Sentenza 20 gennaio 2015
Massime • 1
La dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" (art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.), e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova" agli effetti della richiesta di revisione, bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi.
Commentario • 1
- 1. La revisione della sentenza di patteggiamento in caso di nuove proveDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 settembre 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 629). Il fatto Il G.u.p. del Tribunale di Milano applicava ad A. C. B. la pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione, convertiti a norma di legge nella pena pecuniaria corrispondente, ordinando la confisca delle plusvalenze profitto del reato (pari ad oltre 2.500.000 di euro), in ordine alla fattispecie di concorso in aggiotaggio, commesso anteriormente al 12 maggio 2005, incriminato dall'art. 2637 cod. civ. pro-tempore vigente, così giuridicamente qualificato il fatto di cui al capo B) dell'elevata imputazione fermo restando che quest'ultimo consisteva nell'avvenuto compimento di operazioni simulate e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2015, n. 4150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4150 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 20/01/2015
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 137
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 45286/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI LO N. IL 25/07/1957;
avverso l'ordinanza n. 17/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del 15/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette le conclusioni del PG Dott. RIELLO GI che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
OSSERVA
Con ordinanza del 15 luglio 2014, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata da CI EL avverso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 28 giugno 1991, inflitta dal Tribunale di Napoli il 29 aprile 1982 e parzialmente riformata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 27 dicembre 1988, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione e L.
1.500.000 di multa per i reati di rapina aggravata e violazione della legge sulle armi ed alla pena di anni due e mesi uno di reclusione e L. 600.000 di multa quale imputato del delitto di ricettazione. La Corte territoriale, dopo ampia rievocazione delle vicende che avevano condotto alla condanna, e dato atto di una precedente richiesta di revisione, respinta in quanto fondata su dichiarazioni di collaboratori che avevano riferito di notizie apprese dallo stesso CI, le cui discolpe, erano state già valutate negativamente dai giudici della cognizione, ha esaminato l'apporto dichiarativo offerto da LE GI, evocato come prova nuova, deducendone la sostanziale irrilevanza probatoria, dal moneto che la stessa - a parere della Corte territoriale - nulla di concreto apportava alla tesi difensiva dell'imputato, già scandagliata in sede di giudizio di merito, e nulla di significativo aggiungeva rispetto agli elementi addotti nella precedente istanza di revisione, già dichiarata inammissibile.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta, nel primo motivo, violazione di legge, in quanto la Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione, avrebbe confuso la novità del tema probatorio con quella del mezzo probatorio, anticipando alla fase rescindente il giudizio proprio della fase rescissoria, attraverso una valutazione approfondita delle prove nuove, in contrasto con i principi più volte affermati in giurisprudenza in tema di dichiarazioni di collaboratori, ed incorrendo, altresì, in un macroscopico travisamento della prova, con riferimento a circostanza determinante e dotata di forza scardinante.
A proposito, infatti, delle dichiarazioni rese dal LE, contrariamente all'assunto dei giudici a quibus, non vi sarebbe stata alcuna ritrattazione a proposito del coinvolgimento del CI nella rapina alla Montefibre di Acerra, avendo il dichiarante categoricamente escluso qualsiasi concorso in quel reato da parte dello stesso CI. Si osserva, poi, che il dichiarante avendo accusato nello stesso verbale il CI di un omicidio, doveva essere apprezzato in termini di attendibilità globale, tenuto conto anche del fatto che le dichiarazioni in questione avevano trovato riscontro in quelle degli altri collaboratori già esaminati in occasione della precedente istanza di revisione. Il che doveva condurre quanto meno alla formulazione di un ragionevole dubbio circa la responsabilità del condannato, considerato che la stessa ordinanza impugnata fa riferimento al "ragionevole dubbio" in ordine alla attendibilità del LE. Dubbio che avrebbe dovuto essere dissolto solo nella fase di merito, dal momento che la manifesta infondatezza della istanza di revisione può legittimare una pronuncia di inammissibilità della stessa solo quando emerga ictu oculi.
Nel secondo motivo si denuncia ugualmente violazione di legge, in quanto nel provvedimento impugnato si sarebbe operata una illegittima parcellizzazione della ulteriore prova nuova indotta dal condannato, trascurando di valutarla congiuntamente alle prove che erano state acquisite e ritenute soltanto "indizi favorevoli" in occasione della precedente istanza di revisione dichiarata inammissibile. Il ricorso non è fondato.
Occorre innanzi tutto ribadire quanto la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di sottolineare in varie occasioni, a proposito della valutazione probatoria delle dichiarazioni rese dalle persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone e che vengono esaminate a norma dell'art. 191-bis cod. proc. pen.; valutazione che deve essere condotta -si è affermato - sulla base di identici presupposti, anche nella ipotesi in cui si tratti di dichiarazioni in utilibus, perché favorevoli all'imputo: e ciò, tanto nel quadro dei parametri offerti dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che, soprattutto, in riferimento ai "requisiti" che quel contributo dichiarativo deve presentare ai fini della domanda di revisione. Si è infatti, in varie circostanze puntualizzato, a questo riguardo, che la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" (art. 192 c.p.p., comma 3), e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova" agli effetti della richiesta di revisione, bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi. (Sez. 1, n. 24743 del 04/04/2007 - dep. 22/06/2007, Procida, Rv. 237337. V., da ultimo, Cass., Sez. 3, n. 6829 del 15 gennaio 2009). È evidente, quindi, che lo scrutinio, in punto di affidabilità generica e specifica, deve essere condotto con particolare rigore, nel contesto delle acquisizioni evocabili quali altrettanti elementi di "conferma" di quelle dichiarazioni: elementi che devono essere ritenuti validi quali riscontri individualizzanti e che possono aver riguardato tanto il giudizio cui la condanna oggetto della domanda di revisione si riferisce, che, come nella specie, eventuali altre procedure di revisione, già definite in senso sfavorevole all'istante.
D'altra parte, ove così non fosse, la stessa delibazione di ammissibilità della domanda, finirebbe ineluttabilmente per risultare del tutto frustrata, relegando al solo giudizio rescissorio l'effettivo apprezzamento di "prova nuova" della dichiarazione resa da un soggetto, che è pur sempre normativamente qualificato come "non indifferente" rispetto al tema della dichiarazione, in quanto già coinvolto nel fatto oggetto del giudizio da "rescindere". Per altro verso, già in epoca risalente, la giurisprudenza di questa Corte non aveva mancato di sottolineare come, in tema di revisione, il principio per cui il giudizio in ordine all'ammissibilità della richiesta, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, deve essere volto alla verifica della sola idoneità in astratto dei nuovi elementi di prova addotti a dimostrare, ove accertati, che la sentenza di condanna deve essere revocata, non esclude, quando l'elemento nuovo sia costituito da dichiarazioni rese da un soggetto precedentemente non esaminato, la legittimità di una valutazione, anche dettagliatamente e approfonditamente motivata, in ordine alla intrinseca affidabilità di quel soggetto ed alla plausibilità di quanto da lui dichiarato, alla stregua di quanto già obiettivamente accertato e non più revocabile in dubbio, rientrando anche una tale valutazione nell' ambito del controllo sulla astratta idoneità della nuova prova a comportare una rimozione del giudicato. (Sez. 1, n. 4126 del 13/10/1993 - dep. 11/12/1993, Geri ed altro, Rv. 195611). Se, dunque, è principio di carattere generale quello per il quale, in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu oculi (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione). (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014 - dep. 14/05/2014, Di Piazza, Rv. 259779), è altrettanto vero che per l'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di una nuova prova, il giudice deve valutare non solo l'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre quindi identificare il tessuto logico- giuridico. (Sez. 1, n. 20196 del 05/03/2013 - dep. 10/05/2013, Scimone, Rv. 256157).
Ove, dunque, si versi, come nella specie, in una ipotesi di prova nuova basata sulla dichiarazione liberatoria di un correo, non soltanto dovrà procedersi al relativo apprezzamento in correlazione, e soltanto in presenza, di altri elementi che ne confermino l'attendibilità (secondo il paradigma offerto dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4), ma occorrerà, anche, che le risultanze di un siffatto apprezzamento determinino risultati in chiave di "decisività", sul versante della relativa plausibilità dimostrativa, in rapporto alle prove già acquisite.
Deve infatti ribadirsi che, anche nell'ambito dei poteri delibativi del giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di revisione, non è consentita una valutazione atomistica dei singoli elementi di prova, ma occorre procedere ad una lettura sinottica e globale di tutte le acquisizioni, per dedurre, poi, la consistenza e la pertinenza della prova nuova, agli effetti di un eventuale "scardinamento" del giudicato. Si è infatti più volte puntualizzato da parte della giurisprudenza di questa Corte che, ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione, occorre procedere ad una comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la sentenza di condanna, per verificare, anche nell'ambito di una valutazione unitaria della pluralità delle nuove prove, la loro attitudine dimostrativa rispetto al risultato finale del proscioglimento. (Sez. 1, n. 41804 del 04/10/2007 - dep. 13/11/2007, Francini, Rv. 238319).
Ebbene, di tali principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione. Infatti, il provvedimento impugnato ha innanzi tutto sottolineato come la dichiarazione "liberatoria" sia intervenuta a distanza di quasi trent'anni dai fatti oggetto della condanna, in un'epoca, quindi, per la quale la confessione resa in chiave autoaccusatoria dal collaboratore LE GI non poteva determinare alcuna conseguenza pregiudizievole per il dichiarante, considerata la intervenuta prescrizione dei reati: dunque, una circostanza tale da rendere "neutra" per il dichiarante l'ammissione dei fatti e, quindi, inidonea a fungere da indice di attendibilità della dichiarazione di estraneità del CI. D'altra parte, non risultando la fonte dichiarativa esser stata mai accusata del reato "confessato", anche la validità "autoaccusatoria" della dichiarazione doveva essere vagliata sul piano della relativa attendibilità, dal momento che la partecipazione del LE ai fatti scaturisce - a quanto consta - esclusivamente dalle dichiarazioni con le quali si è nella sostanza limitato a scagionare il CI.
E,' dunque, più che pertinente (agli effetti del giudizio di attendibilità) il rilievo dei giudici a quibus secondo i quali la "confessione" del LE in merito alla rapina alla Monteflbre sarebbe "assai stringata, priva di qualsiasi dettaglio sulle modalità della rapina, sulle persone che ad essa parteciparono (cfr. dichiarazioni del LE: "li ho conosciuti proprio la sera prima, l'unico che ho conosciuto è un certo NI ('o cacasotto di Caivano), che ha partecipato con me all'omicidio di Di MI GI ... eravamo in otto o dieci, io ho conosciuto solo O"), sulle modalità della fuga da casa IA". Dichiarazioni, soggiungono ancora i giudici a quibus, nelle quali non vi sarebbe alcun accenno all'aspetto più qualificante della vicenda, vale a dire ai motivi per i quali i malviventi si erano diretti subito dopo l'azione delittuosa proprio presso la casa dei CI, ove avevano ottenuto pronta ospitalità e si erano addirittura intrattenuti ad effettuare il conteggio del denaro rapinato (neppure correttamente indicato dalla fonte di prova), nonché, addirittura, a procedere alla spartizione del bottino;
ne' viene chiarito in alcun modo la ragione per la quale dopo tutto ciò, lo stesso CI sarebbe fuggito dalla propria abitazione assieme ai rapinatori, i quali si sarebbero allontanati seguendo un percorso interno alla villa che non poteva che essere stato indicato dallo stesso CI. Il tutto, non senza trascurare la circostanza "che una delle pistole abbandonate durante la fuga (una pistola cecoslovacca V.Z.O.R. cal. 7,65), sicuramente utilizzata nella rapina perché trovata insieme alle altre armi, aveva la medesima provenienza delittuosa dei gioielli rinvenuti nella cassaforte della abitazione del IA (rapina in danno del gioielliere RO GI avvenuta nel gennaio dello stesso anno)".
Un quadro, dunque, del tutto lineare e coerentemente apprezzato dai giudici del merito, ai fini della delibazione di inammissibilità del tutto legittimamente pronunciata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2015