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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/11/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2868/2023
Il giorno 27/11/2025, nella causa iscritta al n RG 2868 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2868/2023 promossa da:
), in persona del Procuratore Generale per l'Italia, Parte_1 P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ippolito Nievo 61, con l'avv. ROSSI Per_1
IR ID ( ) e l'avv. ROSSI IR RAFFAELLA, dai quali C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIALE DEL CASTRO PRETORIO 118
00185 ROMA con l'avv. SCIFO ALESSANDRO ) e l'avv. DI GIUGNO C.F._2
MARCO, dai quali rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 10 1. Con ricorso depositato il 18.10.2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 25/2023 emessa e notificata il 28.09.2023 con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 14.134,00 sulla scorta del verbale di accertamento n. 38/2022 elevato dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Fiumicino Aeroporto a carico del vettore per l'inosservanza di cui all'art. 24 del D. Lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 5, del medesimo Decreto, in quanto “in data 16.02.2022 la Compagnia aerea nel fornire i dati PNR/API per il volo Parte_1
BA05508 proveniente da Londra inviava erroneamente i dati relativi alla passeggera nata il Persona_2
15.06.1993 di nazionalità italiana, comunicando il numero del documento (passaporto ordinario) “ Numero_1 con scadenza 14.09.2024. Al suo arrivo la passeggera mostrava ai controlli documentali il Persona_2 documento (passaporto ordinario) n. “ con scadenza 28.08.27, documento chiaramente differente da NumeroD_2 quello indicato dalla compagnia . Parte_1
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto:
- la mancata previsione normativa della condotta illecita;
- l'illegittimità del report Sipa utilizzato dalla polizia di frontiera;
- distorto e antigiuridico utilizzo della normativa da parte della Polizia di frontiera e conseguente illegittimità dell'ordinanza per eccesso/abuso di potere;
- omessa indicazione nel verbale di contestazione della data e dell'orario del volo in relazione al quale è stata accertata l'infrazione, nonché dei motivi della mancata contestazione immediata della stessa;
- nullità dell'ingiunzione per invalidità del verbale in quanto elevato nei confronti di persona giuridica e non già nei confronti di trasgressore rispetto al quale non risulta essere stata svolta alcuna effettiva ricerca;
- sospensione dell'ingiunzione opposta.
Ha quindi concluso per l'annullamento della sanzione e, in via subordinata, per la riduzione della stessa al minimo edittale.
Si è costituito l' contestando ogni motivo di doglianza della compagnia ritenendoli CP_2 infondati in fatto ed in diritto.
La causa, di natura documentale, può essere decisa all'odierna udienza a trattazione scritta.
2. Con riguardo al primo motivo del ricorso, in merito alla mancata previsione normativa della condotta illecita, vale premettere che il verbale di accertamento elevato dalla Polizia di Frontiera riporta che “in data 16.02.2022 la Compagnia aerea nel fornire i dati PNR/API per il volo Parte_1
BA05508 proveniente da Londra inviava erroneamente i dati relativi alla passeggera nata il Persona_2
3 di 10 15.06.1993 di nazionalità italiana, comunicando il numero del documento (passaporto ordinario) “ Numero_1 con scadenza 14.09.2024. Al suo arrivo la passeggera mostrava ai controlli documentali il Persona_2 documento (passaporto ordinario) n. “ con scadenza 28.08.27, documento chiaramente NumeroD_2 differente da quello indicato dalla compagnia . Parte_1
Vengono richiamati, quali norme violate, l'art. 5 e l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018, in particolare: ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 53/2018 “I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”; ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018
“Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresì, al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati
PNR al Sistema Informativo”.
Dalle disposizioni appena richiamate si evince che nel caso di specie, l'illecito contestato è proprio quello previsto dall'art. 5 e 24 del richiamato decreto, ossia che la ha Parte_1 erroneamente trasmesso, in relazione al volo BA005508 proveniente da Londra, il numero di passaporto utilizzato per il volo della passeggera in quanto riportato erroneamente Persona_2 in lista passeggeri con un documento diverso da quello esibito al suo arrivo ai controlli di Polizia frontiera.
Risulta, pertanto, infondato il motivo di censura laddove assume che il verbale contesti un fatto non previsto dalla norma sanzionatoria, viceversa la questione attenendo piuttosto al piano probatorio ossia alla dimostrazione che il numero di passaporto comunicato dal vettore è diverso da quello esibito alla frontiera, non fosse in possesso del passeggero al momento del volo tale da rendere errata la trasmissione di dati api/pnr.
Vale a questo punto ricordare che secondo l'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011 “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa. L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, assume la posizione sostanziale di
4 di 10 attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativi di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I, 26/05/1999, n. 5095;
Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud.
28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101).
Nel caso di specie, la contestazione dell'illecito si fonda sulla discrasia tra il documento utilizzato dalla passeggera in fase di prenotazione e inserito dal vettore nella lista passeggeri comunicata all'Autorità di frontiera e quello invece esibito dalla passeggera alla Polizia di Frontiera all'esito dello sbarco.
Sennonché la diversità del passaporto utilizzato dalla passeggera in fase di prenotazione e poi di imbarco, da una parte, e quello mostrato in seguito allo sbarco alla Polizia di Frontiera, dall'altra, costituisce un solo indizio dell'erroneità dei dati riportati in lista passeggeri oggetto della comunicazione operata dal vettore.
Difatti in questo caso poiché entrambi i documenti di passaporto risultano essere validi, si induce a ritenere più verosimilmente che l'errore sia avvenuto in capo alla compagnia, che avrebbe potuto e dovuto verificare che il passaporto effettivamente utilizzato era un altro e cioè quello poi esibito alla polizia di frontiera, senza la necessaria verifica della duplice disponibilità di due passaporti;
disponibilità che risulta in questo caso remota, non sussistendo elementi per ritenerla esistente nel caso di specie.
Tale discrasia integra senz'altro la fattispecie prevista dall'art. 5 del D. lgs. n. 53/2018 in quanto la compagnia aerea ha omesso il controllo dei dati della passeggera con quelli del passaporto esibito al momento dell'imbarco.
La finalità del flusso informativo è costituita dalla possibilità di eseguire controlli e di cercare riscontri sull'identità dei passeggeri, anche allo scopo di prevenire eventuali atti di terrorismo;
Difatti, la normativa che regola l'invio dei dati PNR è finalizzata al contrasto al terrorismo e a reati gravi, per la quale trova allora ragione anche il controllo su cittadini con nazionalità italiana.
Secondo l'art. 2 si intendono per dati PNR “le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/681”
5 di 10 L'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, richiamata ai fini della definizione dei dati PNR, dall'art. 2 del D.Lgs n. 53/2018, fa riferimento al punto 18 ai dati Api ossia “18. Informazioni anticipate sui passeggeri (API) eventualmente raccolte (tra cui: tipo, numero, paese di rilascio e data di scadenza del documento, cittadinanza, cognome, nome, sesso, data di nascita, compagnia aerea, numero di volo, data di partenza, data di arrivo, aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo, ora di partenza e ora di arrivo)”.
Deve allora osservarsi che la sanzione dell'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 per violazione dell'art. 5 è integrata per l'erroneo invio dei dati PNR (ma anche uno solo dei dati da comunicare) e tra questi rientra il numero del documento di viaggio.
Non vi è alcuna previsione di esclusione dell'illecito in ordine all'ingresso del passeggero, né in ordine alla sua nazionalità.
Vero è che le informazioni relative al documento di viaggio costituiscono dati API, ma i dati
Api hanno una duplice veste, perché rientrano nella più ampia categoria dei dati Pnr, cui si riferisce la violazione dell'art. 5 sanzionata dall'art. 24 del d.lgs. n.53/2018
La violazione posta in essere, infatti, non fa riferimento al rispetto di vuoti formalismi ma costituisce presidio di un sistema articolato di controlli preventivi finalizzati alla protezione della collettività da gravi attentati all'incolumità individuale e alla stessa sicurezza nazionale.
3. Per quanto concerne il secondo motivo del ricorso riguardo l'illegittimità del report Sipa utilizzato dalla polizia di frontiera, è anch'esso superabile in quanto non vi è alcuna prova circa la riconducibilità del report Sipa a società terza rispetto all'apparato delle forze di polizia.
Anzi, nello stesso report Sipa vi è chiara evidenza della provenienza in quanto è riportato il logo della stessa polizia di frontiera.
Come addotto dall'opposta, è da ritenere che i dati contenuti nel sistema SIPA sono tratti dal sistema informativo istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ex art. 4 d.lgs. 53/18 gestito dalle Forze di Polizia che compongono l'Unità d'Informazione dei Passeggeri (UIP) ex art. 6 del medesimo D.lgs.
4. È da respingere anche il terzo motivo di opposizione, sul distorto e antigiuridico utilizzo della normativa da parte della Polizia di frontiera e conseguente illegittimità dell'ordinanza per eccesso/abuso di potere, posto come detto, è dimostrata la sussistenza dell'illecito e, quindi, la trasmissione di dati api/pnr errati, in specie relativi al numero di passaporto del passeggero.
L'assunto del vettore circa l'obbligo di cancellazione dei dati personali dei passeggeri, in adempimento dell'obbligo risultante dalle norme, non può aver compromesso il diritto di difesa, che
6 di 10 è pacifico l'invio dei dati api/pnr da parte della compagnia e non risulta essere in discussione il malfunzionamento del canale di trasmissione e ricezione dei dati.
La verifica di eventuali malfunzionamenti del sistema informatico non è impedita dopo la cancellazione dei dati trasmessi, malfunzionamento che non è stato neppure dedotto dal vettore che invece ha asserito la correttezza della comunicazione sull'assunto che trattavasi di doppio passaporto.
Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 53/2018 “
5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”.
Quindi dalla disposizione appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di Frontiera con l'aggiornamento dei dati anche sulla scorta di quanto viene esibito al momento dell'imbarco.
Comunicazione di rettifica e aggiornamento in seguito all'imbarco che non vi è allegazione alcuna che sia stata effettuata né che anche in relazione a tale aggiornamento vi sia stato un malfunzionamento del sistema.
5. Prive di fondamento sono altresì le contestazioni in ordine all'omessa specificazione dei motivi per i quali non si è proceduto alla contestazione immediata dell'infrazione nonché in ordine alla mancata indicazione della data e dell'orario del volo in relazione al quale è stata commessa la violazione.
In primo luogo, deve richiamarsi il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“nel regime previsto dall'art. 14 L. 689/1981 la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione” (cfr. Cass. civ. sez. II, 12/12/2023, n. 36640; Cass.
Civ. n. 19957/2024).
Secondo l'art. 14, comma 1, legge n. 689/1981, inoltre, “la violazione deve essere contestata immediatamente” “quando è possibile”; qualora ciò non possa avvenire è necessario che gli estremi della violazione vengano notificati agli interessati, come nel caso di specie, entro i termini prescritti secondo l'art. 14, comma 2, legge n. 689/1981.
Nel caso di specie, dal verbale di accertamento n.38/2022, notificato in data 24.02.2022 a fronte di una condotta integrata in data 16.02.2022 e dunque entro il termine assegnato dalla legge, emergono i motivi alla base della non contestazione immediata dell'infrazione, costituiti dalla non
7 di 10 individuazione del trasgressore e l'assenza o difficile reperibilità del responsabile legale della compagnia aerea.
L'accertamento si fonda per sua natura su una verifica documentale sui dati trasmessi dalla
Compagnia, in assenza di esponenti della compagnia medesima;
quindi, ricorre un'ipotesi di impossibilità nella quale, per espressa previsione della norma appena citata, la contestazione immediata non è richiesta.
E' infondato anche l'altro profilo riguardante l'omessa indicazione della data e dell'orario del volo, posto che il verbale chiaramente osserva che “in data 16.02.22 la Compagnia aerea Pt_1 nel fornire i dati PNR/API per il volo BA05508 proveniente da Londra inviava
[...] erroneamente i dati relativi al passeggero”, con ciò essendo chiaro che la data del 16.02.2022 veniva non solo riferita all'invio dei dati ma anche al volo stesso con provenienza da Londra per il quale veniva anche riferito il codice BA05508.
La specificazione, invece, dell'orario del volo non appare rilevante per l'identificazione del volo già sufficientemente delineato;
l'orario del volo non rileva anche perché non vi è contestazione la tardiva o meno comunicazione dei dati, i quali è pacifico che siano stati inviati tempestivamente.
6. Parimenti privo di fondamento è il motivo del ricorso inerente all'esatta individuazione del destinatario della sanzione amministrativa. Al riguardo, si evidenzia che il combinato disposto degli artt. 5 e 24 del d.lgs. n. 53/2018 individua, quale destinatario della sanzione in caso di inottemperanza all'obbligo di trasmissione dei dati PNR/API esclusivamente il vettore aereo. Pertanto, l'autorità incaricata dei controlli di polizia ha correttamente identificato nella compagnia opponente il destinatario del verbale di accertamento.
7. La domanda subordinata di riduzione della sanzione inflitta al minimo edittale di €
5.000,00 è invece fondata.
La previsione dell'art. 24 del D.lgs. n.53/2018, come detto, è integrata per l'erroneo invio dei dati (ma anche uno solo dei dati da comunicare) tra i quali rientra il numero del documento di viaggio, prevedendo una sanzione pecuniaria compresa tra € 5.000 ed € 100.000,00
Tuttavia, nel caso di specie, dall'esame delle plurime sentenze dell'intestato Tribunale prodotte dalla opponente è dato evincere che, in analoghe ipotesi di illecito contestate a , Pt_1 CP_2 aveva emesso sanzioni per l'importo di euro 5.000,00.
Invece, con l'odierna ordinanza di ingiunzione è stata elevata una sanzione per euro
14.134,00, importo superiore rispetto a quello abitualmente applicato.
8 di 10 Dagli atti dell risultano esposte le ragioni poste a fondamento della determinazione CP_2 dell'importo della sanzione, tra questi vi è quello del rilevante impatto economico che l'emergenza epidemiologica legata al Covid 19 ha avuto sull'intero comparto dell'aviazione civile.
Tuttavia, le suddette ragioni non trovano adeguata giustificazione, né risultano supportate da elementi idonei a differenziare il caso di specie da quelli analoghi.
Difatti, vi è un riferimento nell'ordinanza all'elevazione pregressa di verbali di accertamento per casi analoghi;
tuttavia, dalla produzione delle sentenze allegate in giudizio si evince che le ipotesi contestate a sono state oggetto di opposizioni poi accolte dal Tribunale. Pt_1
Dunque, si deve ritenere che in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981 la somma della sanzione congrua sia quella applicata -per quanto consta dalle produzioni di sentenze versate in atti- proprio da per analoghe pregresse contestazioni a rispetto alle quali la CP_2 Pt_1 presente contestazione in nulla differisce, nonché tenuto anche conto dell'elevato flusso di passeggeri gestito dalla compagnia aerea e del fatto che l'errato invio di dati API riguarda un solo passeggero di nazionalità italiana.
In ragione di ciò i motivi del ricorso, in conclusione, vanno respinti e l'opposizione va quindi rigettata, ad eccezione che per il motivo di rideterminazione dell'importo della somma ingiunta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia, tenendo conto del valore della stessa pari ad € 5.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione in relazione al solo motivo relativo al quantum e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 25/2023 emessa da rideterminandone solo CP_2
l'importo nella misura di € 5.000,00;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite da Parte_1 CP_2 liquidarsi nella somma complessiva di € 2.552,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
9 di 10 Civitavecchia, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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