Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2002, n. 9385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9385 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAL0 9 3 85 / 0 2 IN NOME DEL POPOLUTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto APPALTO SEZIONE SECONDA CIVILE COLLAUAD Vizi ACCOTTAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente - R.G.N. 22447/99 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron.25239 Rep.1891 Dott. Vincenzo COLARUSSO Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 14/03/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORF SENTENZA ฮาน 2 dal Sig. per diritti 010, 2002 sul ricorso proposto da: il. IL CANCELLIERE IMP. COSTR. OBEROSLER SRL, conferita dal legale rapp.te p.t. Geom.Giuseppe CASAGRANDE, domiciliato in ANCELLERIA ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, OTTORINO BRESSANINI, giusta difeso dall'avvocato delega in atti;
ricorrente
contro
TERMOIDRAULICA DI MONTIBELLER & BROILO SNC, in persona del legale rapp.te p.t. BROILO ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALLUSTIANA 26, presso lo GIULIO IPPOLITO, che lo difende2002 studio dell'avvocato 411 unitamente all'avvocato FRANCO DE PILATI, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 238/99 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 19/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito 1'Avvocato IPPOLITO Giulio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La S.r.l. SL proponeva opposizione al decreto ingiuntivo messo nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Trento per il pagamento della somma di L. 36.075.981, in favore della S.n.c. Termoidrualica, quale residuo corrispettivo del contratto di subappalto intercorso tre le sue imprese per la effettuazione di impianti. Il Tribunale rigettava la opposizione e la Corte di Appello di Trento, con sentenza in data 8-19.6.1999, revocato il decreto ingiuntivo siccome basato su documento non idoneo ad ottenerne la emissione, condannava la S.r.l. SL al pagamento della somma ingiunta, con gli interessi. La Corte ha Osservato che le opere oggetto dell'appalto stateeffettuate dalla S.n.c. Termoidraulica erano riconosciute prive dei presunti e non precisati difetti lamentati dalla debitrice che aveva provveduto allo svincolo della cauzione prestata in suo favore, come da regolare fattura e senza alcuna obiezione o tempestiva denunzia, ai sensi dell'art. 1670 c.C.,. dei vizi stessi da parte della S.r.l. SL che li avrebbe eliminati a sue spese nell'ambito di un contenzioso con la cooperativa costruttrice del complesso di alloggi, già occupati dai soci e cui afferivano i lavori di impiantistica. Avverso detta sentenza propone ricorso la S.r.l. SL ne chiede la cassazione sulla base di tre motivi. La che S.n.c. Teromoidraulica resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo motivo la ricorrente deduce omessa motivazione in ordine alla mancata effettuazione del collaudo tecnico che, nel contratto intercorso tra le parti, era dedotto come condizione sospensiva del pagamento dell'importo azionato in via monitoria. Tale collaudo, per la natura delle opere, era richiesto per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico e doveva risultare da atto scritto. La prova dell'esistenza del collaudo non era stata data dalla creditrice e la Corte di Appello sul punto non aveva fornito adeguata motivazione. Nel secondo motivo si deduce motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine al significato liberatorio attribuito dalla Corte di Appello alla fattura emessa per lo svincolo della ritenuta cauzionale che non era indicativa di una definitiva chiusura dei rapporti tra le parti poiché, in tal caso, non si sarebbe stato bisogno di emettere l'ulteriore fattura posta a base del decreto ingiuntivo. Nel terzo motivo si deduce motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla denuncia dei vizi dell'opera. Si sostiene dalla ricorrente che la controparte era informata della controversia in atto con la cooperativa committente circa i vizi occulti che erano stati segnalati e che, in ogni caso, erano versate in atti precise segnalazioni di taluni vizi rispetto ai quali era stata tempestivamente inviata una lettera da essa ricorrente alla S.n.c. Termoidraulica. Il ricorso è infondato e va respinto. G Il primo ed il secondo motivo che per la loro intima essere congiuntamente esaminati sono connessione possono அட attinenti alla valutazione di merito che la Corte di Appello ha operato a dimostrazione che le opere effettuate dalla S.n.c. Termoidraulica furono ricevute dalla S.r.l. SL senza riserve. Il termine collaudo viene usato dalla ricorrente in maniera confusa e, per certi versi, impropria. Il collaudo, di per sé, è estraneo all'appalto privato per il quale, all'art. 1665 C.C., si parla di verifica dell'opera compiuta da parte del committente che può essere anche collaudo tecnico se previsto o attuato come tale dal committente o da suoi incricati. Il ricorrente, che nel complesso del motivo si riferisce alla natura dell'opera (impianti) ed a ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, sembra aver presente il collaudo di cui alla legge 5.3.1990 n. 46 che, peraltro, neppure è collaudo ma certificazione di conformità che l'esecutore delle opere è tenuto a rilasciare, salvo il collaudo delle stesse riservato, però, ad organi pubblici. E, del resto, nell'appalto privato la verifica (o collaudo che sia) ai sensi dell'art. 1665 c.civ. rientra tra i diritti del committente che tenuto a comunicarne all'appaltatore il risultati entro breve termine. Ove mai risulti come nella specie - che tale diritto, alla cui attuazione l'appaltatore è tenuto a collaborare, non sia stato esercitato dal committente о né che esso sia stato impedito dall'appaltatore e non essendo in discussione la consegna delle opere, deve trovare ingresso la presunzione di accettazione delle stesse senza riserve da parte del committente. La Corte di Appello si è attenuta a tale principio ed, oltre tutto, ha ravvisato l'accettazione senza riserva da parte della S.r.l. SL traendola da fatti concludenti. Il principale di esso è costituito dalla svincolo della cauzione (di cui al secondo motivo di ricorso), ma non è il solo atteso che la Corte di Appello ha ritenuto, oltre ad esso, sintomatici dell'accettazione incondizionata anche le dichiarazioni del teste Moschen, l'occupazione dell'immobile da parte dei soci, le dichiarazioni rilasciate da nove soci al direttore dei lavori circa l'assenza di vizi o difetti, 11l'esistenza di un conto finale " Ne deriva, all'evidenza, che non può essere ravvisato l'asserito difetto di motivazione prospettato dalla società non ha considerato laricorrente che, nel denunciarlo, motivazione della sentenza nel suo aspetto complessivo dal quale non emergono vizi logici, apcrie o contraddizioni. Il terzo motivo è assolutamente privo di chiarezza e carente della dovuta specificità circa i presunti difetti per quali si sarebbe instaurato un contenzioso arbitrale (di cui non è dato conoscere con precisione l'oggetto) tra la cooperativa e la SL. Non è dato neppure conoscere il tenore delle lettere mentovate dalla ricorrente né la provenienza né il destinatario di esse. Per queste ragioni l'assunto del terzo motivo non supera il rilievo della Corte di Appello circa la mancanza di una tempestiva denunzia dei presunti vizi delle opere, con conseguente decadenza a carico della committente, prontamente, come si afferma in sentenza, eccepita dalla Termoidraulica. Le spese, liquidate come nel dispositivo, sono a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessivi euro..1.623,00 ✓✓ di cui euro millecinquecento per onorario. Così deciso in Roma addi 14 marzo 2002 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. IL Consigliere estensore IL PRESIDENTI вованиет 109T 129,11 IL CANCELLIERE C1 20,66 Dott.ssa Donatelia D'Anna 48ST тот. 149,77 а DEPOSITATO IN CANCELLLEA Roma 27 GIU. 2002 IL CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE PONA 2 Re b NDV7002 +49189 (euro CENTCO p. #Dalpenz (Dott ssa Ma;
Responsabile 5 velo Att: Giudiziari (Dr ACCICHIN