Sentenza 14 dicembre 2007
Massime • 1
È legittimo il provvedimento con cui il giudice di appello - investito di una richiesta di rinvio per impedimento a comparire con allegato certificato medico attestante "scompenso glicometabolico" - abbia ritenuto l'insussistenza del dedotto impedimento e dichiarato la contumacia dell'imputato, in quanto detto certificato non preclude al giudice di valutare, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, l'effettiva impossibilità per il soggetto portatore della dedotta patologia di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute, non potendo ritenersi preclusiva di tale valutazione la generica necessità, in conseguenza della riscontrata patologia, di un dato periodo di riposo e di cure, la quale è per sua natura preordinata al superamento rapido e completo dell'affezione patologica in atto e non implica, ove essa non sia soddisfatta, l'automatica ed ineluttabile conseguenza di un danno o di un pericolo grave per la salute del soggetto, che costituisce condizione imprescindibile ai fini dell'integrazione dell'assoluta impossibilità di comparire che legittima l'impedimento.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2007, n. 5540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5540 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 14/12/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2970
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 020948/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SP CC N. IL 18/11/1950;
avverso SENTENZA del 08/11/2005 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il Sost. Proc. Gen. Dott. CEDRANGOLO O. il quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Sassari il 13 giugno 2003, SP CI venne ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta, documentale e per distrazione, in relazione al fallimento, dichiarato il 18 febbraio 2006, della s.n.c. Edil Pali, per avere, secondo l'accusa, tenuto le scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio ed il movimento degli affari ed occultato beni costituiti dalla somma di L. 40 milioni, risultante quale saldo di cassa al 31 dicembre 1995, nonché da macchine, attrezzature ed arredi di pertinenza dell'impresa fallita;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando:
1) nullità della dichiarazione di contumacia pronunciata dalla corte d'appello all'udienza del 19 ottobre 2005 e del conseguente giudizio, per essere stato indebitamente ed ingiustificatamente ritenuto, senza neppure disporre una visita fiscale, che non costituisse legittimo, assoluto impedimento a comparire quello costituito dallo "scompenso glicometabolico", documentato da certificazione medica prodotta a sostegno della richiesta di rinvio;
2) violazione della L. Fall., art. 216 o manifesta illogicità della motivazione in ordine al confermato giudizio di responsabilità dell'imputato sull'assunto che, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, essa sarebbe stata da escludere (con ravvisabilità, in subordine, della bancarotta semplice), risultando dalla stessa relazione di curatela non la "impossibilità" ma soltanto la "difficoltà" della ricostruzione (comunque avvenuta) del patrimonio e del movimento degli affari;
quanto alla bancarotta per distrazione, che essa non sarebbe stata configurabile con riguardo a beni che, come nella specie, l'impresa fallita deteneva a titolo di "leasing" e che, relativamente al preteso ammanco di cassa, lo stesso non avrebbe formato oggetto di contestazione;
il tutto seguito dal rilievo che comunque i reati addebitati al ricorrente sarebbero da ritenere ormai estinti per prescrizione, in base alla normativa sopravvenuta. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto:
a) preliminarmente deve escludersi che i reati ascritti al ricorrente siano estinti per prescrizione, atteso che, dovendosi essi ritenere commessi (per costante orientamento giurisprudenziale) alla data della dichiarazione di fallimento e cioè, nella specie, alla data del 18 febbraio 1996, dalla quale deve quindi decorrere il termine prescrizionale, il tempo trascorso da detta data, considerando che la pena edittale massima prevista per i reati in questione è di dieci anni di reclusione, è inferiore non solo alla prescrizione massima di ventidue anni e mezzo, calcolata secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251 e tuttora applicabile, in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 10, comma 3, della medesima legge (nella parte non incisa dalla declaratoria di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006), ma anche a quella che sarebbe stata la prescrizione massima di dodici anni e sei mesi, calcolata secondo il combinato disposto dell'art. 157 c.p., comma 1, e art. 161 c.p., comma 2, quali riformulati, rispettivamente, dalla citata L. n. 251 del 2005, 'art. 6, comma 1, e dall'art. 6, comma 5;
b) non e' ravvisabile, ad avviso del collegio (pur consapevole dell'esistenza di quello che può apparire un diverso orientamento giurisprudenziale, quale recentemente espresso da Cass. 2^, 5 - 18 maggio 2006 n. 17281, Rizzo, RV 234753), la denunciata nullità dell'ordinanza dichiarativa di contumacia e del susseguente giudizio d'appello, atteso che, pur quando venga prodotto, a sostegno di una richiesta di rinvio per giustificato impedimento a comparire, un certificato medico attestante l'esistenza di una determinata patologia, ciò non impedisce al giudice di valutare, anche indipendentemente da una eventuale verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza (come avvenuto nella specie, secondo quanto emerge dalla motivazione offerta, sul punto, dalla corte di merito), se detta patologia comporti effettivamente una impossibilità, per il soggetto che ne è portatore, di comparire in giudizio, se non a prezzo di grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute, non potendosi considerare preclusivo di una tale valutazione il solo giudizio espresso nel medesimo certificato (come si verifica nel caso in esame) circa la genericamente ritenuta necessità, in conseguenza della riscontrata patologia, di un determinato periodo di riposo e cure;
e ciò in quanto una tale necessità, siccome rapportata, per sua natura, unicamente alla finalità di un superamento che sia il più rapido e completo possibile dell'affezione patologica in atto, quale che sia la sua natura e gravita, non implica, di per sè, che qualora essa non venga soddisfatta, ciò comporti come automatica ed ineluttabile conseguenza l'insorgere di un danno o di un pericolo gravi per la salute del soggetto;
condizione, questa, da riguardarsi, peraltro, come imprescindibile ai fini della configurabilità di quella "assoluta impossibilità di comparire" che è richiesta dalla legge perché l'impedimento possa dirsi idoneo a giustificare l'assenza;
c) con riguardo alle censure attinenti al confermato giudizio di colpevolezza: - c/1) anche ad ammettere che il riscontrato disordine delle scritture contabili non comportasse l'assoluta impossibilità ma soltanto una rilevante difficolta (poi, peraltro, superata) di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell'impresa fallita, ciò non avrebbe affatto escluso la configurabilità del reato di bancarotta documentale fraudolenta, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale espresso, fra le più recenti, da Cass. 5^, 18 maggio - 28 giugno 2005 n. 24333, Mattia, RV 232212, secondo cui: "Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale (L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2) non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza"; - c/2) la bancarotta per distrazione è configurabile, secondo altro consolidato orientamento giurisprudenziale, anche quando la condotta distrattiva abbia ad oggetto beni detenuti dall'imprenditore fallito in forza di contratto di "leasing" (in tal senso, fra le altre;
Cass. 5^, 14 dicembre 2000 - 13 marzo 2001 n. 10333 Moglialanetti, RV 218681; Cass. 5^, 8 aprile - 1 giugno 1999 n. 6882, Trifiletti, RV 213604; Cass. 1^, 26 novembre 1992 - 14 gennaio 1993 n. 4846, Confl., comp. trib. Roma ed altro, RV 193443); - c-3) dalla letterale formulazione del capo d'imputazione, riportata nelle premesse dell'impugnata sentenza, risulta che in esso era compresa anche la contestazione relativa all'ammanco di cassa per la somma di L. 40 milioni e, d'altra parte, ove così non fosse stato, la relativa doglianza, per essere riproponibile in cassazione, avrebbe dovuto essere avanzata nei motivi d'appello; il che, stando alla non contestata esposizione di tali motivi, contenuta nella sentenza impugnata, non risulta avvenuto;
e ciò a prescindere dalla ulteriore considerazione che, in ogni caso il denunciato difetto di contestazione avrebbe potuto assumere rilevanza solo se si fosse tradotto, di fatto, in un effettivo pregiudizio delle possibilità di difesa dell'imputato; condizione, questa, alla quale, nel ricorso, non si fa cenno alcuno.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008