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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N.2913/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2913 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023
TRA
, c.f , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'AVV.
VISCOVO ANDREA e dall'AVV. DE LUCA UMBERTO, con studio in Volla
(NA), alla VIA IV NOVEMBRE, 75;
RICORRENTI
E
, c.f. ON
, in persona del rappresentato e difeso, in virtù di mandato P.IVA_2 CP_2
agli atti, dall'AVV. DACONTO ATTILIO MARIA;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e ss., L689/1981.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società (di seguito ”) proponeva opposizione Parte_1 Pt_1
avverso la ordinanza-ingiunzione n. 031/2023, con cui le si irrogava la sanzione amministrativa di € 1.521,10, traente titolo dal verbale di accertamento 24/2022 del
28.10.2022, elevato dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Salerno, con cui le si contestava, in solido con il Sig , la violazione dell'art. 10 co. I, Controparte_3
lett. z) del D.lgs 04/2012 e ss. mod. e dell'art. 58 Reg C.E. n. 1224/2009.
Mediante il predetto verbale, l'organo accertatore rilevava, all'interno dei locali commerciali ove la svolgeva la propria attività, la presenza di “Triglie kg. Pt_1
42,40, VA Kg 30,00; Occhi verdi kg 22,25 (alcuni prodotti ittici avevano
etichettatura ma priva di informazioni)”, non corredate dalla documentazione necessaria al fine di individuarne la provenienza e garantirne la tracciabilità, destinate alla successiva vendita, e ne disponeva il sequestro.
La società ricorrente, nello specifico, si opponeva al provvedimento de quo
lamentando: la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981(mancata notificazione del verbale di accertamento); dell'art. 18 della legge n. 689/1981 (notificazione oltre i termini previsti dalla legge); il difetto di motivazione dell'ordinanza.
Si costituiva in giudizio il ON
(di seguito “ ”), contestando la pretesa
[...] CP_1 avversaria ed instando per il rigetto della dispiegata opposizione.
Instaurato così il contraddittorio, dopo una serie di rinvii, il processo proseguiva senza necessità di istruttoria e, all'odierna udienza (svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) la causa viene decisa.
La opposizione è … .
Per quel che concerne l'asserita violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 per omessa notifica del verbale di accertamento, appare conferente il richiamo ai principi di diritto operato da parte resistente: vi è prova, in atti, che l'odierno opponente abbia tempestivamente contestato l'infrazione addebitatagli mediante il verbale elevato in data 28 ottobre 2022, comunicando all'autorità compente le memorie difensive, l'11
novembre 2022 (cfr. “scritti difensivi.pdf”, documenti allegati telematicamente al ricorso in opposizione).
La circostanza de qua determina il rigetto dell'eccezione, in ossequio al principio consolidato, che il Tribunale ritiene estensibile alla fattispecie in esame, in forza del quale la nullità della notifica del verbale di accertamento di violazioni amministrative può ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo, ove il trasgressore sia messo in condizione di esercitare le proprie difese, da ciò desumendosi che quest'ultimo sia venuto a conoscenza dell'atto.
Dirimente, sul punto, è il principio generale secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato;
che, nella specie, è quello di rendere edotto l'interessato del verbale elevato nei suoi confronti e di porlo in grado di difendersi. A tale conclusione conduce l'applicazione del combinato disposto dell'art. 160 c.p.c. e art. 156 c.p.c. 4 comma 3, operante in virtù del richiamo alle norme del codice di procedura civile in materia di notificazioni, contenuto nell'art. 14 legge
689/1981 (Cfr. tra le molte Cass. Civ. n. 18055.2004).
Anche l'eccezione relativa alla tardività dell'ordinanza ingiunzione va disattesa.
Orbene, è noto che in tema di sanzione amministrative la disciplina applicabile al procedimento finalizzato alla loro irrogazione è quella prevista dai principi e dalle prescrizioni ritraibili dalla legge n. 689/198: essa costituisce un corpus normativo compiuto e organico, vòlto a regolamentare un procedimento di natura contenziosa in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto del breve termine previsto dalla legge n. 241/1990 (Cfr. Cass. Civ., n. 29404/2022).
Di qui, l'applicabilità dell'art. 28 L. 689/1981, secondo cui “diritto a riscuotere le
somme dovute per le violazioni di cui alla citata legge si prescrive nel termine di cinque
anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione”: nel caso di specie, il verbale elevato dalla che accerta l'illecito amministrativo è datato 28 ON
ottobre 2022, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata emessa il 2 marzo 2023 e notificata il 30.03.2023, ossia nel rispetto dei termini di cui all'articolo sopracitato.
Da ultimo, anche il motivo di opposizione fondato sul difetto di motivazione dell'ordinanza si appalesa privo di pregio.
Ebbene, il D.Lgs. n. 4/2012, art. 10, co. 1, lett. z), così come modificato dall'art. 39 L.
n. 154/2016 e l'art. 58 del Reg. (CE) n. 1224/2009 stabiliscono i requisiti obbligatori di etichettatura e rintracciabilità riferiti ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Nella vicenda in esame, la violazione degli obblighi suddetti è stata accertata dal verbale n. 24/2022 redatto dalla Capitaneria di , in cui gli ufficiali competenti CP_1
hanno constato la presenza, all'interno dei locali in cui la Società ricorrente esercita la propria attività commerciale, di prodotti ittici quali “ , VA e , Pt_2 Persona_1
senza che fossero rintracciabili e che fosse possibile individuarne la provenienza
“attesa l'assenza della prescritta obbligatoria documentazione inerente partite di
prodotti della pesca e dell'acquacoltura (…)”, precisando, altresì, che l'etichettatura presente su alcuni dei prodotti ittici risultava “priva di informazioni”.
Il verbale de qua, alla luce di ciò, non può dirsi sprovvisto di motivazione: esso reca la descrizione dei prodotti, specificandone il peso, dà atto dell'assenza di informazioni nonostante la presenza di etichettatura su parte dei medesimi e contiene un rimando alla normativa di settore violata.
In virtù di ciò, è evidente che le “informazioni” che la ricorrente lamenta non essere state specificate sono quelle imposte dal già citato D.Lgs. n. 4/2012, art. 10, co. 1, lett.
z), così come modificato dall'art. 39 L. n. 154/2016 e dall'art. 58 del Reg. (CE) n.
1224/2009, e dalla stessa richiamate in sede di opposizione.
Ad ogni modo, è appena il caso di evidenziare che, quanto alle circostanze accertate dagli ufficiali della per l'effetto, vale il principio secondo cui "i ON
verbali redatti da pubblico ufficiale... fanno prova, fino a querela di falso, dei fatti che
lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui
compiuti" (cfr. tra le molte Cass. Civ. n.10128/2003); sicché la valutazione compiuta dai verbalizzanti deve ritenersi sufficientemente certa, fondandosi su elementi oggettivi quali la presenza, all'interno del locale, di prodotti ittici destinati alla successiva vendita, sprovvisti di idonea etichettatura che ne garantisse la tracciabilità
e, comunque, privi delle informazioni obbligatorie previsti dalla normativa cui sopra si
è fatto riferimento.
In virtù di ciò, rilevato, altresì, che la difesa di non ha addotto argomentazioni Pt_1
-e articolato mezzi istruttori- tali da scalfire l'accertamento compiuto degli agenti verbalizzanti nell'espletamento delle loro funzioni e considerata la documentazione in atti, non possono non condividersi gli esiti cui è pervenuta ON
.
[...]
Ogni altra questione non trattata è da intendersi assorbita, in particolare i motivi di opposizione concernenti la asserita mancanza dell'F23 e la assenza della dicitura “il trasgressore si rifiuta di firmare”: anzitutto, l'una censura sollevata è del tutto generica e ad ogni modo non incide sulla fondatezza dell'accertamento compiuto dalla
, l'altra, invece, contrasta con il tenore letterale del verbale, ON
sottoscritto dal trasgressore.
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena esposte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma della ordinanza-ingiunzione n.
031/2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la ordinanza ingiunzione
n.031/2023;
- condanna la , c.f in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., al pagamento delle spese nella misura di € 1.200,00, di cui € 270,00
per spese ed il residuo per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per
spese generali nella misura del 15% come per legge.
Salerno, il 29 settembre 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2913 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023
TRA
, c.f , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'AVV.
VISCOVO ANDREA e dall'AVV. DE LUCA UMBERTO, con studio in Volla
(NA), alla VIA IV NOVEMBRE, 75;
RICORRENTI
E
, c.f. ON
, in persona del rappresentato e difeso, in virtù di mandato P.IVA_2 CP_2
agli atti, dall'AVV. DACONTO ATTILIO MARIA;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e ss., L689/1981.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società (di seguito ”) proponeva opposizione Parte_1 Pt_1
avverso la ordinanza-ingiunzione n. 031/2023, con cui le si irrogava la sanzione amministrativa di € 1.521,10, traente titolo dal verbale di accertamento 24/2022 del
28.10.2022, elevato dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Salerno, con cui le si contestava, in solido con il Sig , la violazione dell'art. 10 co. I, Controparte_3
lett. z) del D.lgs 04/2012 e ss. mod. e dell'art. 58 Reg C.E. n. 1224/2009.
Mediante il predetto verbale, l'organo accertatore rilevava, all'interno dei locali commerciali ove la svolgeva la propria attività, la presenza di “Triglie kg. Pt_1
42,40, VA Kg 30,00; Occhi verdi kg 22,25 (alcuni prodotti ittici avevano
etichettatura ma priva di informazioni)”, non corredate dalla documentazione necessaria al fine di individuarne la provenienza e garantirne la tracciabilità, destinate alla successiva vendita, e ne disponeva il sequestro.
La società ricorrente, nello specifico, si opponeva al provvedimento de quo
lamentando: la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981(mancata notificazione del verbale di accertamento); dell'art. 18 della legge n. 689/1981 (notificazione oltre i termini previsti dalla legge); il difetto di motivazione dell'ordinanza.
Si costituiva in giudizio il ON
(di seguito “ ”), contestando la pretesa
[...] CP_1 avversaria ed instando per il rigetto della dispiegata opposizione.
Instaurato così il contraddittorio, dopo una serie di rinvii, il processo proseguiva senza necessità di istruttoria e, all'odierna udienza (svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) la causa viene decisa.
La opposizione è … .
Per quel che concerne l'asserita violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 per omessa notifica del verbale di accertamento, appare conferente il richiamo ai principi di diritto operato da parte resistente: vi è prova, in atti, che l'odierno opponente abbia tempestivamente contestato l'infrazione addebitatagli mediante il verbale elevato in data 28 ottobre 2022, comunicando all'autorità compente le memorie difensive, l'11
novembre 2022 (cfr. “scritti difensivi.pdf”, documenti allegati telematicamente al ricorso in opposizione).
La circostanza de qua determina il rigetto dell'eccezione, in ossequio al principio consolidato, che il Tribunale ritiene estensibile alla fattispecie in esame, in forza del quale la nullità della notifica del verbale di accertamento di violazioni amministrative può ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo, ove il trasgressore sia messo in condizione di esercitare le proprie difese, da ciò desumendosi che quest'ultimo sia venuto a conoscenza dell'atto.
Dirimente, sul punto, è il principio generale secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato;
che, nella specie, è quello di rendere edotto l'interessato del verbale elevato nei suoi confronti e di porlo in grado di difendersi. A tale conclusione conduce l'applicazione del combinato disposto dell'art. 160 c.p.c. e art. 156 c.p.c. 4 comma 3, operante in virtù del richiamo alle norme del codice di procedura civile in materia di notificazioni, contenuto nell'art. 14 legge
689/1981 (Cfr. tra le molte Cass. Civ. n. 18055.2004).
Anche l'eccezione relativa alla tardività dell'ordinanza ingiunzione va disattesa.
Orbene, è noto che in tema di sanzione amministrative la disciplina applicabile al procedimento finalizzato alla loro irrogazione è quella prevista dai principi e dalle prescrizioni ritraibili dalla legge n. 689/198: essa costituisce un corpus normativo compiuto e organico, vòlto a regolamentare un procedimento di natura contenziosa in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto del breve termine previsto dalla legge n. 241/1990 (Cfr. Cass. Civ., n. 29404/2022).
Di qui, l'applicabilità dell'art. 28 L. 689/1981, secondo cui “diritto a riscuotere le
somme dovute per le violazioni di cui alla citata legge si prescrive nel termine di cinque
anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione”: nel caso di specie, il verbale elevato dalla che accerta l'illecito amministrativo è datato 28 ON
ottobre 2022, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata emessa il 2 marzo 2023 e notificata il 30.03.2023, ossia nel rispetto dei termini di cui all'articolo sopracitato.
Da ultimo, anche il motivo di opposizione fondato sul difetto di motivazione dell'ordinanza si appalesa privo di pregio.
Ebbene, il D.Lgs. n. 4/2012, art. 10, co. 1, lett. z), così come modificato dall'art. 39 L.
n. 154/2016 e l'art. 58 del Reg. (CE) n. 1224/2009 stabiliscono i requisiti obbligatori di etichettatura e rintracciabilità riferiti ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Nella vicenda in esame, la violazione degli obblighi suddetti è stata accertata dal verbale n. 24/2022 redatto dalla Capitaneria di , in cui gli ufficiali competenti CP_1
hanno constato la presenza, all'interno dei locali in cui la Società ricorrente esercita la propria attività commerciale, di prodotti ittici quali “ , VA e , Pt_2 Persona_1
senza che fossero rintracciabili e che fosse possibile individuarne la provenienza
“attesa l'assenza della prescritta obbligatoria documentazione inerente partite di
prodotti della pesca e dell'acquacoltura (…)”, precisando, altresì, che l'etichettatura presente su alcuni dei prodotti ittici risultava “priva di informazioni”.
Il verbale de qua, alla luce di ciò, non può dirsi sprovvisto di motivazione: esso reca la descrizione dei prodotti, specificandone il peso, dà atto dell'assenza di informazioni nonostante la presenza di etichettatura su parte dei medesimi e contiene un rimando alla normativa di settore violata.
In virtù di ciò, è evidente che le “informazioni” che la ricorrente lamenta non essere state specificate sono quelle imposte dal già citato D.Lgs. n. 4/2012, art. 10, co. 1, lett.
z), così come modificato dall'art. 39 L. n. 154/2016 e dall'art. 58 del Reg. (CE) n.
1224/2009, e dalla stessa richiamate in sede di opposizione.
Ad ogni modo, è appena il caso di evidenziare che, quanto alle circostanze accertate dagli ufficiali della per l'effetto, vale il principio secondo cui "i ON
verbali redatti da pubblico ufficiale... fanno prova, fino a querela di falso, dei fatti che
lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui
compiuti" (cfr. tra le molte Cass. Civ. n.10128/2003); sicché la valutazione compiuta dai verbalizzanti deve ritenersi sufficientemente certa, fondandosi su elementi oggettivi quali la presenza, all'interno del locale, di prodotti ittici destinati alla successiva vendita, sprovvisti di idonea etichettatura che ne garantisse la tracciabilità
e, comunque, privi delle informazioni obbligatorie previsti dalla normativa cui sopra si
è fatto riferimento.
In virtù di ciò, rilevato, altresì, che la difesa di non ha addotto argomentazioni Pt_1
-e articolato mezzi istruttori- tali da scalfire l'accertamento compiuto degli agenti verbalizzanti nell'espletamento delle loro funzioni e considerata la documentazione in atti, non possono non condividersi gli esiti cui è pervenuta ON
.
[...]
Ogni altra questione non trattata è da intendersi assorbita, in particolare i motivi di opposizione concernenti la asserita mancanza dell'F23 e la assenza della dicitura “il trasgressore si rifiuta di firmare”: anzitutto, l'una censura sollevata è del tutto generica e ad ogni modo non incide sulla fondatezza dell'accertamento compiuto dalla
, l'altra, invece, contrasta con il tenore letterale del verbale, ON
sottoscritto dal trasgressore.
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena esposte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma della ordinanza-ingiunzione n.
031/2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la ordinanza ingiunzione
n.031/2023;
- condanna la , c.f in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., al pagamento delle spese nella misura di € 1.200,00, di cui € 270,00
per spese ed il residuo per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per
spese generali nella misura del 15% come per legge.
Salerno, il 29 settembre 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.