Sentenza 26 gennaio 2011
Massime • 1
La previsione contenuta nell'art. 337, comma quarto, cod. proc. pen. - che impone all'autorità destinataria della querela di attestarne la data e il luogo di presentazione e di identificare la persona che la propone - non trova applicazione nel caso in cui il querelante formuli a verbale le proprie dichiarazioni, in modo che l'atto sia recepito dal verbalizzante, ma solo nel caso in cui la querela sia contenuta in un atto già completo e così consegnato all'ufficiale di polizia giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2011, n. 4622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4622 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Presidente del 26/01/2011
Dott. GRAMENDOLA Francesco rel. Consigliere SENTENZA
Dott. LANZA Luigi Consigliere N. 138
Dott. PETRUZZELLIS Anna Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo Consigliere N. 36474/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI MODENA;
nei confronti di:
1) OR RE, N. IL 29/08/1950;
avverso la sentenza n. 162/2005 TRIB.SEZ.DIST. di PAVULLO NEL FRIGNANO, del 25/11/2005;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Modena - Sezione Distaccata di Pavullo - dichiarava n.d.p. per difetto di valida querela nei confronti di FI NZ in ordine al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ex art. 392 c.p., in danno di ON EN. Riteneva il giudicante che mancasse nella querela della p.o. il requisito formale, costituito dalla corretta individuazione da parte dell'autorità ricevente, della persona che aveva proposto la querela, che non poteva essere supplito dalla mera indicazione delle generalità anagrafiche.
La decisione veniva impugnata dal Procuratore della Repubblica di Modena con atto di appello - che la Corte di Appello di Bologna con ordinanza in data 11/6/2010, qualificava come ricorso - nel quale, eccependo la violazione della legge processuale in riferimento alla verifica della validità della querela, chiedeva che in riforma della sentenza impugnata si procedesse contro l'imputato, sostenendo che in assenza di una espressa sanzione di inammissibilità, la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non poteva costituire causa di invalidità dell'atto, giacché la provenienza della querela da persona, certamente identificata, veniva ad essere garantita anche dalla successiva costituzione di parte civile, come era avvenuto nel caso in esame.
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata sul principio che la previsione di cui all'art. 337 c.p.p., comma 4, che impone all'autorità destinataria della querela l'attestazione della data, del luogo di presentazione e la identificazione della persona che la propone, non torva applicazione nel caso in cui il querelante formuli a verbale le proprie dichiarazioni, di guisa che l'atto sia recepito dal verbalizzante, ma solo nel caso in cui la querela sia contenuta in un atto già completo e così consegnato all'ufficiale di polizia giudiziaria (Cass.Sez. 5 22/11-18/12/07 n. 46964 Rv.238894;
10/7-30/7/08 n.31980 Tb.241163).
Nel caso in esame la querelante si è presentata personalmente alla polizia giudiziaria e in quella sede, dopo essere stata compiutamente generalizzata, ha formulato le sue dichiarazioni a verbale esprimendo la sua volontà di voler procedere contro il responsabile del reato da lei prospettato.
È evidente quindi l'errore del G.I.P. nel ritenere le mancanza della querela, onde la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale competente per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Modena per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011