Articolo 11 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 10Articolo 12
Versione
6 maggio 1952
Art. 11.
(Spese di istruttoria)


Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento, nella misura da questo stabilita.
Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, il capo del compartimento procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente.
Tale nota deve essere inviata all'autorita' competente a decidere sulla domanda di concessione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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