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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/11/2025, n. 5032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5032 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5557/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DI ER Presidente relatrice
RA RI IU
RE AR IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5557/2025, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1 C.F._1
CI GA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 20.11.2025)
Per parte ricorrente: “chiedo la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione e la rimessione in istruttoria della causa per la decisione sulla domanda di addebito della separazione alla resistente e sulle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status separativo, nonché per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che questa sia divenuta procedibile”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.5.2025, deduceva di aver contratto matrimonio il Parte_1
21.8.2006 a Bangkok (Thailandia) con trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
del Comune di Corte Franca (BS) al n. 5, parte II, serie C, anno 2006, e che dall'unione era nato il figlio l 21.7.2007. Per_1
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione e la rimessione in istruttoria della causa per la decisione sulla domanda di addebito della separazione alla resistente e sulle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status separativo, nonché per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che questa fosse divenuta procedibile.
La resistente non compariva alla prima udienza dinanzi al IU delegato, che ne dichiarava la contumacia e che, dati i provvedimenti temporanei ed urgenti, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal marzo 2023, e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata alla prima udienza dinanzi alla IU delegata, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulla prosecuzione del processo La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia relativa allo status separativo e per la trattazione della domanda di divorzio, una volta che questa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 20.11.2025.
La Presidente estensora
DI ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DI ER Presidente relatrice
RA RI IU
RE AR IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5557/2025, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1 C.F._1
CI GA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 20.11.2025)
Per parte ricorrente: “chiedo la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione e la rimessione in istruttoria della causa per la decisione sulla domanda di addebito della separazione alla resistente e sulle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status separativo, nonché per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che questa sia divenuta procedibile”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.5.2025, deduceva di aver contratto matrimonio il Parte_1
21.8.2006 a Bangkok (Thailandia) con trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
del Comune di Corte Franca (BS) al n. 5, parte II, serie C, anno 2006, e che dall'unione era nato il figlio l 21.7.2007. Per_1
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione e la rimessione in istruttoria della causa per la decisione sulla domanda di addebito della separazione alla resistente e sulle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status separativo, nonché per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che questa fosse divenuta procedibile.
La resistente non compariva alla prima udienza dinanzi al IU delegato, che ne dichiarava la contumacia e che, dati i provvedimenti temporanei ed urgenti, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal marzo 2023, e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata alla prima udienza dinanzi alla IU delegata, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulla prosecuzione del processo La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia relativa allo status separativo e per la trattazione della domanda di divorzio, una volta che questa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 20.11.2025.
La Presidente estensora
DI ER