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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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- 1. Dirittodelrisparmio - Pagina 21 - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 12 settembre 2025
Violazione della valutazione del merito creditizio e responsabilità precontrattuale. Nota a Trib. Napoli Nord, Sez. III, 20 agosto 2025, n. 3126. Massima redazionale L'art. 124bis TUB prevede che “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. […] Leggi tutto Buoni Fruttiferi Postali: mancata consegna del Foglio Informativo Analitico e decorrenza della prescrizione del risarcimento del danno. Nota a Trib. Isernia, 9 settembre 2025, n. 222. Massima redazionale Gli obblighi …
Leggi di più… - 2. adempimento formale obblighi informativiDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 12 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/09/2025, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7587/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7587/2020 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. Domenico Romito (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
ATTORI
contro
(P.I. ), già con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
dell'avv. Gennaro Arcucci (C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._4
difensore, indirizzo pec.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.05.2025. pagina 1 di 20 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 28.06.2019, e , unitamente ad Parte_1 Parte_2
altri investitori – premesso che: quali clienti della erano cointestatari, Controparte_2
presso la filiale di Palese, del conto corrente consumatori n° 013/01022863 e del conto deposito titoli n° 00013/0000021395627; su detto ultimo conto agli stessi, già titolari di 926 azioni ciascuno, erano state addebitate, dal 2009 al 2013, operazioni di acquisto di ulteriori azioni e obbligazioni emesse dalla convenuta per un importo complessivo di € 64.881,40 e, precisamente: nel 2009, € 3.071,00 per CP_1
370 azioni a ed € 3.071,00 per 370 azioni a nel 2013, € Parte_2 Parte_1
10.712,00 per 1.339 azioni ed € 13.150,60 per obbligazioni convertibili a ed € Parte_2
10.712,00 per 1.339 azioni e € 13.150,60 di obbligazioni convertibili a , oltre, sempre Parte_1
nel 2013, a ulteriori € 5.064,00 per 633 azioni ed € 5.950,20 di obbligazioni convertibili cointestate;
gli attori, nel 2016, avevano impartito alla Banca alcuni ordini di vendita delle azioni, che erano rimasti inevasi, pur avendo quest'ultima, nelle more, eseguito ordini successivi in favore di altri clienti, in tal modo violando l'art. 11 del Regolamento “Sistema di negoziazione interno azioni emesse dalla CP_1
, il quale imponeva l'esecuzione degli ordini con precedenza cronologica;
la Controparte_3
Banca non aveva rispettato gli obblighi formali imposti dall'art. 23 del TUF, atteso che per la vendita delle azioni del 2009 non era stata consegnata agli investitori la copia del contratto quadro sottoscritto in data 31.01.1997; la convenuta aveva violato gli obblighi di diligenza, correttezza e professionalità
nella cura dell'interesse dei clienti previsti dall'art. 21 TUF e dai Regolamenti ON;
aveva dolosamente attribuito ai titoli un profilo di rischio basso sino a giugno 2012, medio sino a giugno
2015 e solo dal gennaio 2017 alto, sebbene il mercato avesse riconosciuto agli stessi un livello di rischio più che alto sin dal luglio 2015; aveva omesso di fornire adeguate informazioni per consentire una scelta consapevole da parte degli investitori, con conseguente annullabilità dell'adesione per vizio del consenso, ex art. 1439 c.c. o quantomeno ex art. 1429 c.c.; non aveva segnalato ai clienti l'illiquidità dei titoli, che essendo strumenti finanziari non quotati, potevano essere alienati solo al pagina 2 di 20 Cont prezzo stabilito dall'assemblea dei soci , titoli che, del tutto illegittimamente, erano stati, invece,
presentati come di facile rivendita;
la Banca, infine, venendo meno alle disposizioni contenute nel
Regolamento ON ME (che aveva recepito le Direttive Mifid) non aveva fornito ai potenziali acquirenti una corretta informazione in merito all'acquisto dei titoli, né, risultando le operazioni in questione palesemente inadeguate, rispetto agli obiettivi di investimento, aveva raccomandato ai clienti l'opportunità di diversificare il rischio in proporzione al loro patrimonio –
conveniva in giudizio la già rassegnando le seguenti Controparte_1 Controparte_2
conclusioni:
“IV-a) in via principale
accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro per non essersi perfezionato nei modi e nelle
forme di cui all'art. 23 del TUF, e per l'effetto condannare la società convenuta alla ripetizione di
quanto addebitato per l'acquisto delle azioni pari a €. 64.881,40 di titoli azionari o la somma maggiore
o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al
dì del soddisfo ex art. 1224 c.c. a far data dagli investimenti;
IV-b) in ogni caso:
IV-b.1) accertare e dichiarare, con riferimento alle operazioni non dichiarate nulle, la violazione da
Cont parte di dell'obbligo di priorità nell'esecuzione dell'ordine di vendita delle azioni e per l'effetto
condannare questa al risarcimento del danno che si quantifica in €. 90.797,56 (o la somma maggiore o
minore che sarà determinata in corso di causa) oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì
del soddisfo ex art. 1224 c.c. a far data dagli investimenti;
IV-b.2) in subordine laddove non siano accolte le domande in epigrafe accertare e dichiarare,
comunque, il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le
regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto dichiarato risolto il
contratto di intermediazione finanziaria condannare la Banca convenuta alla ripetizione di quanto pagina 3 di 20 addebitato per l'acquisto di tutte le azioni non oggetto della domanda di cui al punto IV-b.1, oltre
interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli
investimenti;
IV-c) in via ulteriormente gradata si chiede, ove non accolte le IVa, IV-b.1 e IV-b.2, di accertare e
dichiarare il grave inadempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali della convenuta per
aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore e per l'effetto, ove ritenga non sussistere gli
estremi per la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria ex art. 1455 c.c., condannare la
al risarcimento del danno pari al prezzo pagato dei titoli o in quella somma maggiore o minore CP_1
che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del
soddisfo ex art. 1224 c.c. a far data dagli investimenti;
In ogni caso con vittoria di spese e onorario di causa e di mediazione in favore del sottoscritto
avvocato antistatario”.
Costituitasi con comparsa del 10.10.2019, già Controparte_1 Controparte_2
preliminarmente, in rito, eccepiva l'improcedibilità della domanda giudiziale promossa da Pt_1
e per il mancato preventivo esperimento del procedimento obbligatorio di
[...] Parte_2
mediazione.
Sempre in via preliminare, la convenuta, con riferimento agli investimenti eseguiti dagli attori nel periodo 2007 – 2013, eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e di risarcimento del danno che erano state dagli stessi proposte, nonché la prescrizione decennale relativamente alle ulteriori domande di risoluzione, di restituzione delle somme investite nonché di risarcimento del danno contrattuale patito formulate dagli investitori per le operazioni poste in essere tra il 2007 e il
2008.
Nel merito, deduceva che gli attori avevano sottoscritto contratti quadro di intermediazione finanziaria,
contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e, in pagina 4 di 20 particolare, su quelli derivanti dall'acquisto di titoli non quotati in mercati regolamentati, tra i quali
Cont rientravano quelli emessi dalla .
Aggiungeva che, nel corso degli anni, e avevano reso, in sede di Parte_1 Parte_2
profilatura, dichiarazioni compatibili e coerenti con gli acquisti effettuati e avevano aderito, nel periodo
2007 – 2014, alle operazioni di aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione della sulla base di prospetti informativi e schede prodotto, in cui avevano dichiarato di aver preso CP_1
visione e analizzato i fattori di rischio ivi indicati.
Assumeva di aver, sin dalla fase di conclusione dei contratti quadro, informato gli attori sulla natura illiquida dei titoli e sulla sussistenza di conflitto di interessi, fornendo loro, mediante vari prospetti informativi, circostanziate e precise indicazioni sulla natura, le caratteristiche e i profili di rischio
Cont concernenti l'acquisto di azioni .
Cont Sosteneva di aver messo a conoscenza gli investitori (i) del fair value delle azioni (che, in caso di strumenti finanziari non quotati, corrispondeva al “valore di smobilizzo” dei titoli); (ii) delle “modalità
Cont di smobilizzo” delle azioni emesse da , sia con riguardo al Sistema di negoziazione interno, sia successivamente con il passaggio all'Hi-MFT; (iii) dell'assenza di costi e commissioni per l'esecuzione delle relative operazioni.
La convenuta faceva, inoltre, rilevare che già nel luglio 2015, (e non nel 2017, come sostenuto da parte attrice), aveva comunicato agli attori la natura illiquida delle azioni di propria emissione e ribadiva che,
dalle puntuali informazioni acquisite, era emerso che il profilo degli attori era perfettamente in linea
Cont con il grado di rischio medio-alto che i titoli avevano al momento delle operazioni contestate.
Cont Affermava, poi, che gli investitori avevano incassato, nel corso degli anni, i frutti relativi ai titoli sottoscritti e, in particolare, la somma di € 2.712,39, di cui € 1.530,72, a titolo di Parte_1
dividendi, ed € 1.181,67, a titolo di cedole, e quella di € 2.712,77, di cui € Parte_2
1.530,87, a titolo di dividendi, ed € 1.181,90, a titolo di cedole. pagina 5 di 20 Contestava, infine, l'avverso assunto di aver eseguito ordini di vendita dei titoli azionari con numero cronologico successivo rispetto a quello che era stato attribuito alle disposizioni di vendita impartite dagli attori.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare di rito:
dichiarare l'improcedibilità dell'azione promossa dai sig.ri e in Parte_1 Parte_2
ragione del mancato avvio del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.
n. 28/2010.
In via preliminare, nel merito:
dichiarare l'intervenuta prescrizione parziale delle pretese, diritti o azioni, nonché delle domande
avversarie nei limiti e per i motivi illustrati in narrativa.
In via principale:
rigettare tutte le domande formulate dagli attori in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità,
l'annullamento e/o disporre la risoluzione del contratto quadro e/o delle singole operazioni di
investimento, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dagli attori alla Banca
Cont per l'acquisto dei titoli azionari ed obbligazionari oggetto del presente giudizio e disporne la
restituzione entro i suddetti limiti, al netto delle azioni assegnate agli attori a titolo gratuito ed
ulteriormente detratte le somme da questi ultimi percepite a titolo di cedole e dividendi, condannando
in ogni caso parte attrice alla restituzione, in favore della dei titoli azionari ed obbligazionari CP_1
Cont
per cui è causa;
pagina 6 di 20 nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una
qualsivoglia responsabilità della Banca nelle vicende di causa, quantificare le somme in ipotesi dovute
Cont agli attori a titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni al
momento degli ordini di vendita da ultimo confermati dagli attori nel minor prezzo Euro 6,90 per
azione ed il controvalore delle azioni al momento della proposizione del presente giudizio, al netto
Cont delle azioni loro assegnate a titolo gratuito, ovvero, in subordine, al momento di acquisto delle
stesse, e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto agli attori in ragione (i) del grave
concorso colposo degli attori, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c., nonché in ragione (ii) delle
somme percepite a titolo di cedole e dividendi.
In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge”.
Con ordinanza dell'11.06.2020, veniva disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, con attribuzione al presente procedimento del numero di R.G.
7587/2020.
Con le note di trattazione scritta del 15.05.2025, e precisavano le Parte_1 Parte_2
conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda formulata al fine di ottenere il risarcimento del
Cont danno cagionato dai numerosi inadempimenti della convenuta relativi agli investimenti in azioni e di quella, sempre risarcitoria, derivante dalla violazione da parte della Banca dell'obbligo di priorità
cronologica nell'esecuzione degli ordini di vendita delle azioni, con espressa rinuncia alle altre domande inizialmente proposte, circostanza che veniva ribadita con la comparsa conclusionale del
14.07.2025 e con la replica del 27.08.2025.
La causa, istruita in via documentale, con l'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e di ctu, veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del pagina 7 di 20 15.05.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, convertito nella L. 27/2020 e succ. mod., nel corso della quale venivano concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c..
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Preliminarmente occorre rilevare che vi è in atti la prova che e Parte_1 Parte_2
hanno, prima dell'instaurazione per presente giudizio, esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione obbligatoria.
Tanto si evince dal verbale del 13.05.2019 a firma dell'avv. Alessia Traversini, mediatore dell'Organismo di Mediazione “AR Net Mediation”, con sede in (doc. 37 del fascicolo di parte CP_2
attrice).
In detto documento, il cui contenuto non è mai stato contestato dalla convenuta, si legge, tra l'altro, che quest'ultima era stata regolarmente avvisata della pendenza del procedimento di mediazione e del fatto che il primo incontro, al quale parteciparono soltanto gli attori, si sarebbe tenuto il giorno 13.05.2019,
alle ore 18, dinanzi al mediatore designato innanzi indicato.
Deve essere, pertanto, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda che, sul punto, è stata sollevata dalla convenuta.
Sempre in via preliminare, preso atto della rinuncia degli attori alla domanda di nullità delle operazioni per difetto di contratto quadro ex art. 23 T.U.F., nonché di risoluzione dello stesso, deve ritenersi assorbita l'eccezione di prescrizione e ogni altra questione relativa all'azione di nullità.
Infondata è, invece, l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento danni, formulata dalla banca, in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte
(Cass n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017).
pagina 8 di 20 A tal proposito, va osservato che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il
termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza
della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta
a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di
responsabilità contrattuale” (Cass. n. 29328/2024).
A riguardo, va rilevato che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il Giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass. n. 14135/2019; Cass. n.
15991/2018).
A ciò va aggiunto che “In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha
l'onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale
si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa
prova una “quaestio facti”, incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14662/2016).
Nella fattispecie, la banca convenuta, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale decennale, ha individuato il dies a quo nel momento in cui sono state poste in essere dalla le asserite violazioni CP_1
degli obblighi informativi e/o comportamentali, ovvero all'atto della sottoscrizione degli ordini di acquisto per cui è causa, con la conseguenza che la prescrizione riguarderebbe le operazioni effettuate nel decennio antecedente la notifica della citazione, avvenuta il 28.06.2019.
Alla luce dei principi di diritto innanzi esposti, atteso che la banca non ha allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte degli attori del danno dedotto in giudizio in data antecedente il
28.06.2009, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 in data 08.10.2018, emesse dalla la quale ha CP_5
accertato la violazione da parte dell'Istituto di Credito delle procedure per la valutazione pagina 9 di 20 dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti e alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti.
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso, nel caso di specie, il suddetto termine decennale dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno, alla data di introduzione del presente giudizio.
La domanda di risarcimento del danno, formulata da e per Parte_1 Parte_2
inadempimento della banca convenuta, è fondata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi autonoma rispetto a quella di adempimento e di risoluzione, con la conseguenza che la stessa può
essere accolta, in ragione della non scarsa importanza dell'inadempimento, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione non venga pronunciata.
In particolare, la domanda risarcitoria può essere esaminata anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto, nel caso di specie per difetto di domanda sul punto,
con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass. n. 17498/2020).
Ed invero, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il
danno cagionato al cliente per aver dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione
del contratto di negoziazione, si deve tener conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in
applicazione del criterio generale della “compensatio lucri cum damno” dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati – così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass. n.
17498/2020).
pagina 10 di 20 In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi di investimento (art. 39 del Reg. 16190/2007). CP_5
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi di investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. 16190/2007). CP_5
Sul punto giova richiamare il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. n. 11522 del 1998, CP_5
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo di informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Ciò premesso, appare opportuna una breve ricostruzione degli investimenti effettuati dai coniugi
, al fine di procedere ad una valutazione globale dei rischi relativi ai singoli ordini Parte_3
di investimento in esame e del profilo di rischio degli investitori.
pagina 11 di 20 Nell'ambito del rapporto intercorso con la convenuta, parte attrice ha effettuato le seguenti CP_1
operazioni, non contestate tra le parti:
- Operazioni di investimento effettuate da : Parte_2
- Operazioni di investimento effettuate da : Parte_1
Non vi è dubbio che le azioni in esame rientrino nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscano, pertanto, titoli di rischio alto o, quantomeno, medio-alto e assimilabili a titoli illiquidi pagina 12 di 20 ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più chiaramente,
titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa Banca
emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va, altresì, evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il documento CP_1
informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova parziale riscontro nella produzione documentale della convenuta.
In particolare, gli allegati 5 della comparsa di costituzione e risposta e 72 della memoria istruttoria n. 1
della convenuta contengono i contratti aventi ad oggetto “il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titolo e strumenti finanziari”, sottoscritti dagli attori rispettivamente in data
31.01.1997 (doc. 72) e 11.12.2012 (doc. 5), anche se – secondo il ctu – non vi è prova, relativamente al primo contratto, che copia dello stesso sia stata dalla effettivamente consegnata ai clienti. CP_1
Ciò precisato, va detto che gli acquisti effettuati dai coniugi il 06.03.2009 (n. 370 azioni al prezzo unitario di € 8,30 per complessivi € 3.071,00 sia da parte di che da parte di Parte_1
), sono regolati dal contratto quadro del 31.01.1997 (doc. 72) e dalle schede Parte_2
finanziarie sottoscritte, in pari data, dagli attori, documenti che non contengono alcuna informazione pagina 13 di 20 sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio degli investitori, stante il rifiuto di questi ultimi, previsto dall'art. 6 della delibera CICR n. 5387/1991, all'epoca vigente, di fornire notizie in merito.
Per l'acquisto delle suddette azioni le parti hanno prodotto anche il questionario di profilatura del
07.05.2007 (doc. 76 della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. della convenuta) e le schede di adesione all'offerta di sottoscrizione di azioni del 06.02.2009 (docc. 38 e 39 della comparsa di costituzione).
L'ausiliario ha accertato che il questionario non è stato firmato da , per cui è Parte_2
evidente che, nei suoi confronti, l'intermediario non ha minimamente ottemperato agli obblighi di informazione passiva previsti dall'art. 21 TUF e dall'art. 39 del Reg. n. 16190/2007 all'epoca CP_5
vigente.
Nello stesso questionario non è poi stata riportata l'indicazione del profilo di rischio che la convenuta avrebbe dovuto attribuire a , anche se dalle risposte da quest'ultimo fornite emerge, Parte_1
secondo l'ausiliario, una sua propensione media al rischio, il che renderebbe l'investimento del
06.03.2009 adeguato al suo profilo.
La convenuta, tuttavia, pur essendo a tanto tenuta, non ha dimostrato di aver fornito agli attori dettagliate ed esaurienti informazioni sulle caratteristiche e sui rischi delle operazioni in questione, non potendosi, a tal fine, attribuire alcuna rilevanza alle generiche dichiarazioni di rito di “aver preso visione” e di “accettazione” del prospetto informativo e di “presa d'atto” della circostanza che l'intermediario versava in una situazione di conflitto di interessi “derivante dall'essere al tempo stesso
Emittente ed , contenute nelle schede di adesione del 06.02.2009 sottoscritte Parte_4
dagli investitori (docc. 38 e 39 della comparsa).
Non si può, quindi, ritenere – secondo l'ausiliario – che, per quanto riguarda l'investimento del 2009,
l'intermediario abbia adempiuto a tutti gli obblighi informativi che erano posti a suo carico dalla legge.
pagina 14 di 20 Le operazioni del 2013 riguardanti sia l'acquisto effettuato da ciascuno degli attori in data 28.02.2013
di n.
1.399 azioni (e non di 1339 azioni, come erroneamente riportato in citazione) al prezzo unitario €
8,00 per un valore complessivo di € 11.192,00 e di n.
1.399 obbligazioni convertibili (valore nominale
€ 13.150,60) sia l'acquisto, in cointestazione tra loro, in data 24.04.2013 di n. 633 azioni per € 5.064,00
e di obbligazioni convertibili per € 5.950,20, sono entrambi regolati dal contratto quadro dell'11.12.2012 (doc. 5), che risulta debitamente sottoscritto dai clienti.
Per quanto riguarda l'investimento del 28.02.2013, sono state prodotte le schede di adesione all'offerta di sottoscrizione di azioni e obbligazioni convertibili, firmata da ciascuno degli attori in data
11.01.2013, (docc. 40 e 41), le quali contengono soltanto le generiche e, in quanto tali, irrilevanti dichiarazioni di rito già presenti nelle schede di adesione del 06.02.2009.
Ritiene, tuttavia, il ctu che la convenuta, alla luce dei dati riportati nel documento informativo e nella scheda prodotto, che risulta essere stata consegnata agli attori, ha dimostrato di aver fornito agli investitori dettagliate informazioni sulle caratteristiche e sui rischi dei titoli acquistati.
Per quanto riguarda, invece, l'investimento del 24.04.2013, non vi è in atti né l'ordine di acquisto, né
alcun documento informativo relativo all'operazione in questione.
Per entrambi gli acquisti del 2013, occorre, infine, valutare il questionario dell'11.12.2012 (doc. 13
della comparsa di costituzione), sulla base del quale la convenuta ha ritenuto di assegnare ai clienti un profilo di rischio “medio”, con esperienza finanziaria “media”.
Detto questionario, tuttavia, somministrato in maniera congiunta agli attori, è stato redatto in violazione delle indicazioni fornite dall' nelle “Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability CP_6
requirements” pubblicate in data 06.07.2012, il che rende inadeguate le informazioni fornite circa l'esperienza, la conoscenza e gli obiettivi di investimento di ciascuno dei sottoscrittori, stante l'ontologica inidoneità a registrare le ovvie differenze in termini di conoscenze, esperienze e obiettivi
Contr di investimento (Decisione n. 1549 del 18.04.2019 dell' . pagina 15 di 20 In ogni caso, a prescindere dagli aspetti formali che inficiano la legittimità e la validità del questionario, gli investimenti del 28.02 e del 24.04.2013 devono – secondo l'ausiliario – considerarsi comunque inadeguati.
A tale conclusione il ctu è pervenuto considerando, oltre alla natura illiquida dei titoli e la loro elevata rischiosità, l'ammontare del capitale investito dagli attori (€ 59.699,40), importo che, come si ricava dal questionario Mifid dell'11.12.2012, risulta essere addirittura superiore al loro reddito annuo (fino a
Cont
€ 50.000,00), e la mancata diversificazione degli investimenti, concentrati unicamente sul titolo .
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono pienamente, gli investimenti azionari e obbligazionari non possono ritenersi compatibili con l'obiettivo d'investimento e con la propensione al rischio, dichiarata dagli attori, né tanto meno con i criteri prudenziali che, per le prime operazioni, la banca avrebbe dovuto adottare per l'omessa indicazione di informazioni da parte degli investitori.
A ciò va aggiunto che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla capacità patrimoniale dell'investitore, ma anche, come innanzi detto, alla diligente diversificazione degli investimenti, finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principio inadeguata l'eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio, come è avvenuto nella fattispecie.
Dall'analisi degli estratti conto titoli in atti, il ctu ha, infatti, rilevato che i coniugi Parte_1 Parte_2
Cont hanno concentrato tutti i loro investimenti in titoli , il che collide con il profilo di rischio che è
stato loro attribuito dalla convenuta e conferma l'inadeguatezza degli investimenti per cui è causa.
Orbene, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dall'esecuzione,
indipendentemente dall'ulteriore profilo dell'eccessiva concentrazione e dal parziale assolvimento degli obblighi di informazione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dagli attori.
pagina 16 di 20 Va, infatti, evidenziato che “dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo –
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento
informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass. n.
33596/2021) e che “la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero
dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e
orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori
di rischio che gli devono essere evidenziati” (Cass. n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio subito CP_1
dagli investitori, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla costante riduzione del prezzo delle azioni, ad oggi pari a zero euro.
Ai fini della quantificazione del danno, posto che nel frattempo il valore delle azioni si è azzerato, va operata la somma algebrica del capitale investito, ammontante complessivamente, come si ricava dai prospetti innanzi riportati, non contestati dalle parti, ad € 65.849,15 (€ 32.932,85 per Parte_2
ed € 32.916,30 per ), al netto dei dividendi e delle cedole incassati, così come
[...] Parte_1
allegati dalla convenuta nella comparsa di costituzione e non contestati dagli attori, con CP_1
conseguente determinazione, per quanto riguarda , di un importo pari ad € 30.203,91 Parte_1
(capitale investito pari ad € 32.916,30, decurtato delle somme riscosse per dividendi e cedole ammontanti complessivamente ad € 2.712,39) e, per quanto riguarda , di un Parte_2
importo pari ad € 30.220,08 (capitale investito pari ad € 32.932,85, decurtato delle somme riscosse per dividendi e cedole ammontanti complessivamente ad € 2.712,77).
pagina 17 di 20 La domanda di ridimensionamento del danno, formulata dalla Banca, per concorso di colpa degli investitori ex art. 1227 c.c., è infondata e deve essere disattesa.
Va osservato, in proposito, che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati.
Ed infatti, lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte (Cass. n.
29864/2011 e Cass. n. 9892/2016).
Dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa degli attori in ragione della mancanza della loro qualità di investitori professionali, dovendosi ritenere che nell'ipotesi in cui la avesse CP_1
segnalato, come era suo onere, l'inadeguatezza dell'operazione in relazione al profilo dei clienti, gli stessi non avrebbero proceduto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto per cui è causa.
Non può essere accolta neppure la domanda con la quale la convenuta ha chiesto la condanna degli
Cont attori alla restituzione, in suo favore, dei titoli azionari e obbligazionari per cui è causa,
nell'ipotesi in cui fosse stata dichiarata la nullità, l'annullamento e/o fosse stata disposta la risoluzione del contratto quadro e/o delle singole operazioni di investimento.
A riguardo occorre dire che la restituzione dei titoli, oltre che dei frutti percepiti, può essere disposta soltanto in caso accoglimento della domanda di annullamento (Cass. n. 20651/2005 e 7651/2005, in tema di nullità, e Cass. n. 10498/2001 e 1252/2000, in tema di annullamento), domanda alla quale, nel corso del giudizio, gli attori hanno rinunciato. pagina 18 di 20 Nel caso di specie, l'intermediario è stato condannato a risarcire il danno cagionato ai clienti, senza che sia stata pronunciata, lo si ribadisce, per difetto di domanda sul punto, la risoluzione del contratto di negoziazione, per cui gli investitori restano in possesso dei titoli (Cass. n. 17948/2020).
In applicazione del criterio generale della “compensatio lucri cum damno”, dalla liquidazione del danno va, quindi, decurtato l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse e il valore residuo dei titoli acquistati, allo stato, pari a zero.
In accoglimento della domanda proposta dagli attori di risarcimento del danno per inadempimento, la convenuta va pertanto condannata, a tale titolo, al pagamento della somma, come sopra determinata, di
€ 30.203,91, in favore di , e di quella di € 30.220,08, in favore di . Parte_1 Parte_2
Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tale importo compete il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo.
Quanto precede è, di per sé, assorbente ed esime dall'esame dell'ulteriore domanda risarcitoria proposta dagli attori per la presunta violazione da parte della convenuta dell'obbligo di priorità nell'esecuzione dell'ordine di vendita delle azioni per cui si procede.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta e distratte in favore del procuratore, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del
28.06.2019 da e nei confronti di già Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
pagina 19 di 20 1) accoglie la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di della somma di € 30.203,91, oltre al CP_1 Parte_1
danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo, e in favore di della somma di € 30.220,08, oltre al danno da svalutazione monetaria, Parte_2
determinato secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata,
dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate CP_1
in € 14.103,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 08.09.2025.
Il Giudice
Raffaella Simone
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7587/2020 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. Domenico Romito (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
ATTORI
contro
(P.I. ), già con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
dell'avv. Gennaro Arcucci (C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._4
difensore, indirizzo pec.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.05.2025. pagina 1 di 20 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 28.06.2019, e , unitamente ad Parte_1 Parte_2
altri investitori – premesso che: quali clienti della erano cointestatari, Controparte_2
presso la filiale di Palese, del conto corrente consumatori n° 013/01022863 e del conto deposito titoli n° 00013/0000021395627; su detto ultimo conto agli stessi, già titolari di 926 azioni ciascuno, erano state addebitate, dal 2009 al 2013, operazioni di acquisto di ulteriori azioni e obbligazioni emesse dalla convenuta per un importo complessivo di € 64.881,40 e, precisamente: nel 2009, € 3.071,00 per CP_1
370 azioni a ed € 3.071,00 per 370 azioni a nel 2013, € Parte_2 Parte_1
10.712,00 per 1.339 azioni ed € 13.150,60 per obbligazioni convertibili a ed € Parte_2
10.712,00 per 1.339 azioni e € 13.150,60 di obbligazioni convertibili a , oltre, sempre Parte_1
nel 2013, a ulteriori € 5.064,00 per 633 azioni ed € 5.950,20 di obbligazioni convertibili cointestate;
gli attori, nel 2016, avevano impartito alla Banca alcuni ordini di vendita delle azioni, che erano rimasti inevasi, pur avendo quest'ultima, nelle more, eseguito ordini successivi in favore di altri clienti, in tal modo violando l'art. 11 del Regolamento “Sistema di negoziazione interno azioni emesse dalla CP_1
, il quale imponeva l'esecuzione degli ordini con precedenza cronologica;
la Controparte_3
Banca non aveva rispettato gli obblighi formali imposti dall'art. 23 del TUF, atteso che per la vendita delle azioni del 2009 non era stata consegnata agli investitori la copia del contratto quadro sottoscritto in data 31.01.1997; la convenuta aveva violato gli obblighi di diligenza, correttezza e professionalità
nella cura dell'interesse dei clienti previsti dall'art. 21 TUF e dai Regolamenti ON;
aveva dolosamente attribuito ai titoli un profilo di rischio basso sino a giugno 2012, medio sino a giugno
2015 e solo dal gennaio 2017 alto, sebbene il mercato avesse riconosciuto agli stessi un livello di rischio più che alto sin dal luglio 2015; aveva omesso di fornire adeguate informazioni per consentire una scelta consapevole da parte degli investitori, con conseguente annullabilità dell'adesione per vizio del consenso, ex art. 1439 c.c. o quantomeno ex art. 1429 c.c.; non aveva segnalato ai clienti l'illiquidità dei titoli, che essendo strumenti finanziari non quotati, potevano essere alienati solo al pagina 2 di 20 Cont prezzo stabilito dall'assemblea dei soci , titoli che, del tutto illegittimamente, erano stati, invece,
presentati come di facile rivendita;
la Banca, infine, venendo meno alle disposizioni contenute nel
Regolamento ON ME (che aveva recepito le Direttive Mifid) non aveva fornito ai potenziali acquirenti una corretta informazione in merito all'acquisto dei titoli, né, risultando le operazioni in questione palesemente inadeguate, rispetto agli obiettivi di investimento, aveva raccomandato ai clienti l'opportunità di diversificare il rischio in proporzione al loro patrimonio –
conveniva in giudizio la già rassegnando le seguenti Controparte_1 Controparte_2
conclusioni:
“IV-a) in via principale
accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro per non essersi perfezionato nei modi e nelle
forme di cui all'art. 23 del TUF, e per l'effetto condannare la società convenuta alla ripetizione di
quanto addebitato per l'acquisto delle azioni pari a €. 64.881,40 di titoli azionari o la somma maggiore
o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al
dì del soddisfo ex art. 1224 c.c. a far data dagli investimenti;
IV-b) in ogni caso:
IV-b.1) accertare e dichiarare, con riferimento alle operazioni non dichiarate nulle, la violazione da
Cont parte di dell'obbligo di priorità nell'esecuzione dell'ordine di vendita delle azioni e per l'effetto
condannare questa al risarcimento del danno che si quantifica in €. 90.797,56 (o la somma maggiore o
minore che sarà determinata in corso di causa) oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì
del soddisfo ex art. 1224 c.c. a far data dagli investimenti;
IV-b.2) in subordine laddove non siano accolte le domande in epigrafe accertare e dichiarare,
comunque, il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le
regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto dichiarato risolto il
contratto di intermediazione finanziaria condannare la Banca convenuta alla ripetizione di quanto pagina 3 di 20 addebitato per l'acquisto di tutte le azioni non oggetto della domanda di cui al punto IV-b.1, oltre
interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli
investimenti;
IV-c) in via ulteriormente gradata si chiede, ove non accolte le IVa, IV-b.1 e IV-b.2, di accertare e
dichiarare il grave inadempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali della convenuta per
aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore e per l'effetto, ove ritenga non sussistere gli
estremi per la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria ex art. 1455 c.c., condannare la
al risarcimento del danno pari al prezzo pagato dei titoli o in quella somma maggiore o minore CP_1
che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del
soddisfo ex art. 1224 c.c. a far data dagli investimenti;
In ogni caso con vittoria di spese e onorario di causa e di mediazione in favore del sottoscritto
avvocato antistatario”.
Costituitasi con comparsa del 10.10.2019, già Controparte_1 Controparte_2
preliminarmente, in rito, eccepiva l'improcedibilità della domanda giudiziale promossa da Pt_1
e per il mancato preventivo esperimento del procedimento obbligatorio di
[...] Parte_2
mediazione.
Sempre in via preliminare, la convenuta, con riferimento agli investimenti eseguiti dagli attori nel periodo 2007 – 2013, eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e di risarcimento del danno che erano state dagli stessi proposte, nonché la prescrizione decennale relativamente alle ulteriori domande di risoluzione, di restituzione delle somme investite nonché di risarcimento del danno contrattuale patito formulate dagli investitori per le operazioni poste in essere tra il 2007 e il
2008.
Nel merito, deduceva che gli attori avevano sottoscritto contratti quadro di intermediazione finanziaria,
contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e, in pagina 4 di 20 particolare, su quelli derivanti dall'acquisto di titoli non quotati in mercati regolamentati, tra i quali
Cont rientravano quelli emessi dalla .
Aggiungeva che, nel corso degli anni, e avevano reso, in sede di Parte_1 Parte_2
profilatura, dichiarazioni compatibili e coerenti con gli acquisti effettuati e avevano aderito, nel periodo
2007 – 2014, alle operazioni di aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione della sulla base di prospetti informativi e schede prodotto, in cui avevano dichiarato di aver preso CP_1
visione e analizzato i fattori di rischio ivi indicati.
Assumeva di aver, sin dalla fase di conclusione dei contratti quadro, informato gli attori sulla natura illiquida dei titoli e sulla sussistenza di conflitto di interessi, fornendo loro, mediante vari prospetti informativi, circostanziate e precise indicazioni sulla natura, le caratteristiche e i profili di rischio
Cont concernenti l'acquisto di azioni .
Cont Sosteneva di aver messo a conoscenza gli investitori (i) del fair value delle azioni (che, in caso di strumenti finanziari non quotati, corrispondeva al “valore di smobilizzo” dei titoli); (ii) delle “modalità
Cont di smobilizzo” delle azioni emesse da , sia con riguardo al Sistema di negoziazione interno, sia successivamente con il passaggio all'Hi-MFT; (iii) dell'assenza di costi e commissioni per l'esecuzione delle relative operazioni.
La convenuta faceva, inoltre, rilevare che già nel luglio 2015, (e non nel 2017, come sostenuto da parte attrice), aveva comunicato agli attori la natura illiquida delle azioni di propria emissione e ribadiva che,
dalle puntuali informazioni acquisite, era emerso che il profilo degli attori era perfettamente in linea
Cont con il grado di rischio medio-alto che i titoli avevano al momento delle operazioni contestate.
Cont Affermava, poi, che gli investitori avevano incassato, nel corso degli anni, i frutti relativi ai titoli sottoscritti e, in particolare, la somma di € 2.712,39, di cui € 1.530,72, a titolo di Parte_1
dividendi, ed € 1.181,67, a titolo di cedole, e quella di € 2.712,77, di cui € Parte_2
1.530,87, a titolo di dividendi, ed € 1.181,90, a titolo di cedole. pagina 5 di 20 Contestava, infine, l'avverso assunto di aver eseguito ordini di vendita dei titoli azionari con numero cronologico successivo rispetto a quello che era stato attribuito alle disposizioni di vendita impartite dagli attori.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare di rito:
dichiarare l'improcedibilità dell'azione promossa dai sig.ri e in Parte_1 Parte_2
ragione del mancato avvio del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.
n. 28/2010.
In via preliminare, nel merito:
dichiarare l'intervenuta prescrizione parziale delle pretese, diritti o azioni, nonché delle domande
avversarie nei limiti e per i motivi illustrati in narrativa.
In via principale:
rigettare tutte le domande formulate dagli attori in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità,
l'annullamento e/o disporre la risoluzione del contratto quadro e/o delle singole operazioni di
investimento, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dagli attori alla Banca
Cont per l'acquisto dei titoli azionari ed obbligazionari oggetto del presente giudizio e disporne la
restituzione entro i suddetti limiti, al netto delle azioni assegnate agli attori a titolo gratuito ed
ulteriormente detratte le somme da questi ultimi percepite a titolo di cedole e dividendi, condannando
in ogni caso parte attrice alla restituzione, in favore della dei titoli azionari ed obbligazionari CP_1
Cont
per cui è causa;
pagina 6 di 20 nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una
qualsivoglia responsabilità della Banca nelle vicende di causa, quantificare le somme in ipotesi dovute
Cont agli attori a titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni al
momento degli ordini di vendita da ultimo confermati dagli attori nel minor prezzo Euro 6,90 per
azione ed il controvalore delle azioni al momento della proposizione del presente giudizio, al netto
Cont delle azioni loro assegnate a titolo gratuito, ovvero, in subordine, al momento di acquisto delle
stesse, e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto agli attori in ragione (i) del grave
concorso colposo degli attori, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c., nonché in ragione (ii) delle
somme percepite a titolo di cedole e dividendi.
In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge”.
Con ordinanza dell'11.06.2020, veniva disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, con attribuzione al presente procedimento del numero di R.G.
7587/2020.
Con le note di trattazione scritta del 15.05.2025, e precisavano le Parte_1 Parte_2
conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda formulata al fine di ottenere il risarcimento del
Cont danno cagionato dai numerosi inadempimenti della convenuta relativi agli investimenti in azioni e di quella, sempre risarcitoria, derivante dalla violazione da parte della Banca dell'obbligo di priorità
cronologica nell'esecuzione degli ordini di vendita delle azioni, con espressa rinuncia alle altre domande inizialmente proposte, circostanza che veniva ribadita con la comparsa conclusionale del
14.07.2025 e con la replica del 27.08.2025.
La causa, istruita in via documentale, con l'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e di ctu, veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del pagina 7 di 20 15.05.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, convertito nella L. 27/2020 e succ. mod., nel corso della quale venivano concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c..
----------------------------
Preliminarmente occorre rilevare che vi è in atti la prova che e Parte_1 Parte_2
hanno, prima dell'instaurazione per presente giudizio, esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione obbligatoria.
Tanto si evince dal verbale del 13.05.2019 a firma dell'avv. Alessia Traversini, mediatore dell'Organismo di Mediazione “AR Net Mediation”, con sede in (doc. 37 del fascicolo di parte CP_2
attrice).
In detto documento, il cui contenuto non è mai stato contestato dalla convenuta, si legge, tra l'altro, che quest'ultima era stata regolarmente avvisata della pendenza del procedimento di mediazione e del fatto che il primo incontro, al quale parteciparono soltanto gli attori, si sarebbe tenuto il giorno 13.05.2019,
alle ore 18, dinanzi al mediatore designato innanzi indicato.
Deve essere, pertanto, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda che, sul punto, è stata sollevata dalla convenuta.
Sempre in via preliminare, preso atto della rinuncia degli attori alla domanda di nullità delle operazioni per difetto di contratto quadro ex art. 23 T.U.F., nonché di risoluzione dello stesso, deve ritenersi assorbita l'eccezione di prescrizione e ogni altra questione relativa all'azione di nullità.
Infondata è, invece, l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento danni, formulata dalla banca, in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte
(Cass n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017).
pagina 8 di 20 A tal proposito, va osservato che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il
termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza
della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta
a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di
responsabilità contrattuale” (Cass. n. 29328/2024).
A riguardo, va rilevato che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il Giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass. n. 14135/2019; Cass. n.
15991/2018).
A ciò va aggiunto che “In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha
l'onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale
si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa
prova una “quaestio facti”, incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14662/2016).
Nella fattispecie, la banca convenuta, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale decennale, ha individuato il dies a quo nel momento in cui sono state poste in essere dalla le asserite violazioni CP_1
degli obblighi informativi e/o comportamentali, ovvero all'atto della sottoscrizione degli ordini di acquisto per cui è causa, con la conseguenza che la prescrizione riguarderebbe le operazioni effettuate nel decennio antecedente la notifica della citazione, avvenuta il 28.06.2019.
Alla luce dei principi di diritto innanzi esposti, atteso che la banca non ha allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte degli attori del danno dedotto in giudizio in data antecedente il
28.06.2009, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 in data 08.10.2018, emesse dalla la quale ha CP_5
accertato la violazione da parte dell'Istituto di Credito delle procedure per la valutazione pagina 9 di 20 dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti e alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti.
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso, nel caso di specie, il suddetto termine decennale dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno, alla data di introduzione del presente giudizio.
La domanda di risarcimento del danno, formulata da e per Parte_1 Parte_2
inadempimento della banca convenuta, è fondata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi autonoma rispetto a quella di adempimento e di risoluzione, con la conseguenza che la stessa può
essere accolta, in ragione della non scarsa importanza dell'inadempimento, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione non venga pronunciata.
In particolare, la domanda risarcitoria può essere esaminata anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto, nel caso di specie per difetto di domanda sul punto,
con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass. n. 17498/2020).
Ed invero, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il
danno cagionato al cliente per aver dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione
del contratto di negoziazione, si deve tener conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in
applicazione del criterio generale della “compensatio lucri cum damno” dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati – così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass. n.
17498/2020).
pagina 10 di 20 In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi di investimento (art. 39 del Reg. 16190/2007). CP_5
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi di investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. 16190/2007). CP_5
Sul punto giova richiamare il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. n. 11522 del 1998, CP_5
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo di informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Ciò premesso, appare opportuna una breve ricostruzione degli investimenti effettuati dai coniugi
, al fine di procedere ad una valutazione globale dei rischi relativi ai singoli ordini Parte_3
di investimento in esame e del profilo di rischio degli investitori.
pagina 11 di 20 Nell'ambito del rapporto intercorso con la convenuta, parte attrice ha effettuato le seguenti CP_1
operazioni, non contestate tra le parti:
- Operazioni di investimento effettuate da : Parte_2
- Operazioni di investimento effettuate da : Parte_1
Non vi è dubbio che le azioni in esame rientrino nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscano, pertanto, titoli di rischio alto o, quantomeno, medio-alto e assimilabili a titoli illiquidi pagina 12 di 20 ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più chiaramente,
titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa Banca
emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va, altresì, evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il documento CP_1
informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova parziale riscontro nella produzione documentale della convenuta.
In particolare, gli allegati 5 della comparsa di costituzione e risposta e 72 della memoria istruttoria n. 1
della convenuta contengono i contratti aventi ad oggetto “il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titolo e strumenti finanziari”, sottoscritti dagli attori rispettivamente in data
31.01.1997 (doc. 72) e 11.12.2012 (doc. 5), anche se – secondo il ctu – non vi è prova, relativamente al primo contratto, che copia dello stesso sia stata dalla effettivamente consegnata ai clienti. CP_1
Ciò precisato, va detto che gli acquisti effettuati dai coniugi il 06.03.2009 (n. 370 azioni al prezzo unitario di € 8,30 per complessivi € 3.071,00 sia da parte di che da parte di Parte_1
), sono regolati dal contratto quadro del 31.01.1997 (doc. 72) e dalle schede Parte_2
finanziarie sottoscritte, in pari data, dagli attori, documenti che non contengono alcuna informazione pagina 13 di 20 sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio degli investitori, stante il rifiuto di questi ultimi, previsto dall'art. 6 della delibera CICR n. 5387/1991, all'epoca vigente, di fornire notizie in merito.
Per l'acquisto delle suddette azioni le parti hanno prodotto anche il questionario di profilatura del
07.05.2007 (doc. 76 della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. della convenuta) e le schede di adesione all'offerta di sottoscrizione di azioni del 06.02.2009 (docc. 38 e 39 della comparsa di costituzione).
L'ausiliario ha accertato che il questionario non è stato firmato da , per cui è Parte_2
evidente che, nei suoi confronti, l'intermediario non ha minimamente ottemperato agli obblighi di informazione passiva previsti dall'art. 21 TUF e dall'art. 39 del Reg. n. 16190/2007 all'epoca CP_5
vigente.
Nello stesso questionario non è poi stata riportata l'indicazione del profilo di rischio che la convenuta avrebbe dovuto attribuire a , anche se dalle risposte da quest'ultimo fornite emerge, Parte_1
secondo l'ausiliario, una sua propensione media al rischio, il che renderebbe l'investimento del
06.03.2009 adeguato al suo profilo.
La convenuta, tuttavia, pur essendo a tanto tenuta, non ha dimostrato di aver fornito agli attori dettagliate ed esaurienti informazioni sulle caratteristiche e sui rischi delle operazioni in questione, non potendosi, a tal fine, attribuire alcuna rilevanza alle generiche dichiarazioni di rito di “aver preso visione” e di “accettazione” del prospetto informativo e di “presa d'atto” della circostanza che l'intermediario versava in una situazione di conflitto di interessi “derivante dall'essere al tempo stesso
Emittente ed , contenute nelle schede di adesione del 06.02.2009 sottoscritte Parte_4
dagli investitori (docc. 38 e 39 della comparsa).
Non si può, quindi, ritenere – secondo l'ausiliario – che, per quanto riguarda l'investimento del 2009,
l'intermediario abbia adempiuto a tutti gli obblighi informativi che erano posti a suo carico dalla legge.
pagina 14 di 20 Le operazioni del 2013 riguardanti sia l'acquisto effettuato da ciascuno degli attori in data 28.02.2013
di n.
1.399 azioni (e non di 1339 azioni, come erroneamente riportato in citazione) al prezzo unitario €
8,00 per un valore complessivo di € 11.192,00 e di n.
1.399 obbligazioni convertibili (valore nominale
€ 13.150,60) sia l'acquisto, in cointestazione tra loro, in data 24.04.2013 di n. 633 azioni per € 5.064,00
e di obbligazioni convertibili per € 5.950,20, sono entrambi regolati dal contratto quadro dell'11.12.2012 (doc. 5), che risulta debitamente sottoscritto dai clienti.
Per quanto riguarda l'investimento del 28.02.2013, sono state prodotte le schede di adesione all'offerta di sottoscrizione di azioni e obbligazioni convertibili, firmata da ciascuno degli attori in data
11.01.2013, (docc. 40 e 41), le quali contengono soltanto le generiche e, in quanto tali, irrilevanti dichiarazioni di rito già presenti nelle schede di adesione del 06.02.2009.
Ritiene, tuttavia, il ctu che la convenuta, alla luce dei dati riportati nel documento informativo e nella scheda prodotto, che risulta essere stata consegnata agli attori, ha dimostrato di aver fornito agli investitori dettagliate informazioni sulle caratteristiche e sui rischi dei titoli acquistati.
Per quanto riguarda, invece, l'investimento del 24.04.2013, non vi è in atti né l'ordine di acquisto, né
alcun documento informativo relativo all'operazione in questione.
Per entrambi gli acquisti del 2013, occorre, infine, valutare il questionario dell'11.12.2012 (doc. 13
della comparsa di costituzione), sulla base del quale la convenuta ha ritenuto di assegnare ai clienti un profilo di rischio “medio”, con esperienza finanziaria “media”.
Detto questionario, tuttavia, somministrato in maniera congiunta agli attori, è stato redatto in violazione delle indicazioni fornite dall' nelle “Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability CP_6
requirements” pubblicate in data 06.07.2012, il che rende inadeguate le informazioni fornite circa l'esperienza, la conoscenza e gli obiettivi di investimento di ciascuno dei sottoscrittori, stante l'ontologica inidoneità a registrare le ovvie differenze in termini di conoscenze, esperienze e obiettivi
Contr di investimento (Decisione n. 1549 del 18.04.2019 dell' . pagina 15 di 20 In ogni caso, a prescindere dagli aspetti formali che inficiano la legittimità e la validità del questionario, gli investimenti del 28.02 e del 24.04.2013 devono – secondo l'ausiliario – considerarsi comunque inadeguati.
A tale conclusione il ctu è pervenuto considerando, oltre alla natura illiquida dei titoli e la loro elevata rischiosità, l'ammontare del capitale investito dagli attori (€ 59.699,40), importo che, come si ricava dal questionario Mifid dell'11.12.2012, risulta essere addirittura superiore al loro reddito annuo (fino a
Cont
€ 50.000,00), e la mancata diversificazione degli investimenti, concentrati unicamente sul titolo .
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono pienamente, gli investimenti azionari e obbligazionari non possono ritenersi compatibili con l'obiettivo d'investimento e con la propensione al rischio, dichiarata dagli attori, né tanto meno con i criteri prudenziali che, per le prime operazioni, la banca avrebbe dovuto adottare per l'omessa indicazione di informazioni da parte degli investitori.
A ciò va aggiunto che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla capacità patrimoniale dell'investitore, ma anche, come innanzi detto, alla diligente diversificazione degli investimenti, finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principio inadeguata l'eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio, come è avvenuto nella fattispecie.
Dall'analisi degli estratti conto titoli in atti, il ctu ha, infatti, rilevato che i coniugi Parte_1 Parte_2
Cont hanno concentrato tutti i loro investimenti in titoli , il che collide con il profilo di rischio che è
stato loro attribuito dalla convenuta e conferma l'inadeguatezza degli investimenti per cui è causa.
Orbene, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dall'esecuzione,
indipendentemente dall'ulteriore profilo dell'eccessiva concentrazione e dal parziale assolvimento degli obblighi di informazione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dagli attori.
pagina 16 di 20 Va, infatti, evidenziato che “dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo –
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento
informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass. n.
33596/2021) e che “la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero
dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e
orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori
di rischio che gli devono essere evidenziati” (Cass. n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio subito CP_1
dagli investitori, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla costante riduzione del prezzo delle azioni, ad oggi pari a zero euro.
Ai fini della quantificazione del danno, posto che nel frattempo il valore delle azioni si è azzerato, va operata la somma algebrica del capitale investito, ammontante complessivamente, come si ricava dai prospetti innanzi riportati, non contestati dalle parti, ad € 65.849,15 (€ 32.932,85 per Parte_2
ed € 32.916,30 per ), al netto dei dividendi e delle cedole incassati, così come
[...] Parte_1
allegati dalla convenuta nella comparsa di costituzione e non contestati dagli attori, con CP_1
conseguente determinazione, per quanto riguarda , di un importo pari ad € 30.203,91 Parte_1
(capitale investito pari ad € 32.916,30, decurtato delle somme riscosse per dividendi e cedole ammontanti complessivamente ad € 2.712,39) e, per quanto riguarda , di un Parte_2
importo pari ad € 30.220,08 (capitale investito pari ad € 32.932,85, decurtato delle somme riscosse per dividendi e cedole ammontanti complessivamente ad € 2.712,77).
pagina 17 di 20 La domanda di ridimensionamento del danno, formulata dalla Banca, per concorso di colpa degli investitori ex art. 1227 c.c., è infondata e deve essere disattesa.
Va osservato, in proposito, che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati.
Ed infatti, lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte (Cass. n.
29864/2011 e Cass. n. 9892/2016).
Dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa degli attori in ragione della mancanza della loro qualità di investitori professionali, dovendosi ritenere che nell'ipotesi in cui la avesse CP_1
segnalato, come era suo onere, l'inadeguatezza dell'operazione in relazione al profilo dei clienti, gli stessi non avrebbero proceduto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto per cui è causa.
Non può essere accolta neppure la domanda con la quale la convenuta ha chiesto la condanna degli
Cont attori alla restituzione, in suo favore, dei titoli azionari e obbligazionari per cui è causa,
nell'ipotesi in cui fosse stata dichiarata la nullità, l'annullamento e/o fosse stata disposta la risoluzione del contratto quadro e/o delle singole operazioni di investimento.
A riguardo occorre dire che la restituzione dei titoli, oltre che dei frutti percepiti, può essere disposta soltanto in caso accoglimento della domanda di annullamento (Cass. n. 20651/2005 e 7651/2005, in tema di nullità, e Cass. n. 10498/2001 e 1252/2000, in tema di annullamento), domanda alla quale, nel corso del giudizio, gli attori hanno rinunciato. pagina 18 di 20 Nel caso di specie, l'intermediario è stato condannato a risarcire il danno cagionato ai clienti, senza che sia stata pronunciata, lo si ribadisce, per difetto di domanda sul punto, la risoluzione del contratto di negoziazione, per cui gli investitori restano in possesso dei titoli (Cass. n. 17948/2020).
In applicazione del criterio generale della “compensatio lucri cum damno”, dalla liquidazione del danno va, quindi, decurtato l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse e il valore residuo dei titoli acquistati, allo stato, pari a zero.
In accoglimento della domanda proposta dagli attori di risarcimento del danno per inadempimento, la convenuta va pertanto condannata, a tale titolo, al pagamento della somma, come sopra determinata, di
€ 30.203,91, in favore di , e di quella di € 30.220,08, in favore di . Parte_1 Parte_2
Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tale importo compete il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo.
Quanto precede è, di per sé, assorbente ed esime dall'esame dell'ulteriore domanda risarcitoria proposta dagli attori per la presunta violazione da parte della convenuta dell'obbligo di priorità nell'esecuzione dell'ordine di vendita delle azioni per cui si procede.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta e distratte in favore del procuratore, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del
28.06.2019 da e nei confronti di già Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
pagina 19 di 20 1) accoglie la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di della somma di € 30.203,91, oltre al CP_1 Parte_1
danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo, e in favore di della somma di € 30.220,08, oltre al danno da svalutazione monetaria, Parte_2
determinato secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata,
dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate CP_1
in € 14.103,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 08.09.2025.
Il Giudice
Raffaella Simone
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