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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1201 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA
rappresentata e difesa dall'Avv.to Raimondo Cipolla presso il Parte_1 cui studio in Aragona via Nino Bixio n.4 è elettivamente domiciliata appellante CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
Giuseppina Cantone presso il cui indirizzo telematico è elettivamente domiciliata appellato All'udienza del 9 gennaio 2025 le parti presenti hanno concluso come da verbale FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.790/2023, emessa in data 2.10.2023, il Tribunale G.L. di Agrigento, rigettò il ricorso proposto da volto ad ottenere il Parte_1 ripristino e, comunque, il riconoscimento dello status di disabile gravissimo ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26.9.2016 ai fini della corresponsione del beneficio economico e assistenziale ai sensi del D.P. n.532 del 31.3.2017 e del D.P. n.545 del 2017. In particolare, il Tribunale diede atto dell'esito della disposta c.t.u. medico- legale, giungendo alla conclusione che non sussistessero i presupposti di legge. Avverso tale decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato in cancelleria il 17.11.2023, chiedendone la riforma. Eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per incapacità del giudice onorario a trattare la controversia in materia di assistenza obbligatoria e, nel merito, lamenta che il primo Giudice ha recepito le conclusioni di una C.T.U. ritenuta dall'appellante lacunosa ed errata.
Pag.1 L' si è costituita in giudizio contestando l'eccepita nullità Controparte_2 della sentenza di primo grado all'uopo rilevando che “in forza dell'art. 10 co.11” del D.Lg.vo n.116/2017 “il giudice competente, Dr. nominato nel giudizio di Persona_1 primo grado, con provvedimento del 20/10/2019” aveva “ delegato il Giudice Onorario, Dr.ssa , all'espletamento delle attività di: fissazione prima udienza, trattazione, Persona_2 ammissione e assunzione di eventuale istruttoria e definizione (All.n.12 fasc. appello)”. Nel merito, chiede il rigetto del gravame. Espletata c.t.u., all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello deve essere disatteso. Premesso che alcuna nullità della sentenza di primo grado è data ravvisarsi in ragione del fatto che a deciderla sia stato un G.O.T. (essendo stato il Giudice onorario all'uopo delegato anche alla definizione della causa ai sensi dell'art.10, commi 11 e 12, del D.Lg.vo n.116/2017, cfr. doc. n.12 fascicolo di parte appellata), assorbente di ogni altra considerazione è l'infondatezza, nel merito, della domanda spiegata da avendo il C.T.U. nominato in questo grado Parte_1 accertato, tramite indagini medico-legali i cui risultati appaiono correttamente motivati e sulla cui completezza e accuratezza non si dubita, che la predetta, pur nella gravità della patologia accertata, “NON presenti, i requisiti di ordine medico-legali, tali da poter consentire il riconoscimento del beneficio economico espressamente previsto dall'art.3
– comma 2 – del Decreto Interministeriale del 26.09.2016, in favore dei soggetti riconosciuti quali “disabili gravissimi”. Si è, in definitiva, del parere che sia da ritenere Persona_3 il provvedimento medico-legale adottato dall' in occasione della visita di Controparte_2 revisione del 25.03.2019, di NON confermare il diritto al riconoscimento del beneficio precedentemente concesso” (cfr. relazione medica in atti depositata il 29.11.2024 e redatta dal c.t.u. dott. . Persona_4
Trattasi di inquadramento diagnostico sorretto da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere medico-legale oltre che solidamente ancorato ad un approfondito apprezzamento delle risultanze processuali e, come tale, rimane graniticamente indenne alle censure sollevate dall'appellante nelle osservazioni depositate in atti (pure prese in considerazione dal nominato c.t.u.), di talchè esso deve essere condiviso in questa sede. Consegue la conferma della sentenza impugnata.
3) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese processuali di questo grado nei confronti dell' CP_2
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Pag.2 Quanto al regime delle spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto, sempre in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le stesse devono porsi definitivamente a carico dell' . Controparte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.790/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese processuali di questo grado nei confronti dell' CP_2
e pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
[...] Controparte_2 liquidate come da separato decreto. Palermo 9 gennaio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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