla specifica doglianza, essendosi riferito alla complessità dell'incarico conferito al c.t.u. - in considerazione non solo della complessità delle indagini richiestegli ma anche dell'ampiezza dell'edificio nel quale queste, in relazione ai singoli suoi elementi, si sarebbero dovute compiere - ed avendo, pertanto, ritenuto congruo il parametro di valore rinvenibile nella "nota" redatta dal professionista. Concludendo la disamina, il ricorso principale deve essere rigettato;
di quello incidentale va dichiarata l'inammissibilità. Quanto al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, la corte ravvisa giusti motivi per la loro integrale compensazione (art.92 c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte
riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale, compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999