Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 4810/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4810/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. GIOVANELLI Parte_1 C.F._1
ROBERTO APPELLANTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
RIGHETTI ELISA e GENTILINI DEVIS APPELLATA
* Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1423/23 del Giudice di Pace di Reggio Emilia
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia
ha agito nei confronti della esponendo che Parte_1 Controparte_1 in data 4.12.2022 alle ore 21:15 circa l'autovettura Audi GJ 692TT di sua proprietà, condotta nel frangente da , mentre percorreva la Strada Statale n. 63 a Castelnovo né Controparte_2
Monti (RE) – Loc. Croce, ha impattato con un grosso cinghiale che repentinamente attraversava la strada da destra verso sinistra, riportando danni per € 1.000,00 pari ai costi di riparazione. Assumendo quindi la responsabilità della ex art. 2052 c.c., quale titolare delle CP_1 funzioni di coordinamento, programmazione e controllo della fauna selvatica, ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma suddetta a titolo di risarcitorio. Si è costituita la eccependo in via preliminare: CP_1
- la carenza di legittimazione/titolarità attiva in capo alla ricorrente, essendo il veicolo incidentato in proprietà non di , bensì della Volkswagen Leasing GBMH;
Parte_1
- la carenza di legittimazione passiva in capo a sé, essendo il sinistro avvenuto lungo una strada statale;
1
- la nel ricorso introduttivo si è qualificata proprietaria del mezzo danneggiato, Pt_1 producendo il libretto di circolazione da cui risulta invece, quale proprietaria, la società Volkswagen Leasing GBMH;
- solo a fronte dell'eccezione avversaria, e comunque tardivamente, ha prodotto una proposta di contratto di noleggio, da cui risulterebbe che ella è, in realtà, l'utilizzatore finanziario del veicolo;
- nel caso in cui venga danneggiata una res oggetto di leasing, la legittimazione ad agire spetta all'utilizzatore, ma nel caso di specie la ha agito nella diversa qualità di Pt_1 proprietaria, che è appunto rimasta indimostrata.
ha interposto tempestivo appello deducendo, in estrema sintesi, che la Parte_1 qualifica di proprietaria è il frutto di un mero errore e in ogni caso la sua legittimazione sostanziale all'azione è comprovata dalla documentazione in atti. Ha dunque chiesto che il Tribunale, in riforma della sentenza del G.d.P., accolga le domande già formulate in primo grado. La ha resistito all'appello insistendo per il suo rigetto. CP_1
Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. Si osserva:
- la legittimazione ad agire, così come l'interesse ad agire, è una condizione di decidibilità
2 della causa nel merito che si determina in base alla prospettazione fattuale dedotta dall'attore e consiste nella coincidenza fra il soggetto che invoca la tutela e quello in capo al quale si afferma l'esistenza del diritto asseritamente violato;
- in altre parole, il presupposto in esame è rappresentato dall'affermazione della titolarità di una situazione soggettiva dalla quale discende il potere di esperire quel determinato rimedio giudiziale;
- nel caso di specie, la ha instaurato nei confronti della Pt_1 Controparte_1 un'azione di risarcimento dei danni occorsi all'autovettura Audi meglio identificata
[...] in atti, rimasta coinvolta in un sinistro (asseritamente) provocato dall'attraversamento di un cinghiale;
- nel proporre tale azione, si è qualificata proprietaria del veicolo incidentato, allegando documentazione (il libretto di circolazione) da cui è risultato, però, che il mezzo era in proprietà di;
Controparte_3
- a fronte della contestazione avversaria, la ha prodotto il contratto di leasing che - Pt_1 in effetti - ella aveva stipulato in data 6.07.2022 con la Volkswagen e che dimostrerebbe, comunque, la sua legittimazione all'azione risarcitoria in qualità di utilizzatrice;
- ora, secondo la giurisprudenza di legittimità “Legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva negato la legittimazione attiva dell'utilizzatore di un veicolo concesso in leasing a domandare il risarcimento del danno riportato dal veicolo stesso in un sinistro stradale)” (C. 21011/10; nello stesso senso C. 3082/15).
- dunque, l'erronea qualificazione assunta dalla nel ricorso introduttivo Pt_1
(palesemente frutto di una mera svista) è, in astratto, irrilevante sul piano della legittimazione attiva, posto che l'azione risarcitoria compete – sempre in astratto – tanto al proprietario quanto all'utilizzatore in leasing, alle condizioni indicate e secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione;
- pertanto, non può condividersi - perché contraria a tale principio - la decisione del primo Giudice, che ha fondato il rigetto su un mero dato formale (si ripete, frutto di un errore materiale) senza considerare che, dal punto di vista sostanziale, la qualità di utilizzatore attribuiva comunque alla l'astratta legittimazione a richiedere i danni derivanti dal Pt_1 sinistro;
- inoltre, è in atti la fattura che la proprietaria ha emesso nei Controparte_3 confronti della e con la quale le ha addebitato le spese di riparazione del mezzo (pari a € Pt_1
1.000,00);
- dunque, senz'altro sussiste coincidenza fra il soggetto che chiede la tutela e quello titolare del diritto che si assume violato. 3. La circostanza che il Giudice di Primo Grado abbia erroneamente respinto la domanda sulla base di una questione preliminare di rito, che era però infondata, impone al Giudice
3 dell'appello di esaminare le ulteriori questioni, sia processuali che di merito, rimaste assorbite.
4. E' parimenti infondata l'eccezione, sollevata sempre dalla di difetto di CP_1 legittimazione passiva in capo a sè, essendo principio ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo il quale, nell'azione risarcitoria ex art. 2052 c.c. per danni cagionati da animali selvatici, la legittimazione passiva spetta senz'altro alle Regioni in quanto enti titolari della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti (cfr. ex multis C. 7969/20).
5. Passando quindi al merito della vicenda oggetto di causa, si osserva:
- la fattispecie deve essere inquadrata nell'art. 2052 c.c., ai sensi del quale “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”;
- la norma prevede in capo al proprietario/utente dell'animale una responsabilità di tipo oggettivo, fondata sul principio cuius commoda eius et incommoda collegata esclusivamente al fatto che l'incidente sia avvenuto a causa dell'animale stesso;
- sul piano della ripartizione degli oneri probatori, spetta al danneggiato dimostrare il fatto dell'animale e il nesso eziologico rispetto all'evento lesivo, mentre il proprietario/utente, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del caso fortuito, non essendo sufficiente la dimostrazione di aver usato la comune diligenza nella custodia;
- in particolare, il caso fortuito è costituito da un fattore esterno avente i caratteri dalla imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità e deve presentarsi come causa esclusiva del danno, idonea ad elidere l'intero rapporto causale con il comportamento dell'animale;
- esso può consistere anche nel fatto del terzo o nella colpa del danneggiato, purché avente le caratteristiche indicate;
- l'art. 2052 c.c. trova applicazione con riferimento a tutti i tipi di animali, compresi quelli selvatici, la cui responsabilità, come si è detto sopra, compete alle Regioni;
- in ipotesi quindi, come quella in esame, in cui si discuta di danni da fauna selvatica, la Corte di Cassazione ha anche di recente precisato che “ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto –anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. –ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunquenota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui –nonostante ogni cautela –non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (C. 11107/23; nello stesso senso C. 7969/20);
- nel caso di specie, il sinistro e la sua dinamica, così come ricostruiti nel ricorso introduttivo, devono ritenersi sufficientemente comprovati dalla documentazione allegata, e in
4 particolare:
• dalle fotografie scattate nell'immediatezza del fatto (non specificamente contestate dalla
, che ritraggono sia le ammaccature presenti sulla parte anteriore destra CP_1 dell'autovettura - compatibili, per morfologia e punto d'urto, con la collisione del mezzo contro un corpo in attraversamento da destra verso sinistra - sia la carcassa del cinghiale riversa sull'asfalto;
• dal “Verbale di recupero animali feriti, morti o in stato fisico anormale” n. 296 della Provincia di Reggio Emilia, compilato dalla ditta intervenuta sul posto, dal quale Controparte_4 risulta: che il cinghiale ormai deceduto è stato rinvenuto esattamente sul luogo del sinistro, circa un'ora dopo la sua verificazione;
che la causa della morte è stata identificata nello scontro con il veicolo targato GJ692TT (ossia l'Audi condotta da , oggetto del contratto di Controparte_2 leasing stipulato dalla con Volkswagen Leasing GBMH); che l'intervento del servizio di Pt_1 recupero è stato attivato su richiesta telefonica (con riferimento a tale documento, la nella comparsa costitutiva innanzi al G.d.P. si è limitata a contestarne CP_1 genericamente la valenza probatoria, considerato che il servizio di rimozione è intervenuto dopo l'evento);
- cionondimeno, l'attrice non ha provato, come era invece suo onere, gli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2052 c.c., ossia la condotta di guida del conducente della vettura e l'adozione da parte sua di ogni cautela;
- la infatti, non ha dedotto alcunché al riguardo né con il ricorso introduttivo (per Pt_1 la verità estremamente sintetico), né a fronte delle contestazioni contenute nella comparsa della
CP_1
- neppure ha articolato prove testimoniali a questo specifico riguardo, limitandosi a richiedere l'acquisizione del verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto, ma senza neppure dimostrare di averne preventivamente fatto richiesta alle Autorità;
- nulla, quindi, è dato sapere sui movimenti del cinghiale - se non che avrebbe
“improvvisamente” attraversato la carreggiata - né sull'assunzione da parte del CP_2
(conducente) di una condotta di guida conforme alle circostanze di luogo e di tempo (ad esempio la non ha proprio dedotto quale fosse la velocità del mezzo) né sull'adozione di Pt_1 eventuali manovre di emergenza, sicché non è possibile effettuare alcuna valutazione in concreto della imprevedibilità dell'animale, della particolare prudenza da parte del conducente e, conseguentemente, della inevitabilità dell'impatto;
- in definitiva, manca senz'altro la prova del nesso eziologico tra il fatto e il danno lamentato dall'attrice. Concludendo quindi, benché la fosse legittimata ad agire in giudizio per il Pt_1 risarcimento dei danni, cionondimeno l'azione è infondata nel merito, sicché l'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata, sebbene con diversa motivazione. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/02, della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo
5 unificato dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA l'impugnata sentenza, sebbene per i diversi motivi sopra esposti;
CONDANNA l'appellante a pagare all'appellata le spese del grado, che liquida in € 400,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione. Così deciso a Reggio Emilia il 26/03/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
6