Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
In materia edilizia, l'estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione travolge l'ordine di demolizione dell'opera indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna. (Conf. Sez. III. n. 757/11, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2010, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
SOR 756 / 1 1 N. Sent.1806 N. 4822/2010 Reg. Gen.
C.C. del 2.12.2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Giuliana Ferrua
Consigliere 66 Alfredo Maria Lombardi 66 Giovanni Amoroso 66 Elisabetta Rosi 66 NT Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Filippo Torrente, difensore di fiducia di IG Agnese, n. a
Pompei il 24.9.1968, avverso l'ordinanza in data 27.10.2009 della Corte di Appello di Napoli, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura
Generale della Repubblica in data 29.7.2008 in esecuzione della sentenza della medesima Corte di
Appello in data 8.10.2001, divenuta irrevocabile.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata da IG Agnese, di sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura Generale della Repubblica in data 29.7.2008 in esecuzione della sentenza della medesima Corte di Appello in data 8.10.2001, divenuta irrevocabile.
h La Corte territoriale ha affermato l'infondatezza delle deduzioni dell'istante in punto di incompatibilità della esecuzione dell'ordine di demolizione con la richiesta di concessione in sanatoria presentata in data 9.12.2004 dalla IG ed il pagamento degli oneri dovuti, nonché
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L'ordinanza ha osservato che la questione di legittimità costituzionale è superata dalla pronuncia della Corte Costituzionale, che, con ordinanza n. 150 del 4.5.2009, la ha dichiarata manifestamente infondata;
che, pertanto, il manufatto realizzato abusivamente non si palesa suscettibile di sanatoria in applicazione della normativa sul condono edilizio, sia in considerazione delle sue dimensioni, sia per essere stato realizzato in zona vincolata;
che, quindi, la pendenza della pratica di concessione in sanatoria non costituisce un fatto incompatibile con l'esecuzione dell'ordine di demolizione.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore della IG, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente deduce che il Comune di Santa Maria La Carità, in cui è ubicato l'immobile oggetto dell'ordine di demolizione, non è sottoposto a vincolo paesaggistico, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, sez.
VII, sentenza n. 7546/09; TAR Campania - Salerno ordinanza n. 760/2007), sicché non sussiste la causa ostativa alla applicabilità del condono ex art. 32 della L. n. 326/2003 affermata nella impugnata ordinanza.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione dell'ordinanza in relazione alle richieste formulate con l'incidente di esecuzione.
Si deduce che la Corte territoriale con la sentenza costituente titolo esecutivo aveva dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati contravvenzionali commessi fino all'8.4.1997.
Nella istanza di sospensione dell'ordine di demolizione era stato, perciò, chiesto che venisse modificato il contenuto dell'obbligo di demolizione, essendo travolto dalla declaratoria di prescrizione il predetto ordine per tutte le opere realizzate fino alla data dell'8.4.1997, mentre lo stesso ordine poteva avere ad oggetto solo le opere realizzate successivamente alla predetta data.
Si deduce, quindi, che il giudice dell'esecuzione ha totalmente omesso di valutare la richiesta della istante sul punto e di motivare in ordine alla stessa.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Effettivamente dalla richiesta di incidente di esecuzione presentata dalla IG in data
15.12.2008 si evince che l'istante aveva dedotto che il titolo esecutivo conteneva la declaratoria di prescrizione da parte della Corte territoriale dei reati afferenti alle opere realizzate fino alla data dell'8.4.2007, chiedendo che venissero escluse dall'ingiunzione a demolire le opere corrispondenti ai reati prescritti.
Orbene, l'ordinanza impugnata è totalmente carente di motivazione sul punto della interpretazione del titolo esecutivo in ordine alla questione prospettata.
h In proposito è appena il caso di ricordare che l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva previsto dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (art. 44 del DPR n. 380/2001)
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travolge l'ordine di demolizione - emesso ex art. 7 stessa legge ed attualmente ex art. 31 del DPR n.
380/2001 - quale conseguenza della pronuncia di estinzione.
Tale effetto si produce ex lege, indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, in quanto trattasi di una sanzione amministrativa, di tipo ablatorio, che trova la propria giustificazione giuridica nella sua accessività alla sentenza di condanna. (cfr. sez. III, 6.10.2000 n. 3099, Bifulco,
RV 217853; sez. III, 2.2.2006 n. 10209, Cirillo, RV 233673)
L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga delle deduzioni della ricorrente in ordine alla portata dell'ordine di demolizione contenuto nel titolo esecutivo.
In quella sede, fermo restando il consolidato principio di diritto, secondo il quale le nuove costruzioni ubicate in zona sottoposta a vincolo non sono suscettibili di sanatoria ai sensi della normativa sul condono edilizio di cui D.L. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003 (cfr. sez. III,
24.9.2004 n. 37865 Musio, RV 230030 e giurisprudenza successiva sostanzialmente conforme), verranno esaminate anche le ulteriori deduzioni della ricorrente in punto di inesistenza del vincolo, verificando se detta inesistenza risulti acclarata in modo definitivo, nonché l'esistenza delle ulteriori condizioni alla cui presenza è consentita la sospensione dell'esecuzione (cfr. sez. III,
26.9.2007 n. 38997, Di Somma, RV 237816; conf. sez. III, 16.4.2004 n. 23992, Cena, RV 228691).
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per un nuovo esame.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 2.12.2010.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE RELATORE
Bylir.WhWh LIDEPOSTMATA INI BANCELLERIA A
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P il 14 GEN. 2011
IL CANCELLIERE Luaha Mariani.
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