TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 30.09.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dall' CP_1 atteso il mancato deposito, nonostante la regolare comunicazione di cancelleria, delle note di udienza da parte della ricorrente, il che equivale a mancata comparizione, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5124/2022 R.g. Previdenza
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Petrillo Alessandro ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2022, la parte ricorrente ha esposto di aver presentato in data
15.12.2021 domanda amministrativa per ottenere il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia ex L.503/1992. Ha esposto, altresì, che all'esito della visita medica l'istituto ha rigettato la domanda, in quanto non in possesso di un grado di invalidità pari o superiore all'80%, nonostante il raggiungimento della soglia invalidante sin dal mese di ottobre 2015.
Ha chiesto, pertanto, di accertare il proprio diritto alla percezione della pensione di vecchiaia anticipata ex art.1, co.8, d.lgs 503/92 a far data dal 01.11.2015 o dalla diversa data che sarà accertata in CP_ giudizio, con condanna dell' al pagamento dei ratei. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Pag. 1 di 3 CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
Letti gli atti ed esaminati i documenti, espletata la ctu medico legale, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
La legge n. 503 del 1992, nel riordinare la materia pensionistica, ha stabilito nuovi requisiti di età e di contribuzione per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
L'art. 1 punto 8 di detta legge afferma che l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento: pertanto, a costoro spetta il diritto alla pensione di vecchiaia quando siano superati i limiti di età (60 anni per le donne e 65 per gli uomini), oltre che di contribuzione, previsti dal r.d.l. n. 636 del 1939, fermo restando che il richiedente non deve prestare più alcuna attività lavorativa.
A questi ultimi, invece, continuano ad applicarsi i limiti anagrafici previgenti originariamente previsi in 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, poi elevati (per il periodo 2013-2015) a 60 anni e 3 mesi per gli uomini e 55 anni e 3 mesi per le donne, quindi (per il periodo 2016-2018) a 60 anni e 7 mesi per gli uomini e 55 anni e 7 mesi per le donne, ed infine (per il triennio 2019-2021) a 62 anni soggetti all'adeguamento all'incremento della speranza di vita.
L'art. 2, prevede, altresì, che, nel regime di assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e autonomi, il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno
20 anni dall'inizio dell'assicurazione, e risultino versati, o accreditati in favore dell'assicurato, almeno 20 anni di contribuzione, pari a 1040 settimane.
Per il pensionamento anticipato previsto dal comma 8 dell'art. 1 cit. è, pertanto, necessario il requisito sanitario dell'invalidità, ma anche il possesso degli altri requisiti previsti per la pensione di vecchiaia e, soprattutto, quello ulteriore di cui al comma 7 a norma del quale: “il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”. La giurisprudenza di legittimità ha precisato sotto tale ultimo profilo, che la norma va interpretata nel senso che è necessaria la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo, e non già del solo rapporto in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la prestazione, fatta salva, comunque, la ricorrenza delle condizioni - previste dall'art. 10, comma 8, dello stesso d.lgs. n. 503, come modificato dall'art. 11, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537 - che consentono l'applicazione della normativa previgente, se più favorevole.
Quest'ultima norma dispone che: "Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previdente normativa se più favorevole". La Suprema Corte ha, peraltro, ritenuto che sono manifestamente infondati, in riferimento all'art. 38 Cost., i dubbi di costituzionalità della disciplina posta dal predetto art. 1, comma 7, considerato che la garanzia prevista dalla norma
Pag. 2 di 3 costituzionale assume a presupposto lo stato di bisogno, e che rientra nella discrezionalità del legislatore, non sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, il perseguimento dell'obiettivo di disincentivare il conseguimento di una prestazione comunque anticipata rispetto all'uscita dal mercato del lavoro, anche nella considerazione delle esigenze di bilancio nell'ambito della globale riforma del sistema previdenziale
(cfr. Cass. Sez. L. 2539/2009).
Nel caso di specie è incontestato il requisito anagrafico.
Sussiste altresì il requisito contributivo (cfr. estratto contributivo, all.7 prod. tel. ric.).
Contestato è il requisito sanitario.
Al riguardo, anche a seguito della valutazione della documentazione medica a cui ha fatto riferimento la parte ricorrente nelle note di udienza depositate nel fascicolo telematico in data 07.03.2025, il ctu nominato, dott.ssa ha confermato l'insussistenza del requisito sanitario, precisando che il Persona_1 quadro patologico presentato della parte ricorrente determina una invalidità pari al 47%.
Si legge nella perizia: « è una donna di anni 66 non compiuti, 62 all'epoca della domanda in Parte_1 fase amministrativa, affetta dalle seguenti, fondamentali infermità: - artrosi polidistrettuale in discreto compenso funzionale;
insufficienza venosa cronica agli arti inferiori. Le infermità suddette, complessivamente considerate, comportano un'invalidità dell'47% (quarantasette per cento) sin dalla data di presentazione della domanda in fase amministrativa. Al momento della domanda in fase amministrativa ed attualmente non persistono i criteri sanitari necessari per l'ottenimento della pensione di vecchiaia anticipata».
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Le spese di lite sono irripetibili, stante il deposito della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
(cfr. fasc. tel.). CP_ Le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
3) condanna l' al pagamento delle spese della ctu liquidate con separato decreto.
SI COMUNICHI.
Nola, 30.09.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 3 di 3