Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2013, n. 42167
CASS
Sentenza 9 luglio 2013

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Massime1

La revoca della sospensione condizionale della pena, illegittimamente concessa dal giudice di merito, può essere disposta nel giudizio di cognizione per mezzo della impugnazione della sentenza viziata ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tale ultimo caso l'intangibilità del giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non revocabile dal giudice dell'esecuzione la sospensione condizionale concessa per la terza volta, risultando le due precedenti sospensioni nel certificato penale già al momento della celebrazione del processo di merito).

Commentario1

  • 1Condanna successiva e revoca della sospensione condizionale (Cass. 37345/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022

    Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE (ud. 23/04/2015) 15-09-2015, n. 37345 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. MANNINO Felice Saveri - Consigliere - Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2013, n. 42167
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42167
Data del deposito : 9 luglio 2013

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