Sentenza 9 luglio 2013
Massime • 1
La revoca della sospensione condizionale della pena, illegittimamente concessa dal giudice di merito, può essere disposta nel giudizio di cognizione per mezzo della impugnazione della sentenza viziata ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tale ultimo caso l'intangibilità del giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non revocabile dal giudice dell'esecuzione la sospensione condizionale concessa per la terza volta, risultando le due precedenti sospensioni nel certificato penale già al momento della celebrazione del processo di merito).
Commentario • 1
- 1. Condanna successiva e revoca della sospensione condizionale (Cass. 37345/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022
Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE (ud. 23/04/2015) 15-09-2015, n. 37345 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. MANNINO Felice Saveri - Consigliere - Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2013, n. 42167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42167 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2013 |
Testo completo
massimario 67 42 1 67 / 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/07/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ALDO FIALE N. 1650/2013 Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. LUIGI MARINI N. 10282/2013 - Consigliere - Dott. LUCA RAMACCI - Rel. Consigliere - Dott. CHIARA GRAZIOSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI EO MI N. IL 04/01/1934 avverso l'ordinanza n. 54/2012 TRIB.SEZ.DIST. di POZZUOLI, del 05/12/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Det.! rigene Udit i difensor Avv.; а 10282/2013 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 dicembre 2012 il Tribunale di di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, su istanza del PM, ha revocato a Di ME CH la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 30 gennaio 2008 dallo stesso Tribunale perché terza pena sospesa, ritenendo non incidente il giudicato formatosi sulla sospensione, trattandosi di potere del Giudice dell'Esecuzione in forza del combinato disposto degli articoli 674, comma 1, c.p.p., 164, ultimo comma, e 168, ultimo comma, c.p.
2. Ha presentato ricorso il difensore, adducendo vizio di omessa motivazione e violazione del giudicato, prevalente anche sulla concessione illegittima della sospensione condizionale, e osservando altresì che il certificato penale da cui risulta la concessione della sospensione in altre due condanne non riguarderebbe De ME CH, bensì De ME CH Antonio. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Il Giudice della Esecuzione, nell'ordinanza impugnata, rileva che dal certificato penale emerge che l'attuale ricorrente aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena con sentenza del Pretore di Pozzuoli del 1 marzo 1981, irrevocabile l'11 aprile 1981, e con sentenza del Pretore di Pozzuoli del 25 gennaio 1982, irrevocabile il 25 febbraio 1982; ne deduce che la richiesta del PM, depositata il 7 agosto 2012, di revoca della pena sospesa al suddetto con la sentenza del 30 gennaio 2008 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, confermata in secondo grado e divenuta irrevocabile il 20 febbraio 2010, è fondata, quest'ultima essendo la terza pena sospesa concessa, e imponendosi la revoca ex lege ai sensi dell'articolo 164, comma 4, c.p.; infondate poi sono, secondo il Giudice della Esecuzione, le doglianze della difesa, "non afferendo il presente procedimento a profili coperti dal giudicato, ma a profili demandati espressamente dal legislatore al giudice dell'esecuzione" poiché l'articolo 674, comma 1, c.p.p. stabilisce che il giudice dell'esecuzione revoca la sospensione condizionale della pena quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 168, comma 3, c.p.p.(sic), cioè che nel caso di pena sospesa concessa in violazione dell'articolo 164, comma 4, c.p.p. (sic). La norma invocata dal Giudice della Esecuzione è in realtà l'articolo 674, comma 1 bis, del codice di rito, comma aggiunto dall'articolo 1 I. 26 marzo 2001 n. 128, che impone effettivamente al giudice dell'esecuzione di provvedere alla revoca della sospensione condizionata della pena "quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale", il quale a sua volta dispone: "La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative". E l'articolo 164, quarto comma, c.p., tra l'altro, limita la concessione della sospensione condizionale a due volte. È pertanto evidente la significanza, normativa di revoca della sospensione condizionale qualora risulti concessa oltre le due volte che concede la legge. Tuttavia, non è eludibile focalizzare l'incidenza di una revoca su una porzione del decisum, e dunque distinguere tra la fattispecie in cui, mediante la revoca disposta dal giudice dell'esecuzione, retrocede l'effetto di sentenza sopravvenuta su precedente pronuncia che aveva concesso la sospensione condizionale della pena legittimamente rebus sic stantibus, e la fattispecie in cui la concessione della sospensione condizionale è originariamente patologica, e quindi il superamento dei limiti di legge non è qualificabile come un accadimento ex post, derivato dall'accertamento di ulteriori reati - e quindi atto a essere rimosso mediante un adeguamento "esterno" al giudicato perché fondato su elemento sopravvenuto -, bensì come un vizio ab origine del contenuto della sentenza. In questa seconda ipotesi, la illegittimità della concessione della sospensione condizionale della pena può e deve essere denunciata, come ogni altra violazione di legge, secondo i principi generali, attraverso l'ordinario strumento dell'impugnazione. Qualora ciò non sia avvenuto, e si sia quindi formato il giudicato, ritenere che il giudice dell'esecuzione possa intervenire a supplire, con la revoca ex articolo 674, comma 1 bis, c.p.p. l'omissione di iniziativa impugnatoria non è conforme alla struttura del sistema, che non affida al giudice dell'esecuzione la decisione di una sorta di impugnazione straordinaria, peraltro non fondata su elementi sopravvenuti rispetto al giudicato, bensì un compito di adeguamento retroattivo in base, appunto, ad elementi sopravvenuti al giudicato stesso. È infatti all'adeguamento esecutivo commisurata l'attività del giudice dell'esecuzione; e tale adeguamento, d'altronde, non può costituire uno strumento per eludere le modalità di formazione del giudicato e il contenuto di quest'ultimo. Il giudicato, invero, si forma, oltre che sulla decisione del giudice, sulla base del contraddittorio delle parti, che rispetto alla decisione suddetta non è solo prodromico, ma pure consolidante, in quanto si concreta anche nella scelta delle parti stesse di impugnare o non impugnare il primo accertamento stabile che il processo genera, neppure la parte pubblica essendo dal codice di rito gravata di un obbligo di impugnazione;
pertanto il contenuto del giudicato può ab origine includere anche elementi contra legem, il sistema essendo diretto a evitarlo in modo preventivo, mediante l'attività dei soggetti processuali. La certezza del diritto accetta questo limite di rischio nel giudicato, il quale la realizza nel caso concreto, onde la sua eventuale riapertura non può che essere disposta da specifiche norme di eccezione sistemica. Alla luce di questi principi generali non può non essere interpretato, allora, l'articolo 674, comma 1 bis, c.p.p., nel senso di eludere conflitto con il giudicato, vale a dire intendendo la norma conformemente alla funzione della esecuzione, che non ha natura - di procedimento di impugnazione (da ultimo Cass. sez. I, 17 ottobre 2012 n.46405) - come relativa soltanto ad elementi sopravvenuti rispetto al momento in cui si formò giudicato stesso. Nel caso in esame, invece, quando fu pronunciata la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, del 30 gennaio 2008, dal certificato penale dell'imputato già risultava l'esistenza di una seconda concessione della sospensione condizionale della pena, risalente al 1982; nonostante questo, l'illegittima concessione della sospensione non fu oggetto dell'appello, pur avendo avuto luogo il giudizio di secondo grado, sfociato nella sentenza del 23 novembre 2009 della Corte d'appello di Napoli. Solo a distanza di quasi due anni e mezzo dalla formazione del giudicato avvenuta il 20 febbraio 2010 - il PM ha adito il giudice dell'esecuzione, avanzando così, in effetti, una sorta di impugnazione straordinaria, e fraintendendo l'art.674, comma 1 bis, c.p.p. in oggettivo abuso nel senso di superamento - dei limiti funzionali dell'istituto meramente esecutivo in esso configurato. Il giudicato, invero, - essendosi formato successivamente all'illegittimità della concessione della sospensione condizionale nella sentenza del 30 gennaio 2008 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, non può essere superato in sede esecutiva, poiché ciò significherebbe esorbitare dai limiti dell'esecuzione per integrare un'impugnazione straordinaria (da ultimo, un analogo precedente si riscontra in Cass. sez. I, 28 ottobre 2009 n. 42661: "La revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa per la seconda volta dal giudice di merito, a seguito di una prima condanna a pena detentiva non sospesa, può essere disposta nel giudizio di cognizione per mezzo della impugnazione della sentenza viziata ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tale ultimo caso l'intangibilità del giudicato"; sui limiti della revoca in excutivis a fronte del giudicato v. anche per la fattispecie di indulto concesso erroneamente - con sentenza non impugnata Cass. sez. I, 25 novembre 2008-28 gennaio 2009 n.3851, nonché un'ipotesi affine in Cass. sez. I, 14 ottobre 2009 n.41938; cfr. altresì in una, peraltro, più discutibile fattispecie di sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Cass. sez. I, 19 gennaio 2012 n.27640). In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma il 9 luglio 2013 Il Consigliere Estensore Il Presidente Aldo Figle ملىJeropee Chiara Graziosi DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 OTT 2013 MAR CI CANCELLIERE O I uana varjami N E