TRIB
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/12/2024, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1430/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Modica (RG) in C.so Sandro Pertini n. 32, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Angela
Iemmolo, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...], ed Parte_2 C.F._2 ivi residente in C.so Sandro Pertini n. 32, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Antonino Iozia, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
20.11.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concor datario a Modica (RG) il 15.09.2021, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 143, parte II, serie A, dell'anno 2021, in regime di separazione dei beni e che dalla loro unione coniugale sono nati i figli
(Ragusa, 31.07.2020) e (Modica, 29.10.2022), entrambi minorenni;
Per_1 Per_2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 26.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto e di comunicare le rispettive residenze e recapito telefonico nell'interesse dei figli minori;
2. disporre l'affido condiviso dei due figli e ad entrambi i genitori, in modo da consentire Per_1 Per_2
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e il rispetto della bigenitorialità, con collocazione principale con la madre e con facoltà del padre di vedere ed avere con sé i figli, in orari compatibili all'età e al nuovo lavoro reperito, per due ore al giorno.
In ogni caso viene concordato anche un calendario settimanale di visite genitore/figli: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 17:30 alle 20:30; ed a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 18:00 (o appena il padre rientra dal lavoro) con pernottamento fino alla domenica sera alle ore
21:00 nel rispetto della volontà dei figli e delle loro tenere età. Tutti gli orari sono concordati con un'ora di tolleranza ed un'ora in più in estate;
inoltre, qualora i turni di lavoro del IG. Pt_1 dovessero cambiare, i genitori si impegnano sin d'ora a concordare altri giorni compatibili col lavoro, in sostituzione di quelli indicati nell'attuale calendario per l'esercizio del diritto di vista padre/figli.
3. I figli staranno con ciascun genitore alternativamente per le festività Natalizie per due giorni consecutivi alternando il 23/24 o 25/26 dicembre, alternativamente a Capodanno il 30/31 o 1/2 gennaio, alternativamente la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; alternativamente le altre festività e il giorno del compleanno dei figli (a pranzo o cena), il giorno del compleanno del genitore e la festa del papà o della mamma;
per 15 giorni nel periodo estivo, ad anni alterni da concordare all'interno del periodo dall'1 al 31 luglio o dall'1 al 31 agosto, compatibilmente con le ferie estive dei genitori e le eIGenze dei figli, e comunque tutte le volte che i figli e vogliono vedere Per_1 Per_2
e stare col padre.
4. Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno di € 325 mensili (175,00 Parte_1
per ogni figlio) da corrispondere alla IG.ra entro i primi 20 giorni di ogni mese, Parte_2
con bonifico al suo cod. Iban;
con rivalutazione ISTAT dal secondo anno;
l'Assegno unico nella misura riconosciuta dall'Inps sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
5. Entrambi i genitori contribuiranno al 50% ciascuno alle spese straordinarie mediche, specialistiche, oculistiche, dentistiche, sanitarie ecc. effettuate tramite strutture coperte dal SSN, mentre le visite mediche presso strutture private a pagamento saranno previamente concordate tra i genitori che ne valuteranno necessità e preventivi di spesa;
allo stato la figlia frequenta la scuola materna Per_1 comunale e il figlio l'asilo nido, con retta mensile di €350, che viene rimborsata dall'Inps Per_2 nella misura di € 275 mensili con accredito sul c/c della madre;
entrambi i genitori pagheranno al
50% la differenza di retta mensile non rimborsata;
saranno al 50% anche le spese scolastiche future
(per tasse, libri, corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche e ludiche (attività sportive, ricreative ecc.) che si renderanno necessarie per entrambi i figli;
tutte le predette spese, tranne quelle già in essere e le mediche urgenti indifferibili, qualora di importo superiore ad € 50,00 mensili per ciascun figlio dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori sulla necessità e sostenibilità in relazione alle capacità economiche mensili di ciascun genitore e giustificate con documentazione fiscale.
6. Entrambi i genitori si impegnano a far mantenere ai figli rapporti continuativi con i nonni paterni e materni e con i rispettivi parenti ed a collaborare per assumere assieme le decisioni più importanti per i figli, per cure, salute, istruzione, attività ricreative extra ecc.. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare e comunicarsi preventivamente eventuali impegni o impedimenti lavorativi e sostituirsi reciprocamente, in caso di impedimento dell'uno o dell'altro, nel portare o riprendere i figli alle rispettive scuole;
in caso di impedimento di entrambi i genitori, i figli, previa comunicazione reciproca, verranno prioritariamente accompagnati o ripresi a scuola dai nonni materni o dalla nonna paterna.
7. I ricorrenti dichiarano di svolgere attività lavorativa, di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento ed a rivendicare altri diritti.
8. il finanziamento n. 31326255 contratto con Unicredit di € 30.000 con scadenza a dieci anni intestato alla IG.ra , ma servito in parte per estinguere prestito compass per acquisito auto della Parte_2
IG.ra , in parte per sanare debiti della pregressa soc. del marito, ed in parte per acquisto Parte_2 arredi casa, con rate mensili di € 347,00 sarà a carico di entrambi al 50%, il IG. si obbliga a Pt_1 corrispondere alla IG.ra entro la scadenza mensile l'importo di sua spettanza di € 173,50.
9. Entrambi i coniugi sono contitolari di un c/c n. 421377485 c/o Unicredit con saldo attivo al 31.12.23 di € 207,32, che verrà estinto entro tre mesi dalla sentenza di separazione;
10. Le parti dichiarano di avere definito ogni rapporto economico tra loro intercorrente e di non avere altro a pretendere se non il rispetto delle superiori condizioni. che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concor d atario a Modica (RG) in data 15.09.2021, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Modica (RG), al n. 143, parte II, serie A, anno 2021;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.12.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1430/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Modica (RG) in C.so Sandro Pertini n. 32, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Angela
Iemmolo, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...], ed Parte_2 C.F._2 ivi residente in C.so Sandro Pertini n. 32, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Antonino Iozia, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
20.11.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concor datario a Modica (RG) il 15.09.2021, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 143, parte II, serie A, dell'anno 2021, in regime di separazione dei beni e che dalla loro unione coniugale sono nati i figli
(Ragusa, 31.07.2020) e (Modica, 29.10.2022), entrambi minorenni;
Per_1 Per_2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 26.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto e di comunicare le rispettive residenze e recapito telefonico nell'interesse dei figli minori;
2. disporre l'affido condiviso dei due figli e ad entrambi i genitori, in modo da consentire Per_1 Per_2
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e il rispetto della bigenitorialità, con collocazione principale con la madre e con facoltà del padre di vedere ed avere con sé i figli, in orari compatibili all'età e al nuovo lavoro reperito, per due ore al giorno.
In ogni caso viene concordato anche un calendario settimanale di visite genitore/figli: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 17:30 alle 20:30; ed a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 18:00 (o appena il padre rientra dal lavoro) con pernottamento fino alla domenica sera alle ore
21:00 nel rispetto della volontà dei figli e delle loro tenere età. Tutti gli orari sono concordati con un'ora di tolleranza ed un'ora in più in estate;
inoltre, qualora i turni di lavoro del IG. Pt_1 dovessero cambiare, i genitori si impegnano sin d'ora a concordare altri giorni compatibili col lavoro, in sostituzione di quelli indicati nell'attuale calendario per l'esercizio del diritto di vista padre/figli.
3. I figli staranno con ciascun genitore alternativamente per le festività Natalizie per due giorni consecutivi alternando il 23/24 o 25/26 dicembre, alternativamente a Capodanno il 30/31 o 1/2 gennaio, alternativamente la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; alternativamente le altre festività e il giorno del compleanno dei figli (a pranzo o cena), il giorno del compleanno del genitore e la festa del papà o della mamma;
per 15 giorni nel periodo estivo, ad anni alterni da concordare all'interno del periodo dall'1 al 31 luglio o dall'1 al 31 agosto, compatibilmente con le ferie estive dei genitori e le eIGenze dei figli, e comunque tutte le volte che i figli e vogliono vedere Per_1 Per_2
e stare col padre.
4. Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno di € 325 mensili (175,00 Parte_1
per ogni figlio) da corrispondere alla IG.ra entro i primi 20 giorni di ogni mese, Parte_2
con bonifico al suo cod. Iban;
con rivalutazione ISTAT dal secondo anno;
l'Assegno unico nella misura riconosciuta dall'Inps sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
5. Entrambi i genitori contribuiranno al 50% ciascuno alle spese straordinarie mediche, specialistiche, oculistiche, dentistiche, sanitarie ecc. effettuate tramite strutture coperte dal SSN, mentre le visite mediche presso strutture private a pagamento saranno previamente concordate tra i genitori che ne valuteranno necessità e preventivi di spesa;
allo stato la figlia frequenta la scuola materna Per_1 comunale e il figlio l'asilo nido, con retta mensile di €350, che viene rimborsata dall'Inps Per_2 nella misura di € 275 mensili con accredito sul c/c della madre;
entrambi i genitori pagheranno al
50% la differenza di retta mensile non rimborsata;
saranno al 50% anche le spese scolastiche future
(per tasse, libri, corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche e ludiche (attività sportive, ricreative ecc.) che si renderanno necessarie per entrambi i figli;
tutte le predette spese, tranne quelle già in essere e le mediche urgenti indifferibili, qualora di importo superiore ad € 50,00 mensili per ciascun figlio dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori sulla necessità e sostenibilità in relazione alle capacità economiche mensili di ciascun genitore e giustificate con documentazione fiscale.
6. Entrambi i genitori si impegnano a far mantenere ai figli rapporti continuativi con i nonni paterni e materni e con i rispettivi parenti ed a collaborare per assumere assieme le decisioni più importanti per i figli, per cure, salute, istruzione, attività ricreative extra ecc.. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare e comunicarsi preventivamente eventuali impegni o impedimenti lavorativi e sostituirsi reciprocamente, in caso di impedimento dell'uno o dell'altro, nel portare o riprendere i figli alle rispettive scuole;
in caso di impedimento di entrambi i genitori, i figli, previa comunicazione reciproca, verranno prioritariamente accompagnati o ripresi a scuola dai nonni materni o dalla nonna paterna.
7. I ricorrenti dichiarano di svolgere attività lavorativa, di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento ed a rivendicare altri diritti.
8. il finanziamento n. 31326255 contratto con Unicredit di € 30.000 con scadenza a dieci anni intestato alla IG.ra , ma servito in parte per estinguere prestito compass per acquisito auto della Parte_2
IG.ra , in parte per sanare debiti della pregressa soc. del marito, ed in parte per acquisto Parte_2 arredi casa, con rate mensili di € 347,00 sarà a carico di entrambi al 50%, il IG. si obbliga a Pt_1 corrispondere alla IG.ra entro la scadenza mensile l'importo di sua spettanza di € 173,50.
9. Entrambi i coniugi sono contitolari di un c/c n. 421377485 c/o Unicredit con saldo attivo al 31.12.23 di € 207,32, che verrà estinto entro tre mesi dalla sentenza di separazione;
10. Le parti dichiarano di avere definito ogni rapporto economico tra loro intercorrente e di non avere altro a pretendere se non il rispetto delle superiori condizioni. che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concor d atario a Modica (RG) in data 15.09.2021, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Modica (RG), al n. 143, parte II, serie A, anno 2021;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.12.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti