Sentenza 28 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di legittimo impedimento dell'imputato, è legittimo il provvedimento con il quale il giudice, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche indipendentemente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella motivazione, l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità per l'imputato di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute. (Nel caso di specie, la patologia certificata dal Pronto Soccorso consisteva in un attacco d'asma, con dimissioni disposte dopo 42 minuti dal ricovero, senza alcuna specificazione in ordine all'impossibilità di presentarsi in udienza).
Commentari • 2
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La massima La Prima sezione, in tema di procedimento di sorveglianza e diritto del detenuto a presenziare all'udienza, ha affermato che il legittimo impedimento per motivi di salute è rilevante anche in tale fase processuale, purché il condannato abbia chiesto di essere sentito personalmente. Rientra tra le ipotesi di impedimento non solo la malattia che impedisce fisicamente la comparizione, ma anche quella che compromette la capacità di partecipazione vigile e consapevole all'udienza. In tali casi, il giudice deve rinviare l'udienza e non può procedere in assenza del detenuto, pena la nullità del provvedimento. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 02/10/2025, (ud. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2014, n. 7979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7979 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 28/01/2014
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 157
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 25354/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE NI N. IL 14/12/1977;
avverso la sentenza n. 1777/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 21/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 21/01/2013 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi-Sezione di Ostuni del 20/02/2009, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IL VA per il reato di cui all'art. 624 c.p., commi 1 e 2, art. 625 c.p., n. 2, commesso mediante estromissione del gruppo di misura, in quanto estinto per prescrizione, confermando la sentenza appellata con riguardo al reato di cui all'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2 per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di energia elettrica che sottraeva all'Enel S.p.A. mediante allacciamento all'impianto di erogazione che consentiva l'erogazione di energia elettrica senza alcuna registrazione dei consumi.
2. Ricorre per cassazione IL VA sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione degli artt. 420 ter e 598 c.p.p., nonché mancanza di motivazione per avere la Corte omesso di disporre il rinvio del procedimento nonostante fosse stato prodotto un certificato attestante l'impedimento dell'imputato a comparire in udienza. Secondo il ricorrente, la certificazione rilasciata avrebbe imposto il rinvio dell'udienza o quanto meno una visita fiscale di controllo per accertare l'incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con la partecipazione all'udienza.
b) violazione dell'art. 192 c.p.p. in riferimento agli artt. 624 e 625 c.p., nonché dell'art. 62 bis c.p. e mancanza di motivazione, non consentendo la motivazione della sentenza di ritenere superate le doglianze di cui ai motivi di appello in merito all'insussistenza di elementi idonei a ricondurre all'imputato la manomissione riscontrata. La sentenza impugnata, così come la sentenza di primo grado, secondo il ricorrente, hanno omesso di spiegare le ragioni per le quali la condotta contestata dovesse essere attribuita a lui e non ad altri. Risulterebbe, inoltre, omessa la motivazione in ordine al lamentato diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena, comunque ingiustificata ed eccessiva. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che la disciplina dettata dall'art. 420 ter c.p.p. in relazione all'impedimento dell'imputato a comparire all'udienza preliminare, trova applicazione alla fase del dibattimento in grado di appello in ragione del combinato disposto degli artt. 420 ter, 484 e 598 c.p.p.. In alcune pronunce meno recenti questa Corte aveva avuto modo di affermare che, in tema di impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento, deve ritenersi idonea a documentare l'effettiva sussistenza di un impedimento assoluto a comparire la certificazione sanitaria dalla quale emerga che lo stesso trovi causa in un motivo di salute, effettivo ed attuale, quale che sia il grado di pericolo che la malattia in atto comporta, poiché il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività in base all'art. 32 Cost., non può essere sottoposto a graduazioni o essere misurato nella sua entità, ma deve essere garantito nella sua interezza (Sez. 2, n. 47678 del 24/10/2003, Giangrande, Rv.227691), purché la certificazione sanitaria indichi la specifica patologia in atto e attesti l'impossibilità per l'imputato di allontanarsi dal luogo di ricovero o dall'abitazione per presenziare all'udienza (Sez. 2, n. 17281 del 5/05/2006, Barbara, Rv.234753; Sez. 1, n. 38290 del 7/07/2004, Adelizzi, Rv.229736), a condizione che il ricovero non sia conseguente alla volontaria e non indifferibile scelta di sottoporsi ad accertamenti routinari (Sez. 2, n. 22186 del 22/05/2007, Allegri, Rv.236686).
1.2. Le più recenti pronunce della Corte hanno sviluppato questi principi, chiarendo che il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio del dibattimento è sottratto al sindacato di legittimità qualora sia congruamente e logicamente motivato con riferimento al fatto che l'impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge (Sez. 5, n. 35170 del 20/09/2005, Ornaghi, Rv.232568) e che il deposito di un certificato medico non preclude al giudice di valutare, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, l'effettiva impossibilità per il soggetto portatore della patologia ivi indicata di comparire in giudizio se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute, ritenendosi quest'ultima condizione imprescindibile ai fini dell'integrazione dell'assoluta impossibilità di comparire che legittima l'impedimento (Sez. 5, n. 5540 del 14/12/2007, dep. 5/02/2008, Spanu, Rv.239100), escludendosi l'idoneità a giustificare il rinvio dell'udienza per legittimo l'impedimento allo stato d'ansia (Sez. 1, n. 36221 del 20/09/2007, De Lucia, Rv.237678), ad una certificata colica renale non accompagnata dall'attestazione dell'impossibilità fisica assoluta a comparire (Sez. 6, n. 24398 del 26/02/2008, De Macceis, Rv.240352), alla laringotracheite con esiti febbrili e prognosi senza indicazione del grado della febbre (Sez. 6, n. 20811 del 12/05/2010, Rv.247348), ed affermandosi, al contrario, il legittimo impedimento in caso di diagnosi di insufficienza respiratoria in bronchitico-cardiopatia post infartuale (Sez. 6, n. 11678 del 19/03/2012, Bracchi, Rv.252318), in caso di sindrome algica lombosacrale acuta irradiata ad entrambi gli arti inferiori e trattata con oppioidi forti (Sez.6, n. 43885 del 5/11/2008, Lamberti, Rv.241913).
1.3. Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto di aver formulato istanza di rinvio sulla base di un certificato rilasciato dal Pronto Soccorso dell'ospedale di Ostuni nel quale si attestava che quella mattina l'imputato aveva avuto un attacco di asma tale da rendere necessario il ricorso ai sanitari, i quali avevano prescritto un riposo certamente incompatibile, pur in assenza di specificazione, con qualsiasi attività e soprattutto incompatibile con il viaggio da Ostuni a Lecce.
1.4. Tanto sarebbe sufficiente, in difetto di deduzioni concernenti la certificazione dell'assoluta impossibilità per l'imputato a comparire, a ritenere infondato il motivo di ricorso. Esaminando, poi, secondo quanto consentito dalla natura del vizio denunciato, gli atti del processo, emerge che la Corte territoriale ha motivato l'ordinanza di diniego osservando che dal documento depositato risultava che l'imputato avesse avuto quella stessa mattina un attacco di asma "che non ha assolutamente allarmato i medici del pronto soccorso tanto che lo hanno dimesso dopo appena 42 minuti. L'asma di regola non impedisce di presentarsi in un'udienza e non vi è alcuna traccia che questa mattina l'imputato si sia trovato nell'impossibilità di comparire".
1.5. I giudici di merito hanno, quindi, esposto ampiamente e con logica argomentazione le ragioni del diniego del rinvio, ritenendo che l'impedimento dedotto non rivestisse i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge, superando in tal modo il vaglio di legittimità nel rispetto dei principi sopra esposti.
2. Con riguardo al secondo motivo va esclusa l'ammissibilità delle doglianze in fatto concernenti il giudizio di attribuibilità all'imputato del reato contestatogli, attraverso le quali si tende ad una diversa valutazione delle emergenze istruttorie in senso favorevole al ricorrente. Quanto al dedotto vizio motivazionale, sia nella sentenza di primo grado (pag.2), sia nella sentenza di appello (pag.3) si rinviene la puntuale e logica indicazione dei dati istruttori dai quali i giudici di merito hanno desunto che il fatto fosse ascrivibile al IL e, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di merito hanno fornito espressa motivazione (pag.3) in relazione all'adeguatezza della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, presentandosi assolutamente corretto ed insindacabile in sede di legittimità il rilievo fattuale del giudice di merito in ordine ai numerosi precedenti penali che rendevano l'imputato immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio.
2.1. In particolare, quanto alle attenuanti generiche, la decisione è in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità. Ciò vale, a fortori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737; Sez.6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.248244): il giudice si è attenuto a tale principio valorizzando negativamente, tra i criteri valutativi tratteggiati dall'art. 133 c.p., quello relativo ai precedenti penali, considerati, in modo qui incensurabile, come assorbenti ai fini del diniego. Di talché le censure del ricorrente circa pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata in ordine ai punti suindicati risultano infondate.
3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014