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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.22864 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
ed tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. LUCIA CASABURO
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti PASQUALE ALLOCCA e MARCO SICA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.12.2023 i ricorrenti convenivano in giudizio la precitata convenuta, onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A. ACCERTARE che i ricorrenti hanno diritto al pagamento
(relativamente ai turni riportati nei conteggi analitici allegati), delle differenze retributive tra l'orario in cui sono stati complessivamente a disposizione del datore di lavoro, recandosi dalla propria residenza di lavoro a quella in cui sono stati inviati in trasferta e l'orario del turno di servizio previsto, retribuito in quanto tale, relativamente al periodo dal gennaio 2012 . B. CONDANNARE l Controparte_2
… al pagamento a titolo di differenze retributive, generato
[...] dall'eccedenza lavorativa, relativo al periodo gennaio 2012, in favore del sig. l'importo di € 22.118,31; del sig. Parte_1 [...]
l'importo di € 27.761,91 e del sig. l'importo Parte_3 Parte_2 di € 26.091,90 come dettagliati nei conteggi parte integrante del presente ricorso;
C. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa e spese generali da distrarsi in favore dell'avv. Lucia
Casaburo, che si dichiara procuratore antistatario.”
Esponevano: che il Sig. aveva lavorato alle dipendenze Parte_1 dell' già Controparte_1 Controparte_3 dall'1.07.1980 con qualifica di operaio con mansione di operatore di gestione, parametro 175, senza soluzione di continuità; che il Sig. aveva lavorato alle dipendenze dell Parte_2 [...]
già dall'1.01.2013 con qualifica Controparte_1 Controparte_3 di operaio con mansione di operatore di gestione, parametro 175, senza soluzione di continuità; che il Sig. aveva lavorato Parte_3 alle dipendenze dell già Controparte_1 Controparte_3
, dal 01.01.2013, con qualifica di operaio con mansione di operatore
[...] di gestione, parametro 175, senza soluzione di continuità; che erano stati comandati a recarsi fuori residenza per l'espletamento del proprio turno di lavoro come da ordini di servizio depositati a partire dall'anno Cont 2012, a seguito della fusione delle aziende ferroviarie del gruppo nonostante il comunicato n. 36 del 28.11.2011. Deducevano il mancato pagamento (relativamente ai turni riportati nei conteggi depositati) delle differenze retributive tra l'orario in cui erano stati complessivamente a disposizione del datore di lavoro, recandosi dalla propria residenza di lavoro a quella in cui erano stati inviati in trasferta e l'orario del turno di servizio previsto, retribuito in quanto tale. Concludevano come in premessa.
Si costituiva la società convenuta che eccepiva, preliminarmente, la violazione del principio del ne bis in idem in quanto la richiesta dei ricorrenti era stata già oggetto di un precedente giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, deciso con sentenza di rigetto n 2461/2022 e, pertanto chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale del diritto, atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione era dato dalla notifica del presente ricorso avvenuta in data 9.01.2024; nel merito contestava la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto, chiedendone il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso è inammissibile.
Nella pronunzia n. 2461/22 resa inter partes si legge: “Il presente ricorso ha ad oggetto il pagamento dell'indennità di trasferta disciplinato dal citato articolo e devono ritenersi inammissibili le ulteriori deduzioni inserite tardivamente nelle note di trattazione scritta. ….
Tanto premesso, si rileva che la norma contrattuale invocata dalle parti ricorrenti non introduce un compenso per l'eventuale lavoro straordinario svolto in trasferta, ma disciplina il diritto all'indennità di trasferta, nonché le modalità di calcolo della diaria. … Si ribadisce che i ricorrenti fondano la propria pretesa su un'erronea interpretazione dell'art. 20, punto 5) (neppure richiamato integralmente) il quale non prevede il riconoscimento, in termini retributivi, dei minuti/tempo necessari al lavoratore per recarsi fuori dalla propria residenza lavorativa. Il citato articolo – come motivato – disciplina il diritto all'indennità di trasferta e la sua misura, che è stata riconosciuta dalle parti sociali solo nei limiti chiariti dalla versione integrale dell'art. 20. …
La stessa parte ricorrente, del resto, riconosce di aver ricevuto la diaria. …
Difatti nelle note di trattazione, seppur irritualmente e tardivamente, ha precisato che il tempo necessario per recarsi dalla residenza di lavoro alla stazione in cui il lavoratore deve effettuare il turno “deve essere considerato come orario di lavoro e, qualora, sommato all'orario del turno effettuato dall'agente, generi un'eccedenza lavorativa, retribuito come straordinario”. In conclusione, il ricorso va rigettato, atteso che le pretese dei ricorrenti al pagamento dell'indennità di trasferta previsto dall'Art.
20/A, punto 5 del CCNL Autoferrovieri del 23 luglio 1976, relativa al periodo gennaio 2012/dicembre 2019, si fonda su un'errata interpretazione della citata norma.
La durata delle “assenze” – è rilevante ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferta (nonché della sua misura) e tale indennità ha la funzione appunto di compensare – nei limiti indicati dal citato articolo 20 – il tempo destinato alla missione fuori sede, che – eccezionalmente viene calcolato, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei treni e delle corse per giungere alla sede di lavoro. La prestazione di lavoro resa oltre l'orario normale di lavoro risulta pertanto già compensata dall'indennità di trasferta.
Si richiama, inoltre, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha affermato che:
“Poiché l'attività lavorativa è solo quella effettiva, non anche il tempo necessario per raggiungere la località di missione, non può riconoscersi come lavoro straordinario il periodo di tempo necessario per raggiungere le varie località dove il dipendente svolge la sua attività ispettiva e retribuito con un'indennità oraria atta a compensare proprio lo spostamento”. (cfr.: sentenza del Consiglio di Stato n. 3990 del 12
Luglio 2007).
Va precisato che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile va inteso nel senso che l'efficacia di giudicato si estende non solo alle dichiarazioni espresse, bensì anche a tutti i presupposti logici impliciti della decisione, e cioè a tutti quei passaggi che hanno costituito il presupposto logico-giuridico della decisione.
La prospettazione dei medesimi fatti sotto una diversa causa petendi, qualora il Giudice –come nel caso di specie- abbia escluso la sussistenza
–sotto ogni profilo- di qualsivoglia presupposto per il riconoscimento del diritti incontra un limite invalicabile nel principio del ne bis in idem.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
La natura della presente decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Compensa le spese.
Napoli il 7.2.2025
Il Giudice