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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/07/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 640/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. con l'Avv. CRISTANI LAURA C.F._1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
C.F. con l'Avv. FRATUCELLO STEFANO, C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 16.05.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti concordi conclusioni
Pagina 1 di 4 1) Affido di ad entrambi i genitori con suo collocamento e residenza Per_1
presso la madre;
2) Diritto/dovere del padre ad incontrarlo e tenerlo con sé secondo calendario e modalità proposti dalla ricorrente, con la possibilità per il padre di almeno una telefonata al giorno, preferibilmente in orario serale dalle 19 alle 20, compatibilmente con le esigenze del minore.
3) Avvio e prosecuzione da parte delle parti di un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare competente, rimettendosi al
Tribunale per la valutazione sull'adozione di un provvedimento che disponga la vigilanza sull'adempimento degli obblighi assunti.
4) Obbligo del resistente di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla ricorrente della somma di € 200 mensili, rivalutabili annualmente, da versare entro il 16 di ogni mese a partire dal mese di giugno c.a., oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo;
5) Attribuzione integrale dell'assegno unico universale alla madre.
6) Spese compensate.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.01.2025 la ricorrente chiedeva la regolamentazione per l'affidamento e mantenimento del figlio minore;
Persona_2
Pagina 2 di 4 Si costituiva ritualmente il ricorrente formulando ulteriori domande.
All'udienza del 16.05.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni sopra riportate rimettendo al Giudice la valutazione sull'adozione di un provvedimento che disponga la vigilanza.
Rilevato che le condizioni oggetto dell'accordo non contrastano con norme imperative;
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono al figlio il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno Per_1
morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che possa essere accolta la concorde richieste delle parti di disporre l'attivazione di un procedimento di vigilanza funzionale a consentire alle parti una proficua collaborazione nel dare esecuzione alle concordi condizioni da loro condivise;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
Pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro così dispone: Parte_1 Parte_2
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Dispone, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, l'attivazione di un procedimento di vigilanza sull'osservanza delle condizioni come recepita con la presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Verona il 15/07/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. con l'Avv. CRISTANI LAURA C.F._1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
C.F. con l'Avv. FRATUCELLO STEFANO, C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 16.05.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti concordi conclusioni
Pagina 1 di 4 1) Affido di ad entrambi i genitori con suo collocamento e residenza Per_1
presso la madre;
2) Diritto/dovere del padre ad incontrarlo e tenerlo con sé secondo calendario e modalità proposti dalla ricorrente, con la possibilità per il padre di almeno una telefonata al giorno, preferibilmente in orario serale dalle 19 alle 20, compatibilmente con le esigenze del minore.
3) Avvio e prosecuzione da parte delle parti di un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare competente, rimettendosi al
Tribunale per la valutazione sull'adozione di un provvedimento che disponga la vigilanza sull'adempimento degli obblighi assunti.
4) Obbligo del resistente di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla ricorrente della somma di € 200 mensili, rivalutabili annualmente, da versare entro il 16 di ogni mese a partire dal mese di giugno c.a., oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo;
5) Attribuzione integrale dell'assegno unico universale alla madre.
6) Spese compensate.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.01.2025 la ricorrente chiedeva la regolamentazione per l'affidamento e mantenimento del figlio minore;
Persona_2
Pagina 2 di 4 Si costituiva ritualmente il ricorrente formulando ulteriori domande.
All'udienza del 16.05.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni sopra riportate rimettendo al Giudice la valutazione sull'adozione di un provvedimento che disponga la vigilanza.
Rilevato che le condizioni oggetto dell'accordo non contrastano con norme imperative;
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono al figlio il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno Per_1
morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che possa essere accolta la concorde richieste delle parti di disporre l'attivazione di un procedimento di vigilanza funzionale a consentire alle parti una proficua collaborazione nel dare esecuzione alle concordi condizioni da loro condivise;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
Pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro così dispone: Parte_1 Parte_2
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Dispone, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, l'attivazione di un procedimento di vigilanza sull'osservanza delle condizioni come recepita con la presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Verona il 15/07/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
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