Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2013, n. 36373
CASS
Sentenza 13 giugno 2013

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La fattispecie di furto punibile a querela dell'offeso, prevista dall'art. 626, comma primo, n. 3, cod. pen. - che consiste nel fatto di spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto - è configurabile quando siano state effettuate le operazioni di raccolta e ad esse siano sfuggiti residui suscettibili di apprensione da parte dell'avente diritto mediante ulteriore raccolta. Ne deriva che tale ipotesi non è, invece, configurabile quando le operazioni di raccolta non siano state compiute ed a maggior ragione quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia neppure iniziato, sussistendo, in tal caso l'ipotesi di furto comune di cui all'art. 624 cod. pen.

Commentari2

  • 1Art. 626 - Furti punibili a querela dell’offeso
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Rubare frutta nei campi: spigolamento abusivo o furto aggravato? (Cass. 27537/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 ottobre 2020

    Rubare la frutta dagli alberi a raccolto ancora da iniziare è furto aggravato; la fattispecie speciale di furto, punibile a querela dell'offeso, consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nel fondo altrui, dopo che sono state effettuate le operazioni di raccolta e da queste sono sfuggiti residui di raccolto, suscettibili di apprensione mediante ulteriore raccolta. Quando le operazioni di raccolta non siano state ancora compiute, neppure parzialmente e, a maggior ragione, quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia stato neppure iniziato, non può rientrare nella ipotesi speciale dello pigolamento abusivo. Lo spigolamento abusivo tra la sua ration nei segnali concreti della non …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2013, n. 36373
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36373
Data del deposito : 13 giugno 2013

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