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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Elena Gelato Consigliere est. dott. Maria Aversano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 8310/2018 pendente
TRA
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Beatrice per delega in atti
appellanti
CONTRO
e per essa (già in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 CP_2 CP_3
e difesa dall'avv. Carmine Picone giusta procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 627/2018 del Tribunale di Frosinone, resa il 27.6.2018 nel giudizio r.g. n. 3452/2009
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Previa verifica della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio tra le Parti, con concessione di eventuale termine per l'integrazione dello stesso, si renda sentenza mediante la quale, in riforma della sentenza impugnata e previo espletamento delle richieste istruttorie articolate dagli odierni appellanti, si statuisca: - in via principale, nel merito, in totale riforma della sentenza appellata, si dichiari la nullità delle fideiussioni prestate dai sigg. e in favore della per avvenuta violazione del disposto Pt_1 Parte_2 Controparte_4
di cui all'art. 1956 cod. civ. da parte della Banca appellata, con tutte le conseguenze di legge;
- in via subordinata, nel merito, in totale riforma della sentenza appellata, accertare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi praticata dalla convenuta, dell'applicazione della commissione massimo scoperto, unitamente alla riscossione delle spese di tenuta conto;
eventualmente dichiarando la nullità di eventuali clausole attinenti alla capitalizzazione degli interessi passivi e alla commissione di massimo scoperto previste nei contratti di conto corrente per contrarietà a norma imperativa, così come argomentato nel corpo del presente atto;
per
l'effetto, accertare e rideterminare quanto dovuto alla appellata, con applicazione del saggio legale senza CP_5
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e senza applicazione di commissione di massimo scoperto e altre spese di tenuta conto non dovute e quindi, per l'effetto, dichiarare non dovute all'istituto convenuto la somma di €
914.525,43, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
ovvero quella somma, maggiore o minore, calcolata all'attualità, che sarà determinata in corso di causa, con tutte le conseguenze di legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Gli odierni appellanti chiedono, ove ritenuto necessario, che codesto On. Collegio voglia disporre la rinnovazione della CTU tecnico - contabile dagli stessi richiesta fin dall'atto introduttivo del presente giudizio, ai fini della ricostruzione dei rapporti di c/c intercorsi fra le odierne parti, onde determinare le somme effettivamente dovute dalla Banca ad oggi a titolo di interessi, commissioni e spese, rispetto a quelle addebitate dall'Istituto di credito durante l'intero rapporto relativamente ai contratti di conto corrente bancario succedutisi nel tempo”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma rigettare l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1
e , perché totalmente infondato in fatto e diritto”. Parte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sentenza impugnata così riassume i fatti di causa:
“La (nella qualità di titolare di numerosi rapporti bancari intrattenuti con la Banca di Roma Controparte_4
s.p.a.), la la Controparte_6 Parte_3
, e (nella qualità di fideiussori) hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_4 Parte_1 Parte_2
la (quale successore della Banca di Roma s.p.a. nei rapporti intrattenuti da Controparte_7
quest'ultima con la , al fine di far accertare l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento della Controparte_4
maggior somma di 914.525,43 € di cui al saldo dei conti correnti relativi ai rapporti bancari in trattenuti dalla con l'istituto di credito. Controparte_4
Gli attori hanno dedotto al riguardo che tale maggiore importo è stato illegittimamente addebitato dalla banca: a) applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
b) applicando interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese in difetto di pattuizione scritta.
I fideiussori hanno inoltre domandato l'accertamento della nullità, per violazione dell'art. 1956 c.c., della fideiussione prestata in favore della Controparte_4
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto delle domande formulate Controparte_7
dagli attori e deducendo al riguardo che:
a) l'esposizione debitoria complessiva della ammonta a 2.453.051,30 €; Controparte_4
b) è in ogni prescritto il diritto alla ripetizione delle somme eventualmente addebitate illegittimamente dalla banca nel decennio anteriore alla notificazione dell'atto di citazione.
In via riconvenzionale la banca ha domandato la condanna degli attori al pagamento della somma di 2.453.051,30
€ (corrispondente al saldo passivo dei conti correnti aperti dalla presso la Banca di Roma s.p.a.) Controparte_4
oltre interessi convenzionali di mora.
Il giudizio - interrotto a seguito del fallimento della e della e nuovamente Controparte_4 Controparte_6
interrotto a seguito della morte di – è stato infine riassunto da e Parte_4 Parte_1 Parte_2
che hanno riproposto nei confronti di in cui è stata fusa per incorporazione la Controparte_7 Controparte_7
le domande originariamente spiegate nei confronti di quest'ultima.
[...]
La curatela del fallimento della la curatela del fallimento della la Controparte_4 Controparte_6
e gli eredi di Controparte_8 [...]
– nei cui confronti il giudizio è stato riassunto – vanno dichiarati contumaci, non essendosi costituiti a seguito Pt_4
della riassunzione del giudizio nei loro confronti e non avendo più svolto attività difensiva.”
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU contabile che, in risposta ai quesiti posti dal primo Giudice, determinava il saldo dei conti correnti oggetto di causa in € 1.704.804,36, nell'ipotesi di esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi per l'intero periodo del rapporto, ed in € 1.793.044,02 nell'ipotesi di applicazione della capitalizzazione degli interessi a partire dal primo luglio 2000, in entrambi i casi oltre interessi convenzionali dal 31.12.2001.
A conclusione del giudizio il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 627/2018, così provvedeva:
“1) condanna la Parte_1 Parte_2 Controparte_8
e gli eredi di DO – in solido tra loro e nei limiti della
[...] Pt_2
fideiussione prestata in favore della – al pagamento in favore di della somma di Controparte_4 Controparte_7
1.793.044,02 € oltre interessi convenzionali di mora a decorrere dal 1° gennaio 2011;
2) compensa tra le parti le spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio”. Avverso tale provvedimento proponevano appello i sig.ri e deducendo: i) la Pt_1 Parte_2
“Violazione di legge ed errata valutazione delle prove prodotte e delle istanze probatorie articolate dagli attori a sostegno della propria domanda (Violazione degli artt.1956 e 2697 c.c.); ii) la “Violazione di legge (art. 1283 cod. civ.) in relazione alla disciplina che sancisce il divieto di anatocismo degli interessi da parte dell'Istituto di credito”
e violazione di legge (art. 1283 cod. civ.) in relazione alla disciplina che sancisce il divieto di anatocismo degli interessi da parte dell'Istituto di credito; iii) l' “illegittima applicazione da parte della convenuta di tassi di interesse ultralegali”; iv) la “mancata pattuizione del tasso ultralegale, delle commissioni massimo scoperto e delle altre spese di tenuta conto”; v) la “violazione di legge (circa l'accoglimento della domanda riconvenzionale e mancato assolvimento dell'onere della prova)”.
Si costituiva e, per essa chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato. CP_7 CP_3
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In data 27.3.2024 si costituiva l'avvocato Carmine Picone come nuovo difensore di CP_2
(già , il quale si riportava alle difese spiegate dal precedente difensore domandando altresì CP_3
che l'appello venisse dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c..
***
Preliminarmente osserva la Corte come la mancata evocazione in giudizio di tutte le parti del giudizio di primo grado (alcune delle quali erano peraltro estinte sin da epoca anteriore al gravame, posto che i e erano stati chiusi con decreti emessi Controparte_9 Controparte_6
nell'anno 2015 e le relative società erano state cancellate dal registro imprese, mentre la società
era stata anch'essa cancellata dal registro delle imprese nell'anno 2017) non incide sulla CP_8
ritualità dell'appello in quanto non è stata proposta nei loro confronti alcuna domanda e si versa in ipotesi di cause scindibili.
Tanto premesso, si viene alla disamina dell'impugnazione.
1. Con il primo motivo di appello i signori censurano la sentenza impugnata per aver il Pt_2
Tribunale respinto l'eccezione di nullità ex art. 1956 c.c. delle fideiussioni da loro prestate in favore della Controparte_10
Secondo gli appellanti, la banca avrebbe scientemente aggravato la posizione debitoria della con nuove concessioni di credito, nonostante la consapevolezza del Controparte_4
peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie della società, poi dichiarata fallita, sicché i fideiussori avrebbero dovuto ritenersi liberati ex art. 1956 c.c., non avendo autorizzato la nuova erogazione del credito.
Il motivo non merita accoglimento in applicazione del principio più volte espresso dalla Corte di legittimità secondo cui “la banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale” ma “La mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune [alla Banca ed al
Fideiussore]o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore)”
(Cass. ordinanza n. 20713 del 17.7.2023, Cass. civile sez. I, 21.2.2006, n.3761).
Nel caso di specie gli appellanti mai hanno negato la conoscenza del deteriorarsi della stabilità economica della né hanno impugnato la sentenza di primo grado laddove il Tribunale CP_4
aveva accertato che si doveva “presumere che i fideiussori fossero perfettamente a conoscenza delle condizioni patrimoniali della in quanto – legale rappresentante della debitrice principale – era Controparte_4 Parte_4
anche il legale rappresentante della e della Controparte_6 [...]
nonché stretto congiunto di e . Controparte_8 Parte_1 Parte_2
Il capo del provvedimento appena trascritto è dunque passato in giudicato e la conoscenza del progressivo deterioramento delle condizioni patrimoniali di in capo ai Controparte_4
fideiussori, deve dunque ritenersi definitivamente accertata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo d'appello deve essere rigettato, restando assorbita ogni considerazione sulle ulteriori considerazioni svolte dai garanti al fine di inferire l'operatività della clausola liberatoria di cui al citato art. 1956 c.c.
2. Con il secondo motivo di appello i signori censurano la sentenza del Tribunale di Pt_2
Frosinone per aver il primo Giudice riconosciuto la capitalizzazione degli interessi passivi a far data dal 1° luglio 2000, nonostante il divieto previsto dall'art. 1283 c.c. e l'asserita inapplicabilità ai rapporti dedotti in causa della disciplina prevista dalla Delibera CICR del 9.2.2000, che consente la produzione di interessi sugli interessi sia passivi che creditori, purché conteggiati dall'istituto bancario con la medesima periodicità. Come noto, in forza della suddetta delibera tale possibilità è riconosciuta a decorrere dal primo luglio 2000 anche in relazione ai rapporti di conto corrente sorti prima della sua emanazione, purché la clientela fosse stata notiziata dell'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale ed il singolo cliente per iscritto alla prima occasione utile.
Ad avviso di parte appellante tale ultimo adempimento non sarebbe stato eseguito e, perciò,
l'anatocismo con periodicità trimestrale, calcolato dal primo Giudice a partire dal primo luglio 2000 con riguardo a tutti i conti correnti, sarebbe stato illegittimamente applicato.
Il motivo di appello va rigettato con riguardo ai conti correnti di cui ai nn. 500330, 302504-94 e
3061-93, in relazione ai quali è documentata l'avvenuta comunicazione dell'adeguamento CP_1 contrattuale alla da parte della banca, prevista dalla citata Delibera del (v. all. 13 CP_4
al fascicolo di primo grado di parte appellata, sezione “Messaggi alla clientela” degli estratti conto rispettivamente al 30.6.2000, 31.12.2000 e 30.6.2000), mentre merita accoglimento con riferimento ai restanti rapporti di conto corrente (i.e., i rapporti di cui ai nn. 330990, 32010890, 3360-02 trasformato in 500022473, 3347-91, 3451-99, 6120-90, 6132-91 e 6137-97).
L'appellante, inoltre, contesta sotto altro profilo l'applicazione dell'anatocismo con riguardo a tutti i conti correnti oggetto di causa, salvo il n. 500330.
Secondo i fideiussori, a fronte della natura di conti anticipi dei contratti in oggetto, come ritenuto dalla pronuncia della S.C. n. 24418/2010 non sarebbe applicabile la disciplina di cui alla richiamata delibera del CICR e l'esigibilità e la liquidazione degli interessi andrebbe riferita alla chiusura del rapporto.
Ora, al di là del fatto che con riguardo alla gran parte dei rapporti da ultimo menzionati si è già riconosciuta l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi in forza delle considerazioni appena esposte, con riguardo ai due residui rapporti (di cui ai nn. 30250494 e 3061-93) con riguardo ai quali potrebbe in astratto rilevare la questione, va escluso il fondamento del motivo di gravame formulato dagli appellanti.
La conclusione dagli stessi prospettata è priva di alcun fondamento normativo, né è dato inferire che ad una diversa conclusione si possa giungere in applicazione della richiamata pronuncia della
S.C., che oltre ad essere stata resa con riguardo a rapporti bancari nati ed estinti prima dell'emanazione della delibera Cicr, ha ad oggetto questioni (ovvero la decorrenza del termine di prescrizione nel caso di rimesse in conto corrente) del tutto eterogenee rispetto a quelle oggetto del presente giudizio. In conclusione, in parziale accoglimento del motivo di appello, si ridetermina l'importo spettante all'istituto bancario in € 1.758.437,70, calcolato applicando la capitalizzazione semplice con riguardo a tutti i conti correnti oggetto di causa, salvo che con riferimento ai conti nn. 500330,
302504-94 e 3061-93, in relazione ai quali si è applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi a decorrere dal 1° luglio 2000 (si rimanda, sul punto, alle pp. 39 e ss. della c.t.u. svolta in primo grado, depositata in data 14.3.2017).
3. Con il terzo motivo di appello i signori contestano l'“appiattimento sulle risultanze della Pt_2
CTU” del primo giudice e la mancata applicazione dell'art. 117, co. 7, del d. lgs. 1.9.1993, in relazione all'intero rapporto.
La contestazione è generica e, in ogni caso, infondata.
L'articolo citato impone – nel caso di mancata pattuizione inter partes del tasso di interesse praticato al rapporto - l'applicazione del “a) tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”.
Ciò è esattamente quanto è stato effettuato dal consulente tecnico d'ufficio.
Ed invero, si legge nella relazione peritale: “Nei casi in cui non sussisteva una pattuizione specifica dei tassi, non esistendo alcun conto per il quale la sottoscrizione del contratto fosse risalente anteriormente all'8/7/92, lo scrivente ha applicato, come indicato nel quesito, il “tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, lettera a) TUB…
Per giungere alla individuazione del tasso di interesse da applicare negli anni dal 1994 al 2010, lo scrivente ha proceduto ad individuare, tramite l'apposita pagina del sito della Banca d'Italia, i tassi nominali dei Bot per ciascun anno dal 1993 al 2009 (Allegato 2 alla relazione originaria) ed ha applicato a ciascun anno, per motivi di praticità,
i tassi nominali minimo e massimo dell'anno precedente;
pertanto i tassi nominali dell'anno 1993 sono stati utilizzati per calcolare gli interessi del 1994 e così via” (v. pag. 24 dell'elaborato depositato il 14.3.2017).
Il motivo di appello merita dunque di essere rigettato, avendo la sentenza recepito le risultanze della
CTU sul punto, frutto della corretta applicazione nel caso concreto dell'art. 117 TUB.
4. Gli appellanti censurano poi la sentenza di primo grado per aver “recepito quanto affermato dalla
Banca convenuta, ovvero che le condizioni economiche applicate nel corso del rapporto sarebbero state pattuite tra le parti e sarebbero, pertanto, legittime” e chiede la riforma della pronuncia nel senso di dichiarare
“l'illegittimità del tasso ultralegale, delle commissioni di massimo scoperto e delle altre spese di tenuta conto, stante la loro mancata legittima pattuizione” (v. pagg. 29 - 32 della comparsa conclusionale di parte appellante). Il motivo di appello è inammissibile e comunque infondato.
Dalla lettura dell'atto di gravame non emerge, infatti, quale sia il capo di sentenza impugnato, quale sia la censura prospettata dagli appellanti alla ricostruzione dei fatti ivi operata, né quale sia la violazione di legge asseritamene commessa dal primo Giudice.
Parte appellante si è infatti limitata a contestare genericamente la mancata pattuizione delle condizioni economiche applicate ai contratti di conto corrente oggetto di causa ed a richiamare sentenze della Corte di Cassazione in merito al necessario computo anche delle commissioni di massimo scoperto (CMS) ai fini della determinazione del tasso effettivo globale praticato e, perciò, della valutazione in ordine alla valutazione dell'eventuale superamento del tasso di interesse usurario.
La censura, del tutto priva di specificità, non appare tale da superare il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Ad abundantiam si dà atto dell'infondatezza della censura considerato che il CTU, nei conteggi recepiti dal primo Giudice, ha sempre detratto dal conteggio delle somme dovute alla banca sia le spese e che le CSM (v. pag. 39 e seguenti).
Si è poi già detto che il tasso di interesse è stato conteggiato dal CTU e, conseguentemente dal primo Giudice, in conformità all'art. 117 TUB (v. supra par. 3).
Le censure articolate sul punto, qualora in tesi ammissibili, risultano dunque pretestuose ed infondate.
5. Con il quinto motivo d'appello i signori censurano infine la sentenza per “violazione di Pt_2
legge circa l'accoglimento della domanda riconvenzionale e mancato assolvimento dell'onere della prova”.
Per gli appellanti, infatti, in ragione della mancata produzione del primo c/c dei singoli rapporti il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere pari a zero il saldo contabile iniziale (v. da ultimo pagg. 33 della comparsa conclusionale di parte appellante) e conseguentemente rigettare la domanda riconvenzionale articolata dalla convenuta.
La tesi si pone in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai pacifico e risalente, da ultimo ribadito alla Corte di Cassazione con sentenza n. 5369 del 2024, secondo cui “a fronte della produzione non integrale degli estratti conto, è possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526), in particolare potendo il giudice, per far fronte alla necessità di elaborazione di dati incompleti, avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio, essendo consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1° giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso anche, fra le molte, Cass. 3 dicembre 2018, n.
31187; Cass. 19 maggio 2020, n. 9140)”.
Ciò è esattamente quanto avvenuto nella specie, così come emerge dalla piana lettura del provvedimento impugnato (v. pag. 9 della pronuncia di primo grado) e della consulenza tecnica depositata nel precedente grado (si rimanda alle pagine 10 e 22 e ss. della relazione peritale depositata il 14.3.2017).
L'operato del Tribunale è dunque esente da critiche e per l'effetto il motivo di appello va disatteso.
6. Il rigetto dei precedenti motivi di appello giustifica il diniego delle istanze istruttorie articolate dagli appellanti.
7. In ragione del parziale accoglimento del primo motivo di appello e del rigetto dei restanti, le spese di lite, liquidate in applicazione dei vigenti parametri tariffari, vengono compensate inter partes per quota di un quarto;
la residua quota delle spese del presente grado, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza degli appellanti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
• in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e nei Parte_1 Parte_2
limiti della fideiussione dagli stessi prestata in favore di al pagamento in favore di Controparte_4
della somma di € 1.758.437,70, oltre interessi convenzionali di mora a decorrere dal Controparte_1
primo gennaio 2011;
• compensa tra le parti, per quota di ¼, le spese del presente grado di giudizio e condanna gli appellanti alla rifusione in favore di della residua quota delle spese, quota che liquida Controparte_1
in euro 18.000,00 oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Elena Gelato Consigliere est. dott. Maria Aversano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 8310/2018 pendente
TRA
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Beatrice per delega in atti
appellanti
CONTRO
e per essa (già in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 CP_2 CP_3
e difesa dall'avv. Carmine Picone giusta procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 627/2018 del Tribunale di Frosinone, resa il 27.6.2018 nel giudizio r.g. n. 3452/2009
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Previa verifica della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio tra le Parti, con concessione di eventuale termine per l'integrazione dello stesso, si renda sentenza mediante la quale, in riforma della sentenza impugnata e previo espletamento delle richieste istruttorie articolate dagli odierni appellanti, si statuisca: - in via principale, nel merito, in totale riforma della sentenza appellata, si dichiari la nullità delle fideiussioni prestate dai sigg. e in favore della per avvenuta violazione del disposto Pt_1 Parte_2 Controparte_4
di cui all'art. 1956 cod. civ. da parte della Banca appellata, con tutte le conseguenze di legge;
- in via subordinata, nel merito, in totale riforma della sentenza appellata, accertare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi praticata dalla convenuta, dell'applicazione della commissione massimo scoperto, unitamente alla riscossione delle spese di tenuta conto;
eventualmente dichiarando la nullità di eventuali clausole attinenti alla capitalizzazione degli interessi passivi e alla commissione di massimo scoperto previste nei contratti di conto corrente per contrarietà a norma imperativa, così come argomentato nel corpo del presente atto;
per
l'effetto, accertare e rideterminare quanto dovuto alla appellata, con applicazione del saggio legale senza CP_5
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e senza applicazione di commissione di massimo scoperto e altre spese di tenuta conto non dovute e quindi, per l'effetto, dichiarare non dovute all'istituto convenuto la somma di €
914.525,43, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
ovvero quella somma, maggiore o minore, calcolata all'attualità, che sarà determinata in corso di causa, con tutte le conseguenze di legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Gli odierni appellanti chiedono, ove ritenuto necessario, che codesto On. Collegio voglia disporre la rinnovazione della CTU tecnico - contabile dagli stessi richiesta fin dall'atto introduttivo del presente giudizio, ai fini della ricostruzione dei rapporti di c/c intercorsi fra le odierne parti, onde determinare le somme effettivamente dovute dalla Banca ad oggi a titolo di interessi, commissioni e spese, rispetto a quelle addebitate dall'Istituto di credito durante l'intero rapporto relativamente ai contratti di conto corrente bancario succedutisi nel tempo”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma rigettare l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1
e , perché totalmente infondato in fatto e diritto”. Parte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sentenza impugnata così riassume i fatti di causa:
“La (nella qualità di titolare di numerosi rapporti bancari intrattenuti con la Banca di Roma Controparte_4
s.p.a.), la la Controparte_6 Parte_3
, e (nella qualità di fideiussori) hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_4 Parte_1 Parte_2
la (quale successore della Banca di Roma s.p.a. nei rapporti intrattenuti da Controparte_7
quest'ultima con la , al fine di far accertare l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento della Controparte_4
maggior somma di 914.525,43 € di cui al saldo dei conti correnti relativi ai rapporti bancari in trattenuti dalla con l'istituto di credito. Controparte_4
Gli attori hanno dedotto al riguardo che tale maggiore importo è stato illegittimamente addebitato dalla banca: a) applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
b) applicando interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese in difetto di pattuizione scritta.
I fideiussori hanno inoltre domandato l'accertamento della nullità, per violazione dell'art. 1956 c.c., della fideiussione prestata in favore della Controparte_4
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto delle domande formulate Controparte_7
dagli attori e deducendo al riguardo che:
a) l'esposizione debitoria complessiva della ammonta a 2.453.051,30 €; Controparte_4
b) è in ogni prescritto il diritto alla ripetizione delle somme eventualmente addebitate illegittimamente dalla banca nel decennio anteriore alla notificazione dell'atto di citazione.
In via riconvenzionale la banca ha domandato la condanna degli attori al pagamento della somma di 2.453.051,30
€ (corrispondente al saldo passivo dei conti correnti aperti dalla presso la Banca di Roma s.p.a.) Controparte_4
oltre interessi convenzionali di mora.
Il giudizio - interrotto a seguito del fallimento della e della e nuovamente Controparte_4 Controparte_6
interrotto a seguito della morte di – è stato infine riassunto da e Parte_4 Parte_1 Parte_2
che hanno riproposto nei confronti di in cui è stata fusa per incorporazione la Controparte_7 Controparte_7
le domande originariamente spiegate nei confronti di quest'ultima.
[...]
La curatela del fallimento della la curatela del fallimento della la Controparte_4 Controparte_6
e gli eredi di Controparte_8 [...]
– nei cui confronti il giudizio è stato riassunto – vanno dichiarati contumaci, non essendosi costituiti a seguito Pt_4
della riassunzione del giudizio nei loro confronti e non avendo più svolto attività difensiva.”
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU contabile che, in risposta ai quesiti posti dal primo Giudice, determinava il saldo dei conti correnti oggetto di causa in € 1.704.804,36, nell'ipotesi di esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi per l'intero periodo del rapporto, ed in € 1.793.044,02 nell'ipotesi di applicazione della capitalizzazione degli interessi a partire dal primo luglio 2000, in entrambi i casi oltre interessi convenzionali dal 31.12.2001.
A conclusione del giudizio il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 627/2018, così provvedeva:
“1) condanna la Parte_1 Parte_2 Controparte_8
e gli eredi di DO – in solido tra loro e nei limiti della
[...] Pt_2
fideiussione prestata in favore della – al pagamento in favore di della somma di Controparte_4 Controparte_7
1.793.044,02 € oltre interessi convenzionali di mora a decorrere dal 1° gennaio 2011;
2) compensa tra le parti le spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio”. Avverso tale provvedimento proponevano appello i sig.ri e deducendo: i) la Pt_1 Parte_2
“Violazione di legge ed errata valutazione delle prove prodotte e delle istanze probatorie articolate dagli attori a sostegno della propria domanda (Violazione degli artt.1956 e 2697 c.c.); ii) la “Violazione di legge (art. 1283 cod. civ.) in relazione alla disciplina che sancisce il divieto di anatocismo degli interessi da parte dell'Istituto di credito”
e violazione di legge (art. 1283 cod. civ.) in relazione alla disciplina che sancisce il divieto di anatocismo degli interessi da parte dell'Istituto di credito; iii) l' “illegittima applicazione da parte della convenuta di tassi di interesse ultralegali”; iv) la “mancata pattuizione del tasso ultralegale, delle commissioni massimo scoperto e delle altre spese di tenuta conto”; v) la “violazione di legge (circa l'accoglimento della domanda riconvenzionale e mancato assolvimento dell'onere della prova)”.
Si costituiva e, per essa chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato. CP_7 CP_3
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In data 27.3.2024 si costituiva l'avvocato Carmine Picone come nuovo difensore di CP_2
(già , il quale si riportava alle difese spiegate dal precedente difensore domandando altresì CP_3
che l'appello venisse dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c..
***
Preliminarmente osserva la Corte come la mancata evocazione in giudizio di tutte le parti del giudizio di primo grado (alcune delle quali erano peraltro estinte sin da epoca anteriore al gravame, posto che i e erano stati chiusi con decreti emessi Controparte_9 Controparte_6
nell'anno 2015 e le relative società erano state cancellate dal registro imprese, mentre la società
era stata anch'essa cancellata dal registro delle imprese nell'anno 2017) non incide sulla CP_8
ritualità dell'appello in quanto non è stata proposta nei loro confronti alcuna domanda e si versa in ipotesi di cause scindibili.
Tanto premesso, si viene alla disamina dell'impugnazione.
1. Con il primo motivo di appello i signori censurano la sentenza impugnata per aver il Pt_2
Tribunale respinto l'eccezione di nullità ex art. 1956 c.c. delle fideiussioni da loro prestate in favore della Controparte_10
Secondo gli appellanti, la banca avrebbe scientemente aggravato la posizione debitoria della con nuove concessioni di credito, nonostante la consapevolezza del Controparte_4
peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie della società, poi dichiarata fallita, sicché i fideiussori avrebbero dovuto ritenersi liberati ex art. 1956 c.c., non avendo autorizzato la nuova erogazione del credito.
Il motivo non merita accoglimento in applicazione del principio più volte espresso dalla Corte di legittimità secondo cui “la banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale” ma “La mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune [alla Banca ed al
Fideiussore]o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore)”
(Cass. ordinanza n. 20713 del 17.7.2023, Cass. civile sez. I, 21.2.2006, n.3761).
Nel caso di specie gli appellanti mai hanno negato la conoscenza del deteriorarsi della stabilità economica della né hanno impugnato la sentenza di primo grado laddove il Tribunale CP_4
aveva accertato che si doveva “presumere che i fideiussori fossero perfettamente a conoscenza delle condizioni patrimoniali della in quanto – legale rappresentante della debitrice principale – era Controparte_4 Parte_4
anche il legale rappresentante della e della Controparte_6 [...]
nonché stretto congiunto di e . Controparte_8 Parte_1 Parte_2
Il capo del provvedimento appena trascritto è dunque passato in giudicato e la conoscenza del progressivo deterioramento delle condizioni patrimoniali di in capo ai Controparte_4
fideiussori, deve dunque ritenersi definitivamente accertata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo d'appello deve essere rigettato, restando assorbita ogni considerazione sulle ulteriori considerazioni svolte dai garanti al fine di inferire l'operatività della clausola liberatoria di cui al citato art. 1956 c.c.
2. Con il secondo motivo di appello i signori censurano la sentenza del Tribunale di Pt_2
Frosinone per aver il primo Giudice riconosciuto la capitalizzazione degli interessi passivi a far data dal 1° luglio 2000, nonostante il divieto previsto dall'art. 1283 c.c. e l'asserita inapplicabilità ai rapporti dedotti in causa della disciplina prevista dalla Delibera CICR del 9.2.2000, che consente la produzione di interessi sugli interessi sia passivi che creditori, purché conteggiati dall'istituto bancario con la medesima periodicità. Come noto, in forza della suddetta delibera tale possibilità è riconosciuta a decorrere dal primo luglio 2000 anche in relazione ai rapporti di conto corrente sorti prima della sua emanazione, purché la clientela fosse stata notiziata dell'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale ed il singolo cliente per iscritto alla prima occasione utile.
Ad avviso di parte appellante tale ultimo adempimento non sarebbe stato eseguito e, perciò,
l'anatocismo con periodicità trimestrale, calcolato dal primo Giudice a partire dal primo luglio 2000 con riguardo a tutti i conti correnti, sarebbe stato illegittimamente applicato.
Il motivo di appello va rigettato con riguardo ai conti correnti di cui ai nn. 500330, 302504-94 e
3061-93, in relazione ai quali è documentata l'avvenuta comunicazione dell'adeguamento CP_1 contrattuale alla da parte della banca, prevista dalla citata Delibera del (v. all. 13 CP_4
al fascicolo di primo grado di parte appellata, sezione “Messaggi alla clientela” degli estratti conto rispettivamente al 30.6.2000, 31.12.2000 e 30.6.2000), mentre merita accoglimento con riferimento ai restanti rapporti di conto corrente (i.e., i rapporti di cui ai nn. 330990, 32010890, 3360-02 trasformato in 500022473, 3347-91, 3451-99, 6120-90, 6132-91 e 6137-97).
L'appellante, inoltre, contesta sotto altro profilo l'applicazione dell'anatocismo con riguardo a tutti i conti correnti oggetto di causa, salvo il n. 500330.
Secondo i fideiussori, a fronte della natura di conti anticipi dei contratti in oggetto, come ritenuto dalla pronuncia della S.C. n. 24418/2010 non sarebbe applicabile la disciplina di cui alla richiamata delibera del CICR e l'esigibilità e la liquidazione degli interessi andrebbe riferita alla chiusura del rapporto.
Ora, al di là del fatto che con riguardo alla gran parte dei rapporti da ultimo menzionati si è già riconosciuta l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi in forza delle considerazioni appena esposte, con riguardo ai due residui rapporti (di cui ai nn. 30250494 e 3061-93) con riguardo ai quali potrebbe in astratto rilevare la questione, va escluso il fondamento del motivo di gravame formulato dagli appellanti.
La conclusione dagli stessi prospettata è priva di alcun fondamento normativo, né è dato inferire che ad una diversa conclusione si possa giungere in applicazione della richiamata pronuncia della
S.C., che oltre ad essere stata resa con riguardo a rapporti bancari nati ed estinti prima dell'emanazione della delibera Cicr, ha ad oggetto questioni (ovvero la decorrenza del termine di prescrizione nel caso di rimesse in conto corrente) del tutto eterogenee rispetto a quelle oggetto del presente giudizio. In conclusione, in parziale accoglimento del motivo di appello, si ridetermina l'importo spettante all'istituto bancario in € 1.758.437,70, calcolato applicando la capitalizzazione semplice con riguardo a tutti i conti correnti oggetto di causa, salvo che con riferimento ai conti nn. 500330,
302504-94 e 3061-93, in relazione ai quali si è applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi a decorrere dal 1° luglio 2000 (si rimanda, sul punto, alle pp. 39 e ss. della c.t.u. svolta in primo grado, depositata in data 14.3.2017).
3. Con il terzo motivo di appello i signori contestano l'“appiattimento sulle risultanze della Pt_2
CTU” del primo giudice e la mancata applicazione dell'art. 117, co. 7, del d. lgs. 1.9.1993, in relazione all'intero rapporto.
La contestazione è generica e, in ogni caso, infondata.
L'articolo citato impone – nel caso di mancata pattuizione inter partes del tasso di interesse praticato al rapporto - l'applicazione del “a) tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”.
Ciò è esattamente quanto è stato effettuato dal consulente tecnico d'ufficio.
Ed invero, si legge nella relazione peritale: “Nei casi in cui non sussisteva una pattuizione specifica dei tassi, non esistendo alcun conto per il quale la sottoscrizione del contratto fosse risalente anteriormente all'8/7/92, lo scrivente ha applicato, come indicato nel quesito, il “tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, lettera a) TUB…
Per giungere alla individuazione del tasso di interesse da applicare negli anni dal 1994 al 2010, lo scrivente ha proceduto ad individuare, tramite l'apposita pagina del sito della Banca d'Italia, i tassi nominali dei Bot per ciascun anno dal 1993 al 2009 (Allegato 2 alla relazione originaria) ed ha applicato a ciascun anno, per motivi di praticità,
i tassi nominali minimo e massimo dell'anno precedente;
pertanto i tassi nominali dell'anno 1993 sono stati utilizzati per calcolare gli interessi del 1994 e così via” (v. pag. 24 dell'elaborato depositato il 14.3.2017).
Il motivo di appello merita dunque di essere rigettato, avendo la sentenza recepito le risultanze della
CTU sul punto, frutto della corretta applicazione nel caso concreto dell'art. 117 TUB.
4. Gli appellanti censurano poi la sentenza di primo grado per aver “recepito quanto affermato dalla
Banca convenuta, ovvero che le condizioni economiche applicate nel corso del rapporto sarebbero state pattuite tra le parti e sarebbero, pertanto, legittime” e chiede la riforma della pronuncia nel senso di dichiarare
“l'illegittimità del tasso ultralegale, delle commissioni di massimo scoperto e delle altre spese di tenuta conto, stante la loro mancata legittima pattuizione” (v. pagg. 29 - 32 della comparsa conclusionale di parte appellante). Il motivo di appello è inammissibile e comunque infondato.
Dalla lettura dell'atto di gravame non emerge, infatti, quale sia il capo di sentenza impugnato, quale sia la censura prospettata dagli appellanti alla ricostruzione dei fatti ivi operata, né quale sia la violazione di legge asseritamene commessa dal primo Giudice.
Parte appellante si è infatti limitata a contestare genericamente la mancata pattuizione delle condizioni economiche applicate ai contratti di conto corrente oggetto di causa ed a richiamare sentenze della Corte di Cassazione in merito al necessario computo anche delle commissioni di massimo scoperto (CMS) ai fini della determinazione del tasso effettivo globale praticato e, perciò, della valutazione in ordine alla valutazione dell'eventuale superamento del tasso di interesse usurario.
La censura, del tutto priva di specificità, non appare tale da superare il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Ad abundantiam si dà atto dell'infondatezza della censura considerato che il CTU, nei conteggi recepiti dal primo Giudice, ha sempre detratto dal conteggio delle somme dovute alla banca sia le spese e che le CSM (v. pag. 39 e seguenti).
Si è poi già detto che il tasso di interesse è stato conteggiato dal CTU e, conseguentemente dal primo Giudice, in conformità all'art. 117 TUB (v. supra par. 3).
Le censure articolate sul punto, qualora in tesi ammissibili, risultano dunque pretestuose ed infondate.
5. Con il quinto motivo d'appello i signori censurano infine la sentenza per “violazione di Pt_2
legge circa l'accoglimento della domanda riconvenzionale e mancato assolvimento dell'onere della prova”.
Per gli appellanti, infatti, in ragione della mancata produzione del primo c/c dei singoli rapporti il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere pari a zero il saldo contabile iniziale (v. da ultimo pagg. 33 della comparsa conclusionale di parte appellante) e conseguentemente rigettare la domanda riconvenzionale articolata dalla convenuta.
La tesi si pone in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai pacifico e risalente, da ultimo ribadito alla Corte di Cassazione con sentenza n. 5369 del 2024, secondo cui “a fronte della produzione non integrale degli estratti conto, è possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526), in particolare potendo il giudice, per far fronte alla necessità di elaborazione di dati incompleti, avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio, essendo consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1° giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso anche, fra le molte, Cass. 3 dicembre 2018, n.
31187; Cass. 19 maggio 2020, n. 9140)”.
Ciò è esattamente quanto avvenuto nella specie, così come emerge dalla piana lettura del provvedimento impugnato (v. pag. 9 della pronuncia di primo grado) e della consulenza tecnica depositata nel precedente grado (si rimanda alle pagine 10 e 22 e ss. della relazione peritale depositata il 14.3.2017).
L'operato del Tribunale è dunque esente da critiche e per l'effetto il motivo di appello va disatteso.
6. Il rigetto dei precedenti motivi di appello giustifica il diniego delle istanze istruttorie articolate dagli appellanti.
7. In ragione del parziale accoglimento del primo motivo di appello e del rigetto dei restanti, le spese di lite, liquidate in applicazione dei vigenti parametri tariffari, vengono compensate inter partes per quota di un quarto;
la residua quota delle spese del presente grado, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza degli appellanti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
• in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e nei Parte_1 Parte_2
limiti della fideiussione dagli stessi prestata in favore di al pagamento in favore di Controparte_4
della somma di € 1.758.437,70, oltre interessi convenzionali di mora a decorrere dal Controparte_1
primo gennaio 2011;
• compensa tra le parti, per quota di ¼, le spese del presente grado di giudizio e condanna gli appellanti alla rifusione in favore di della residua quota delle spese, quota che liquida Controparte_1
in euro 18.000,00 oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto