Sentenza 9 gennaio 2001
Massime • 1
Il condannato a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua esplicita richiesta, è legittimato, sotto il profilo dell'interesse, ad impugnare tale statuizione onde ottenere la revoca del beneficio, potendogli da questo derivare, invece di un vantaggio, la lesione di un interesse giuridico, atteso che l'iscrizione di condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa non può, ai sensi dell'art. 687 c.p.p., essere eliminata dal casellario giudiziale.
Commentario • 1
- 1. Esecuzione dei lavori in violazioni norme e prescrizioni antisismiche, responsabilità dell’appaltatore.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
In zona sismica, in assenza dell'autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche, può commettere il reato, di cui all'art. 93 d.P.R. n. 380/01, anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori. (Cass. sez. III, 20/12/2011-20/02/2012 n. 6675; Cass. sez. VI, 4/07/2008 n. 35298; Cass. sez. III, 24/05/2007 n. 35387; Cass. sez. III, 6/6/2003 n. 33558). Fattispecie: l'appaltatore in concorso con altri soggetti (i proprietari committenti, nonché il direttore dei lavori) veniva condannato quale esecutore dei lavori (opere edilizie) in zona sismica senza preventivo avviso alle competenti autorità. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2001, n. 9515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9515 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA - Presidente - del 09/01/2001
1. Dott. ANTONIO MARCHESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANNA MABELLINI - Consigliere - N. 20
3. Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIANFRANCO RIGGIO - Consigliere - N. 26885/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GAGGIA Lanfranco, n. 25.01.1958 a Ponzano di Fermo
avverso la sentenza del Tribunale di Fermo in data 23 febbraio 2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Stefano CAMPO,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Aurelio GALASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 23 febbraio 2000 il Tribunale di Fermo condannava GAGGIA Lanfranco, imputato del reato di cui all'art. 651 c.p., alla pena di lire centomila di ammenda condizionalmente sospesa.
Il giudice del merito affermava che dagli elementi probatori in atti era stata provata la colpevolezza dell'imputato, il quale si era rifiutato di indicare le proprie generalità a un pubblico ufficiale - il vice sovrintendente della polizia di Stato Giacopini Virgilio - che gliene aveva fatto richiesta nell'esercizio delle sue funzioni. Precisava che, per la giuridica esistenza del reato in questione, a nulla rilevava che l'imputato si trovasse nei pressi della propria abitazione e che, successivamente al rifiuto, la moglie di costui avesse consegnato un documento al pubblico ufficiale. Applicava, infine, il beneficio di cui all'art. 163 c.p., sussistendone i presupposti di legge.
2. Ricorre per cassazione il GAGGIA, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 163 e 651 c.p.), asserendo che il reato di cui all'art. 651 c.p. non era ipotizzabile sia per le particolari condizioni di fatto in cui si era verificato (l'imputato si era limitato a dire che abitava li davanti e che si sarebbe recato a casa a prendere i documenti), che per l'illegittimo e arbitrario comportamento del pubblico ufficiale (intervento delle forze dell'ordine a seguito di falso allarme per una rapina in danno di una banca sita nei pressi dell'abitazione dell'imputato, il quale, nonostante l'accertata inesistenza di una rapina, si era visto richiedere le proprie generalità, mentre stava salendo sulla propria autovettura, dal pubblico ufficiale "a mitra spianato" nei suoi confronti;
nonché rilevando che l'applicazione del beneficio di cui all'art. 163 c.p., non richiesto e immotivatamente concesso, gli cagionava un evidente pregiudizio, perché, a norma dell'art. 687 c.p.p., la condanna condizionalmente sospesa non è eliminabile dal casellario giudiziale.
3. Il ricorso è fondato nei limiti che si diranno.
Costantemente questa Corte ha affermato che la contravvenzione di cui all'art. 651 c.p., essendo la sua ratio legis quella di salvaguardare l'esigenza di consentire al pubblico ufficiale l'immediata identificazione del soggetto cui sono richieste le proprie generalità, si perfeziona con il semplice rifiuto di indicare al richiedente la propria identità personale, di guisa che a nulla rileva a tale fine che la sua identità sia aliunde facilmente accertabile (cfr., Sez. 1^. 27.2.1998. ric. Soldani) ovvero che le richieste indicazioni vengano fornite in un momento successivo al rifiuto opposto al pubblico ufficiale (cfr., Sez. 1^, 18.6.1997, ric. Bernacchia), sicché quanto affermato sul punto dal ricorrente risulta giuridicamente infondato.
Parimenti, non costituisce atto arbitrario del pubblico ufficiale idoneo a scriminare la condotta illecita dell'agente ai sensi dell'art. 4 d.lgt. 14.9.1944 n. 283, il comportamento del pubblico ufficiale che, operando nell'esercizio delle sue funzioni quale agente della polizia di Stato in occasione di un allarme per una denunciata, pur se poi risultata inesistente, rapina, abbia richiesto "con mitra spianato" le generalità a una persona che si trovava nei pressi del luogo dell'intervento, trattandosi di condotta compiuta per il raggiungimento dei fini propri della propria funzione - salvaguardia dell'ordine pubblico - e con le modalità a essa inerenti, di tal che anche sotto questo secondo profilo il primo motivo di gravame è infondato.
Va, invece, accolta la doglianza inerente all'applicazione, non richiesta, del beneficio di cui all'art. 163 c.p. alla pena pecuniaria irrogata all'imputato.
Invero, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze 23.11.1985, ric. Di Trapami e 16.3.1994, ric. Rusconi) hanno precisato che, non potendosi risolvere la sospensione condizionale della pena in un pregiudizio del patrimonio giuridico dell'imputato, il condannato a pena pecuniaria condizionalmente sospesa senza sua esplicita - richiesta, non soltanto è legittimato a proporre impugnazione sul punto, ma anche di ottenere la revoca di detto beneficio qualora da esso possa derivargli, invece di un vantaggio, la lesioni di un diritto ovvero di un interesse giuridico, quale, come nella specie che ci occupa, è quello della ineliminabilità, ai sensi dell'art.687 c.p.p., delle iscrizioni del casellario giudiziale riguardanti le condanne a pena pecuniaria condizionalmente sospesa. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata sul punto senza rinvio, a norma dell'art. 620 lett. 1) c.p.p., con conseguente eliminazione della statuizione inerente alla concessione della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena irrogata all'odierno ricorrente.
Il parziale accoglimento del gravame non comporta alcun effetto ex art. 616 c.p.p. a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che elimina.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001