Sentenza 14 dicembre 2012
Massime • 1
La rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo riservato all'imputato e non rientra, pertanto, nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell'art. 99 cod. proc. pen...
Commentario • 1
- 1. Il patteggiamento non vale come atto di rinuncia alla prescrizioneAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 24 maggio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2012, n. 21666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21666 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 14/12/2012
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1069
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 43813/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TU SI N. IL 18/08/1957;
avverso la sentenza n. 1279/2009 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 01/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello Luigi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non sussiste e non costituisce reato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 1.12.2010 il Tribunale di Reggio Calabria condannava TU AV alla pena di Euro 60,00 di ammenda per il reato di cui al R.D. n. 635 del 1940, art. 58 e R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 38 - 221, per aver omesso di comunicare all'autorità di P.S. lo spostamento in altra abitazione delle armi regolarmente denunciate;
reato accertato in data 25.5.2005. Dall'istruttoria dibattimentale era risultato che le armi in questione, denunciate in data 23.11.1993 come detenute in Via San Martino 23 del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, erano state spostate in Via delle Ortensie dello stesso Comune, in una abitazione facente parte della stessa proprietà e posta a pochi metri di distanza da quella sita in Via San Martino 23. Il Tribunale riteneva sussistente il reato contestato, in quanto le due abitazioni costituivano due corpi di fabbrica con distinti accessi pedonali, anche se parti di un'unica proprietà. Avverso la sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, il difensore, chiedendo l'assoluzione dell'imputato per mancanza di colpa, in quanto aveva spostato le armi, per motivi di sicurezza, in una sua abitazione collegata a quella in cui aveva dichiarato di detenere le armi e facente parte di un unico blocco abitativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente si deve rilevare che la contravvenzione contestata è prescritta, poiché alla data odierna sono trascorsi oltre cinque anni (termine massimo di prescrizione per i reati contravvenzionali) dall'accertamento del reato.
Non può essere considerata valida la rinuncia alla prescrizione manifestata dal solo difensore poiché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia alla prescrizione non rientra nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell'art. 99 c.p.p., in quanto costituisce, dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 157 nella parte in cui non prevedeva tale possibilità a favore dell'imputato, un diritto personalissimo dello stesso che è a lui personalmente ed esclusivamente riservato (V. Sez. 2 sentenza n. 23412 del 9.6.2005, Rv. 231879).
Deve, quindi, essere pronunciata la relativa declaratoria, tenuto conto che in base agli atti sottoposti a questa Corte l'imputato non deve essere prosciolto con una formula migliore e che i motivi di ricorso non appaiono manifestamente infondati o comunque inammissibili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata poiché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2013