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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/04/2024, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 604/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 604 /2024, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. nella FEDERAZIONE RUSSA il Parte_1 C.F._1
20/09/1968, con il patrocinio dell'Avv. LEZZO LUCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
, nato a [...] al Lambro, il 6 giugno 1961, C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'Avv. MARAZZOLI ELIGIO e domicilio eletto CodiceFiscale_2 presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e hanno chiesto al Parte_1 tribunale lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto il 28 aprile 2013 a San
Colombano al Lambro alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, non sono nati figli.
I coniugi si sono separati con sentenza n. 657/2022 di questo Tribunale.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Pag. 1 Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti. Tale considerazione altresì vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
l 28.4.2013 a S. Colombano al Lambro;
[...]
e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: Pt_2
2) dare atto che i coniugi hanno regolato tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti con il versamento, da parte del signor ed a favore della signora Controparte_1
della somma di euro 100.000,00, a titolo di assegno una tantum;
Parte_1
3) dare atto che i coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni rapporto ancora pendente e che, quindi, nulla hanno a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione conseguente al rapporto matrimoniale;
4) dare atto che i coniugi si impegnano alla remissione, a spese interamente compensate, delle querele che abbiano sporto, impegnandosi, altresì, ad astenersi dalla presentazione di ulteriori denunce/querele per fatti inerenti e derivanti dal rapporto matrimoniale;
5) La signora rinuncia a mantenere il cognome del marito che, pertanto, Parte_1 con tale statuizione perde con ogni conseguenza di legge;
6) con spese del presente giudizio interamente a carico del signor Controparte_1
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 16/04/2024
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 604 /2024, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. nella FEDERAZIONE RUSSA il Parte_1 C.F._1
20/09/1968, con il patrocinio dell'Avv. LEZZO LUCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
, nato a [...] al Lambro, il 6 giugno 1961, C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'Avv. MARAZZOLI ELIGIO e domicilio eletto CodiceFiscale_2 presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e hanno chiesto al Parte_1 tribunale lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto il 28 aprile 2013 a San
Colombano al Lambro alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, non sono nati figli.
I coniugi si sono separati con sentenza n. 657/2022 di questo Tribunale.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Pag. 1 Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti. Tale considerazione altresì vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
l 28.4.2013 a S. Colombano al Lambro;
[...]
e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: Pt_2
2) dare atto che i coniugi hanno regolato tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti con il versamento, da parte del signor ed a favore della signora Controparte_1
della somma di euro 100.000,00, a titolo di assegno una tantum;
Parte_1
3) dare atto che i coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni rapporto ancora pendente e che, quindi, nulla hanno a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione conseguente al rapporto matrimoniale;
4) dare atto che i coniugi si impegnano alla remissione, a spese interamente compensate, delle querele che abbiano sporto, impegnandosi, altresì, ad astenersi dalla presentazione di ulteriori denunce/querele per fatti inerenti e derivanti dal rapporto matrimoniale;
5) La signora rinuncia a mantenere il cognome del marito che, pertanto, Parte_1 con tale statuizione perde con ogni conseguenza di legge;
6) con spese del presente giudizio interamente a carico del signor Controparte_1
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 16/04/2024
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 2