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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 10/02/2026, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 463/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
IR TO, RE
CARRA TO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1463/2020 depositato il 28/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso pec (Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso pec (Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1106/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 05/12/2019
Atti impositivi: - ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2014FG0133820 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza n. 1106/04/19 dell'11/11/2019, depositata il 5/12/2019 con cui la CTP di Foggia aveva accolto il ricorso dei contribuenti Resistente_2 e Resistente_1
, annullando l'avviso di accertamento n. FG0133820/2014. L'atto impugnato rideterminava la rendita catastale di un immobile sito in Peschici (FG), catg. D/2, da € 1.212,00 (proposta con procedura DOCFA)
a € 4.580,00.
La Ctp così decideva ritenendo l'atto carente di motivazione, criticando in particolare l'utilizzo del metodo di "surrogazione" con la categoria A/2 per un immobile a destinazione speciale (D/2) senza adeguata dimostrazione della concreta assimilabilità.
L'Ufficio con l'appello notificato in data 28/5/2020 a mezzo Pec al difensore costituito deduceva: - la piena legittimità dell'obbligo motivazionale, assolto mediante l'indicazione dei parametri tecnici in un procedimento
(DOCFA) a struttura partecipativa;
- la correttezza del metodo di stima diretta, supportato dal criterio di surrogazione basato sui valori di mercato del biennio 1988/89 per immobili analoghi nel Comune di Peschici;
-
l'uniformità del valore accertato (€ 500/mq per i vani albergo) rispetto ad altri cespiti analoghi censiti nel medesimo Comune.
La parte appellata si costituiva depositando in data 26/1/2026 rinuncia alla sentenza n. 1106/04/19 motivata dal fatto che “allo stato il classamento relativo all'immobile su citato è stato superato in quanto vi è stato un nuovo classamento con soppressione dell'immobile avente subalterno 3 e quindi con attribuzione di un nuovo classamento con accorpamento di altre unità, immobile allo stato identificato catastalmente al Foglio
2, particella n.1574, subalterno 6, categoria D/2, rendita catastale Euro 4.580,00”. Chiedeva, pertanto, la cessata materia del contendere.
L'Ufficio depositava brevi repliche in data 27/1/2026 dichiarando “di aderire alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, in ragione del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione nel merito della controversia”. Precisava che “in particolare, la parte appellata manifesta, espressa rinuncia alla sentenza di primo grado n. 1106/04/19 dell'11 novembre 2019, oggetto del presente giudizio di appello, non residuando alcuna utilità concreta alla sua conferma o riforma. Ciò in quanto la rendita catastale pari a euro
4.580,00 attribuita all'immobile oggetto di causa, censito al foglio 2, particella 1574, subalterno 3, risulta coincidente con la rendita catastale di euro 4.580,00 definitivamente accertata e accettata dalla controparte sin dall'anno 2016 con riferimento all'unità immobiliare censita al foglio 2, particella 1574, subalterno 6, rappresentativa dello stadio evolutivo successivo del medesimo compendio immobiliare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna Corte preso atto di quanto innanzi.
Visti gli artt. 44 e 46 del D.lgs. 546/92.
Ritenuto dover dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del presente grado di giudizio, avuto riguardo alla natura della definizione della controversia e al complessivo comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Andrea Lupi
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
IR TO, RE
CARRA TO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1463/2020 depositato il 28/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso pec (Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso pec (Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1106/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 05/12/2019
Atti impositivi: - ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2014FG0133820 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza n. 1106/04/19 dell'11/11/2019, depositata il 5/12/2019 con cui la CTP di Foggia aveva accolto il ricorso dei contribuenti Resistente_2 e Resistente_1
, annullando l'avviso di accertamento n. FG0133820/2014. L'atto impugnato rideterminava la rendita catastale di un immobile sito in Peschici (FG), catg. D/2, da € 1.212,00 (proposta con procedura DOCFA)
a € 4.580,00.
La Ctp così decideva ritenendo l'atto carente di motivazione, criticando in particolare l'utilizzo del metodo di "surrogazione" con la categoria A/2 per un immobile a destinazione speciale (D/2) senza adeguata dimostrazione della concreta assimilabilità.
L'Ufficio con l'appello notificato in data 28/5/2020 a mezzo Pec al difensore costituito deduceva: - la piena legittimità dell'obbligo motivazionale, assolto mediante l'indicazione dei parametri tecnici in un procedimento
(DOCFA) a struttura partecipativa;
- la correttezza del metodo di stima diretta, supportato dal criterio di surrogazione basato sui valori di mercato del biennio 1988/89 per immobili analoghi nel Comune di Peschici;
-
l'uniformità del valore accertato (€ 500/mq per i vani albergo) rispetto ad altri cespiti analoghi censiti nel medesimo Comune.
La parte appellata si costituiva depositando in data 26/1/2026 rinuncia alla sentenza n. 1106/04/19 motivata dal fatto che “allo stato il classamento relativo all'immobile su citato è stato superato in quanto vi è stato un nuovo classamento con soppressione dell'immobile avente subalterno 3 e quindi con attribuzione di un nuovo classamento con accorpamento di altre unità, immobile allo stato identificato catastalmente al Foglio
2, particella n.1574, subalterno 6, categoria D/2, rendita catastale Euro 4.580,00”. Chiedeva, pertanto, la cessata materia del contendere.
L'Ufficio depositava brevi repliche in data 27/1/2026 dichiarando “di aderire alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, in ragione del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione nel merito della controversia”. Precisava che “in particolare, la parte appellata manifesta, espressa rinuncia alla sentenza di primo grado n. 1106/04/19 dell'11 novembre 2019, oggetto del presente giudizio di appello, non residuando alcuna utilità concreta alla sua conferma o riforma. Ciò in quanto la rendita catastale pari a euro
4.580,00 attribuita all'immobile oggetto di causa, censito al foglio 2, particella 1574, subalterno 3, risulta coincidente con la rendita catastale di euro 4.580,00 definitivamente accertata e accettata dalla controparte sin dall'anno 2016 con riferimento all'unità immobiliare censita al foglio 2, particella 1574, subalterno 6, rappresentativa dello stadio evolutivo successivo del medesimo compendio immobiliare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna Corte preso atto di quanto innanzi.
Visti gli artt. 44 e 46 del D.lgs. 546/92.
Ritenuto dover dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del presente grado di giudizio, avuto riguardo alla natura della definizione della controversia e al complessivo comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Andrea Lupi