Sentenza 29 novembre 2004
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, la richiesta di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità può essere presentata, dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare, anche dal difensore, purché munito di procura speciale, necessaria anche nel caso in cui rappresenti l'imputato contumace. (In motivazione la Corte ha affermato che l'unico soggetto titolare della facoltà di richiedere l'applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità è l'imputato, che per tale atto personalissimo non può essere rappresentato dal difensore, a meno che questi non sia munito di procura speciale, in quanto deve comunque risultare la consapevole accettazione della particolare modalità di emenda e delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi collegati alla esecuzione di tale sanzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2004, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2004 |
Testo completo
1 293/0 593
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/11/2004
SENTENZA
N.1644 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARZANO FRANCESCO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. CHILIBERTI ALFONSO
N. 037581/2003 2. Dott. VISCONTI SERGIO
3. Dott.NOVARESE FRANCESCO 11
4.Dott.BIANCHI LUISA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 30/10/1970 1) RI DAVIDE
avverso SENTENZA del 01/10/2002
TRIBUNALE di GENOVA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
NOVARESE FRANCESCO
Venezi منه
il injetts che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
Sortitudo doti. e Svolgimento del processo
ME DE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova,
emessa in data 1 ottobre 2002, con la quale veniva condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, deducendo quale motivo la violazione degli artt.33 e 54 d. l. vo n. 274 del 2000, poiché il difensore dell'imputato contumace lo rappresenta in giudizio, sicché, prima della conclusione del dibattimento, può chiedere, senza necessità di munirsi di procura speciale, l'irrogazione della pena alternativa del lavoro di pubblica utilità, in quanto detto atto è richiesto solo nel caso in cui la richiesta intervenga successivamente alla pronuncia di sentenza recante condanna alternativa alla permanenza domiciliare ed al lavoro di pubblica utilità, giacché deve presumersi che vi sia stato un previo concerto con l'imputato, qualora il difensore formuli in sede di conclusioni, la richiesta subordinata di detta pena alternativa, presupponente la piena adesione del soggetto interessato,
poiché consiste in un "facere".
Motivi della decisione
Il motivo addotto non è fondato, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Infatti, secondo quanto esattamente rilevato dal giudice di merito, la richiesta di sostituire la già
comminata sanzione della permanenza domiciliare con quella del lavoro per pubblica utilità deve essere avanzata da difensore munito di procura speciale, subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna in base all'espresso dettato normativo, previsto dall'art.33 d.
1. vo n. 274 del 2000.
Peraltro, in considerazione di ragioni di economia processuale e delle singole finalità proprie del processo penale dinanzi al giudice di pace (favorire per quanto possibile la conciliazione delle parti,
privilegio per gli epiloghi anticipati del procedimento con l'introduzione di ipotesi di improcedibilità quali la particolare tenuità del fatto o l'idoneità di attività riparatorie (artt.34 e 35 d.
1. vo cit.) o la conferma di riti alternativi), deve rilevarsi che in detto processo, soprattutto nella fase
- 1 - h dibattimentale, si richiede la presenza attiva dell'imputato al fine di esercitare, in contraddittorio con la pubblica accusa o con la vittima, i propri diritti e si impone la richiesta di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità, subito dopo la lettura del dispositivo della sentenza di condanna, poiché detta pena, comportando un "facere", presuppone per la sua effettività la presenza
F del condannato o il previo consenso, manifestato tramite il rilascio di una procura speciale al suo difensore, che dovrà avanzare la richiesta nel termine su individuato.
Tale soluzione, con riferimento all'analisi ermeneutica dell'art.33 d.
1. vo cit., è confortata anche dai lavori preparatori al decreto legislativo in esame, in cui il legislatore ha riflettuto ampiamente sulla individuazione della fase processuale nella quale accertare la volontà dell'imputato, scartando la possibilità di conoscerla prima della deliberazione della sentenza per escludere un'anticipazione di giudizio da parte del giudice oppure un'implicita ammissione di responsabilità dell'imputato, ed ammettendo l'innovazione di introdurre una sentenza a formazione progressiva con
l'individuazione del termine immediatamente successivo alla lettura del dispositivo per ragioni di economia processuale.
Inoltre detta esegesi discende dal necessario coordinamento dogmatico e sistematicofra il primo ed il secondo comma dell'art.33 d.
1. vo cit., dai lavori preparatori, in cui è espressamente affermato che l'imputato rimasto contumace non potrà avvalersi della facoltà di formulare alcuna richiesta,
salvo che il suo difensore sia munito di procura speciale (Rel. § 5.4) e dalla differente disciplina stabilita dall'art.39 secondo comma d. I. vo cit. rispetto all'art.603 c. p. p. nel caso in cui l'imputato non sia potuto comparire in primo grado per caso fortuito o forza maggiore o per non aver avuto conoscenza senza sua colpa della citazione a giudizio per essere stata consegnata al difensore.
Tale ultima previsione dimostra la centralità della presenza dell'imputato nel procedimento dinanzi al giudice di pace per poter esercitare i propri diritti.
Peraltro, il ricorrente, conscio di questa disciplina, sembra accettare detta analisi ermeneutica dell'art.33 del d.
1.vo in parola e finisce con il riversare nella fase dibattimentale la possibilità del difensore, non munito di procura speciale, in quanto rappresentante dell'imputato contumace in
--2- seguito alla nomina ed al rapporto fiduciario esistente, di richiedere nelle conclusioni, sia pure in via subordinata, l'applicazione del lavoro di pubblica utilità.
Tuttavia, già per avvalorare questa interpretazione, deve presupporre una presunzione di un accordo implicito o un previo concerto tra imputato e difensore e deve pretermettere il chiaro dettato del primo comma dell'art.54 d. l.vo in esame, secondo cui "il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato o, secondo i principi generali, del difensore munito di procura speciale.
Peraltro, l'imputato, unico titolare della facoltà di richiedere l'applicazione di detta pena, non può
ritenersi rappresentato dal difensore per un atto proprio e personalissimo, giacché il suo consenso è
il segno della consapevole accettazione della modalità di emenda e delle conseguenze derivanti dalla violazione delle modalità di esecuzione della sanzione del lavoro di pubblica utilità (art.56 d. l.
vo cit.), sicché non è possibile supporre alcun accordo implicito o concerto preventivo.
Del resto una simile distinzione fra difensore "rappresentante" dell'imputato contumace e necessità
di una procura speciale per compiere determinati atti si rinviene sia nel procedimento ordinario (ex.
gr. rito c. d. del patteggiamento art.446 terzo comma c. p. p.) sia in quello dinanzi al giudice di pace
(ex. gr. art.33 d.
1. vo cit.) e non comporta alcuna lesione del diritto di difesa, anzi lo corrobora, in quanto impone una piena consapevolezza dell'imputato sulle conseguenze derivanti dal richiedere l'applicazione di una pena che comporta un "facere", il rispetto delle modalità di esecuzione ed una pena detentiva non sostituibile nel caso di violazione delle stesse.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Così deciso in camera di consiglio in data 29 novembre 2004. IV Setone Penale
IL PRESIDENTE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Marzano)B Marz Il Consigliere estensore OGGI 1 9 GEN. 2005
Manies to (F. Novarese) LCOLLAGE CANCELLERIA
Arenas тами Maria Angelilli
3-