Sentenza 16 ottobre 2020
Massime • 1
In tema di notificazioni all'imputato, la modifica dell'elezione o dichiarazione di domicilio, intervenuta tra il deposito dell'atto e la consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica, non assume rilievo se non ai fini della notificazione degli atti successivi, in quanto il procedimento di notificazione inizia nel momento stesso dell'adozione dell'atto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il verbale che disponeva la rinnovazione del decreto di citazione era stato notificato al domicilio eletto risultante al momento in cui il provvedimento era stato adottato, a nulla rilevando che, prima che l'atto fosse stato inoltrato per la notifica, l'imputato avesse fatto pervenire una modifica della precedente elezione di domicilio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2020, n. 4052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4052 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2020 |
Testo completo
04052-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da N. sent. sez. 790 -Presidente TE Mogini U.P. 16/10/2020 Massimo Ricciarelli N. 983/2020 Emilia Anna Giordano Relatore - Gaetano De Amicis Riccardo Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. LA UL, nato il [...] a [...] 2. PO NI, nato il [...] in [...] 3. IA RC, nato il [...] a [...] 4. ES MA, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/04/2019 della Corte di appello di Bologna letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi di ES e LA ed il rigetto dei ricorsi di PO e IA;
udito il difensore delle parti civili Comune di Castelfranco Emilia e Comune di RP, Avv. Luca Scaglione, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese;
uditi i difensori degli imputati, Avv. Riccardo Pellicciardi per ES, Avv. Manfredo Termanini per IA e Avv. SI Zaccaria per PO, che Sol hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 aprile 2019 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena del 18 maggio 2017, ha: a) riqualificato ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. il reato di concussione di cui al capo P) e, previa concessione delle attenuanti generiche, ha rideterminato in anni tre e mesi uno di reclusione la pena irrogata a NI PO (funzionario dell'ufficio tecnico del Comune di Castelfranco Emilia), riconosciuta la continuazione rispetto ai reati di turbativa d'asta e corruzione propria di cui ai capi H) ed I); b) rideterminato in mesi cinque di reclusione ed euro 120,00 di multa la pena irrogata a UL LA (titolare della "LA s.a.s. di LA UL e C.") per il reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo H), commesso in concorso con il PO e con MA ES;
c) rideterminato in anni tre di reclusione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ex art. 319-bis cod. pen., la pena irrogata a MA ES per i reati di turbativa d'asta e corruzione propria di cui ai capi H), L) ed M), riconosciuta la continuazione fra essi e individuato quale reato più grave quello di corruzione di cui al capo L); d) rideterminato in mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa la pena irrogata a RC IA (funzionario dell'ufficio tecnico del Comune di RP) per il reato di turbativa d'asta sub M), concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 353, comma 2, cod. pen. e sostituita la predetta pena detentiva con la multa di euro 45.000,00 ex artt. 53 ss. della legge n. 689 del 1981. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di UL LA, deducendo con unico motivo vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in punto di accertamento della responsabilità a titolo concorsuale, per avere la Corte distrettuale ritenuto non provata la tesi difensiva della liceità della pattuizione tra MA ES e l'imputato con riferimento alla gara indetta dal Comune di Castelfranco Emilia per l'assegnazione di lavori di segnaletica stradale dell'importo di euro 37.000,00 (contestata nel capo H), e segnatamente agli aspetti di seguito indicati: a) all'affidamento del subappalto dell'opera al primo in caso di aggiudicazione dell'appalto al secondo;
b) all'assenza di qualsiasi contatto del LA sia con i legali rappresentanti delle altre ditte partecipanti alla gara pubblica che con i tecnici degli uffici del Comune di Castelfranco Emilia;
c) alla ritenuta irrilevanza del fatto che 2 alla gara avesse partecipato anche un altro imprenditore, tale TE OL, rimasto estraneo a qualsiasi accordo con le parti. Assume al riguardo il ricorrente: a) che l'accordo con il ES era privo di qualsiasi idoneità collusiva, atteso che la concessione dei lavori in subappalto al secondo, prevista in caso di aggiudicazione della gara da parte del primo, era permessa dalla previsione del bando;
b) che la partecipazione alla gara di un terzo soggetto, del tutto estraneo a qualsiasi relazione con gli imputati, escludeva la possibilità di individuare un unico centro decisionale di gestione delle offerte concordate, avendovi preso parte anche imprese che avevano formulato offerte del tutto estranee rispetto all'attività del ES;
c) che l'imputato, peraltro, ha intrattenuto rapporti solo con il ES, rimanendo estraneo alle attività illecite contestate a quest'ultimo con riferimento alle intese che sarebbero intercorse con il pubblico ufficiale PO;
d) che, pertanto, avrebbe dovuto ritenersi del tutto assente qualsiasi consapevole contributo causale dell'imputato alla ipotizzata gestione illecita della gara.
3. Nell'interesse di MA ES ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo vizi della motivazione riguardo all'ipotizzato concorso nel reato di turbativa di una pubblica gara indetta dal Comune di Castelfranco Emilia per l'assegnazione di lavori di segnaletica stradale dell'importo di euro 37.000,00 (capo H): non vi è prova, infatti, dei tempi e delle modalità di consegna di somme di denaro al PO, mentre l'ammontare della presunta dazione (stimato in misura pari al 2% del valore dell'appalto) è solo il frutto di una presunzione sfornita di qualsiasi sostegno probatorio, tenuto altresì conto del fatto che lo stesso imputato ha negato, nel corso delle conversazioni oggetto d'intercettazione ambientale, di aver consegnato somme di denaro al PO e di averlo corrotto.
3.1. Analoghe censure vengono dedotte nel secondo motivo, concernente il reato di turbativa di cui al capo M), avuto riguardo al fatto che alla data del 9 dicembre 2011 la lista delle ditte invitate era già completata e divenuta definitiva e che prima dell'unico incontro documentato fra il ES ed il coimputato IA, in data 14 dicembre 2011, le offerte erano state già presentate, senza alcuna prova che uno o più concorrenti avessero raggiunto un accordo con il ES per quantificare la cifra da indicare;
né dalle intercettazioni ambientali relative ai colloqui fra il ES e la sua segretaria sono emersi precisi riferimenti alle due gare oggetto d'indagine, citandosi più volte i Comuni di Castelfranco e di RP, senza operare alcun riferimento alle gare in contestazione.
3.2. Con il terzo motivo si deduce la mancanza della motivazione in merito alla denegata diminuzione di pena, tenuto conto dell'assenza di precedenti penali 3 A a carico, dell'età avanzata dell'imputato e della non particolare gravità del fatto di reato, mentre con il quarto motivo di doglianza si censura la presenza di vizi della motivazione in merito alle denegati attenuanti di cui agli artt. 323-bis e 62, n. 4, cod. pen., avuto riguardo al fatto che i lavori eseguiti dalle ditte risultate vincitrici sono stati regolarmente pagati, che le offerte da parte di tutte le imprese vennero presentate prima di un qualsiasi accordo con i referenti della P.A. e che dal comportamento delle imprese aggiudicatarie non è derivato in concreto alcun danno materiale o d'immagine alla stessa.
4. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RC IA, deducendo sette motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente esposto.
4.1. Con un primo motivo si censurano plurime violazioni di legge ex artt. 18, 19, 601, 161 e 162 cod. proc. pen. in relazione alla ordinanza pronunciata dalla Corte di appello nell'udienza del 5 aprile 2019, attesa la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, in quanto il decreto di citazione a giudizio nel separato processo originatosi per effetto dello stralcio della posizione del IA, operato dalla Corte in ragione dell'accoglimento della relativa eccezione di nullità alla precedente udienza del 13 dicembre 2018, non è stato notificato presso il nuovo domicilio eletto dall'imputato con raccomandata pervenuta alla Corte distrettuale il 29 gennaio 2019, nella quale si revocava ogni precedente elezione di domicilio, ma presso il vecchio domicilio che nel frattempo era stato revocato.
4.2. Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di accertamento dei presupposti del concorso nel reato di cui agli artt. 110, 353 cod. pen. (capo M), per avere la sentenza impugnata omesso di verificare, benchè sollecitata dalla difesa in sede di gravame, gli aspetti di contraddittorietà interna dei risultati delle intercettazioni e il contrasto fra essi ed altri elementi di prova documentale ed orale acquisiti nel giudizio, là dove, nel ritenere che a RP era il ES a fare da tramite fra l'ufficio pubblico e i partecipanti alla gara, ha travisato la censura difensiva inerente al fatto che il CO, nell'interloquire con il ES, aveva affermato per ben due volte di essersi occupato lui, non ES, della vicenda. Sipone altresì in rilievo che in una conversazione telefonica intercettata il 22 dicembre 2011 il ES, dopo la gara, chiedeva di sapere chi fosse il vincitore e quali fossero state le offerte dei singoli partecipanti, mentre il IA, sulla base della coerente risposta data in quell'occasione, non era a conoscenza di alcun accordo sottostante per la presentazione di offerte concordate. In altri passaggi, poi, la sentenza impugnata avrebbe travisato il contenuto delle prove facendo 4 M riferimento ad elementi di riscontro desunti da dichiarazioni confessorie e chiamate in correità tratte dalle intercettazioni ambientali e telefoniche, sebbene in dibattimento l'escussione di NU RI che aveva personalmente presenziato all'espletamento di talune attività d'indagine avesse consentito di chiarire che ella aveva smentito di avere predisposto le offerte di altre società concorrenti relativamente alla gara di appalto svoltasi in RP. Contraddittori, infine, devono ritenersi quei passaggi della motivazione ove si fa riferimento all'utilizzo da parte dell'imputato di un linguaggio criptico, laddove nessuna delle frasi ivi menzionate, che attesterebbero la consapevolezza dell'illecito in capo all'imputato, è stata da lui pronunciata, essendo stato egli il mero destinatario di affermazioni provenienti in realtà dal ES.
4.3. Con il terzo ed il quarto motivo si censurano vizi di contraddittorietà nella motivazione, là dove si fa riferimento: a) ad un incontro avvenuto in data 14 dicembre 2011 fra l'imputato ed il ES, ove sarebbero stati concordati i termini delle offerte di tutti i partecipanti, sebbene in sede di appello fosse stato evidenziato che il capo M), per il quale il IA è stato condannato a titolo concorsuale, contenesse scansioni temporali e precise indicazioni di condotte del tutto incompatibili con la ricostruzione prospettata nella sentenza, attribuendosi al solo ES un successivo accordo al quale il IA non ha mai preso parte;
b) alla operatività di una prassi basata sul subappalto reciproco nelle gare del Comune di RP, e dunque nella consapevolezza dell'imputato, sebbene in relazione alle altre gare da lui gestite in quel Comune fossero emerse prove che consentivano di escludere la concessione di subappalti nella esecuzione dei lavori.
4.4. Con il quinto ed il sesto motivo si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento al diniego delle invocate attenuanti di cui all'art. 62, nn. 4 e 6, cod. pen., avuto riguardo all'assenza di qualsiasi forma di lucro riconducibile alla persona dell'imputato, alle allegazioni difensive circa gli elementi indicativi della tenuità del danno arrecato nel caso di specie, nonché alla somma spontaneamente proposta con offerta reale al Comune di RP ed alla positiva attività svolta in favore di tale ente 4.5. Con il settimo motivo, infine, si censurano analoghi vizi in relazione alla ritenuta non meritevolezza del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, atteso che la stessa sentenza impugnata ha riconosciuto la marginalità del ruolo svolto dall'imputato nella vicenda.
5. Nell'interesse di NI PO ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo dieci motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente esposto. 5 5.1. Con un primo motivo si deducono vizi di erronea applicazione della legge processuale in relazione alla dichiarata inammissibilità per carenza d'interesse dei motivi indicati nei punti sub 1-A) e 2) dell'atto di appello, aventi ad oggetto la eccepita inutilizzabilità della deposizione resa dall'imprenditore SI SP - che aveva un rapporto di collaborazione con altro imprenditore, GI IA, imputato nel procedimento de quo - e la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui valorizzava documenti fatti oggetto di sequestro probatorio nei confronti dello IA e dichiarati inutilizzabili dal G.u.p.: motivi, questi, ritenuti inammissibili sulla base della prescrizione intervenuta già in primo grado per i reati oggetto delle imputazioni (capi A) e C) cui si riferivano le censure, ma rilevanti ai fini della confutazione della prospettiva accusatoria in quanto basata sulla ritenuta sussistenza di un sistema corruttivo diffuso presso il Comune di Castelfranco Emilia -, ed il cui accoglimento, di contro, avrebbe consentito di valutare profili di vantaggio per la difesa, determinando l'espunzione dalla motivazione di significativi elementi di riscontro esterno rispetto alle condotte contestate nei capi H), I) e P).
5.2. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono vizi di erronea applicazione della legge processuale in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'escussione della teste NA BR (dipendente del settore lavori pubblici del predetto Comune), oggetto di una ordinanza di revoca da parte del Tribunale di Modena, successivamente impugnata dall'odierno ricorrente in appello senza che la Corte di merito ne abbia considerato la rilevanza sotto il profilo della diversa e meno grave qualificazione giuridica dell'ipotesi concussiva contestata nel capo P), atteso che ella avrebbe potuto riferire, per quel che attiene all'affidamento operato in favore dell'imprenditore GG GE, su circostanze di fatto dirimenti in ordine all'assegnazione e al valore dell'appalto, alle cifre concordate e ad eventuali varianti in corso d'opera, avendo gestito direttamente le opere del cantiere. Peraltro lo stesso GG aveva più volte fatto riferimento, nella sua escussione dibattimentale, ad incontri avvenuti con la BR e al ruolo di rilievo dalla stessa assunto nella intera vicenda.
5.3. Con un terzo motivo si censura la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ex artt. 191, 405, 407, comma 3 e 526 cod. proc. pen., con riferimento alle intercettazioni telefoniche compiute dopo il 4 novembre 2011 e prima del 19 dicembre 2011, atteso che per l'indagine iniziata con l'iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. non è stata mai richiesta una proroga che autorizzasse compimento di atti d'indagine successivi alla richiamata scadenza del 4 novembre 2011. Ciò non di meno, l'eccezione di inutilizzabilità di tutti gli atti d'indagine compiuti dopo il quattro novembre 2011 e fino al 12 giugno 2012, data di una 6 nuova iscrizione, è stata erroneamente ritenuta infondata sulla base di un provvedimento di iscrizione che sarebbe avvenuto in data 19 ottobre 2011 a carico del PO, ma che non è stato rinvenuto in atti. Le ipotesi di reato oggetto di iscrizione, poi confluite nella richiesta di intercettazioni, erano le stesse del 19 marzo 2011, con la sola modifica della individuazione delle date di commissione del fatto e senza che vi sia stata una diversa iscrizione. L'eccezione, peraltro, rilevava con riferimento al reato di turbativa d'asta di cui al capo H), poiché, in difetto degli elementi di prova basati sulle conversazioni relative al periodo indicato, nessun contatto sarebbe risultato tra lo IA ed il PO relativamente all'affidamento diretto al LA di cui si fa cenno nell'imputazione.
5.4. Con un quarto motivo di doglianza si censurano vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al corretto inquadramento dell'istituto dell'affidamento diretto e al tipo di obblighi normativi che in tal caso ricadono sull'ente appaltante, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto integrato il reato di cui all'art. 353 cod. pen. sull'assunto che l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria con miglioramento e rifacimento della segnaletica stradale fosse una "gara", a prescindere dalla possibilità di procedere o meno con affidamento diretto: nel caso in esame l'affidamento era di importo inferiore alla soglia di quarantamila euro e l'imputato, quale responsabile del procedimento, non aveva alcun obbligo di rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, né vi erano criteri di scelta comunicati ai partecipanti ovvero un bando, seppure informale, di gara. Si evidenzia, infine, l'assenza di contatti telefonici in cui l'imputato ed il ES avrebbero concordato le ditte da invitare nell'ambito dell'indagine di mercato incorso, ovvero le relative percentuali di ribasso.
5.5. Con un quinto motivo si deducono analoghi vizi in relazione alla erronea individuazione dell'accordo collusivo, atteso che nessuna delle condotte attribuite al PO può inquadrarsi nell'ambito delle collusioni o dei mezzi fraudolenti così come tassativamente previsti dalla norma incriminatrice.
5.6. Vizi di omessa motivazione integrano il sesto motivo, ove si fa riferimento alla valutazione di prove a discarico dalla difesa addotte in relazione al capo I), non avendo la sentenza impugnata preso in esame con riguardo alla pretesa dazione di una tangente da parte del ES - le deduzioni concernenti i risultati delle intercettazioni, anche ambientali, delle conversazioni intrattenute dal ES con il SC, legale rappresentante della ditta per cui operava il primo: conversazioni che, inserite nel più ampio compendio probatorio delle altre intercettazioni e delle testimonianze in sede dibattimentale, mettevano in luce un ben diverso rapporto di credito-debito fra i due, nel quale il ES cercava di 7 ottenere compensi dal SC, forse anche millantando l'elargizione di compensi in favore della pubblica amministrazione.
5.7. Con il settimo motivo si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 318 e 319 cod. pen., avendo la sentenza impugnata ritenuto sussumibile la condotta ascritta al PO al capo I) nello schema della corruzione propria, sebbene la stessa, per quanto su evidenziato, dovesse correttamente inquadrarsi nell'ambito della corruzione impropria, essendosi trattato, nel caso in esame, di un'indagine di mercato non vincolante per la P.A., e non propriamente di una gara.
5.8. Con l'ottavo motivo si deduce l'inosservanza degli artt. 64, comma 3-bis e 210 cod. proc. pen., con la conseguente inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa da GE GG, che rivestiva la qualifica sostanziale di indagato e avrebbe dovuto essere sentito, pertanto, quale testimone assistito: lo stesso P.M. ne aveva chiesto l'interruzione della deposizione, riferendosi il dichiarante, nella propria versione dei fatti, alla presenza di accordi di natura corruttiva, non a richieste o comportamenti costrittivi o induttivi, né risulta, peraltro, che i Giudici di merito abbiano svolto una compiuta verifica sugli argomenti addotti a sostegno della necessità di una testimonianza assistita in relazione alla statuizione di condanna pronunciata per il reato di cui al capo P), che proprio su tali dichiarazioni inutilizzabili si è fondata.
5.9. Con il nono motivo si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 319-quater cod. pen., sull'assunto che la condotta attribuita all'imputato nel capo P) - ove la -non appare sussumibile nella deposizione del GG si consideri utilizzabile fattispecie dell'induzione indebita per la quale è intervenuta condanna, ma, semmai, in quella della corruzione, risultando carente l'abuso di potere o della qualità, mentre l'induzione risulterebbe collocata solo in un momento successivo alla promessa di denaro e non in una fase precedente ad essa, ossia nel momento successivo all'incontro del giugno 2011 in cui il PO avrebbe, secondo il - GG, sollecitato la dazione di denaro inizialmente promessa al momento del conferimento dell'appalto. Nel caso in esame, dunque, l'induzione avrebbe dovuto accompagnare la promessa, non la successiva dazione del dicembre 2011. Non esaminato deve ritenersi, in particolare, l'incontro nel corso del quale si sarebbe verificata l'induzione, atteso che il GG aveva già lavorato in plurime occasioni con il Comune di Castelfranco Emilia e che, prima di recarsi in Comune, un imprenditore gli aveva ricordato che per lavorare con quell'ente bisognava lasciare il 5% come tangente al responsabile dei lavori pubblici, ossia al PO. Non vi è alcun cenno, dunque, a comportamenti di prevaricazione ovvero a situazioni di abuso della qualità o dei poteri.
5.10. Con l'ultimo motivo, infine, si censura la mancanza di motivazione in relazione al diniego dell'invocata attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. 8 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Inammissibili devono ritenersi i ricorsi proposti nell'interesse di LA, ES e PO, in quanto manifestamente infondati ovvero incentrati su profili di mero fatto, reiterativi di doglianze già puntualmente esaminate e disattese nelle conformi sentenze di merito. La Corte distrettuale ha ricostruito analiticamente le vicende storico-fattuali oggetto dei temi d'accusa enucleati nelle correlative imputazioni, per un verso condividendo le conformi conclusioni cui era pervenuto il primo Giudice, per altro verso spiegando quali fossero gli elementi di prova in base ai quali affermare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, senza alcuna inosservanza 0 erronea applicazione delle norme sostanziali o processuali oggetto di censura, delle quali i Giudici di merito hanno offerto, di contro, una corretta interpretazione applicativa con riferimento al caso di specie. I rilievi al riguardo formulati dai ricorrenti si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in punto di fatto all'iter argomentativo tracciato nella sentenza di merito, dalla cui disamina emerge una puntuale risposta ai rilievi difensivi, avendo la Corte territoriale offerto, con motivazione logicamente adeguata, piena giustificazione dell'epilogo decisorio cui è pervenuta all'esito di un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali.
2. Entro tale prospettiva deve anzitutto ritenersi irrilevante, con riferimento alla gara indetta dal Comune di Castelfranco Emilia per l'assegnazione dei lavori di manutenzione ordinaria concernenti il miglioramento e rifacimento della segnaletica stradale, l'assunto secondo cui l'entità dei lavori avrebbe consentito lo svolgimento di una differente procedura con il loro diretto affidamento alla società del LA, atteso che il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione in cui la pubblica amministrazione procede all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il nomen iuris adottato ed anche in assenza di formalità, a condizione come verificatosi nel caso di specie - che siano - previamente indicati e resi noti i criteri di selezione e di presentazione delle offerte (Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, dep. 2018, Giugliano, Rv. 272227). Sulla base delle inequivoche risultanze probatorie offerte dai contenuti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali in motivazione puntualmente richiamate, nonché dagli esiti dei servizi di osservazione, dalle operazioni di perquisizione e sequestro e dagli accertamenti effettuati sul computer in uso alla segretaria del ES (Manuela RI, separatamente giudicata), i Giudici di merito hanno ли 9 posto in evidenza la fittizietà della relativa procedura di gara cui erano state ricostruendone i invitate a partecipare la società del LA ed altre due società prodromi, le modalità di svolgimento e la conclusione, caratterizzata dall'assegnazione dell'appalto al LA, dopo che il PO funzionario dell'ufficio tecnico comunale - ed il ES avevano deciso le ditte da invitare, predisposto, in base alle direttive impartite dal ES, le offerte da presentare attraverso l'ausilio offerto dalla segretaria del ES e preventivamente individuato la ditta aggiudicataria in virtù dell'offerta economicamente più bassa, nell'ambito di un'intesa corruttiva che prevedeva sia la corresponsione di un compenso al PO pari al 5% del valore dell'appalto, sia la possibilità di subappaltare i lavori così affidati, con la conseguenza che tutte le ditte interessate potevano di volta in volta trarre vantaggio dallo svolgimento della gara sulla base di una concertata ripartizione degli utili. Al riguardo, in particolare, la sentenza impugnata ha posto in rilievo: a) l'indebito intervento del PO per orientare l'esito della procedura in esecuzione di un accordo che coinvolgeva sia il ES che il LA, quale vincitore della gara (tanto che nelle richiamate conversazioni PO e ES parlavano del "lavoro andato a buon fine" e della documentazione da produrre, avendo il secondo già avuto conferma dal primo che "stava andando tutto avanti", mentre in seguito il LA ed il ES concordavano la posticipazione dell'appuntamento fissato per la firma del contratto ad un'altra data idonea ad accompagnare il primo, quale formale assegnatario, negli uffici del Comune); b) le circostanze relative alla predisposizione e compilazione di tutte offerte per la gara da parte della segretaria del ES, tanto che la pertinente documentazione relativa agli inviti non fu rinvenuta nella disponibilità delle ditte partecipanti, nè reperita all'interno del fascicolo presso il Comune di Castelfranco Emilia, ma rintracciata presso una sede privata, ossia nell'ufficio del ES;
c) la pluralità di incontri e contatti intervenuti tra il PO ed il ES, nonché tra quest'ultimo ed il LA (così come documentati dalle risultanze delle intercettazioni, dei tabulati telefonici e dei servizi di osservazione espletati dagli organi investigativi); d) il fatto che l'attività relativa alla partecipazione alla gara venne interamente gestita dal ES d'intesa con il LA e in costante contatto con il PO, quale unico responsabile della relativa procedura, sia predisponendo, con la collaborazione della sua segretaria, le offerte delle altre due imprese coinvolte (quella del LA e dell'Andreis), sia pianificando le procedure da adottare per giungere all'assegnazione in favore della società del LA, con l'obiettivo, palesato nel contratto successivamente stipulato tra il Comune e l'impresa risultata aggiudicataria, di ottenere il subappalto dei lavori;
e) la circostanza che in una conversazione svoltasi tra il LA ed il ES il 29 febbraio 2012 gli interlocutori 10 F abbiano fatto precisi riferimenti alla percentuale che di volta in volta veniva elargita al tecnico "compiacente" dell'ente appaltante (somma fissata nella misura del 5% dell'importo appaltato e che risultava difficile offrire, di contro, ai nuovi funzionari assunti presso alcuni dei Comuni facenti parte dell""orticello" del ES); f) la conseguente ricostruzione delle modalità operative e delle prassi seguite dal ES per consentire l'aggiudicazione degli appalti in favore di ditte compiacenti grazie al coinvolgimento dei responsabili degli uffici tecnici comunali, cui veniva riconosciuto un compenso nella misura del 5% (tanto che in una delle menzionate conversazioni, quella captata in auto fra il ES e la sua segretaria, si faceva riferimento proprio alla somma di euro 2.000,00, all'incirca corrispondente alla su indicata percentuale dell'intero importo dell'appalto de quo, fissato in euro 37.115,60, mentre in una conversazione intercorsa con EN SC, apparente titolare di una società riconducibile alla gestione di fatto del ES, quest'ultimo ribadiva la necessità delle dazioni di somme di denaro per ottenere gli appalti attraverso l'utilizzo di contante nella misura sopra indicata, proveniente da lavori svolti "in nero"); g) il ruolo centrale assunto nell'intera vicenda in esame dal ES, cui spettavano i compiti ben conosciuti anche dal - LA di svolgere l'opera di coordinamento con le ditte concorrenti alla gara e di - instaurare e mantenere i necessari contatti con il pubblico funzionario;
h) l'irrilevanza del fatto che alla gara nel suo esito finale già orientata sulla base - delle previsioni concordate dai predetti imputati - abbia partecipato anche un terzo estraneo all'accordo (ossia la ditta di TE OL, che nel caso di specie aveva presentato l'offerta meno favorevole tra quelle dei partecipanti, in quanto maggiormente in linea con i canoni di mercato e non "indirizzata" dal ES), derivando tale situazione dall'esigenza di deviare eventuali sospetti e limitare l'adesione a coloro che rientravano nella cerchia degli interessi del ES. La sentenza impugnata, dunque, ha dato conto sia dell'accordo corruttivo intervenuto con il PO e della relativa dazione di denaro nella percentuale correlata all'importo dei lavori, sia dell'influenza indebitamente esercitata dagli imputati sul regolare andamento della procedura di gara, facendo buon governo dei principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 18161 del 05/04/2012, Bevilacqua, Rv. 252638; Sez. 6, n. 653 del 14/10/2016, dep. 2017, Venturini, Rv. 269525), secondo cui la condotta di turbativa può realizzarsi non solo nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nel complesso procedimento che porta alla gara, del quale sono protagonisti gli stessi concorrenti, o fuori della gara medesima, assumendo rilievo la sola lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione. 11 Congruamente argomentato deve altresì ritenersi, quale logico corollario, il passaggio motivazionale ove la Corte distrettuale ha sottolineato il fatto che nel caso in esame, diversamente da quanto dedotto dal PO in sede di gravame, non si è trattato affatto di un'indagine di mercato non vincolante per la P.A. - sulla scorta di un argomento finanche in questa Sede reiterato -, ma dell'avvio di una gara le cui regole sono state violate anche dal predetto pubblico ufficiale al fine di percepire un'utilità economica non dovuta in quanto consapevole dell'illecito accordo predisposto dal ES, così dando ragione della corretta riconducibilità della condotta di corruzione contestata nel capo I) all'ipotesi normativa prevista dall'art. 319 cod. pen.
2.1. Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo ai fatti relativi all'assegnazione, da parte del Comune di Castelfranco Emilia, dei lavori per gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di copertura dell'Istituto scolastico "RCni" alla "Pamir s.r.l." di GE GG (capo P). Sulla base del compendio probatorio costituito, in particolare, dalle univoche risultanze delle intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza del PO e dei servizi di osservazione svolti dagli organi investigativi, le conformi decisioni di merito hanno illustrato, attraverso lineari sequenze argomentative, le dirimenti circostanze di fatto qui di seguito sinteticamente richiamate: a) che i lavori, senza che alcun contratto venisse formalizzato tra le parti, erano stati avviati dall'impresa del GG e terminati nel mese di Settembre 2011, in tempo per l'inizio delle attività scolastiche, atteso che la stipula del contratto venne effettuata solo il 20 novembre 2011, ossia un mese prima dell'incontro avvenuto tra il PO ed il GG a bordo di un'autovettura in sosta all'interno di un parcheggio situato di fronte ad una chiesta ubicata nelle immediate vicinanze dell'abitazione del PO (incontro nel corso del quale al pubblico funzionario venne consegnata una somma di denaro dall'imprenditore); b) che proprio nel mese di dicembre di quell'anno, infatti, il PO aveva fatto capire al GG di aver sistemato la sua pratica in maniera tale che egli potesse essere finalmente pagato;
c) che l'imprenditore, colpito dalle allusioni fatte dal pubblico funzionario alla rilevanza del proprio intervento al fine di sbloccare la situazione, emise quindi la fattura per i lavori svolti e si incontrò con il PO poco prima di Natale per consegnargli un "acconto sul pattuito"; d) che nei successivi incontri, avvenuti sino al marzo del 2012, il GG consegnò al PO ulteriori somme di denaro, mentre l'ultimo pagamento fu effettuato qualche giorno prima che venisse resa nota al pubblico la notizia dell'inchiesta penale;
e) che già in occasione dei primi contatti ed appuntamenti concordati dalle parti per verificare la situazione della scuola in vista dell'esecuzione dei lavori e parlare del prezzo del lavoro, il PO aveva fatto uno strano gesto con la mano, mostrando al GG le quattro dita, e costui aveva Ли 12 annuito senza dire niente;
f) che, ancor prima, allorquando il GG si era messo in contatto con il PO su suggerimento di alcuni imprenditori che gli avevano riferito che il Comune di Castelfranco Emilia cercava una ditta in grado di eseguire quei lavori da assegnare con "somma urgenza" qualcuno dei presenti all'incontro aveva fatto riferimento al probabile versamento di una somma pari al 5% in favore del pubblico funzionario. Le dichiarazioni rese dal GG sono state coerentemente ritenute attendibili dai Giudici di merito, che ne hanno escluso qualsiasi intento calunnioso, partitamente esaminando i vari aspetti del dettagliato contributo narrativo, indicandone gli elementi di riscontro (ad es., con riferimento all'incontro direttamente osservato dalla Polizia giudiziaria, alla sequenza temporale delle conversazioni oggetto di intercettazione e al sequestro della somma di denaro contante rinvenuta al momento dell'arresto, posta a raffronto con l'ultima delle dazioni effettuate dal GG qualche giorno prima dell'arresto) ed infine disattendendo i rilievi difensivi sulla base di argomentazioni congruamente illustrate ed esenti da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili, anche in relazione alle incertezze ed imprecisioni pur affiorate all'interno del racconto, in quanto ritenute scarsamente significative ed involgenti aspetti ricostruttivi (dei pregressi rapporti contrattuali con il Comune o della tempistica degli incontri con il PO) ritenuti di marginale rilevanza e, comunque, ininfluenti sulla consistenza del nucleo centrale di una deposizione connotata da una complessiva linearità e specificità dell'apporto dichiarativo. L'originaria imputazione di concussione è stata riqualificata in primo grado ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. sul rilievo che i pagamenti sollecitati dal pubblico ufficiale erano stati considerati dalla persona offesa come l'unico mezzo per vedere onorato un impegno che altrimenti sarebbe rimasto esclusivamente in forma verbale. Anche in relazione a tale profilo la sentenza impugnata ha condiviso, attraverso lineari sequenze argomentative, l'impostazione ricostruttiva della vicenda storico-fattuale oggetto del correlativo tema d'accusa, evidenziando come l'imprenditore trovatosi in una posizione di oggettiva debolezza in ragione della crisi che caratterizzava il settore abbia dato seguito alla pretesa economica del pubblico ufficiale dovendo in concreto valutare l'eventualità sia di non recuperare il compenso dovutogli per i lavori eseguiti in assenza di un formale contratto, sia di rimanere comunque tagliato fuori dall'assegnazione dei futuri appalti: una pressione da lui subita in forma non irresistibile, ma senz'altro rilevante sul piano della prefigurazione delle conseguenze che in concreto ne potevano derivare sotto il profilo economico e lavorativo. ли 13 f Correttamente rigettata la richiesta difensiva evocante la prospettata riqualificazione del fatto come ipotesi di corruzione, che necessariamente presuppone una situazione di parità non riscontrata nel caso di specie, deve altresì rilevarsi come la Corte distrettuale abbia fatto buon governo del principio al riguardo stabilito da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474), secondo cui il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti. A non dissimili conclusioni deve giungersi, sotto altro ma connesso profilo, per quel che attiene all'eccepita illegittimità della forma della deposizione del GG, che è stato correttamente ascoltato non ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., ma nella qualità di testimone, avendo la Corte territoriale congruamente spiegato le ragioni della sussumibilità del fatto contestato sub P) nello schema descrittivo della fattispecie prevista dall'art. 319-quater cit., anziché nell'ipotesi della corruzione di cui all'art. 319 cod. pen., al contempo osservando che, già al momento della prima audizione del dichiarante, nessuna iscrizione di reato era stata registrata nei suoi confronti e che, finanche sul piano sostanziale, alcun elemento sintomatico del reato di corruzione era a suo carico emerso in concreto.
2.2. Manifestamente infondate devono ritenersi le doglianze mosse dal ES in ordine al reato di turbativa d'asta di cui al capo M), concernente la gara pubblica indetta dal Comune di RP per l'assegnazione dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale per la sostituzione di barriere stradali, cui erano state invitate a partecipare la "Nuova Segnaletica Modenese s.r.l." ed altre imprese ("LA s.a.s", "Andreis Segnaletica stradale s.r.l." e la "Progetto Segnaletica s.r.l."), le cui attività venivano dai Giudici di merito ritenute comunque riferibili all'ambito d'influenza del ES. Sulla base delle convergenti risultanze probatorie offerte dagli esiti delle attività di osservazione e dal contenuto delle conversazioni oggetto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali in motivazione puntualmente richiamate, le decisioni di merito hanno posto in rilievo l'esistenza di un rapporto privilegiato fra il ES e RC IA, funzionario addetto all'ufficio tecnico comunale, che indebitamente forniva al primo notizie relative agli appalti ed agli stanziamenti previsti da quel Comune. Ли 14 Al riguardo, in particolare, sono state valorizzate le dirimenti circostanze di fatto relative: a) ad un incontro verificatosi tra i predetti imputati presso gli uffici della "Nuova Segnaletica Modenese", al cui esito il ES avviava una serie di contatti con i titolari delle aziende gravitanti nel settore, cui anticipava l'arrivo di una comunicazione via fax alla quale essi avrebbero dovuto dare immediata conferma;
b) al conseguente accordo fra i partecipanti alla gara sulle percentuali delle offerte al ribasso, che venivano concordate secondo un programma prestabilito e fra loro rispettivamente comunicato;
c) alla successiva aggiudicazione in favore della "Progetto Segnaletica" e all'anticipazione ufficiosa della relativa notizia dal IA al ES, che al riguardo sottolineava, a riprova del comune interesse degli imprenditori, il fatto che tutti avevano previsto la possibilità di fare ricorso a subappalti, tanto che in una successiva conversazione telefonica intercorsa con la sua segretaria egli faceva riferimento al fatto che, nonostante l'intervenuta aggiudicazione alla predetta impresa, sarebbe stata altra società (la "Nuova Segnaletica Modenese") ad eseguire i lavori in regime di subappalto da parte dell'impresa aggiudicataria;
d) alla discussione insorta nella conversazione fra il ES e il titolare dell'impresa vincitrice (TO CO) in relazione alla percentuale dei lavori che avrebbe dovuto essere affidata in subappalto (pretendendo il ES una percentuale del 50%, mentre il CO rivendicava il diritto ad un maggior guadagno); e) al fatto che, nel corso della discussione, il ES lo redarguiva precisando di essere lui il reale promotore della procedura di gara, poiché tutte le proposte inviate erano state predisposte a seguito di sue esplicite direttive, avendo avuto egli dei contatti con il IA al fine di predeterminare quali imprese dovessero essere invitate;
f) alla conseguente definizione dell'intesa fra le due società nei termini puntualmente riscontrati dall'esito di una perquisizione svolta nell'ufficio del ES, ove era sequestrato un appunto in cui il titolare dell'impresa aggiudicataria si impegnava ad affidare in subappalto alla "Nuova Segnaletica Modenese" lavori per un importo complessivo (di euro 22.000,00) pienamente corrispondente a quello indicato in un secondo appunto, di contenuto analogo, sequestrato presso l'ufficio della impresa subappaltatrice (documentazione, questa, trasmessa via fax da! ES al CO e in seguito, una volta da questi sottoscritta, ritrasmessa al primo); g) alle dichiarazioni rese in dibattimento dal titolare dell'impresa aggiudicataria, là dove ebbe a riconoscere l'esistenza di una prassi tra le ditte partecipanti agli appalti, al fine di spartire i lavori e affidarseli reciprocamente in subappalto. Congruamente argomentati risultano, inoltre, i passaggi motivazionali dai Giudici di merito dedicati alla dettagliata disamina ed alla correlativa confutazione delle doglianze difensive al riguardo prospettate, avendo la sentenza impugnata puntualmente illustrato le modalità operative del ruolo da intermediario svolto dal ли 15 ES fra l'ente pubblico che indiceva la gara-nel caso in esame rappresentato dal IA - e i titolari delle imprese concorrenti, sottolineando in particolare il fatto che l'incontro fra i due coimputati, avvenuto in una sede privata (ossia presso l'ufficio del ES) il 14 dicembre 2011, dunque dopo la delibera assunta dall'amministrazione comunale in data 9 dicembre 2011, era stato richiesto non appena il ES aveva appreso dallo stesso IA le informazioni relative all'importo dei lavori di manutenzione oggetto di gara ed era finalizzato a definire e concordare i termini delle offerte che le varie ditte dovevano presentare nell'ambito della procedura: offerte che dovevano essere preordinate e presentate in maniera coordinata fra i diversi partecipanti, messi in preallerta dallo stesso ES in vista dell'imminente arrivo di un invito cui essi avrebbero dovuto rispondere positivamente. Logicamente coerente con il complesso delle risultanze probatorie or ora esposte deve pertanto ritenersi la conclusione cui la sentenza impugnata è pervenuta, nel ritenere pienamente integrata la contestata fattispecie incriminatrice sulla base del rilievo che alcuna effettiva competizione concorrenziale in realtà si svolse tra i partecipanti, per essere stata dagli imputati preordinata una coalizione finalizzata a ripartire attraverso il successivo - affidamento in subappalto - l'importo della pubblica commessa in base ad accordi interni fra le imprese formalmente partecipanti, in modo da alterare il risultato finale della procedura di gara in palese contrasto con l'interesse pubblico alla scelta del miglior offerente all'esito di un percorso procedimentale rispettoso dei principî di trasparenza ed imparzialità.
2.3. Ciò posto, deve conclusivamente rilevarsi come la decisione impugnata abbia fatto buon governo dei principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui: a) integra il reato di turbata libertà degli incanti la "collusione" tra il preposto alla gara ed uno dei concorrenti, per effetto della quale il primo fornisca al secondo suggerimenti e consigli ai fini della determinazione del contenuto dell'offerta da presentare (Sez. 6, n. 57251 del 09/11/2017, Vigato, Rv. 271728); b) la turbativa può realizzarsi non solo nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nel complesso procedimento che porta alla gara, del quale sono protagonisti gli stessi concorrenti, o al di fuori della gara medesima;
ciò che assume rilievo è solo il fatto che il comportamento posto in essere provochi quella lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 4293 del 19/01/2000, Virgili, Rv. 220515; Sez. 6, n. 18161 del 05/04/2012, Bevilacqua, cit.); c) rilevano in tal senso anche i comportamenti strumentalmente orientati a minare la regolarità della gara, fin dalle fasi finalizzate alla individuazione dei relativi requisiti per la partecipazione (Sez. 6, n. 653 del 14/10/2016, dep. 2017, ли 16 Venturini, cit.); d) il reato di turbata libertà degli incanti è un reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cersosimo, Rv. 275163). Nel caso di specie, dunque, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dai ricorrenti, limitatisi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ovvero a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, che in questa Sede, evidentemente, non è assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato. Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, invero, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dai ricorrenti articolate.
2.4. Della pretesa errata valutazione probatoria dei contenuti delle conversazioni oggetto delle intercettazioni in motivazione puntualmente richiamate con riferimento a ciascuna delle posizioni processuali esaminate non può tenersi conto in questa Sede, considerato che nel giudizio di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza di un travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (ex plurimis, Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190). Nel caso di specie, di contro, non emergono affatto difformità connotate da "decisività ed incontestabilità", qualità, queste, che presuppongono una realtà manifesta e priva di ambiguità, non riscontrabile a fronte di una dettagliata e coerente disamina delle vicende storico-fattuali oggetto dei correlativi temi d'accusa, sulla cui base riposa un esito interpretativo delle intercettazioni non scisso, ma specificamente inserito nel contesto delle emergenze probatorie e ragionevolmente sorretto da un giudizio di merito privo di incoerenze od illogicità, limitandosi di converso i ricorrenti a prospettare ipotesi ricostruttive diverse o alternative del contenuto di frasi e dialoghi estrapolati al di fuori di una visione ли 17 complessiva dei fatti, ovvero a coglierne profili marginali ed affatto decisivi ai fini dell'incidenza sulla congruità dell'apprezzamento di volta in volta operato nelle conformi decisioni di merito.
2.5. Manifestamente infondate devono ritenersi le doglianze oggetto dei primi tre motivi di ricorso del PO, in questa Sede riproposte pur a fronte delle, congruamente motivate, sequenze argomentative dalla Corte distrettuale dedicate al rigetto delle rispettive eccezioni di rito, ove si consideri: a) che la rilevanza probatoria della deposizione e dei documenti menzionati nel primo motivo di ricorso (v., in narrativa, il par. 5.1.) è stata correttamente esclusa sia per carenza d'interesse, in quanto l'incidenza di tali fonti di prova risultava comunque delimitata in relazione all'accertamento delle ipotesi di reato per le quali era stata già pronunziata declaratoria di estinzione per prescrizione o assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto, sia in ragione della ininfluenza degli effetti della richiesta in questa Sede, peraltro, solo aspecificamente formulata - sulla univocità del compendio probatorio già acquisito in ordine alla valutazione delle ulteriori e diverse ipotesi di reato oggetto delle statuizioni di condanna da parte della Corte d'appello, che al riguardo non ha fondato il suo giudizio su quegli atti, richiamando i plurimi elementi probatori già valorizzati dal primo Giudice ed in particolare l'esito delle attività d'intercettazione, rispetto alle quali il ricorrente non si è, sotto tale specifico profilo, confrontato;
b) che della richiesta di rinnovazione istruttoria attraverso l'audizione della teste BR già ritenuta superflua dal Giudice di primo grado in quanto avrebbe dovuto riferire su circostanze di fatto oggetto di una dettagliata escussione di altra testimone è - stata puntualmente spiegata la non decisività ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., sia in ragione della genericità dei temi oggetto della richiesta, sia per la rilevata sovrapponibilità dell'evocato apporto probatorio della teste rispetto al suo coinvolgimento nei dialoghi intercettati sul cui contenuto rimesso alla prudente - interpretazione del Giudice ella avrebbe dovuto riferire;
c) che in ordine alla prospettata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali (v., in narrativa, il par. 5.3.) la sentenza impugnata ha richiamato e condiviso le ragioni poste a fondamento della ritenuta infondatezza della relativa eccezione dall'ordinanza di rigetto emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Modena il 17 ottobre 2012, che sulla base di puntuali e dettagliate argomentazioni incentrate sulla disamina delle risultanze documentali offerte dalla progressione delle iscrizioni delle notizie di reato osservava come per i capi d'imputazione relativi ai reati per i quali vi era stata condanna non poteva considerarsi vigente un termine di durata delle indagini (il 4 novembre 2011) che, in tesi, era già scaduto, atteso che quei reati (capi H), I) e P) erano stato stati contestati come commessi a far tempo dal novembre 2011 e che le intere attività d'indagine si erano svolte entro ли 18 il termine semestrale dalla commissione dei fatti, con la conseguenza che l'intero materiale probatorio acquisito per effetto del ricorso allo strumento captativo doveva considerarsi pienamente utilizzabile quale che sia stato il successivo momento di iscrizione nel registro degli indagati;
d) che è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui, qualora il P.M. acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., egli deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti (Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, M., Rv. 264191); e) che, infine, secondo l'insegnamento al riguardo dettato da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne al contempo la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato: onere, quest'ultimo, che in relazione alla deduzione dell'eccezione qui reiterata il ricorrente non ha assolto.
2.6. Congruamente giustificate, alla luce di una globale e condivisa valutazione dei criteri direttivi dettati dall'art. 133 cod. pen., devono altresì ritenersi le valutazioni di merito afferenti sia alla dosimetria della pena concretamente irrogata, sia al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, come è noto, può essere legittimamente motivato dal giudice non solo sulla base di un complessivo apprezzamento di gravità delle accertate condotte delittuose, ma anche con la rilevata assenza di elementi o circostanze di segno positivo a tal fine valutabili, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della predetta diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. Parimenti adeguata deve ritenersi la giustificazione del diniego delle invocate circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 4, e 323-bis cod. pen., che la Corte di merito ha ritenuto di escludere, in punto di fatto, sulla base di un complessivo - ed in questa Sede non sindacabile, perché ragionevolmente motivato -apprezzamento di gravità dei reati contestati in ragione dei significativi importi previsti per l'aggiudicazione degli appalti nelle relative procedure di gara e del rilevante danno cagionato alla pubblica amministrazione, che nei casiли 19 541 esaminati non ha potuto avvalersi di una corretta selezione delle offerte, ma ha provveduto alla designazione di contraenti che, come puntualmente evidenziato nella impugnata sentenza, le hanno proposte con il massimo ribasso e sulla base di intese collusive ed accordi finalizzati ad alterare le regole di concorrenza fondate sul rispetto della par condicio e dei principi di trasparenza ed imparzialità.
3. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni dianzi esposte i ricorsi proposti dal LA, dal ES e dal PO devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, sì come rispettivamente liquidate alla stregua delle correlative statuizioni decisorie in dispositivo meglio precisate.
4. A diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine al ricorso proposto nell'interesse del IA, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza del profilo di doglianza oggetto del primo motivo. Al riguardo emerge dagli atti: a) che con ordinanza del 5 aprile 2019 la Corte d'appello ha provveduto alla riunione della posizione del IA a quelle degli altri imputati, dopo che nella precedente udienza del 13 dicembre 2018, rilevata la nullità della notifica del decreto di citazione in appello in quanto non avvenuta nell'ultimo domicilio eletto dall'imputato, aveva disposto il rinvio del processo all'udienza del 5 aprile, ordinando contestualmente il rinnovo dell'adempimento presso il domicilio da lui eletto;
b) che con la richiamata ordinanza del 5 aprile 2019 la Corte rigettava altresì l'eccezione di nullità della notifica dalla difesa proposta sul rilievo che la stessa sarebbe dovuta avvenire nello stesso indirizzo, ma presso un differente domiciliatario, stante la modifica dell'elezione di domicilio comunicata con una raccomandata prevenuta nella Cancelleria della Corte in data 29 gennaio 2019. Nel caso di specie risulta pacificamente dagli atti che la modifica del domicilio è intervenuta ed è stata comunicata alla Corte prima che l'atto da notificare (ossia il decreto di citazione del 19 febbraio 2019) venisse inoltrato all'UNEP (in data 21 febbraio 2019) per il relativo adempimento. Da tale sequenza procedimentale, tuttavia, non possono trarsi le conseguenze che il ricorrente ne fa derivare in termini di nullità, avendo la Corte d'appello correttamente osservato, nella richiamata ordinanza di rigetto, che la citazione dell'imputato per la nuova udienza dibattimentale era stata disposta con la ли 20 precedente ordinanza del 13 dicembre 2018, dunque anteriormente alla comunicazione della modifica del domicilio eletto. Sebbene il decreto di citazione a giudizio recasse la data del 19 febbraio 2019, l'ordine di rinnovarne la notifica presso il domicilio in quel momento a conoscenza dell'Autorità giudiziaria era stato emesso nella precedente udienza, unitamente all'originario decreto del quale veniva modificata la sola data di comparizione. Ciò posto, deve rilevarsi come l'ordinanza abbia fatto buon governo del principio stabilito da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 51998 del 30/09/2014, Mastrochirico, Rv. 261447), secondo cui, in tema di notificazione all'imputato, nessun rilievo può attribuirsi ad una dichiarazione o elezione di domicilio che interviene dopo il deposito in cancelleria del provvedimento da notificare, dovendosi tener conto della predetta dichiarazione o elezione solo per la notificazione degli atti successivi. Si registra al riguardo, per vero, un diverso orientamento giurisprudenziale, secondo cui la notificazione all'imputato è legittimamente eseguita al domicilio precedente quando la comunicazione della modifica di questo è intervenuta in data successiva a quella in cui l'atto è stato inoltrato all'ufficiale giudiziario, poiché, a norma dell'art. 162, comma 4, cod. proc. pen., la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui pervengono all'autorità procedente (Sez. 5, n. 47096 del 15/07/2014, Iori, Rv. 261259). Tale indirizzo, tuttavia, non può essere condiviso, poiché è al momento del deposito in Cancelleria dell'atto che occorre avere riguardo, non alla successiva fase della notificazione di esso, che costituisce un segmento procedimentale ulteriore, sia giuridicamente che cronologicamente successivo e del tutto distinto dalla sua emissione. Ne deriva, come già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 51998 del 30/09/2014, Mastrochirico, cit.), che ogni modificazione dei dati preordinati al procedimento di notifica, che intervenga successivamente al deposito in Cancelleria di un provvedimento, non ha alcun rilievo ai fini della notificazione di quest'ultimo, dovendosene tener conto solo ai fini della notificazione degli atti successivi. Ne consegue, ancora, che può tenersi conto di un'elezione di domicilio soltanto se essa risulti dagli atti nel momento in cui il provvedimento da notificare viene depositato in Cancelleria, dovendo altrimenti la relativa notifica espletarsi sulla base delle pregresse indicazioni, per come desumibili dagli atti in possesso dell'Autorità che procede. Sotto tale profilo deve altresì soggiungersi che l'art. 171, comma quarto, del previgente codice di rito del 1930 disponeva - similmente a quanto stabilito dall'art. 162, comma 4, cod. proc. pen. - che ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto deve essere comunicata dall'imputato alla ли 21 Cancelleria od alla Segreteria dell'ufficio che procede e che finché questo non abbia ricevuto la dichiarazione sono valide le notificazioni disposte nei luoghi risultanti dagli atti. La locuzione "notificazioni disposte" equivale a "notificazioni in corso di esecuzione", che non siano state cioè ancora eseguite al momento della comunicazione del mutamento del domicilio, pur dopo che gli atti siano stati già consegnati all'ufficiale giudiziario (Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989, dep. 1990, Bettinelli, Rv. 184919). Correttamente motivata, in definitiva, deve pertanto ritenersi l'ordinanza di rigetto della su esposta eccezione difensiva, là dove se ne è ritenuta l'infondatezza sul rilievo che nel caso di specie l'iter del procedimento di notifica aveva già avuto inizio nel momento stesso in cui la Corte d'appello aveva chiaramente esternato a verbale il proprio intento di darvi corso con un atto di impulso che avrebbe poi trovato il suo naturale prosieguo, con la richiesta di notifica all'Ufficiale giudiziario, ed il suo rituale perfezionamento, con la successiva consegna dell'atto al destinatario. Le ragioni di doglianza esposte nel primo motivo di ricorso devono pertanto ritenersi infondate.
4.1. Manifestamente infondate, inoltre, devono ritenersi le doglianze oggetto del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, involgendo profili già esaminati, con riferimento alle posizioni degli altri ricorrenti, nei precedenti parr. 2.2., 2.3 e 2.4., le cui considerazioni devono intendersi qui integralmente richiamate e ribadite anche in relazione alle analoghe censure dedotte dal IA. Deve solo soggiungersi, al riguardo, che alcuna valenza di decisività idonea a travolgere la coerenza del percorso motivazionale della impugnata sentenza può attribuirsi alla conversazione telefonica intercettata il 22 dicembre 2011 (v., in narrativa, il par. 4.2.), il cui contenuto viene dal ricorrente evocato in una prospettiva del tutto slegata dal contesto della specifica vicenda storico-fattuale in cui quel dialogo s'inserisce e dalla puntuale disamina che le conformi decisioni di merito vi hanno dedicato nel ricostruire sul piano probatorio, anche alla luce di altre intercettazioni, e in particolare di quella relativa alla precedente conversazione svoltasi il 13 dicembre 2011, la dinamica dei rapporti fra il ES ed il IA a seguito della determinazione dirigenziale di approvazione del progetto dei lavori in data 9 dicembre 2011, che conteneva anche l'elenco delle ditte da invitare. Sotto tale specifico profilo, infatti, Giudici di merito hanno, con congrue argomentazioni, evidenziato l'irrilevanza della tempistica legata all'incontro avvenuto presso l'ufficio del ES il 14 dicembre 2011, ossia dopo il richiamato provvedimento del 9 dicembre, atteso: a) che la richiesta di quell'incontro avvenne Ми 22 appena il ES, proprio nella conversazione del 13 dicembre, apprese dal IA dell'importo dello stanziamento previsto (di euro 60.000,00) per l'assegnazione dei lavori di manutenzione da realizzare in primavera;
b) che, pur essendo state individuate le ditte da invitare alla gara, l'incontro era finalizzato a concordare i termini delle offerte da presentare in maniera coordinata fra i vari partecipanti, i quali proprio a tale fine vennero avvisati dal ES dell'imminente arrivo di un invito al quale avrebbero dovuto rispondere positivamente;
c) che proprio al termine di quell'incontro il ES intraprese una serie di telefonate alle vaie imprese coinvolte, anticipando ai responsabili l'inoltro da parte del Comune del fax relativo all'invito alla gara;
d) che alla cura di quel genere di pratiche di affidamento dei lavori era preposto proprio il IA, predisponendo i progetti dei lavori da eseguire e scegliendo le ditte da invitare;
e) che l'irritualità del comportamento legato al fatto di aver preavvertito il ES della gara doveva correttamente intendersi non quale atto dotato di autonoma rilevanza penale, ma quale elemento sintomatico, unitamente all'insieme dei numerosi altri elementi che venivano a comporre il quadro probatorio, della condotta di turbativa successivamente posta in essere.
4.2. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, deve ritenersi che i motivi di censura enucleati nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo di ricorso hanno già ricevuto un'adeguata ed esauriente risposta nelle conformi decisioni di merito, sulla base di un quadro argomentativo linearmente tratteggiato ed esente da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili. Non risultando tuttavia il ricorso, in ragione della rilevata infondatezza del suo primo motivo, affetto da immanenti cause di inammissibilità prima facie rilevabili, deve contestualmente rilevarsi come il reato contestato al ricorrente sub M) (commesso nel dicembre del 2011) risulti estinto in ragione dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale (il 1° maggio 2019). La valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al richiamato profilo di doglianza consente infatti di rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato. Dal che non può non discendere l'obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità (ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), dovendosi di contro escludere ex actis, per quanto sopra esposto, la necessità o possibilità di giungere ad una decisione più favorevole all'imputato per gli effetti di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
4.3. Logicamente assorbite, per quanto or ora esposto, devono ritenersi le doglianze oggetto degli ultimi tre motivi di ricorso (v., in narrativa, i parr.
4.4. e 4.5.). Vanno mantenute ferme, infine, le adottate statuizioni civili, alla luce dell'ampia motivazione con cui la sentenza impugnata, al pari della confermata 23 sentenza di primo grado, ha valutato il compendio probatorio e ribadito la responsabilità del ricorrente, con la conseguente sua condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che vengono liquidate secondo le correlative statuizioni in dispositivo meglio precisate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IA RC perché il delitto di cui al capo M è estinto per prescrizione e conferma le statuizioni civili. Dichiara inammissibili i ricorsi di LA UL, PO NI e ES MA e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì IA RC e ES MA alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dal Comune di RP, che si liquidano in euro tremilacinquecentodieci, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A., nonché PO NI, ES MA e LA UL alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dal Comune di Castelfranco Emilia, che si liquidano in euro tremilacinquecentodieci, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. Così deciso il 16 ottobre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente TE Mogini Gaetano De Amicis Stropum DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 FEB 2021 IL CANCELLIERE E Patrizia Di Laurenzió 2422 4