Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/08/2014, n. 46817
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Sentenza 13 agosto 2014

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L'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva quando circostanze specificamente accertate dal giudice dimostrino l'indefettibilità della sua partecipazione al diverso procedimento, con la conseguenza che, in tal caso, l'udienza non può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno e la sospensione della prescrizione non può comunque avere durata maggiore, dovendosi applicare la disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che rinvii disposti in accoglimento di istanze prive dell'indicazione delle condizioni necessarie per ritenere il concomitante impegno professionale come impedimento assoluto, e senza alcun esplicito vaglio relativo a tali profili, potessero essere riconducibili ad un ipotesi di impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/08/2014, n. 46817
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46817
    Data del deposito : 13 agosto 2014

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