Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 7 gennaio 2025, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 12185/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risultano riunite la causa RG 9012/2023 e 9014/2023 (ATP), tra
nato a [...] il [...] Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Portanova n. 38 presso lo studio dell' avv. Maria Elena Sassone, da cui è rapp.to e difeso, giusto mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_ elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede dell' , in via A. De Gasperi n. 55, rapp.to e difeso dall'avv. Maria Alessandra Ingala, come da atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nei giudizi riuniti RG 9012 e 9014 RG 2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alle prestazioni assistenziali per gli invalidi civili. Chiede, pertanto, la rinnovazione della perizia medico–legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste. CP_ Si costituisce l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa con la seguente sentenza. Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio di quelli recante n. RG 9012 e
9014 RG 2023 relativo alla fase di ATP.
Il ricorso non è fondato. Osserva il Tribunale che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche,
o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo
Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, le allegazioni di cui al ricorso non appaiono meritevoli di considerazione. Parte ricorrente lamenta presunte incongruenze e carenze nella CTU asserendo, per un verso, che l'ausiliario del giudice avrebbe rilevato che il “ricorrente deambula con l'ausilio di terzi e con appoggio” e per altro che dall'esame neurologico risulterebbe, attesa la presenza di oscillazioni durante la manovra di “una carenza di autonomia” potendo il Per_1 ricorrente deambulare soltanto con appoggio. Parte ricorrente censura altresì la mancata valutazione ai fini del giudizio in ordine alla autonomia, della BPCO di carattere ostruttivo e della ipoacusia di cui soffre il . Pt_1
Rileva il Tribunale che dall'esame della consulenza della fase di ATP risulta, invero, che il Ctu ha adeguatamente motivato le ragioni delle conclusioni espresse con riguardo a ciascuna delle singole patologie ritenute incidenti sull'autonomia funzionale del ricorrente, previo esame della documentazione sanitaria in atti ed esame clinico diretto sulla persona del periziando. Deve, in particolare, ritenersi dirimente l'avvenuto esame clinico diretto, espletato sul ricorrente, che ha giustificato le conclusioni del CTU circa la insussistenza dei requisiti sanitari in accertamento, risultando accertata la residua capacità di deambulazione, sia pur con difficoltà. Il Ctu ha in particolare constato che “la deambulazione è difficoltosa, lenta, possibile autonomamente con un appoggio precauzionale” nonché che i passaggi posturali seppur difficoltosi sono autonomi.
Pertanto, del tutto priva di fondamento appare la censura prospettata da parte ricorrente non avendo il consulente mai affermato che il necessita dell'ausilio di terzi per poter Pt_1 deambulare. Anzi, non solo nel corpo della CTU viene affermato che il ricorrente mantiene una propria autonomia nei movimenti, seppur difficoltosi e seppur necessitando di “appoggio precauzionale”, ma altresì nelle conclusioni viene affermato nettamente e coerentemente che alla luce di tale quadro clinico non sussistano i requisiti previsti dalla legge al fine della concessione dell'accompagnamento. Infine, del tutto generica risulta la censura relativa alla mancata valutazione della BPCO e della ipoacusia non avendo il ricorrente in alcun modo allegato né provato l'incidenza di tali patologie in ordine alla autonomia del nella deambulazione né ai fini del massimo Pt_1 bisogno di assistenza nel compimento degli atti quotidiani della vita..
Ritiene pertanto il tribunale che le conclusioni del CTU appaiono intrinsecamente coerenti e compatibili con le risultanze della documentazione sanitaria in atti, nonché congrue rispetto ai criteri medico – legali utilizzati che non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in particolare del citato dm 5.2.1992.
Non si ravvisano pertanto valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in atti , che appaiono immuni da vizi logici e pienamente compatibile con le risultanze documentali in atti, né i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Sussistono i presupposti reddituali (cfr. dichiarazione sottoscritta dal ricorrente presente in atti) previsti dall'art. 152 disposizioni attuative del c.p.c. al fine di esentare il ricorrente dal pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
esonera la parte privata dalle spese ex art. 152 disposizioni attuative c.p.c. liquida le spese di CTU, come da separato decreto. Napoli, 07.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT, dott. Per_2
, nominato con DM 22.10.2024
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