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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 363/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente e Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
MARCANTONIO LUCIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3741/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
FONDAZIONE Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 2 e pubblicata il 10/05/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023PV0014002 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2721/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
I difensori prendono la parola per illustrare gli assunti difensivi come dedotti in atti e le domande che li sostengono.
Dopo discussione la Corte riserva la decisione e il deposito del dispositivo entro i termini di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte l'AGENZIA DELLE ENTRATE-D.P. di PAVIA ha interposto appello avverso la sentenza n. 144/2/2024 (emessa il dì 18/4/2024 e depositata il 10/5/2024) con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pavia - statuendo sul ricorso della FONDAZIONE Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento in atti identificato per la rideterminazione del classamento catastale da B2 a D4 dell'immobile ove ha sede la ricorrente - lo aveva accolto, compensando tra le parti le spese processuali.
A fondamento della chiesta integrale riforma della statuizione gravata, con conseguente rigetto del ricorso della contribuente, l'appellante articola due motivi di censura al decisum dei primi Giudici riproponendo gli assunti svolti in prime cure a sostegno della dedotta erroneità del percorso logico-giuridico di esso sotto il duplice profilo:
a) della errata valutazione dei fatti di causa;
b) della violazione e falsa applicazione della normativa di settore.
In particolare l'appellante:
c) richiama il dettato normativo di cui all'art. 1 comma 2 e 3 D.M. n. 701/1994 a cui ritiene conforme l'attività accertativa espletata nella specie;
d) assume l'esistenza di una congrua motivazione a fondamento dell'atto oggetto del contendere, alla stregua di costante orientamento della giurisprudenza tributaria di legittimità in materia;
e) ritiene non dirimente a suffragio delle censure della contribuente condivise dai primi Giudici l'assenza di un accesso o sopralluogo precedente la riclassificazione catastale operata;
f) critica la Corte di prime cure per avere questa ritenuto determinante, ai fini del classamento, l'attività pubblicistica della struttura ospedaliera ricorrente, volta al perseguimento di scopi di ricerca in un contesto di servizio pubblico esenziale, così privilegiando contra legem la connotazione del soggetto intestatario dell'immobile ai fini dell'accertamento di un'equa redditività ordinaria;
g) richiama, a conforto dei rilievi mossi alla decisione impugnata, la Circ. n. 6T/2012, assurta a norma di interpretazione autentica in forza della L. n. 190/2014, fungendo da ricognizione del quadro normativo applicabile alla attività di attribuzione di categoria e di classi catastali;
h) ribadisce che il censimento degli immobili a tal fine deve essere operato solo in funzione delle caratteristiche oggettive degli stessi e delle loro variazioni nel tempo;
i) chiarisce di avere, nella specie, eseguito la stima sintetica mediante procedimento indiretto che si configura
"con approccio di costo", in riferimento agli elementi comunicati dalla parte ricorrente con la presentazione dei modelli allegati alla denuncia catastale. Si è costituita la Fondazione appellata contestando il fondamento dell'avverso gravame di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
Premesso in fatto che che il riclassamento dell'immobile oggetto del contendere - a riscontro di una DOCFA presentata in occasione "di modifiche interne di minimo rilievo" - ha determinato un incremento della rendita catastale passata da € 33.415,68 a € 391.000, la Difesa dell'appellata, richiamate le censure mosse all'atto impugnato, condivise dalla Corte di prime cure, resiste alla doglianze dell'Ufficio, all'uopo deducendo:
j) che la decisione gravata si pone in continuità con l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità in subiecta materia anche relativamente alla necessità di una "motivazione rafforzata" quando l'Ufficio abbia a mutare il proprio pluriennale e consolidato orientamento sulla storia ventennale dell'immobile;
k) che la Fondazione appellata, sin dalla propria costituzione, ha assunto una connotazione marcatamente pubblicistica, non avendo mai avuto soggetti privati nella sua compagine nè perseguito scopo di lucro e ottenendo nel 1973 il riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
l) che permane un quadro strutturale e fattuale immutato dalla data di realizzazione dell'immobile (2003) a quella del provvedimento oggetto del contendere (2022), quadro "accertato e validato costantemente nel tempo" in nove occasioni di verifica tutte confermative del classamento in B2;
m) che con l'ultimo e contestato classamento sarebbe stato pregiudicato dall'Ufficio "il legittimo affidamento maturato dal contribuente sulla conferma delle precedenti decisioni";
n) che parimenti conforme alla normativa di riferimento e ai precedenti della Corte di Cassazione sarebbe anche la necessità di una specifica istruttoria quando l'Amministrazione decida di discostarsi dalla proposta del contribuente;
o) che la mancanza di tale istruttoria (anche nella forma di sopralluogo, nella specie omesso) si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 30 DPR n. 1142/1949, in materia di rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti alle categorie speciali (cat. D e E);
p) che l'Ufficio sarebbe incorso anche nella violazione della Circ. n. 4/2006 la quale, per gli immobili "costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale", valorizzerebbe lo scopo di lucro, soffermandosi specificamente sugli ospedali;
q) che, nel caso di specie, l'Ufficio avrebbe omesso di motivare su quali elementi "il consolidato classamento in B2 dovesse essere mutato in D4", essendosi limitato a formulare in proposito una motivazione "meramente di stile";
r) che la rilevanza dei criteri intrinseci di valutazione dell'immobile non vale a elidere la valorizzazione riservata dalla normativa e dalle prassi della stessa Amministrazione alla sussistenza o non dello scopo di lucro quale elemento distintivo tra le classi catastali B2 e D4, entrambe espressamente riferite agli ospedali e alle case di cura;
s) che, pur aderendosi alla prospettazione dell'Ufficio circa la necessità di accatastare gli immobili sulla base delle sole caratteristiche oggettive, dall'accertamento in contestazione non emergerebbe alcun elemento oggettivo idoneo a escludere la possibilità di accatastare l'immobile de quo nella categoria B2, confermata dall'Ufficio dal 2003 al 2022.
All'odierna pubblica udienza sono comparsi i Difensori di entrambe le parti che hanno concluso come da verbale.
Indi la Corte, in camera di consiglio, é pervenuta alla seguente decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non è fondato.
Esso si risolve in una mera riproposizione degli assunti contrapposti al ricorso della contribuente invece che in una compiuta contestazione dell'iter logico-argomentativo della decisione impugnata, contestazione affidata alla enunciazione di due motivi solo genericamente enunciati.
Tanto è addirittura dichiarato a pag. 3 dell'atto di appello ("... In questa sede si ripropongono esplicitamente e specificamente le difese formulate dallo scrivente Ufficio in primo grado su cui il collegio del merito ha deciso in senso sfavorevole"), affermazione, questa, che potrebbe giustificare una declaratoria di inammissibilità del gravame per il mancato rispetto della requisito della specificità dei motivi di impugnazione prescritto dall'art. 53 comma primo primo periodo del d.lgs. n. 546/1992.
L'accoglimento da parte dei primi Giudici del ricorso della Fondazione si articola sui seguenti passaggi motivazionali:
aa) carenza e contraddittorietà della motivazione dell'atto impugnato in presenza di un riclassamento che ha incrementato di circa 12 volte la precedente rendita catastale, nonostante la piena continuità soggettiva e oggettiva e l'immutato quadro fattuale e normativo sussistente dopo nove conferme del classamento a partire dall'anno 2003, inclusa la positiva validazione del 2015 seguita ai lavori di ampliamento sostanziale dell'immobile occorsi nell'anno 2014;
bb) assenza di alcun sopralluogo nella struttura, che avrebbe consentito una verifica concreta degli elementi oggettivi e soggettivi rilevanti ai fini del classamento;
cc) rilevanza dirimente attribuita alla ritenuta sussistenza dello scopo di lucro, come reso palese dalla riclassificazione dell'immobile in D4 ("case di cura ed ospedali con scopo di lucro") in sostituzione di quella precedente B2 ("case di cura ed ospedali senza scopo di lucro");
dd) conseguente sussistenza, nella specie, di un travisamento dei presupposti di fatto e di diritto all'origine della rideterminazione della rendita catastale, concretatosi in una erronea o comunque immotivata applicazione del criterio economico, unico previsto dalla normativa per la distinzione delle classi catastali
B/2 e D/4.
Nessuno dei sintetizzati snodi motivazionali riceve una adeguata contestazione da parte dell'appellante.
A parte la ribadita e autoreferenziale conferma della ritenuta erroneità della decisione in punto di diritto (cfr. appello, pagg. 3-4) e la ricognizione della normativa applicabile alla specie, di cui è sostenuta la piena osservanza da parte dello stesso Ufficio (ibidem, pag. 5), non sono condivisibili le conclusioni cui perviene l'Agenzia con riguardo sia alla congruità della motivazione dell'atto impugnato sia alla superfluità di una istruttoria con accesso in loco.
Per un corretto apprezzamento di entrambe le questioni, il Collegio, quale giudice del fatto, non può prescindere dal considerare la peculiarità della fattispecie come sopra sintetizzata al punto aa). Corrisponde a un fondamentale e prioritario criterio di buona amministrazione - che postula il perseguimento dell'interesse generale a una corretta determinazione e distribuzione del peso fiscale nel rispetto dei diritti dei contribuenti - oltre che a imprescindibili criteri logici, richiedere che un così rilevante mutamento quale quello all'origine del presente contenzioso, tradottosi in una moltiplicazione della rendita catastale di quasi
12 volte rispetto a quella invariabilmente determinata da poco meno di un ventennio, transiti attraverso un'istruttoria non risolta in un mero riscontro cartolare.
L'esito di questa, poi, dovrà tradursi in una motivazione dell'atto impositivo che includa la rivalutazione dell'immobile attraverso l'identificazione di quelle caratteristiche oggettive del cespite censito e della variazione di esse rispetto al passato in cui consiste l'attività di accatastamento secondo la stessa prospettazione dell'Agenzia appellante (cfr. appello, pagg. 8 e giurisprudenza richiamata).
Solo in un presenza di un modus operandi così articolato potrà dirsi giustificata la pretesa fiscale tanto rilevantemente mutata.
La Difesa dell'Ufficio si esaurisce invece in una serie di enunciazioni di principio, supportati da rinvii normativi e da precedenti giurisprudenziali.
L'unico riferimento alla fattispecie si rinviene a pag. 9 dell'atto di appello, nel paragrafo intitolato "Note".
In esso trova conferma il fatto che l'unità immobiliare è stata realizzata nel 2003 senza che siano sopravvenute modifiche o ricostruzioni radicali.
Con la conseguenza che le caratteristiche oggettive del bene stimate dall'Ufficio non sono diverse da quelle considerate dalla stessa Agenzia in occasione dei classamenti in cat. B/2 succedutesi dal 2003 sino al luglio
2019 (cfr. controdeduzioni, par. 22, pagg. 8 e 9, non contestate ex adverso in punto di fatto).
Rimane dunque da comprendere per quale ragione l'appellante, solo in occasione del classamento del 2022, abbia optato per una "stima sintetica mediante procedimento indiretto (...) con approccio di costo" enunciata alle pagg. 9 e 10 dell'atto di appello.
L'implicita sconfessione del proprio modus operandi protrattosi per poco meno di un ventennio sarebbe accettabile se motivato con riferimento a caratteristiche oggettive diverse sopravvenute da ultimo.
Nessun riferimento a un mutamento del contesto oggettivo é però rinvenibile nella prospettazione dell'Agenzia.
E' pur vero che in occasione dell'ultimo classamento erano presenti "modifiche interne" , ma occorre rilevare che esse hanno accompagnato ognuno dei classamenti succedutesi dal 2006, incluso quello del 2014 che ha visto anche un ampliamento della superficie disponibile risoltosi senza conseguenze per la conferma dell'allocazione del bene nella cat. B/2 .
In conclusione non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni alle quali é pervenuta la sentenza qui in esame in ciascuno dei tre punti contrassegnati con le lettere A),B), C) dei
MOTIVI DELLA DECISIONE
.
In tal senso orienta la stessa Circolare n. 4/2006 dell'AGENZIA DELLE ENTRATE nella parte in cui essa, occupandosi specificamente degli ospedali, al punto e) "Altre tipologie" , si sofferma sugli immobili aventi particolari destinazioni funzionali, che possono essere compresi nei gruppi B, C o D e, nel ribadire la necessità che vengano assunti (...) i criteri in precedenza richiamati, invita a tener conto della presenza di eventuali consolidati orientamenti nei processi di classamento delle unità immobiliari a livello locale facendo in particolare riferimento alle seguenti destinazioni: le case di cura e gli ospedali (B/2, D/4) (...).
A tali indicazioni l'Ufficio appellante non si é attenuto, avendo completamente obliterato il proprio pluridecennale costante modus operandi senza dare conto delle mutate caratteristiche strutturali del bene a fondamento del riclassamento operato.
Resta da dire che di nessun pregio si rilevano gli argomenti dei quali la Difesa dell'Agenzia si avvale per tentare di sostenere i propri assunti.
Da un lato, l'enfatizzazione, in linea di principio, del criterio delle caratteristiche oggettive del bene come l'unico cui fare riferimento nel condurre l'attività di classamento delle unità immobiliari non regge di fronte all'evidenza normativa che distingue le classi catastali B2 e D4 (entrambe relative alle case di cura e agli ospedali) solo con riguardo allo scopo di lucro (assente nella prima, caratterizzante la seconda).
Dall'altro il richiamo al passaggio motivazionale dell'atto oggetto del contendere ("Trattasi infatti di una struttura di ricovero di nuova generazione (.....) che, per le caratteristiche costruttive, tipologiche, impiantistiche e dimensionali, non può considerarsi di natura ordinaria (normale, frequente e diffusa), poichè non suscettibile di diversa destinazione senza radicali trasformazioni") giustifica appieno i rilievi della controparte processuale che, nel denunciarne la natura tautologica e di mero stile, ne rileva la piena compatibilità con una struttura ospedaliera classata in B2. Conclusione, quest'ultima, alla quale l'appellante nulla ha saputo replicare.
Respinto l'appello, si statuisce come da dispositivo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e - resa applicazione dell'art. 15 comma 2 quinquies d.lgs. n.
546/1992 in relazione alla tabella allegata al D.M. n. 55/2014, cause di valore indeterminabile, scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000 - si liquidano a favore dell'appellata vittoriosa in € 5.592 per oneri defensionali oltre alla liquidazione delle spese generali nella misura forfettaria di cui all'art. 2 D.M. citato
P.Q.M.
La Corte respinge l' appello con conseguente conferma integrale della sentenza appellata. Spese processuali del grado secondo soccombenza liquidate come in motivazione
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente e Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
MARCANTONIO LUCIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3741/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
FONDAZIONE Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 2 e pubblicata il 10/05/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023PV0014002 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2721/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
I difensori prendono la parola per illustrare gli assunti difensivi come dedotti in atti e le domande che li sostengono.
Dopo discussione la Corte riserva la decisione e il deposito del dispositivo entro i termini di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte l'AGENZIA DELLE ENTRATE-D.P. di PAVIA ha interposto appello avverso la sentenza n. 144/2/2024 (emessa il dì 18/4/2024 e depositata il 10/5/2024) con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pavia - statuendo sul ricorso della FONDAZIONE Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento in atti identificato per la rideterminazione del classamento catastale da B2 a D4 dell'immobile ove ha sede la ricorrente - lo aveva accolto, compensando tra le parti le spese processuali.
A fondamento della chiesta integrale riforma della statuizione gravata, con conseguente rigetto del ricorso della contribuente, l'appellante articola due motivi di censura al decisum dei primi Giudici riproponendo gli assunti svolti in prime cure a sostegno della dedotta erroneità del percorso logico-giuridico di esso sotto il duplice profilo:
a) della errata valutazione dei fatti di causa;
b) della violazione e falsa applicazione della normativa di settore.
In particolare l'appellante:
c) richiama il dettato normativo di cui all'art. 1 comma 2 e 3 D.M. n. 701/1994 a cui ritiene conforme l'attività accertativa espletata nella specie;
d) assume l'esistenza di una congrua motivazione a fondamento dell'atto oggetto del contendere, alla stregua di costante orientamento della giurisprudenza tributaria di legittimità in materia;
e) ritiene non dirimente a suffragio delle censure della contribuente condivise dai primi Giudici l'assenza di un accesso o sopralluogo precedente la riclassificazione catastale operata;
f) critica la Corte di prime cure per avere questa ritenuto determinante, ai fini del classamento, l'attività pubblicistica della struttura ospedaliera ricorrente, volta al perseguimento di scopi di ricerca in un contesto di servizio pubblico esenziale, così privilegiando contra legem la connotazione del soggetto intestatario dell'immobile ai fini dell'accertamento di un'equa redditività ordinaria;
g) richiama, a conforto dei rilievi mossi alla decisione impugnata, la Circ. n. 6T/2012, assurta a norma di interpretazione autentica in forza della L. n. 190/2014, fungendo da ricognizione del quadro normativo applicabile alla attività di attribuzione di categoria e di classi catastali;
h) ribadisce che il censimento degli immobili a tal fine deve essere operato solo in funzione delle caratteristiche oggettive degli stessi e delle loro variazioni nel tempo;
i) chiarisce di avere, nella specie, eseguito la stima sintetica mediante procedimento indiretto che si configura
"con approccio di costo", in riferimento agli elementi comunicati dalla parte ricorrente con la presentazione dei modelli allegati alla denuncia catastale. Si è costituita la Fondazione appellata contestando il fondamento dell'avverso gravame di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
Premesso in fatto che che il riclassamento dell'immobile oggetto del contendere - a riscontro di una DOCFA presentata in occasione "di modifiche interne di minimo rilievo" - ha determinato un incremento della rendita catastale passata da € 33.415,68 a € 391.000, la Difesa dell'appellata, richiamate le censure mosse all'atto impugnato, condivise dalla Corte di prime cure, resiste alla doglianze dell'Ufficio, all'uopo deducendo:
j) che la decisione gravata si pone in continuità con l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità in subiecta materia anche relativamente alla necessità di una "motivazione rafforzata" quando l'Ufficio abbia a mutare il proprio pluriennale e consolidato orientamento sulla storia ventennale dell'immobile;
k) che la Fondazione appellata, sin dalla propria costituzione, ha assunto una connotazione marcatamente pubblicistica, non avendo mai avuto soggetti privati nella sua compagine nè perseguito scopo di lucro e ottenendo nel 1973 il riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
l) che permane un quadro strutturale e fattuale immutato dalla data di realizzazione dell'immobile (2003) a quella del provvedimento oggetto del contendere (2022), quadro "accertato e validato costantemente nel tempo" in nove occasioni di verifica tutte confermative del classamento in B2;
m) che con l'ultimo e contestato classamento sarebbe stato pregiudicato dall'Ufficio "il legittimo affidamento maturato dal contribuente sulla conferma delle precedenti decisioni";
n) che parimenti conforme alla normativa di riferimento e ai precedenti della Corte di Cassazione sarebbe anche la necessità di una specifica istruttoria quando l'Amministrazione decida di discostarsi dalla proposta del contribuente;
o) che la mancanza di tale istruttoria (anche nella forma di sopralluogo, nella specie omesso) si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 30 DPR n. 1142/1949, in materia di rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti alle categorie speciali (cat. D e E);
p) che l'Ufficio sarebbe incorso anche nella violazione della Circ. n. 4/2006 la quale, per gli immobili "costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale", valorizzerebbe lo scopo di lucro, soffermandosi specificamente sugli ospedali;
q) che, nel caso di specie, l'Ufficio avrebbe omesso di motivare su quali elementi "il consolidato classamento in B2 dovesse essere mutato in D4", essendosi limitato a formulare in proposito una motivazione "meramente di stile";
r) che la rilevanza dei criteri intrinseci di valutazione dell'immobile non vale a elidere la valorizzazione riservata dalla normativa e dalle prassi della stessa Amministrazione alla sussistenza o non dello scopo di lucro quale elemento distintivo tra le classi catastali B2 e D4, entrambe espressamente riferite agli ospedali e alle case di cura;
s) che, pur aderendosi alla prospettazione dell'Ufficio circa la necessità di accatastare gli immobili sulla base delle sole caratteristiche oggettive, dall'accertamento in contestazione non emergerebbe alcun elemento oggettivo idoneo a escludere la possibilità di accatastare l'immobile de quo nella categoria B2, confermata dall'Ufficio dal 2003 al 2022.
All'odierna pubblica udienza sono comparsi i Difensori di entrambe le parti che hanno concluso come da verbale.
Indi la Corte, in camera di consiglio, é pervenuta alla seguente decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non è fondato.
Esso si risolve in una mera riproposizione degli assunti contrapposti al ricorso della contribuente invece che in una compiuta contestazione dell'iter logico-argomentativo della decisione impugnata, contestazione affidata alla enunciazione di due motivi solo genericamente enunciati.
Tanto è addirittura dichiarato a pag. 3 dell'atto di appello ("... In questa sede si ripropongono esplicitamente e specificamente le difese formulate dallo scrivente Ufficio in primo grado su cui il collegio del merito ha deciso in senso sfavorevole"), affermazione, questa, che potrebbe giustificare una declaratoria di inammissibilità del gravame per il mancato rispetto della requisito della specificità dei motivi di impugnazione prescritto dall'art. 53 comma primo primo periodo del d.lgs. n. 546/1992.
L'accoglimento da parte dei primi Giudici del ricorso della Fondazione si articola sui seguenti passaggi motivazionali:
aa) carenza e contraddittorietà della motivazione dell'atto impugnato in presenza di un riclassamento che ha incrementato di circa 12 volte la precedente rendita catastale, nonostante la piena continuità soggettiva e oggettiva e l'immutato quadro fattuale e normativo sussistente dopo nove conferme del classamento a partire dall'anno 2003, inclusa la positiva validazione del 2015 seguita ai lavori di ampliamento sostanziale dell'immobile occorsi nell'anno 2014;
bb) assenza di alcun sopralluogo nella struttura, che avrebbe consentito una verifica concreta degli elementi oggettivi e soggettivi rilevanti ai fini del classamento;
cc) rilevanza dirimente attribuita alla ritenuta sussistenza dello scopo di lucro, come reso palese dalla riclassificazione dell'immobile in D4 ("case di cura ed ospedali con scopo di lucro") in sostituzione di quella precedente B2 ("case di cura ed ospedali senza scopo di lucro");
dd) conseguente sussistenza, nella specie, di un travisamento dei presupposti di fatto e di diritto all'origine della rideterminazione della rendita catastale, concretatosi in una erronea o comunque immotivata applicazione del criterio economico, unico previsto dalla normativa per la distinzione delle classi catastali
B/2 e D/4.
Nessuno dei sintetizzati snodi motivazionali riceve una adeguata contestazione da parte dell'appellante.
A parte la ribadita e autoreferenziale conferma della ritenuta erroneità della decisione in punto di diritto (cfr. appello, pagg. 3-4) e la ricognizione della normativa applicabile alla specie, di cui è sostenuta la piena osservanza da parte dello stesso Ufficio (ibidem, pag. 5), non sono condivisibili le conclusioni cui perviene l'Agenzia con riguardo sia alla congruità della motivazione dell'atto impugnato sia alla superfluità di una istruttoria con accesso in loco.
Per un corretto apprezzamento di entrambe le questioni, il Collegio, quale giudice del fatto, non può prescindere dal considerare la peculiarità della fattispecie come sopra sintetizzata al punto aa). Corrisponde a un fondamentale e prioritario criterio di buona amministrazione - che postula il perseguimento dell'interesse generale a una corretta determinazione e distribuzione del peso fiscale nel rispetto dei diritti dei contribuenti - oltre che a imprescindibili criteri logici, richiedere che un così rilevante mutamento quale quello all'origine del presente contenzioso, tradottosi in una moltiplicazione della rendita catastale di quasi
12 volte rispetto a quella invariabilmente determinata da poco meno di un ventennio, transiti attraverso un'istruttoria non risolta in un mero riscontro cartolare.
L'esito di questa, poi, dovrà tradursi in una motivazione dell'atto impositivo che includa la rivalutazione dell'immobile attraverso l'identificazione di quelle caratteristiche oggettive del cespite censito e della variazione di esse rispetto al passato in cui consiste l'attività di accatastamento secondo la stessa prospettazione dell'Agenzia appellante (cfr. appello, pagg. 8 e giurisprudenza richiamata).
Solo in un presenza di un modus operandi così articolato potrà dirsi giustificata la pretesa fiscale tanto rilevantemente mutata.
La Difesa dell'Ufficio si esaurisce invece in una serie di enunciazioni di principio, supportati da rinvii normativi e da precedenti giurisprudenziali.
L'unico riferimento alla fattispecie si rinviene a pag. 9 dell'atto di appello, nel paragrafo intitolato "Note".
In esso trova conferma il fatto che l'unità immobiliare è stata realizzata nel 2003 senza che siano sopravvenute modifiche o ricostruzioni radicali.
Con la conseguenza che le caratteristiche oggettive del bene stimate dall'Ufficio non sono diverse da quelle considerate dalla stessa Agenzia in occasione dei classamenti in cat. B/2 succedutesi dal 2003 sino al luglio
2019 (cfr. controdeduzioni, par. 22, pagg. 8 e 9, non contestate ex adverso in punto di fatto).
Rimane dunque da comprendere per quale ragione l'appellante, solo in occasione del classamento del 2022, abbia optato per una "stima sintetica mediante procedimento indiretto (...) con approccio di costo" enunciata alle pagg. 9 e 10 dell'atto di appello.
L'implicita sconfessione del proprio modus operandi protrattosi per poco meno di un ventennio sarebbe accettabile se motivato con riferimento a caratteristiche oggettive diverse sopravvenute da ultimo.
Nessun riferimento a un mutamento del contesto oggettivo é però rinvenibile nella prospettazione dell'Agenzia.
E' pur vero che in occasione dell'ultimo classamento erano presenti "modifiche interne" , ma occorre rilevare che esse hanno accompagnato ognuno dei classamenti succedutesi dal 2006, incluso quello del 2014 che ha visto anche un ampliamento della superficie disponibile risoltosi senza conseguenze per la conferma dell'allocazione del bene nella cat. B/2 .
In conclusione non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni alle quali é pervenuta la sentenza qui in esame in ciascuno dei tre punti contrassegnati con le lettere A),B), C) dei
MOTIVI DELLA DECISIONE
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In tal senso orienta la stessa Circolare n. 4/2006 dell'AGENZIA DELLE ENTRATE nella parte in cui essa, occupandosi specificamente degli ospedali, al punto e) "Altre tipologie" , si sofferma sugli immobili aventi particolari destinazioni funzionali, che possono essere compresi nei gruppi B, C o D e, nel ribadire la necessità che vengano assunti (...) i criteri in precedenza richiamati, invita a tener conto della presenza di eventuali consolidati orientamenti nei processi di classamento delle unità immobiliari a livello locale facendo in particolare riferimento alle seguenti destinazioni: le case di cura e gli ospedali (B/2, D/4) (...).
A tali indicazioni l'Ufficio appellante non si é attenuto, avendo completamente obliterato il proprio pluridecennale costante modus operandi senza dare conto delle mutate caratteristiche strutturali del bene a fondamento del riclassamento operato.
Resta da dire che di nessun pregio si rilevano gli argomenti dei quali la Difesa dell'Agenzia si avvale per tentare di sostenere i propri assunti.
Da un lato, l'enfatizzazione, in linea di principio, del criterio delle caratteristiche oggettive del bene come l'unico cui fare riferimento nel condurre l'attività di classamento delle unità immobiliari non regge di fronte all'evidenza normativa che distingue le classi catastali B2 e D4 (entrambe relative alle case di cura e agli ospedali) solo con riguardo allo scopo di lucro (assente nella prima, caratterizzante la seconda).
Dall'altro il richiamo al passaggio motivazionale dell'atto oggetto del contendere ("Trattasi infatti di una struttura di ricovero di nuova generazione (.....) che, per le caratteristiche costruttive, tipologiche, impiantistiche e dimensionali, non può considerarsi di natura ordinaria (normale, frequente e diffusa), poichè non suscettibile di diversa destinazione senza radicali trasformazioni") giustifica appieno i rilievi della controparte processuale che, nel denunciarne la natura tautologica e di mero stile, ne rileva la piena compatibilità con una struttura ospedaliera classata in B2. Conclusione, quest'ultima, alla quale l'appellante nulla ha saputo replicare.
Respinto l'appello, si statuisce come da dispositivo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e - resa applicazione dell'art. 15 comma 2 quinquies d.lgs. n.
546/1992 in relazione alla tabella allegata al D.M. n. 55/2014, cause di valore indeterminabile, scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000 - si liquidano a favore dell'appellata vittoriosa in € 5.592 per oneri defensionali oltre alla liquidazione delle spese generali nella misura forfettaria di cui all'art. 2 D.M. citato
P.Q.M.
La Corte respinge l' appello con conseguente conferma integrale della sentenza appellata. Spese processuali del grado secondo soccombenza liquidate come in motivazione