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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50660/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50660/2023 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. FRANCESE SERGIO, elettivamente domiciliato in VIA DONATELLO, 23 C/O AVV. F.V. PIZZI 00196 ROMApresso il difensore avv. FRANCESE SERGIO
ATTORE contro
(C.F. ), contumace. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , rappresentato dalla sulla Pt_1 CP_3 premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma alla via Calpurnio Fiamma 153, scala A, piano 4, int. 17 e che dal gennaio del 2003 l'immobile era occupato senza titolo da P_
, tanto premesso, chiedeva che, accertata l'abusiva occupazione nei termini indicati,
[...]
fosse condannato al rilascio immediato dell'immobile, con applicazione Controparte_1 dell'art. 614 bis c.p.c., ed al risarcimento del danno nella misura di euro 591,36 mensili a titolo di indennità per l'indebita occupazione, oltre oneri accessori e spese processuali.
Dichiarata la contumacia del convenuto, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalla parte attrice. Era, inoltre, ammesso il formale interrogatorio del convenuto che, tuttavia, non si presentava per rendere l'interpello. Concesso il termine per il deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
pagina 1 di 3 Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di compravendita registrato il 20.2.1962 Rep. n. 716.927 per Notaio in virtù del quale Persona_1 gli ingegneri e vendevano all' il complesso immobiliare Controparte_4 CP_5 CP_6 costituito da tre fabbricati per civile abitazione aventi ingresso da via Calpurnio Fiamma civici 153, 159 e 165. L' è stato soppresso e ad esso è succeduto ope legis l' , ex art. 4 del D.Lgs. CP_6 CP_7 479/94 e, quindi, l' , in virtù del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011. Pt_1
L'occupazione dell'immobile fin dal gennaio del 2003 è provata da una serie di elementi univocamente concordanti in tal senso, in particolare, dalla mancata risposta del convenuto, senza giustificato motivo,
a rendere il formale interpello deferitogli sulla relativa circostanza, dalla notifica della citazione introduttiva da lite andata a buon fine presso l'immobile occupato, dalle certificazioni anagrafiche e, non da ultimo, dalla mancata comparizione del convenuto al procedimento di mediazione esperito.
Difetta la prova, invece, di un titolo legittimante l'utilizzo dell'immobile, considerato, peraltro, che ricadeva nell'onere probatorio della , rimasto contumace, la prova di siffatta Controparte_1 circostanza.
Deve, per l'effetto, dichiararsi che occupa senza titolo alcuno l'immobile Controparte_1 in premessa descritto dal gennaio del 2003 e, per l'effetto, il convenuto deve essere condannato all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile stesso libero da persone e/o cose. Va esclusa la concedibilità del rimedio di cui all'art. 614 bis c.p.c., non essendo emersi elementi che consentano una positiva valutazione in ordine all'inadempimento dell'obbligato.
Non accoglibile risulta, invece, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. È certamente vero, infatti, che il diritto al risarcimento trovi fondamento nell'occupazione senza titolo ed il danno risarcibile sia rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere, che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione abusiva e che, in particolare, il danno può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nella specie, tuttavia, la parte attrice non ha offerto elementi probatori per una valutazione, quand'anche equitativa, del danno. In particolare, oltre ai parametri OMI depositati, che costituiscono utili elementi di valutazione per determinare il valore a metro quadro per abitazioni similari, non risulta depositata la visura catastale ovvero altro elemento utile ad individuare quale fosse la superficie dell'immobile occupato, al fine di individuare in concreto l'indennità di occupazione dovuta.
Le spese, anche relative alla espletata mediazione, seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è operata sulla scorta del valore indeterminabile della causa, complessità bassa, ai minimi, considerato l'accoglimento solo parziale delle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno, dal gennaio del 2003 Controparte_1
l'appartamento sito in Roma, via Calpurnio Fiamma 153, scala A, piano 4, int. 17 e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile stesso, Controparte_1 libero da persone e/o cose, in favore della parte attrice;
2. Rigetta la domanda di condanna di al risarcimento del danno;
Controparte_1
pagina 2 di 3 3. Condanna al pagamento delle spese di lite e di mediazione, che Controparte_1 liquida in complessive euro 1136,29 per spese vive ed in euro 3889,66 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50660/2023 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. FRANCESE SERGIO, elettivamente domiciliato in VIA DONATELLO, 23 C/O AVV. F.V. PIZZI 00196 ROMApresso il difensore avv. FRANCESE SERGIO
ATTORE contro
(C.F. ), contumace. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , rappresentato dalla sulla Pt_1 CP_3 premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma alla via Calpurnio Fiamma 153, scala A, piano 4, int. 17 e che dal gennaio del 2003 l'immobile era occupato senza titolo da P_
, tanto premesso, chiedeva che, accertata l'abusiva occupazione nei termini indicati,
[...]
fosse condannato al rilascio immediato dell'immobile, con applicazione Controparte_1 dell'art. 614 bis c.p.c., ed al risarcimento del danno nella misura di euro 591,36 mensili a titolo di indennità per l'indebita occupazione, oltre oneri accessori e spese processuali.
Dichiarata la contumacia del convenuto, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalla parte attrice. Era, inoltre, ammesso il formale interrogatorio del convenuto che, tuttavia, non si presentava per rendere l'interpello. Concesso il termine per il deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
pagina 1 di 3 Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di compravendita registrato il 20.2.1962 Rep. n. 716.927 per Notaio in virtù del quale Persona_1 gli ingegneri e vendevano all' il complesso immobiliare Controparte_4 CP_5 CP_6 costituito da tre fabbricati per civile abitazione aventi ingresso da via Calpurnio Fiamma civici 153, 159 e 165. L' è stato soppresso e ad esso è succeduto ope legis l' , ex art. 4 del D.Lgs. CP_6 CP_7 479/94 e, quindi, l' , in virtù del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011. Pt_1
L'occupazione dell'immobile fin dal gennaio del 2003 è provata da una serie di elementi univocamente concordanti in tal senso, in particolare, dalla mancata risposta del convenuto, senza giustificato motivo,
a rendere il formale interpello deferitogli sulla relativa circostanza, dalla notifica della citazione introduttiva da lite andata a buon fine presso l'immobile occupato, dalle certificazioni anagrafiche e, non da ultimo, dalla mancata comparizione del convenuto al procedimento di mediazione esperito.
Difetta la prova, invece, di un titolo legittimante l'utilizzo dell'immobile, considerato, peraltro, che ricadeva nell'onere probatorio della , rimasto contumace, la prova di siffatta Controparte_1 circostanza.
Deve, per l'effetto, dichiararsi che occupa senza titolo alcuno l'immobile Controparte_1 in premessa descritto dal gennaio del 2003 e, per l'effetto, il convenuto deve essere condannato all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile stesso libero da persone e/o cose. Va esclusa la concedibilità del rimedio di cui all'art. 614 bis c.p.c., non essendo emersi elementi che consentano una positiva valutazione in ordine all'inadempimento dell'obbligato.
Non accoglibile risulta, invece, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. È certamente vero, infatti, che il diritto al risarcimento trovi fondamento nell'occupazione senza titolo ed il danno risarcibile sia rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere, che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione abusiva e che, in particolare, il danno può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nella specie, tuttavia, la parte attrice non ha offerto elementi probatori per una valutazione, quand'anche equitativa, del danno. In particolare, oltre ai parametri OMI depositati, che costituiscono utili elementi di valutazione per determinare il valore a metro quadro per abitazioni similari, non risulta depositata la visura catastale ovvero altro elemento utile ad individuare quale fosse la superficie dell'immobile occupato, al fine di individuare in concreto l'indennità di occupazione dovuta.
Le spese, anche relative alla espletata mediazione, seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è operata sulla scorta del valore indeterminabile della causa, complessità bassa, ai minimi, considerato l'accoglimento solo parziale delle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno, dal gennaio del 2003 Controparte_1
l'appartamento sito in Roma, via Calpurnio Fiamma 153, scala A, piano 4, int. 17 e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile stesso, Controparte_1 libero da persone e/o cose, in favore della parte attrice;
2. Rigetta la domanda di condanna di al risarcimento del danno;
Controparte_1
pagina 2 di 3 3. Condanna al pagamento delle spese di lite e di mediazione, che Controparte_1 liquida in complessive euro 1136,29 per spese vive ed in euro 3889,66 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3