Articolo 1 della Legge 10 luglio 1960, n. 698
Articolo 2
Versione
5 agosto 1960
Art. 1.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, la spesa di lire 200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri, uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione) per la prosecuzione dei programmi di assistenza tecnica e di produttivita'.
Tale somma sara' versata nel Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttivita', previsto dall' art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626 .
Entrata in vigore il 5 agosto 1960