Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2020, n. 4052
CASS
Sentenza 16 ottobre 2020

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In tema di notificazioni all'imputato, la modifica dell'elezione o dichiarazione di domicilio, intervenuta tra il deposito dell'atto e la consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica, non assume rilievo se non ai fini della notificazione degli atti successivi, in quanto il procedimento di notificazione inizia nel momento stesso dell'adozione dell'atto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il verbale che disponeva la rinnovazione del decreto di citazione era stato notificato al domicilio eletto risultante al momento in cui il provvedimento era stato adottato, a nulla rilevando che, prima che l'atto fosse stato inoltrato per la notifica, l'imputato avesse fatto pervenire una modifica della precedente elezione di domicilio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2020, n. 4052
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4052
    Data del deposito : 16 ottobre 2020

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