Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4637 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 13429 /2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CONTE FIORINDA, con Parte_1 elezione di domicilio in VIA S. NULLO 179, COUNTRY in CP_1
CAMPANIA NAPOLI;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI MARIA PIA, con elezione di CP_2 domicilio VIA ALCIDE DE GASPERI, 55 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7-6-2024, premesso che in Parte_1 data 13-2-2024 l' le aveva comunicato la riscossione indebita della rata del mese CP_2 di settembre 2020 della pensione di cui era titolare la madre , per un Persona_1 importo complessivo di €1.222,47, contestava la legittimità della richiesta evidenziando la mancanza di motivazione;
che aveva rinunciato all'eredità della dante causa;
che, in ogni caso, in seguito all'emergenza sanitaria epidemica da Covid 19, nell'anno 2020 la riscossione delle pensioni era stata anticipata di qualche giorno, motivo per cui il rateo di settembre era stato accreditato prima e riscosso il giorno 27-
8-2020, esattamente il giorno del decesso della madre;
eccepiva, pertanto, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'irripetibilità degli indebiti assistenziali, in quanto non causati da dolo, né tantomeno da propria colpa.
Tanto premesso, conveniva l' innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di CP_2
Giudice del lavoro, chiedendo, dichiararsi l'illegittimità della pretesa. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva la CP_2 nullità del ricorso, l'improcedibilità e la decadenza;
nel merito ribadiva la fondatezza dell'indebito.
**** Infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso poiché l'atto introduttivo contiene la sufficiente esposizione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto idonei ai fini del corretto contraddittorio su tutti i punti della domanda.
“Il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, non opera nell'ipotesi di impugnazione del provvedimento con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, sia comunicata all'interessato la sussistenza di un indebito, dal momento che l'eventuale indebito trova una disciplina autonoma nel sistema normativo della ripetizione in materia assistenziale e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica” (Cfr Cass. n. 26845 del 25/11/2020). La declinazione della natura autonoma del sistema di ripetizione in materia assistenziale porta, in via ulteriore, ad escludere la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 47 del dpr 639/1970. Passando, quindi, all'esame del merito la domanda non risulta fondata. Va, fin da subito, sgombrato il campo, dall'eccezione relativa alla carenza di motivazione della comunicazione di indebito. E' noto che, componendo il contrasto insorto tra le sezioni semplici, la Cassazione a sezioni unite ha affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. SS.UU. n. 18046 del 04/08/2010, v. da ultimo Cass. Sez. Lav. n. 2739 del 11/02/2016). Resta ferma, peraltro, la necessità che l'istituto, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l' indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa. Tale accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr. Cass. Sez. Lav. n.198 del 05/01/2011). In applicazione dell'anzidetto principio, nella fattispecie in esame, è documentato e pacifico che l' con comunicazione del 13-2-2024, ha inviato all'istante una CP_2 richiesta di indebito per la restituzione del rateo di settembre 2020 della prestazione assistenziale di cui era titolare la madre . Persona_1
Dall'esame della comunicazione del 13-2-2024, le ragioni della pretesa restitutoria risultano indicate con riferimento sia alla posizione previdenziale che, dal punto di vista temporale, con riferimento al mese di settembre 2020, rispetto al quale l'istante era chiamata a rispondere quale erede, evidentemente sul presupposto, chiaramente espresso che la prestazione fosse stata erogata per un periodo per il quale era avvenuto il decesso della titolare della prestazione. Tanto, si ritiene, soddisfi il requisito di rendere il destinatario in grado di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente. Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione per avere l'istante rinunciato all'eredità in data 22-5-2023. Gli è, infatti, che in precedenza la ricorrente aveva chiaramente compiuto atti di disposizione dei beni del defunto (v. richieste del 22-2-2021 di riscossione dei ratei delle prestazioni di cui la dante causa era titolare nella produzione di parte convenuta). Opportuno rammentare che, secondo gli arresti consolidati della giurisprudenza di legittimità, l'accettazione tacita di eredità si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede;
essa può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili (Cass. n. 10796 del 11/05/2009; Cass. n. 22317 del 21/10/2014; Cass. n. 11478 del 30/04/2021; Cass. n. 22769 del 13/08/2024).
E, nella specie, la richiesta di pagamento, espressamente limitata alla propria quota ereditaria, dei ratei delle prestazioni erogate dall' di cui la dante causa era CP_2 titolare, si ritiene che, senz'altro, integri gli estremi del comportamento qualificabile come di accettazione tacita dell'eredità. Ne consegue, in via ulteriore che l'accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità (Cass. n. 15663 del 23/07/2020; Cass. n. 1735 del 16/01/2024). La tesi difensiva di parte ricorrente si fonda, quindi, sulla irripetibilità delle somme perché la percezione del rateo sarebbe avvenuta per incolpevole affidamento nella sussistenza del diritto alla prestazione, in quanto il rateo sarebbe stato accreditato quando la dante causa era ancora in vita. Giova, ai fini della soluzione della controversia, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Secondo la suprema Corte (v. già Cass. n. 12406 del 23-08-2003; più di recente, Cass. n.21453 del 19/09/2013) qualora sia stata indebitamente corrisposta, per errore di persona, una prestazione assistenziale che il percettore non abbia mai richiesto ed alla quale non abbia diritto, le somme indebitamente percepite sono ripetibili sulla base della ordinaria disciplina codicistica dettata dall'art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita. Al caso della erogazione indebita per errore di persona è accomunabile, per eadem ratio, quello oggetto del presente giudizio, in cui l'errore ha riguardato la corresponsione di ratei in favore di persona deceduta. In entrambe le ipotesi si è trattato di erogazioni di somme estranee ad un rapporto previdenziale facente capo al percettore e tale situazione colloca l'indebito al di fuori dell'alveo della disciplina di settore, riconducendolo in quella comune di cui all'art. 2033 cod. civ.. La disciplina dell'indebito previdenziale ha carattere speciale rispetto al regime ordinario dell'art. 2033 cod. civ., in quanto diretta ad approntare una tutela idonea in favore di chi abbia "in buona fede" percepito le prestazioni. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 431 del 1993 ha affermato che nel quadro della disciplina delle pensioni e del pari in quello delle pensioni private gestite dall' si è affermato ed è venuto via via consolidandosi un principio di settore, CP_2 secondo il quale - in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.) - trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta. Tale regola, tuttavia, vive nell'ordinamento positivo in forme e con articolazioni differenziate e variamente modulate, in senso sincronico oltreché diacronico. Ed infatti l'elemento soggettivo, riferito al percipiente, che preclude l'applicazione della regola codicistica di ripetibilità dell'indebito, varia dalla previsione, in negativo, della mancanza di dolo (v. artt. 80 r.d. 1422/1924, 52, 55, 1. 88/1989; 13, 1. 412/1991) alla prescrizione, in positivo, della buona fede (art. 11, l. 656/1986). Inoltre, alcune volte si richiede (art. 13, 1. 412/1991), altre no, che la erogazione indebita - e in alcuni casi anche la sua constatazione (art. 3, 1. 428/1985) - siano consacrati in un provvedimento formale;
di questo poi presupponendosi (art. 13, l. 412/1991), o non, la comunicazione all'interessato. Per di più, in talune ipotesi lo 'ius retentionis' del percipiente è subordinato anche alla non dipendenza dell'erogazione indebita dalla inosservanza di un suo obbligo di comunicazione (artt. 11, 1. 656/1986; 13, 1. 412/1991), con ulteriore limitazione, in un caso, ai soli fatti che non siano già di per sé conosciuti dall'ente erogante (art. 13, 1.
412/1991). Il Giudice delle leggi ha poi osservato che al principio di settore in questione, in funzione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto - che verrebbero ad essere contraddette da una indiscriminata ripetibilità di prestazioni 'naturaliter” già consumate in correlazione, e nei limiti, della loro destinazione alimentare - l'art. 38 Cost. assicura una garanzia costituzionale. Il fondamento costituzionale dell'esclusione della ripetizione in funzione della tutela delle essenziali esigenze di vita dell'assicurato o del pensionato - e che sottrae alla indiscriminata ripetibilità le prestazioni 'naturaliter' già consumate in correlazione alla loro destinazione alimentare - non è ravvisabile laddove l'erogazione non sia in alcun modo riconducibile ad un rapporto previdenziale o assistenziale facente capo al percettore. La regola della irripetibilità, che presenta, come minimo comune denominatore, la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, esige pur sempre che "il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione" della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio regolato dagli artt. 52, secondo comma, legge n. 88/89 e 13 legge n. 412/91 ed oggi è l'art. 1, coma 266, 1. n. 662 del 1996. "Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore". Già in precedenza la Suprema Corte aveva affermato (Cass. 23 maggio 1998 n. 5167) che trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, ovvero assistenziale, bensì l'ordinaria disciplina dell'indebito civile nell'ipotesi in cui l' abbia annullato la posizione assicurativa in ragione dell'accertamento definitivo CP_2
(con efficacia di cosa giudicata) dell'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato al quale tale posizione assicurativa si riferiva.
E' stato così osservato che la questione non si pone in termini di applicazione delle norme proprie dell'indebito previdenziale, ovvero assistenziale, in quanto queste disposizioni, al pari di quelle successive intervenute in materia, presuppone "una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico reale...", mentre l'inesistenza di un rapporto pensionistico, comporta l'applicazione della disciplina ordinaria di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo, che colui che lo ha fatto ha diritto di ripetere (v. sent. citata, 23 maggio 1998 n. 5167). In altri termini, in tutte le situazioni sopra esaminate non si radica quell'esigenza speciale, di tutela del percettore in buona fede di una prestazione previdenziale indebita, richiamata dalla Corte Costituzionale. Orbene, come nel caso esaminato dalla giurisprudenza richiamata, in cui la ragione dell'indebito consisteva in un errore di identificazione della persona beneficiaria della prestazione (in quel caso, di un beneficio assistenziale), del pari nella presente controversia l'attuale ricorrente è totalmente estranea al rapporto previdenziale da cui è scaturita l'erogazione indebita, facendo questo capo alla madre. L'elemento di collegamento è dato da un fattore estrinseco al rapporto previdenziale, ovvero la mera anticipazione dell'accredito sul conto corrente postale dei ratei della pensione di invalidità, di talché la prestazione è stata sì erogata in favore della pensionata, verosimilmente deceduta in pari data, ma per un periodo temporale successivo al suo decesso. Tale evento, che si colloca nel periodo precedente a quello di maturazione del rateo di settembre, comporta il venir meno di ogni rapporto pensionistico. E' appena il caso di evidenziare che non inficia le considerazioni espresse la circostanza che l'accredito sia avvenuto quando la titolare della prestazione fosse ancora in vita in base alle disposizioni emanate per l'emergenza pandemica (v. ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 698 del 18.08.2020), circa l'anticipo del pagamento delle pensioni. L'anticipo degli accrediti alla fine del mese precedente a quello di maturazione non incide, in tutta evidenza, sui presupposti del diritto ai ratei pensionistici, rappresentando unicamente una mera facilitazione di riscossione per i beneficiari della prestazione. Sotto tale angolazione è improprio il richiamo ai concetti di buone fede o di mancanza di dolo che, in ogni caso, sono riferiti all'atteggiamento del soggetto assicurato. Ciò che, piuttosto, rileva, ai fini del diritto alla ripetizione delle somme, è che il rateo corrisposto si riferisce al periodo successivo al decesso e che tale evento comporta il venir meno delle garanzie di protezione per il pensionato, quale parte debole del rapporto, con riespansione della regola ex art. 2033 c.c. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda va integralmente rigettata. I contrasti giurisprudenziali sia di merito che di legittimità (v., per le diverse conclusioni rispetto alla giurisprudenza citata, Cass. n. 11922 del 16-05-2013), suggeriscono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate. Così deciso in data 11/06/2025 . IL Giudice Dott.ssa Giovanna Picciotti