Sentenza 10 dicembre 2020
Massime • 1
È nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato.
Commentario • 1
- 1. DASPO: l'omessa valutazione della memoria difensiva determina la nullità della convalida del provvedimento (Cass. Pen. n. 10923/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 marzo 2025
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10923 del 2025, ha stabilito che l'omessa valutazione della memoria difensiva presentata nei termini previsti costituisce una violazione del diritto di difesa e determina la nullità dell'ordinanza di convalida del provvedimento impositivo del DASPO (divieto di accesso a manifestazioni sportive) emesso dal Questore. Tale principio è stato ribadito in relazione ad un caso in cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva omesso di considerare le deduzioni difensive presentate nei tempi previsti, determinando l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per un nuovo giudizio. Il fatto Il caso riguardava P., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2020, n. 3740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3740 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2020 |
Testo completo
03740-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: LUIGI MARINI -Presidente - Sent. n. sez. 1699/2020 CC 10/12/2020- UC RAMACCI Relatore - R.G.N. 25262/2020 ANDREA GENTILI UC RO AB ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: UP CO nato a [...] il [...] SE IL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/01/2020 del GIP TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere UC RAMACCI;
lette/sentite le conclusioni del PG or frigi Graus! in eccogements ful riasse, voglic am illa sile Indvante infurgenste udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Il G.I.P. del Tribunale di Lecce, con ordinanza del 16 gennaio 2020 ha convalidato i provvedimenti adottati dal Questore di Lecce il 19 dicembre 2019 nei confronti di RC UP e IP SE, provvedimenti con i quali venivano applicate ai predetti le prescrizioni di cui all'art. 6 legge 401/1989 e, segnatamente, il divieto di accesso a stadi e campi sportivi per un periodo di anni 5 al primo e di anni 10 al secondo, il divieto di accesso esteso alle zone circostanti lo stadio comunale di Taranto con le modalità meglio descritte nel provvedimento, nonché la prescrizione di presentarsi innanzi alla Questura di Taranto nei termini specificati nel medesimo provvedimento. Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassazione tramite il comune difensore di fiducia e procuratore speciale, deducendo i motivi di seguito enunciati.
2. Con un primo motivo di ricorso deducono la inosservanza, da parte del giudice della convalida, del termine minimo di 48 ore, in quanto il provvedimento impugnato veniva depositato prima della scadenza di detto termine, da intendersi come quello assegnato al destinatario del provvedimento al fine di consentirgli di visionare il fascicolo, presentare memorie e deduzioni difensive in conformità all'art. 6, comma 2-bis, legge 401/89, con conseguente nullità della convalida medesima per violazione diritto di difesa.
3. Con un secondo motivo di ricorso deducono la nullità del provvedimento impugnato per mancato esame delle memorie difensive presentate a mezzo posta elettronica certificata prima della scadenza del termine per la convalida ma dopo il deposito del provvedimento impugnato e la carenza di motivazione in ordine ai contenuti delle memorie medesime.
4. Con un terzo motivo di ricorso deducono il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di pericolosità concreta ed attuale dei prevenuti. Entrambi insistono, pertanto, per l'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito specificati. 1 2. Le censure mosse con il primo ed il secondo motivo di ricorso appaiono condivisibili e risultano assorbenti rispetto all'ulteriore terzo motivo che, pertanto, questo Collegio è esonerato dall'esaminare. Emerge dal provvedimento impugnato che la notifica del provvedimento del Questore ai ricorrenti è avvenuta, per entrambi, il 14 gennaio 2020 alle ore 17,10 e che la richiesta di convalida del Pubblico Ministero è pervenuta al G.I.P. alle 12,50 del 15 gennaio 2020. La convalida del G.I.P, come risulta dall'attestazione apposta, è stata depositata in cancelleria il 16 gennaio 2020, alle 9,30, quindi entro un termine che risulta inferiore a quello di 48 ore previsto dalla legge, con conseguente lesione dei diritti della difesa e nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
3. Occorre a tale proposito ricordare che la giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune oscillazioni iniziali, è ormai pacificamente orientata nel ritenere che il termine entro il quale l'interessato può depositare memorie difensive e formulare deduzioni al G.I.P. competente per la convalida del provvedimento questorile emesso ai sensi della legge 401\89 non può essere inferiore a quello, di 48 ore, entro il quale il Pubblico Ministero deve richiedere la convalida (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Murari, Rv. 267281; Sez. 3, n. 20776 del 15/4/2010, Marcassoli, Rv. 247182; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009 (dep. 2010), De Santis, Rv. 246004; Sez. 3, Sentenza n. 2471 del 11/12/2007 (dep. 2008), Castellano, Rv. 238537). Tale giurisprudenza si fonda su una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 6, comma 2-bis della legge 401\89, il quale dispone che la notifica del provvedimento del questore deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. Infatti, con la sentenza n. 144 del 23 maggio 1997, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge predetta nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore contenesse l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Il comma 2-bis veniva pertanto successivamente introdotto dal D.L. 20 agosto 2001, n. 336 convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 2001, n. 377. Si è così stabilito che, nella fase di convalida del provvedimento questorile, debba instaurarsi un contraddittorio, seppure meramente cartolare, che consenta all'interessato di esaminare la documentazione trasmessa al G.I.P. per la convalida ed interloquire mediante memorie e deduzioni. La mancanza di un termine per l'esercizio del diritto di difesa, che la legge non indica, pur prevedendo una precisa scansione temporale del procedimento di convalida, ha indotto la giurisprudenza di questa Corte a ritenere, anche alla luce del principio di parità delle parti Be 2 fissato dall'articolo 111 Cost., che esso debba essere comunque uguale a quello concesso al Pubblico Ministero per formulare le sue determinazioni e, pertanto, quantificato in 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore (Sez. 3, n. 21788 del 16/2/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/4/2010, Petrella, Rv. 247275. V. anche Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229111). La rilevata lesione dei diritti della difesa comporta, dunque, l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, stante la natura procedurale del vizio rilevato, che travolge l'atto senza alcuna possibilità di riviviscenza e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all'obbligo di presentazione (Sez. 3, n. 8678 del 4/2/2016, La Marca, Rv. 266769; Sez. 3, n. 15089 del 27/1/2016, D'Urso, Rv. 266632; Sez. 3, n. 21788 del 16/2/2011, Trentacoste, Rv. 250372, richiamata anche da Sez. F, n. 41668 del 27/8/2013, Di Giuseppe, Rv. 257350; Sez. 3, n. 21344 del 15/4/2010, Petrella, Rv. 247275; Sez. 3, n. 20776 del 15/4/2010, Marcassoli, Rv. 247182, cit.).
4. Fondato è altresì il secondo motivo di ricorso, poiché le memorie difensive risultano essere state depositate a mezzo posta elettronica certificata il 16 gennaio 2020 alle 17,03 per il UP ed alle 17,05 per il SE, come da attestazioni allegate al ricorso. Occorre ricordare, a tale proposito, che, in tempi recenti, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto possibile la presentazione di richieste e memorie al giudice competente per la convalida del DASPO anche tramite PEC. In particolare con una prima decisione (Sez. 3, Sentenza n. 14832 del 13/12/2017 (dep. 2018) Rv. 272692, Barzanti), si è dato conto di un dibattito ancora in corso circa l'utilizzo della PEC nel processo penale, richiamando le precedenti pronunce in tema e si è posta in rilievo la particolare formulazione dell'art. 6, comma 2-bis legge 401/89, il quale non prescrive espressamente che la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice competente per la convalida debba essere esercitata mediante deposito nella cancelleria, considerando che tale previsione normativa si giustifica col fatto che l'oggetto del procedimento, attinente alla libertà personale e la particolare natura dello stesso, cartolare ed informale, nonché la fisiologica ristrettezza dei tempi entro cui deve necessariamente concludersi il controllo di legalità di un atto che limita la libertà personale del soggetto, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni, giustifica ampiamente l'uso del mezzo telematico e che tale soluzione interpretativa trova conferma nell'art. 48 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e succ. mod. (codice dell'amministrazione digitale), ove la posta elettronica certificata è equiparata alla trasmissione postale a mezzo di lettera raccomandata, pur dando atto che la PEC può ritenersi produttiva di effetti solo se pervenuta presso la cancelleria del giudice competente per la convalida e non già ove la stessa sia giunta alla cancelleria centrale del tribunale. A tale pronuncia è stato dato seguito in altre più recenti decisioni, ove tale principio è stato richiamato riconoscendo, ancora una volta, la possibilità di presentare memorie e ھے 3 richieste al giudice tramite posta elettronica certificata in considerazione della particolarità della procedura stabilita nel procedimento di convalida del DASPO, caratterizzata dall'assenza indicazioni specifiche circa le modalità deposito degli atti ed anche in considerazione del fatto che il mezzo telematico garantisce sicura affidabilità sulla provenienza e la ricezione di quanto inviato (Sez. 3, n. 11475 del 17/12/2018 (dep. 2019), Giacalone, Rv. 275185; Sez. 3, n. 17844 del 12/12/2018 (dep. 2019), Benigno, Rv. 275600).
5. Ciò posto, ritiene il Collegio che le considerazioni svolte nelle richiamate pronunce siano pienamente condivisibili e che ai principi affermati debba darsi continuità ed occorre altresì dare atto che il deposito delle memorie è avvenuto entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile agli interessati, ma dopo il deposito del provvedimento impugnato che, conseguentemente, non ne ha tenuto conto. Tale evenienza determina un ulteriore motivo di nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del diritto di difesa, come già questa Sezione ha avuto modo di rilevare (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174). Tale condivisibile principio, come chiarito nella menzionata pronuncia, trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive che, come ulteriormente precisato, può avvenire anche in forma concisa. Il principio è stato successivamente ribadito (Sez. 3, Sentenza n. 2862 del 13/11/2014 (dep. 2015), Luraschi, Rv. 262900) pur precisandosi, in altra occasione, che l'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza (Sez. 3, Sentenza n. 46223 del 16/11/2011, Di Lonardo, Rv. 251330) cosa che, come si è detto, nel caso di specie non è avvenuto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia dei provvedimenti del Questore di Lecce del 19\12\2019, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Lecce. Così deciso in data 10/12/2020 Presidente Il Consigliere estensore (Luigi Marini) (Luca Ramacci) DEPORTATA 4 - 1 FEB 2021 L CANCELINE SPERTO Luana Mstiani