Sentenza 10 marzo 1998
Massime • 1
La manifestazione di volontà dell'imputato volta ad ottenere l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. deve indicare specificamente la pena da applicare, attesa la natura di atto dispositivo personalissimo di tale richiesta la cui forma di manifestazione risulta vincolante. (Fattispecie di annullamento di un "patteggiamento" effettuato dal Pretore sulla base di una lettera dell'imputato, contumace, con la quale esprimeva la speranza che gli venisse applicata una pena mite)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/1998, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe V. PANDOLFO Presidente del 10.3.1998
1. Dott. Alfonso MALINCONICO Consigliere SENTENZA
2. " Bruno FOSCARINI " N. 1497
3. " Giuseppe SICA " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio RAGONESI " N. 17387/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AS RC, nato ad [...]: a) art. 624 C.P.; b) art. 116.3 D.l.vo n. 285/92; c) art. 186 D.l.vo 4.285/92
Avverso la sentenza in data 30.4.96 del Pretore di Genova. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Sica Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio
IN FATTO e IN DIRITTO
Il SS veniva tratto a giudizio avanti il Pretore di Genova, per rispondere dei reati di cui all'intestazione.
All'udienza del 30.4.1996 il Pretore applicava all'imputato, ex art.444 cpp, la pena di giorni quaranta di reclusione e lire 400.00 di multa, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti.
Ricorre per cassazione il SS deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, lett. c) cpp non avendo espresso ne' direttamente ne' a mezzo del proprio difensore alcuna richiesta di applicazione ex art. 444 cpp. Si osserva.
Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, nella sentenza impugnata, dagli atti di causa, non si rinviene alcuna istanza in tal senso.
L'imputato, rimasto contumace, si era limitato ad inviare al Pretore una dichiarazione con la quale, ammessi i fatti, si limitava ad esprimere la speranza che gli venisse inflitta una pena mite. Ai sensi dell'art. 446 3 cpp la volontà dell'imputato deve essere espressa personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale. Per quanto riguarda l'imputato, la manifestazione di volontà deve essere espressa nel senso di richiedere specificamente la pena da applicarsi (essendo un atto dispositivo personalissimo, la forma di manifestazione risulta vincolante), trattandosi di accertare la volontarietà dell'atto.
Quindi, non è possibile ammettere, quale alternativa, l'interpretazione di tale volontà.
Pertanto l'applicazione della pena ex artt. 444 cpp al SS è avvenuta in violazione di legge.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Pretore di Genova per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 1998