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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
IN AR, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 502/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 432/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 3
e pubblicata il 06/12/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03G500826 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03G500826 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G501213 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G501213 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G501213 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 434/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Le parti si riportano a quanto dedotto in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Padova, notificava a carico della società Ricorrente_2 srl e del socio Ricorrente_1 due avvisi di accertamento per maggior reddito accertato ai fini Irap, Iva ed Irpef afferente l'anno d'imposta 2016.
Gli atti impositivi traggono origine dalla verifica contabile disposta dall'ufficio per l'annualità oggetto di contestazione ed, in particolare, sulle spese di pubblicità/sponsorizzazione, pari ad € 41.000,00, oggetto di un contratto di sponsorizzazione a favore della società Società_1 srl, titolare del team Società_2 per il servizio di promozione e pubblicità, con esposizione del logo aziendale su moto da competizione.
Secondo l'ufficio, il costo da riconoscere alla società avrebbe dovuto essere ridimensionato ad € 10.000,00, con conseguente accertamento di un maggior reddito d'impresa per un importo complessivo di € 31.000,00, poiché altra impresa avrebbe corrisposto alla società Società_1 srl importi variabili tra i 10.000,00 ed i 12.000,00 euro per contratti di sponsorizzazione pressoché analoghi (cosiddetto difetto di inerenza quantitativa).
La società ed il socio impugnavano separatamente gli atti impositivi de quibus avanti la Corte di Giustizia
Tributaria di Padova, deducendo l'illegittimità degli stessi per vizio di motivazione, inesistenza di valida sottoscrizione e oggettiva infondatezza della ripresa a tassazione con conseguente riconoscimento della piena deducibilità del costo e della detraibilità dell' Iva, in violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.
R. n. 600/73; da ultimo, violazione dell' art. 41 bis del D.P.R. n. 600/73, in punto di illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto emesso nella forma dell'accertamento parziale.
Il giudice adito, con sentenza n. 432/2023, previa riunione, respingeva i ricorsi con condanna alle spese.
La società ed il socio impugnavano la sentenza de qua, ribadendo le argomentazioni esposte.
Si costituiva l'ufficio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata per mancanza di inerenza e congruità dei costi di sponsorizzazione.
In pendenza del gravame avanti la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, i patrocinanti della società e del legale rappresentante della stessa, comunicano, ai sensi dell'art. 40, comma 2 del D.lgs.
n. 546/92, l'avvenuto decesso del socio Ricorrente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, questa Corte prende atto del decesso del socio Ricorrente_1; il processo non si interrompe e prosegue, comunque, nei confronti della società.
Nel merito, l'appello proposto dalla società Ricorrente_2 srl é infondato e va respinto.
Come correttamente rilevato dai giudici di prime cure e senza mettere in discussione le scelte aziendali, é tuttavia condivisibile l'azione dell' ufficio finalizzata ad esprimere un giudizio di congruità del costo sostenuto, senza il quale non sarebbe possibile esprimere alcuna contestazione sulle “sponsorizzazioni”, in considerazione del fatto che trattasi di spese che vengono disposte nella speranza di un risultato positivo per la crescita degli utili dell'impresa, ma senza alcuna certezza che tale obiettivo, grazie alla sponsorizzazione, venga raggiunto.
Ciò stante, seguendo l'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, da ultimo, Cassazione,
Ordinanza n. 30036 del 13.11.2025), il costo sostenuto dall' impresa deve necessariamente essere sottoposto ad una valutazione qualitativa che ne dimostri l'effettiva inerenza all'attività imprenditoriale posta in essere dallo sponsor, senza dover dimostrare un vantaggio economico immediato.
La valutazione qualitativa, a parere di questo Collegio, non può però consentire all'impresa, tenuto conto del corrispettivo richiesto dallo sponsee ad altre imprese del medesimo settore per le medesime prestazioni, di differenziare in modo oltremodo oneroso (più di 30.000,00 euro) il proprio contratto, determinando una macroscopica irrazionalità e sproporzione dell'operazione per la parte del corrispettivo non inerente.
L'ufficio, pertanto, non disconosce il contratto, lo ridimensiona qualitativamente nel valore e, quindi, nell'inerenza, non avendo la società dimostrato, in modo esauriente e convincente, l' effettiva attività promozionale posta in essere dallo sponsee a fronte del corrispettivo di € 41.000,00.
L'appello va, quindi, respinto e, per l'effetto, si conferma la sentenza impugnata.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 5.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto dalla società e conferma la sentenza impugnata. Condanna
Ricorrente_2 srl a rifondere le spese di lite che liquida in € 5.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
IN AR, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 502/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 432/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 3
e pubblicata il 06/12/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03G500826 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03G500826 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G501213 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G501213 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G501213 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 434/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Le parti si riportano a quanto dedotto in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Padova, notificava a carico della società Ricorrente_2 srl e del socio Ricorrente_1 due avvisi di accertamento per maggior reddito accertato ai fini Irap, Iva ed Irpef afferente l'anno d'imposta 2016.
Gli atti impositivi traggono origine dalla verifica contabile disposta dall'ufficio per l'annualità oggetto di contestazione ed, in particolare, sulle spese di pubblicità/sponsorizzazione, pari ad € 41.000,00, oggetto di un contratto di sponsorizzazione a favore della società Società_1 srl, titolare del team Società_2 per il servizio di promozione e pubblicità, con esposizione del logo aziendale su moto da competizione.
Secondo l'ufficio, il costo da riconoscere alla società avrebbe dovuto essere ridimensionato ad € 10.000,00, con conseguente accertamento di un maggior reddito d'impresa per un importo complessivo di € 31.000,00, poiché altra impresa avrebbe corrisposto alla società Società_1 srl importi variabili tra i 10.000,00 ed i 12.000,00 euro per contratti di sponsorizzazione pressoché analoghi (cosiddetto difetto di inerenza quantitativa).
La società ed il socio impugnavano separatamente gli atti impositivi de quibus avanti la Corte di Giustizia
Tributaria di Padova, deducendo l'illegittimità degli stessi per vizio di motivazione, inesistenza di valida sottoscrizione e oggettiva infondatezza della ripresa a tassazione con conseguente riconoscimento della piena deducibilità del costo e della detraibilità dell' Iva, in violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.
R. n. 600/73; da ultimo, violazione dell' art. 41 bis del D.P.R. n. 600/73, in punto di illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto emesso nella forma dell'accertamento parziale.
Il giudice adito, con sentenza n. 432/2023, previa riunione, respingeva i ricorsi con condanna alle spese.
La società ed il socio impugnavano la sentenza de qua, ribadendo le argomentazioni esposte.
Si costituiva l'ufficio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata per mancanza di inerenza e congruità dei costi di sponsorizzazione.
In pendenza del gravame avanti la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, i patrocinanti della società e del legale rappresentante della stessa, comunicano, ai sensi dell'art. 40, comma 2 del D.lgs.
n. 546/92, l'avvenuto decesso del socio Ricorrente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, questa Corte prende atto del decesso del socio Ricorrente_1; il processo non si interrompe e prosegue, comunque, nei confronti della società.
Nel merito, l'appello proposto dalla società Ricorrente_2 srl é infondato e va respinto.
Come correttamente rilevato dai giudici di prime cure e senza mettere in discussione le scelte aziendali, é tuttavia condivisibile l'azione dell' ufficio finalizzata ad esprimere un giudizio di congruità del costo sostenuto, senza il quale non sarebbe possibile esprimere alcuna contestazione sulle “sponsorizzazioni”, in considerazione del fatto che trattasi di spese che vengono disposte nella speranza di un risultato positivo per la crescita degli utili dell'impresa, ma senza alcuna certezza che tale obiettivo, grazie alla sponsorizzazione, venga raggiunto.
Ciò stante, seguendo l'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, da ultimo, Cassazione,
Ordinanza n. 30036 del 13.11.2025), il costo sostenuto dall' impresa deve necessariamente essere sottoposto ad una valutazione qualitativa che ne dimostri l'effettiva inerenza all'attività imprenditoriale posta in essere dallo sponsor, senza dover dimostrare un vantaggio economico immediato.
La valutazione qualitativa, a parere di questo Collegio, non può però consentire all'impresa, tenuto conto del corrispettivo richiesto dallo sponsee ad altre imprese del medesimo settore per le medesime prestazioni, di differenziare in modo oltremodo oneroso (più di 30.000,00 euro) il proprio contratto, determinando una macroscopica irrazionalità e sproporzione dell'operazione per la parte del corrispettivo non inerente.
L'ufficio, pertanto, non disconosce il contratto, lo ridimensiona qualitativamente nel valore e, quindi, nell'inerenza, non avendo la società dimostrato, in modo esauriente e convincente, l' effettiva attività promozionale posta in essere dallo sponsee a fronte del corrispettivo di € 41.000,00.
L'appello va, quindi, respinto e, per l'effetto, si conferma la sentenza impugnata.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 5.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto dalla società e conferma la sentenza impugnata. Condanna
Ricorrente_2 srl a rifondere le spese di lite che liquida in € 5.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.