Sentenza 13 giugno 2013
Massime • 1
La fattispecie di furto punibile a querela dell'offeso, prevista dall'art. 626, comma primo, n. 3, cod. pen. - che consiste nel fatto di spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto - è configurabile quando siano state effettuate le operazioni di raccolta e ad esse siano sfuggiti residui suscettibili di apprensione da parte dell'avente diritto mediante ulteriore raccolta. Ne deriva che tale ipotesi non è, invece, configurabile quando le operazioni di raccolta non siano state compiute ed a maggior ragione quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia neppure iniziato, sussistendo, in tal caso l'ipotesi di furto comune di cui all'art. 624 cod. pen.
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- 1. Art. 626 - Furti punibili a querela dell’offesohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Rubare frutta nei campi: spigolamento abusivo o furto aggravato? (Cass. 27537/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 ottobre 2020
Rubare la frutta dagli alberi a raccolto ancora da iniziare è furto aggravato; la fattispecie speciale di furto, punibile a querela dell'offeso, consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nel fondo altrui, dopo che sono state effettuate le operazioni di raccolta e da queste sono sfuggiti residui di raccolto, suscettibili di apprensione mediante ulteriore raccolta. Quando le operazioni di raccolta non siano state ancora compiute, neppure parzialmente e, a maggior ragione, quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia stato neppure iniziato, non può rientrare nella ipotesi speciale dello pigolamento abusivo. Lo spigolamento abusivo tra la sua ration nei segnali concreti della non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2013, n. 36373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36373 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 13/06/2013
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 1849
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 44388/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CA AN N. IL 12/08/1968;
DE SE IO N. IL 31/01/1967;
DE SE IO N. IL 01/12/1961;
avverso la sentenza n. 2126/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 10/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIGNOLA FERDINANDO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. MAZZOTTA Gabriele, ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 luglio 2009 De UC RO, De SE RG e De SE RI erano condannati alla pena ritenuta di giustizia per ciascuno in relazione al reato di furto in abitazione di 40 rametti di MI, aggravato per essere il fatto commesso da tre persone, sentenza confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro, in data 10 luglio 2012. 2. Propongono ricorso per cassazione tutti gli imputati, ciascuno con atto del proprio difensore.
2.1 Il ricorso di De UC RO, redatto dal difensore avv. MANNA Marcello, è affidato a 2 motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, C ed E, in relazione agli artt. 624 bis c.p., artt. 192 e 533 c.p.p., e art. 546 c.p.p., lett. E, poiché la sentenza di appello è priva di autonoma motivazione, limitandosi a riproporre acriticamente le considerazioni del giudice di primo grado, senza rispondere a tutte le doglianze della difesa.
Secondo il ricorrente si afferma la responsabilità dell'imputato, oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base della deposizione dell'unico teste d'accusa, il maresciallo Tardio, unitamente ad ulteriori due indizi (la presenza degli imputati fuori del recinto di proprietà della persona offesa e la presenza di un albero spogliato di alcuni rami all'interno), senza valutare la versione alternativa fornita dagli imputati;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, ed E, in relazione all'art. 133 c.p., per mancanza assoluta della motivazione, in punto di trattamento sanzionatorio.
2.2 Il ricorso di De SE RG, redatto dal difensore avv. ADAMO Vincenzo, è affidato a 2 motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, C ed E, in relazione agli artt. 624 e 625 c.p., artt. 125 e 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. E, poiché la sentenza di appello è priva di autonoma motivazione e le prove sono travisate. Anche questo ricorrente censura il richiamo acritico della motivazione della sentenza di primo grado, che si risolve, a suo giudizio, in un difetto assoluto di motivazione. Viene poi censurata la valutazione degli indizi, che non ha seguito il criterio dettato da questa Corte nella sentenza 33748/2005 delle Sezioni Unite, secondo la quale ogni prova indiziaria va valutata singolarmente, per valenza qualitativa, grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla in una prospettiva globale unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, C ed E, in relazione agli art. 521 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. E e art. 626 c.p.p., poiché non è stata valutata la richiesta della difesa di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 626 c.p., reato perseguibile a querela, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del reato, in mancanza della condizione di procedibilità.
2.3 Il ricorso di De SE RI, redatto dal difensore avv. GRANIERI Leonardo, è affidato a 2 motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E, in per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al suo ruolo di "vedetta" del gruppo, poiché egli si trovava nella vicinanza dell'automobile e dalla sentenza non si evincono elementi di fatto e di diritto tali da dedurre il concorso nel reato;
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, in relazione all'art. 62 bis c.p., per il diniego della concessione delle attenuanti generiche, fondato sul semplice richiamo ai diversi precedenti penali dell'imputato, peraltro risalenti nel tempo, trascurando la condotta successiva dell'imputato che, non commettendo ulteriori reati, ha dimostrato una riconsiderazione critica del proprio operato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi vanno rigettati per le ragioni di seguito esposte.
1.1 L'affermazione di responsabilità degli imputati si fonda essenzialmente sulla deposizione del teste Tardio, Maresciallo dei Carabinieri, che sorprese De UC RO e De SE RG all'interno di un fondo recintato (uno dei due aveva un paio di cesoie in mano) di proprietà di CE PP e vide De SE RI sul ciglio della strada, nei pressi di un auto e di 40 rametti di mimose.
Il primo motivo di ricorso di De UC ed il primo motivo di ricorso di De SE RG, sostanzialmente coincidenti nel censurare la motivazione della decisione di appello, per difetto di una autonoma motivazione, sono infondati. In particolare si censura l'omesso esame delle doglianze proposte con i motivi di appello (De UC) e la valutazione degli indizi (De SE).
1.1 Prima di procedere all'esame dei singoli motivi, giova rammentare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità con riguardo al rapporto fra le sentenza di merito di primo e secondo grado. Si è costantemente affermato che, allorché dette sentenze concordino nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, esse si integrano vicendevolmente e la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente formando un unico complesso corpo argomentativo (Sez. 1^, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2^, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181). Sempre in tema di integrazione fra le conformi sentenze di primo e secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche e superflue, palesemente inconsistenti, è consentita la motivazione per relationem da parte del giudice dell'impugnazione; quando invece le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante con motivi nuovi non riproposti, sussiste il vizio di motivazione sindacabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure richiamando la censurata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi senza farsi carico di argomentare sulla inadeguatezza o inconsistenza dei motivi di appello (Sez. 4^, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735).
1.2 Fatta questa premessa, deve ritenersi pienamente ammissibile il richiamo contenuto nella sentenza di appello (pagina 2) alla sentenza di primo grado in relazione a quelle censure aventi ad oggetto deduzioni già sottoposte al giudice di primo grado, non senza rilevare che, a parte il rinvio, la sentenza di secondo grado contiene una sua adeguata motivazione in ordine ai motivi di appello.
1.3 La Corte territoriale, infatti, descritta la dinamica degli eventi e ritenuta condivisibile la valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi, si confronta con la deduzione difensiva di De SE RG, secondo il quale egli era entrato nel fondo per chiedere (al proprietario permesso di tagliare i rami di MI (analoga versione è stata fornita dal De UC); la sentenza inattendibile la versione sulla base di una considerazione assolutamente logica: un albero era stato già spogliato e gli imputati avevano già con sè la cesoia, circostanza del tutto incompatibile con la tesi difensiva sostenuta.
1.4 Quanto alla valutazione degli indizi, nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario seguito dal giudice del merito non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti estranei al vaglio ascritto alla Corte;
piuttosto, il sindacato di pertinenza della Corte deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192 c.p.p., comma 2, e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (ex plurimis, Sez. 1^, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826).
1.5 Nella giurisprudenza di questa Corte è stato, poi, chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti: il primo è diretto ad accertare il maggiore o il minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere, secondo le regole di esperienza;
il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità ("quae singula non probant, simul unita probant"). In proposito le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che "l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto;
prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).
1.6 Tale procedimento è stato seguito dai giudici di merito, e se ne trova adeguata giustificazione nella sentenza di primo grado, che chiarisce come le ambiguità, di ciascun elemento probatorio vengano ampiamente superate alla luce dell'integrazione con gli altri e consegnano all'insieme un pregnante ed univoco significato dimostrativo, che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto;
la struttura della motivazione della sentenza impugnata non presenta aporie e crepe logiche che la rendono contrastante con le regole che, a norma dell'art. 192 c.p.p., comma 2, governano la prova indiziaria, anche perché non ci sono elementi di segno contrario.
2. I residui motivi dei due imputati sono inammissibili.
2.1 De UC RO censura il trattamento sanzionatorio, per violazione dell'art. 133 c.p. e mancanza assoluta di motivazione, ma la pena base di 6 mesi di reclusione è pari al minimo edittale, per cui la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 c.p., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto (Sez. 2^, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685), oppure adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3^, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402).
2.2 De SE RG lamenta mancata riqualificazione del reato in quello previsto dall'art. 626 c.p., n. 3, ma la giurisprudenza di questa Corte ha posto in evidenza che l'ipotesi speciale di furto punibile a querela dell'offeso può riconoscersi solo nel fatto di spigolare, rastrellare o raspollare nel fondo altrui, dopo che sono state effettuate le operazioni di raccolta e da queste sono sfuggiti "residui di raccolto" suscettibili di apprensione da parte dell'avente diritto mediante ulteriore accolta. L'ipotesi non ricorre, invece, quando le operazioni di raccolta non siano state ancora compiute neppure parzialmente ed a maggior ragione quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia stato neppure iniziato (Sez. 2^, Sentenza n. 1845 del 19/11/1974 - dep. 15/02/1975, Capoccia, Rv. 129283).
La fattispecie concreta, per come descritta in entrambe le sentenze, è del tutto incompatibile con la qualificazione richiesta, perché mancano entrambi gli elementi specializzanti che integrano la fattispecie, vale a dire che si trattasse di sottrazione di residui e che la raccolta fosse finita.
3. Anche il ricorso di De SE RI va rigettato.
3.1 Il primo motivo, relativo al vizio di motivazione sul concorso nel reato, è infondato: entrambe le sentenze riconoscono all'imputato il ruolo di "vedetta", per cui si riconosce nella condotta dell'imputato quel contributo agevolatore che dottrina e giurisprudenza ritengono sufficiente a suffragare la responsabilità concorsuale prevista dall'art. 110 c.p., (con riferimento al "palo", Sez. 2^, n. 3764 del 16/12/2008 - dep. 27/01/2009, L, Rv. 242307;
Sez. 5^, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200).
3.2 Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della realizzazione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez. 4^, n. 24895 del 22/05/2007, Di Chiara, Rv. 236853).
3.3 L'ipotizzato concorso ex art. 110 c.p., di De SE RI appare quindi ineccepibile ed adeguatamente e logicamente motivato.
4. Inammissibile, invece, è il secondo motivo, relativo al denegato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.. La concessione delle attenuanti generiche, e il connesso giudizio di bilanciamento con le aggravanti, sono infatti statuizioni che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. Nel caso di specie la Corte d'appello non ha mancato di motivare la propria decisione, facendo riferimento ai numerosi precedenti penali, senza trascurare di sottoporre a valutazione il dato della assoluta esiguità del valore delle cose sottratte, tanto da riconoscergli l'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 4, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, per giungere così ad una pena edittale di quattro mesi di reclusione, partendo dal minimo edittale di sei mesi.
4.1 Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura, rendendo adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata;
d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo.
5. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2013