Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 2
Il condannato alla pena dell'ammenda, condizionalmente sospesa senza sua esplicita richiesta, ha il diritto di ottenere, in sede d'impugnazione, la revoca del beneficio, qualora da questo possa derivargli, invece di un vantaggio, la lesione di un diritto o di un interesse, con l'unico limite che deve trattarsi di un interesse avente rilievo giuridico ed effettivo, non meramente ipotetico. (Nella specie, si è ritenuto che, in relazione a condanna per contravvenzione suscettibile d'oblazione facoltativa, fosse configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile, data la possibilità d'eliminazione della sua iscrizione dal casellario, ove non sospesa condizionalmente).
Integra il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., il fatto di colui che, per più giorni, si dia a schiamazzi e grida notturne, alla guida di una autovettura i cui pneumatici faccia reiteratamente stridere, percorrendo in un senso e in quello opposto le strade di un centro abitato.
Commentari • 4
- 1. Art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle personehttps://www.filodiritto.com/
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Rassegna di giurisprudenza In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, L. 447/1995, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma 1 dell'art. 659, qualora il mestiere o l'attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma 2 dell'art. 659, qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni …
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In zona sismica, in assenza dell'autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche, può commettere il reato, di cui all'art. 93 d.P.R. n. 380/01, anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori. (Cass. sez. III, 20/12/2011-20/02/2012 n. 6675; Cass. sez. VI, 4/07/2008 n. 35298; Cass. sez. III, 24/05/2007 n. 35387; Cass. sez. III, 6/6/2003 n. 33558). Fattispecie: l'appaltatore in concorso con altri soggetti (i proprietari committenti, nonché il direttore dei lavori) veniva condannato quale esecutore dei lavori (opere edilizie) in zona sismica senza preventivo avviso alle competenti autorità. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2009, n. 13000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13000 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/02/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 177
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 40600/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST IO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunziata in data 30.6.2008 dal Tribunale di Locri;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso e i motivi nuovi;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore generale dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avvocato Comi Vincenzo che ha illustrato il terzo motivo ricorso chiedendone l'accoglimento, e s'è riportato per il resto al ricorso.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Locri ha dichiarato IO ST responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p., commesso il 29.11.2004, condannandolo, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di 100,00 Euro di ammenda.
1.1. Il fatto addebitato allo ST consisteva nel avere, assieme a AB BO (non ricorrente), disturbato il riposo delle persone mediante schiamazzi e grida, suonando il clacson dell'auto di cui era alla guida e facendone stridere i pneumatici ("sgommando"), a più riprese, alle tre di notte. Rilevava in particolare la sentenza impugnata che tali comportamenti erano stati ripetuti "percorrendo più volte ... nei due sensi" la strada davanti alla Caserma dei Carabinieri che li avevano fermati, in zona abitata.
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, avvocato Vincenzo Comi che chiede l'annullamento della sentenza impugnata della mancata denunziando:
2.1. violazione dell'art. 659 c.p., perché il Tribunale non avrebbe considerato che la condotta sanzionabile a norma dell'art. 659 c.p. deve produrre rumori di una tale diffusività da essere potenzialmente idonei a disturbare sensibilmente, oltre i limiti delle normale tollerabilità, un numero indeterminato di persone;
essa deve perciò essere significativa sul piano qualitativo e sul piano quantitativo, non bastando ad integrare la contravvenzione la produzione di rumore che non abbia un minimo di permanenza e ripetitività o che non superino di molto la normale tollerabilità;
2.2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, dal momento che mancava, nel provvedimento impugnato, ogni indicazione degli elementi utili ad individuare il livello dei rumori e della sensibile alterazione della quiete prodotta, tanto più in considerazione del fatto che la condotta descritta (genericamente) era stata posta in essere di fronte ad una Caserma, luogo ove necessariamente anche di notte transitavano vetture "a sirene spiegate e a velocità significativa"; e contraddittoriamente, inoltre, il Tribunale aveva escluso che le testimonianze dei testi SE e RO (i quali non avevano ricordato d'avere udito rumori) fossero significative;
2.3. violazione di legge per avere il Tribunale concesso al ricorrente la sospensione condizionale della pena in relazione a condanna alla sola pena dell'ammenda per reato oblabile, e nonostante l'imputato, giovane e incensurato, avesse interesse a non intaccare la possibilità di godere appieno della sospensione medesima in futuro.
3. Con motivi nuovi, depositati nei termini, il ricorrente si duole altresì, sempre in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena, del difetto di motivazione in punto di natura di "beneficio", per l'imputato, della sospensione applicata d'ufficio.
DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale, espressamente evocando sez. 3, 23.5.2001, n. 27366, ha fatto corretta applicazione dei principi più volti affermati da questa Corte, secondo cui per la configurabilità della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, idonei a disturbare potenzialmente la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, non occorrendo, giacché si tratta di reato di pericolo, che sia anche dimostrato che qualcuno o più persone se ne siano lamentate;
la valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso dovendo essere d'altro canto compiuta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui il fenomeno rumoroso si verifica, considerate le circostanze di luogo (zona residenziale, campagna) e tempo (giorno, notte) della azione (cfr. tra molte, con diverse accentuazioni a seconda dei casi concreti all'esame: Sez. 3, Sentenza n. 3678 del 01/12/2005, Giusti e ivi citate: Sez. 3, 23.5.2001, Feletto;
Sez. 1, 9.12.1999, Bedogni;
Sez. 1, 19.11.1999, Piccioni;
Sez. 1, 24.11.1999, Ressa;
Sez. 1, 21.10.1996, Calabria;
Sez. 1, 24.4.1996, Scola;
Sez. 1, 23.5.1996, Rinolfi;
Sez. 1, 28.11.1995, Asquini;
nonché, conformi: Sez. 1, n. 40393 del 08/10/2004, Squizzato;
Sez. 1, Sentenza n. 246 del 13/12/2007, Guzzi).
2. Manifestamente infondato, oltre che nella sostanza generico e attinente a valutazioni di merito adeguatamente motivate, è quindi il secondo motivo, con il quale si sostiene che il Tribunale non avrebbe evidenziato elementi capaci di ritenere raggiunta, nella situazione concreta, l'offensività richiesta dalla fattispecie astratta. Al contrario, la sentenza impugnata esaurientemente richiama la tipologia dei rumori prodotti (grida e urla, suono del clacson, "sgommate"), la loro ripetizione (percorrendo avanti e indietro la medesima via), il contesto abitativo e l'ora dedicata al riposo. Ed altrettanto plausibile è l'affermazione della irrilevanza delle dichiarazioni dei testi che non ricordavano d'avere udito rumori, giustificata dal rilievo del tempo trascorso e dalla pochezza dell'episodio.
3. Fondato è invece il terzo motivo.
Invero, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze 23.11.1985, ric. Di Trapami e 16.3.1994, ric. Rusconi) hanno precisato che, non potendosi risolvere la sospensione condizionale della pena in un pregiudizio del patrimonio giuridico dell'imputato, il condannato a pena pecuniaria condizionalmente sospesa senza sua esplicita richiesta, non soltanto è legittimato a proporre impugnazione sul punto, ma ha anche diritto di ottenere la revoca del "beneficio" qualora da esso possa derivargli, invece di un vantaggio, la lesioni di un diritto ovvero di un interesse;
con l'unico limite che deve trattarsi di un interesse avente rilievo giuridico ed effettivo, non meramente ipotetico.
E tale è, nella situazione in esame, di reato contravvenzionale punito con pena alternativa e oblabile ai sensi dell'art. 162-bis c.p., per il quale è stata in concreto inflitta la pena di 100,00
Euro di ammenda, quello alla eliminabilì tà, ai sensi del D.P.R. n.313 del 2002, art. art. 5, comma 2, lett. d), (già art. 687 c.p.p.)
delle iscrizioni del casellario giudiziale riguardanti le condanne alla pena dell'ammenda, salvo che si tratti di pena condizionalmente sospesa (Sez. 1, n. 9515 del 09/01/2001, Gaggia). Sicché non può condividersi il contrario orientamento espresso da Sez. 3, n. 12914 del 20/02/2008, Crucito e da Sez. 3, Sentenza n. 42530 del 04/11/2008, Perchinenna, che in ipotesi simili non ravvisano interesse giuridicamente apprezzabile facendo esclusivo riferimento alla iscrivibilità della condanna per contravvenzioni punibili con pena alternativa, e dunque oblabili solo ex art. 162-bis c.p.p., nel casellario ai sensi dell'art. 3, D.P.R. citato (che in realtà ripete la previsione dell'art. 686 c.p.p., sul punto immodificata), senza considerare le previsioni sulla eliminazione delle iscrizioni.
4. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata sul punto senza rinvio, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l), con conseguente eliminazione della statuizione inerente alla concessione della sospensione condizionale della pena irrogata all'odierno ricorrente. Per il resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009