Sentenza 9 novembre 2017
Massime • 3
In tema di turbata libertà degli incanti, le condotte costituenti reato possono essere realizzate anche nell'intervallo tra l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, atteso che la prima ha una valenza meramente endoprocedimentale ed è solo con l'aggiudicazione definitiva che il procedimento di scelta del contraente giunge al termine.
In tema di turbata libertà degli incanti, il ricorso a "mezzi fraudolenti" consiste in qualsiasi artificio, inganno o mendacio idoneo ad alterare il regolare funzionamento della gara. (Fattispecie relativa alla presentazione, da parte di uno dei concorrenti, di false attestazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per conseguire l'aggiudicazione).
Integra il reato di turbata libertà degli incanti la "collusione" tra il preposto alla gara ed uno dei concorrenti, per effetto della quale il primo fornisca al secondo suggerimenti e consigli ai fini della determinazione del contenuto dell'offerta da presentare.
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali La turbativa illecita di cui all'art. 353 può essere realizzata anche nella complessa procedura che precede la indizione della gara, purché essa abbia idoneità ad alternarne il risultato finale, assumendo rilievo la sola lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione. Le condotte alternativamente indicate dalla norma incriminatrice, attraverso le quali si può impedire o turbare la gara, non devono, infatti, necessariamente essere perpetrate nel momento preciso in cui la gara si svolge, ben potendo realizzarsi in qualunque momento dell'iter procedimentale che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2017, n. 57251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57251 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2017 |
Testo completo
5 7251-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 086 Presidente - EN Carcano -CC 09/11/2017 Maurizio Gianesini R.G.N. 27656/2017 Andrea Tronci Laura Scalia AN Corbo Relatore - - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. TO RO, nato a [...] il [...];
2. AV DA, nato a [...] il [...];
3. IA OR, nato a [...] ed Arnone il 26/04/1955; 4. IV AL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/04/2017 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AN Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi, per i ricorrenti IA e IV, rispettivamente, gli avvocati Andrea Giubertoni e Alessandro Gasparini, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 28 aprile 2017, il Tribunale di Torino, pronunciando, per quanto rileva in questa sede, sulle richieste di riesame M presentate nell'interesse di RO TO, OR IA, DA AV e AL IV, ha confermato l'ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che aveva disposto nei confronti dei medesimi, in concorso tra loro e con altri, l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione a tutti e quattro per il reato di turbata libertà degli incanti, commesso il 27 luglio 2015, e, con riguardo ai primi tre, anche per il reato di truffa aggravata ai danni del comune di Torino, commesso dall'aprile 2015 al 20 giugno 2016. 1.1 L'ordinanza impugnata ha ritenuto che sussistono i gravi indizi di colpevolezza per il reato di turbata libertà degli incanti a carico di TO, IA, AV e IV, per avere influito sul regolare svolgimento della gara d'appalto indetta dal comune per l'affidamento in concessione del servizio di bar-ristoro presso il Palazzo di Giustizia, agendo con collusioni e mezzi fraudolenti, il primo, quale legale rappresentante della società "Service Companies s.r.l.", il secondo quale amministratore occulto della società unitamente a EN MA, il terzo quale commercialista della stessa ditta, e il quarto quale pubblico ufficiale responsabile dell'ufficio "Contrattualistica" del comune di Torino, e componente della commissione della gara in questione. In particolare, RO TO, anche in concorso con OR IA e DA AV, avrebbe: -) autocertificato falsamente, in sede di istanza di partecipazione alla gara, di non essere mai stato dichiarato fallito e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del disciplinare di gara, relativi al pregresso svolgimento di preparazione o somministrazione di alimenti e bevande al pubblico per almeno n. 60 pasti medi giornalieri;
-) depositato, in sede di offerta, a titolo di cauzione provvisoria, una polizza fideiussoria del valore di euro 32.650,00, emessa da soggetto non abilitato al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, e procurata da EN MA;
-) consegnato, in risposta a richiesta del comune di Torino, dopo l'aggiudicazione provvisoria e prima dell'aggiudicazione definitiva della gara, documenti attestanti fatti inesistenti predisposti da AV, su richiesta sua, di MA e di IA, e costituiti da un contratto di cessione di ramo d'azienda in favore della "Service Companies s.r.l.", nel quale era incluso anche il trasferimento dei requisiti di capacità inerenti alla preparazione e somministrazione di alimenti al pubblico, da due contratti di affidamento del servizio di preparazione pasti o di somministrazione di alimenti e bevande e dalle pertinenti dichiarazioni di buon esito. IV, invece, per il tramite di MA AV, GI SS e AN NI, avrebbe informato MA, IA e TO delle offerte degli altri concorrenti e consentito ai medesimi di modificare l'offerta presentata a nome della "Service Companies s.r.l.". 2 Ал L'ordinanza impugnata, inoltre, ha ritenuto che sussistono i gravi indizi di colpevolezza per il reato di truffa aggravata ai danni del comune di Torino a carico di TO, IA e AV, per avere indotto l'ente locale, con le condotte precedentemente descritte, ad aggiudicare la gara per l'affidamento in concessione del servizio di bar-ristoro presso il Palazzo di Giustizia alla "Service Companies s.r.l.", sebbene si trattasse di società insolvente e priva dei requisiti richiesti dal bando di gara, con danno per il soggetto pubblico consistito nel mancato incasso del corrispettivo dell'appalto, dei canoni di locazione e nell'impossibilità di riscuotere la fideiussione di euro 32.650,00. L'ordinanza impugnata, invece, ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di corruzione, ascritto nell'ordinanza genetica a TO, IA e IV, per avere, i primi due, in concorso con altri, promesso al terzo, quale pubblico ufficiale preposto al servizio ed alle procedure di gara per l'affidamento in concessione del servizio di bar-ristoro presso il Palazzo di Giustizia, la somma di 4.000,00 euro, in cambio delle informazioni relative alle offerte degli altri concorrenti, del consenso a far sostituire l'offerta presentata a nome della "Service Companies s.r.l.", dell'omesso controllo sulle falsità, incongruenze e irregolarità della documentazione presentata dalla "Service Companies s.r.l." per la partecipazione e l'aggiudicazione della gara, delle facilitazioni concesse ai fini della individuazione della data di decorrenza dell'obbligo di pagamento dei canoni di affitto, nonché dell'omessa denuncia nei confronti di TO in ordine alla mendace dichiarazione di non essere stato dichiarato fallito.
1.2. Nelle more del procedimento, già prima della pronuncia dell'ordinanza impugnata, nei confronti di IV, la misura della custodia in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari;
con successivi provvedimenti, il medesimo IV, TO, IA e AV hanno ottenuto l'attenuazione del trattamento cautelare e sono tutti attualmente sottoposti alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe l'avvocato Luciano Santoianni, sostituto processuale del difensore di fiducia di RO TO, gli avvocati Christian Ferretti e Silvia Paganessi, quali difensori di fiducia di OR IA, gli avvocati Roberto Trinchero ed Enrico Fontana, quali difensori di fiducia di DA AV, e l'avvocato Alessandro Gasparini, quale difensore di fiducia di AL IV.
3. Il ricorso dell'avvocato Santoianni, nell'interesse di TO, è articolato in 3 Al tre motivi.
3.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di turbata libertà degli incanti in relazione alla collusione con il pubblico ufficiale IV. Si deduce, innanzitutto, che, mentre in motivazione si esclude la sussistenza dei gravi indizi per il reato di turbata libertà degli incanti con riferimento alla dazione di 4.000,00 euro a IV, il dispositivo non contiene tale precisazione. Si contesta, poi, la sussistenza dei gravi indizi con riferimento all'indicazione di informazioni da parte del pubblico ufficiale. Da un lato, infatti, si rileva che un possibile movente della propalazione delle notizie è individuato nell'esigenza di assicurare una aggiudicazione valida della gara, evitando di selezionare imprese riferibili alla vecchia gestione, formalmente dichiarata fallita e, così, di dover procedere all'annullamento dell'aggiudicazione, come era già accaduto nelle more. Dall'altro, poi, si rappresenta che le informazioni fornite non attenevano a notizie veritiere e certamente non potevano riferirsi al contenuto dell'offerta di "Ladisa s.p.a.": non solo quest'ultima fu depositata solo in data 19 maggio 2015, ossia il giorno dopo il cambio dell'offerta da parte di "Service Companies s.r.l.", ma non vi sono nemmeno concreti elementi per ritenere che IV apprese del contenuto dell'offerta di "Ladisa s.p.a." tramite canali non ufficiali», essendo illogica l'attribuzione di significato indiziante all'ammissione del pubblico ufficiale di aver incontrato per ragioni di ufficio i referenti delle varie imprese partecipanti alla gara. Si aggiunge, quindi, che la riferibilità a IV della notizia secondo cui dietro "Ladisa s.p.a." si nasconderebbero i titolari della vecchia gestione non è soluzione logicamente accettabile perché desunta da un colloquio telefonico tra TO e MA, nel corso del quale il primo dice al secondo di aver appreso di tale circostanza e della fonte dell'informazione solo mediatamente, e precisamente da AN NI, ritenuto dal Tribunale un probabile millantatore.
3.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento agli artt. 1, 146 e 147 della legge fallimentare, e 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di turbata libertà degli incanti e di truffa aggravata in relazione alla dichiarazione, resa da TO in sede di istanza di partecipazione alla gara, di non essere mai stato dichiarato fallito. Si deduce che TO non è mai stato dichiarato fallito, e che non si estende allo stesso, come persona fisica, la dichiarazione di fallimento delle società "Sistema s.r.l." e "CO.GE.AP. s.r.l.", di cui egli era legale rappresentante, stante il disposto degli artt. 1, 146 e 147 della legge fallimentare. Si aggiunge che l'art. "M 38 d.lgs. n. 163 del 2006 ed il disciplinare di gara, nello specifico l'art. 11, 4 го prevedono sì come condizione ostativa il concordato preventivo o fallimentare, la dichiarazione di fallimento, la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione controllata, ma avendo riguardo all'aggiudicatario, e non, invece, al suo legale rappresentante.
3.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento all'art. 275 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce che il Tribunale ha illegittimamente valorizzato, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, il fatto qualificato come corruzione nella richiesta e nel provvedimento cautelare genetico, pur ritenendo di non poter dare una corretta definizione giuridica all'accadimento oggetto di tale contestazione. Si rileva, inoltre, che non è precisato perché non sarebbe idonea una misura interdittiva a norma dell'art. 290 cod. proc. pen., e che è manifestamente illogico valorizzare, per escludere l'idoneità della misura degli arresti domiciliari, il riferimento al luogo interessato dalle illecite vicende, ossia il palazzo di giustizia.
4. Il ricorso degli avvocati Ferretti e Paganessi nell'interesse di IA è articolato in due motivi.
4.1. Con primo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento agli artt. 273, comma 1, e 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per l'omessa valutazione degli elementi favorevoli all'indagato. Si deduce che la difesa, in sede di riesame, aveva evidenziato che: -) nella conversazione telefonica intercorsa tra EN MA e tale EN D'NN in data 6 giugno 2015, oggetto di intercettazioni, il primo aveva detto al secondo di aver vinto la gara per il Tribunale di Torino "da solo", con la società di cui è amministratore RO TO, ed aveva inoltre espressamente escluso un ruolo per OR», salvo ad avergli presentato «questo di Torino»; -) da due conversazioni intercorse in data 30 giugno 2015 una tra IA e MA AV, e l'altra tra quest'ultimo e MA, risultava come IA avesse trattenuto per sé la somma di 4.000,00 euro da consegnare ad AV, per un pregresso credito nei confronti dello stesso, nonostante si trattasse di somma destinata a perfezionare l'accordo corruttivo, disinteressandosi, quindi, del rischio di far saltare l'«affare»; -) dalla conversazione intercorsa nella medesima data, ma in orario successivo, tra IA e MA, non poteva desumersi un accordo tra i due per ritardare il versamento in attesa di ottenere garanzie, in 5 quanto AV non era in grado di fornire garanzie;
-) già nella conversazione intercorsa tra IA e MA in data 16 giugno 2015, emergeva come il secondo avesse chiesto un prestito al primo di 4.000,00 euro, dimostrando così l'estraneità del medesimo dall'affare; -) in numerose conversazioni, TO aveva fatto riferimento a MA come l'«unico titolare», o l'unico soggetto di cui eseguisse le direttive;
-) la decisione di sostituire l'offerta risultava presa dal solo MA, mentre IA era rimasto estraneo a qualunque contatto telefonico in argomento;
-) dalla conversazione intercorsa in data 9 luglio 2015 tra AV e GI SS, il quale, unitamente ad AN NI, avrebbe svolto la funzione di mediatore con il pubblico ufficiale IV, emergeva l'assenza di pregressi rapporti tra SS e IA (SS chiede: «Mi dai per favore il numero di IA che non so chi sia? Ti ringrazio.»); -) la visita al bar da parte di IA dopo l'aggiudicazione è circostanza del tutto irrilevante;
-) i consigli forniti da IA a TO, ed emersi dalla conversazione intercorsa tra i due i 18 giugno 2015, erano consistiti nell'invito a contattare un commercialista, DA AV, e nell'approfittare dei contratti facenti capo al ramo di azienda acquistato da "Service Companies s.r.l.", ed erano stati affiancati dal rimprovero di aver realizzato un falso per non aver parlato precedentemente con lui. Si osserva che il Tribunale non si è confrontato con le circostanze appena indicate e con le inferenze logiche desumibili dai precisati elementi.
4.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, nonché alla proporzionalità ed adeguatezza della misura disposta. Si deduce che concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati sono escluse dall'assenza di coinvolgimento in altre attività imprenditoriali o negli affari di EN MA. Si aggiunge che la misura della custodia in carcere non è adeguata, né proporzionata alle eventuali esigenze da fronteggiare, anche perché i fatti sono circoscritti, i precedenti penali sono risalenti ed assolutamente eterogenei, e non è fornita valida motivazione in ordine alla prevedibile applicabilità di una pena superiore ai tre anni.
5. Il ricorso degli avvocati Trinchero e Fontana nell'interesse di AV è articolato in cinque motivi.
5.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento all'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma 6 dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si deduce, innanzitutto, che DA AV non è il commercialista della società, come erroneamente indicato nei capi di imputazione: la stessa ordinanza impugnata afferma la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del medesimo «indipendentemente dalla prestazione di una formale e continuativa attività professionale al servizio della Service Companies s.r.l.». Si deduce, in secondo luogo, che la documentazione falsa relativa ai contratti di affidamento del servizio di preparazione pasti o di somministrazione di alimenti e bevande non è riferibile a AV: le due dichiarazioni di buon esito dei contratti in questione non sono riferibili alla sorella del ricorrente;
molto più limitatamente, una sola delle due dichiarazioni proviene da una società in rapporti d'affari con un'impresa rappresentata dalla parente LA AV. Si deduce, in terzo luogo, che la difesa aveva proposto una lettura alternativa delle conversazioni intercettate, evidenziante come DA AV interviene nell'operazione quale tecnico in una singola questione concernente «i corrispettivi», e risulta ignaro delle ragioni per le quali la Guardia di Finanza, nel marzo 2015, aveva acquisito presso il notaio Ghirardini copia del contratto di cessione del ramo di azienda in favore della "Service Companies s.r.l.", ipotizzando problematiche di natura fiscale. Si deduce, in quarto luogo, che erroneamente si ritiene trasmessa dallo studio del notaio Ghirardini a AV, via mail, una copia modificabile del contratto di cessione del ramo di azienda in favore della "Service Companies s.r.l.", utilizzabile per eventuali falsificazioni: la trasmissione è avvenuta in data 31 ottobre 2014, ossia proprio giorno di stipula dell'atto notarile, e l'atto fu inviato in formato "pdf", quindi non modificabile, per fini fiscali.
5.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce che presso lo studio e l'abitazione di AV non è stata rinvenuta documentazione contabile sulle nuove società di IA e TO, ma solo appunti relativi alle stesse, e che è erronea l'affermazione di collegamenti dello stesso con società in rapporti con "Service Companies s.r.l." o, comunque, partecipanti a gare di interesse di quest'ultima. Si rileva, inoltre, che i fatti risalgono all'estate 2015, e, quindi, a quasi due anni prima dell'adozione della misura cautelare, e che, sul punto, la motivazione dell'ordinanza impugnata è assolutamente generica.
5.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento all'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), 7 cod. proc. pen., avendo riguardo alla proporzionalità della misura cautelare disposta. Si deduce che, in ogni caso, il ruolo svolto da AV è marginale, in quanto limitato alla predisposizione di documenti rappresentativi di fatti fatti inesistenti, su richiesta dei coindagati IA, MA e TO.
5.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento all'art. 275, comma 1, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo all'adeguatezza della misura cautelare disposta. Si deduce che la condotta illecita è assolutamente occasionale ed episodica, che AV è del tutto privo di precedenti penali, e che, sul punto, la motivazione dell'ordinanza impugnata è «meramente di stile».
5.5. Con il quinto motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla violazione del divieto di applicazione della misura della custodia in carcere per la prevedibile irrogazione di una pena non superiore ai tre anni. Si deduce che la violazione del divieto è desumibile dalla contenuta gravità del fatto e dello stato di incensuratezza del ricorrente.
6. Il ricorso dell'avvocato Gasparini nell'interesse di IV è articolato in tre motivi, con i quali si lamenta, congiuntamente, violazione di legge, con riferimento agli artt. 110 e 353 cod. pen. e con riferimento agli artt. 309 e 521 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si deduce che l'ordinanza impugnata, escludendo la sussistenza del reato di corruzione, ha privato di logica intrinseca la ricostruzione unitaria delle condotte di tutti gli indagati in termini di collusione, eliminando la finalità comune, ed ha così sostituito alla originaria contestazione altro addebito, caratterizzato da diversa conformazione strutturale. Si rappresenta, precisamente, che la ipotizzata condotta delittuosa di IV, secondo il Tribunale del riesame, a differenza di quanto ritenuto nell'ordinanza genetica, si sarebbe realizzata al di fuori di qualsiasi accordo o cointeressenza, e mediante la rivelazione di un dato, quello indicante la somma di 170.000,00 euro come importo della precedente aggiudicazione, o errato, posto che la precedente aggiudicazione era avvenuta per una somma nettamente più bassa, o relativo sì al contenuto dell'offerta della "Ladisa s.p.a.", ma sotto mentite spoglie, in ogni caso divulgato al fine di favorire il rialzo del prezzo di aggiudicazione. Si rileva che in questo modo viene 8 во meno la finalità unitaria che dovrebbe caratterizzare il concorso di persone nel reato di turbata libertà degli incanti. Si deduce, poi, che la tesi della riferibilità dell'informazione al contenuto dell'offerta di "Ladisa s.p.a." trova un ostacolo difficilmente superabile: il dato "incriminato" risulta essere stato rivelato già in data 11 maggio 2015, come si evince da una conversazione intercettata intercorsa tra EN MA e RO TO, quindi ben prima del 19 maggio 2015, data della presentazione dell'offerta di "Ladisa s.p.a.". Si aggiunge che erroneamente la tesi appena indicata è stata ritenuta avvalorata dalla conversazione n. 7540 del 4 giugno 2015, intercorsa tra MA e TO: in realtà, occorrerebbe comunque dimostrare l'alterazione dei protocolli cartaceo ed informatico del comune di Torino, prima di poter affermare che IV in data 11 maggio 2015 già poteva conoscere il contenuto dell'offerta di "Ladisa s.p.a.". Si deduce, ancora, che la tesi della riferibilità dell'informazione al prezzo della precedente aggiudicazione, in quanto errato per eccesso, avrebbe il significato di un inganno in danno dei concorrenti ed a vantaggio del solo comune di Torino. Si deduce, infine, che la diversa ricostruzione del fatto implica una la formulazione di una ipotesi accusatoria autonoma da parte del Tribunale sulla base di dati di fatto diversi, in violazione dei poteri spettanti a detto giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo esame in ordine alla posizione di AL IV, con riferimento al profilo dei gravi indizi concernenti il reato di turbata libertà degli incanti come al medesimo contestato. Complessivamente infondati, invece, sono i ricorsi presentati nell'interesse di RO TO, OR IA e DA AV.
2. Le censure formulate nei ricorsi, quanto al profilo dei gravi indizi di colpevolezza, impongono innanzitutto l'esame di questioni relative alla configurabilità del reato di turbata libertà degli incanti, che, sebbene non esplicitamente dedotte, costituiscono presupposto per la decisione. In particolare, occorre precisare se le condotte illecite possano essere integrate anche dalla presentazione di documentazione ideologicamente mendace da parte di uno dei concorrenti per dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per conseguire l'aggiudicazione, se i comportamenti penalmente rilevanti possano essere realizzati anche dopo l'aggiudicazione provvisoria, e se le «collusioni» tra il preposto alla gara ed uno dei concorrenti 9 possano essere costituite anche da "suggerimenti" e "consigli” dati dal primo al secondo ai fini della determinazione del contenuto dell'offerta da presentare.
2.1. Quanto al primo quesito, deve rilevarsi che la presentazione, da parte di uno dei concorrenti, di documentazione contenente false attestazioni O informazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per conseguire l'aggiudicazione è condotta idonea ad integrare gli estremi della condotta del reato di turbata libertà degli incanti. L'art. 353 cod. pen., infatti, indica come condotte rilevanti, se funzionali a turbare la gara, oltre alla violenza, alla minaccia, all'offerta di doni o promesse, o a collusioni, anche il ricorso ad «altri mezzi fraudolenti». La locuzione appena trascritta è sicuramente idonea ad includere anche l'utilizzo di documenti mendaci attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'aggiudicazione di una gara: in linea generale, l'espressione «mezzi fraudolenti» richiama il concetto di "frode", che, secondo il comune linguaggio, significa "qualsiasi inganno, artificio o astuzia malvagia con cui si sorprende l'altrui buona fede"; inoltre, il legislatore penale, sia pure in relazione ad una disciplina di "settore" quella dei reati tributari, riferisce espressamente la fraudolenza ad ipotesi di mendacio documentale (cfr. artt. 2 e 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). La soluzione indicata, inoltre, sembra pienamente coerente con l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che i «mezzi fraudolenti» consistono in qualsiasi artificio, inganno o mendacio concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, configurabile anche in un danno potenziale e mediato (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 40831 del 08/06/2010, Dell'Aquila, Rv. 248788, nonché Sez. 6, n. 8443 del 08/05/1998, Misuraca, Rv. 212223), e, almeno in una occasione, ha ritenuto correttamente individuato il mezzo fraudolento in una falsa attestazione (Sez. 6, n. 40831 del 2010, cit., in relazione al mendacio documentale relativo all'assenza di rapporti con altre imprese partecipanti alla gara). Né, in senso contrario, può richiamarsi l'affermazione secondo cui non integra il tentativo di turbativa di pubblico incanto il deposito di documentazione viziata da falsità materiale, quando la stessa sia oggettivamente inidonea a dar luogo all'ulteriore sviluppo dell'iter procedimentale a causa di un'evidente irregolarità formale (così Sez. 6, n. 118 del 02/10/2012, dep. 2013, Palermo, Rv. 254008): il principio appena enunciato, infatti, asserisce non l'inidoneità, in linea generale, del falso documentale a costituire mezzo fraudolento, bensì l'inidoneità, a tale fine, del documento mendace intrinsecamente privo di attitudine a produrre effetti sulla gara.
2.2. Con riferimento al secondo quesito, è corretto concludere nel senso che i comportamenti integranti il reato di turbata libertà degli incanti possono essere 10 го realizzati anche dopo l'aggiudicazione provvisoria, purché non oltre il momento dell'aggiudicazione definitiva. In questo senso, va innanzitutto evidenziato che il termine «gara», impiegato dal legislatore, secondo l'accezione etimologica di comune uso, implica il riferimento ad una "competizione", sicché risulta arbitrario delimitarne l'ambito di pertinenza a fasi anteriori alla definizione di quest'ultima. In linea con questa conclusione, la giurisprudenza, con riferimento agli incanti previsti dal codice di procedura civile, ha osservato che l'utilizzo, nell'art. 353 cod. pen., del termine "gara" in luogo di "asta" è «chiaramente indicativo dell'intenzione del legislatore di sanzionare non solo le turbative materiali allo svolgimento delle procedure di incanto, ma tutte le condotte tipiche che si inseriscono nell'ambito della procedura, falsandone l'esito», fino alla «vendita definitiva» del bene (così Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270338). Con specifico riferimento alle procedure relative all'aggiudicazione dei contratti ad evidenza pubblica, poi, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza amministrativa, il procedimento di "gara" si conclude con l'aggiudicazione definitiva: è costante, infatti, l'affermazione secondo cui l'impugnazione giurisdizionale dell'aggiudicazione provvisoria è meramente facoltativa, «dato il carattere endoprocedimentale di detto atto» (così Cons. Stato, Sez. IV del 07/11/2014, n. 5497; nello stesso senso, tra le altre, Cons. Stato, Sez. V del 08/09/2008, n. 4241). Questo profilo, del resto, è stato valorizzato, sia pure a contrario, in precedenti giurisprudenziali di legittimità per giungere ad escludere la sussumibilità nello schema di cui all'art. 353 cod. pen. di condotte successive all'aggiudicazione, espressamente individuando quest'ultima come «il momento formale da prendere in considerazione nella costruzione della fattispecie penalistica», anche perché in quell'istante quale sorge l'interesse giuridicamente rilevante ad impugnare gli atti di gara (cfr. Sez. 1, n. 46546, del 11/11/2005, Castiglione, Rv. 232960, che, proprio partendo dalla premessa appena indicata, ha reputato estranee al paradigma del reato di turbata libertà degli incanti condotte successive all'aggiudicazione definitiva, come quelle costituite da pressioni poste in essere per convincere un concorrente escluso a rinunciare ad un ricorso).
2.3. Relativamente al terzo quesito, risulta condivisibile la soluzione, secondo cui le «collusioni» tra il preposto alla gara ed uno dei concorrenti possono essere costituite anche da accordi in attuazione dei quali il primo fornisce al secondo "suggerimenti" e "consigli" ai fini della determinazione del contenuto dell'offerta da presentare. Innanzitutto, come condivisibilmente osservato in precedenti decisioni, ai fini della configurabilità del reato di turbata libertà degli incanti, rileva anche 11 l'accordo collusivo tra il soggetto preposto alla gara ed uno dei partecipanti alla stessa, posto che la circostanza aggravante di cui all'art. 353, comma secondo, cod. pen., riferita al soggetto preposto alla gara per il solo fatto della funzione ricoperta, ha riguardo a tutte le condotte previste dal primo comma del medesimo articolo (così, espressamente, Sez. 6, n. 28157 del 17/06/2014, Luce, Rv. 261903; analoghe conclusioni, implicitamente, alla luce della fattispecie esaminata, sono raggiunte da Sez. 6, n. 37337 del 10/07/2003, D'Amico, Rv. 227320). E' poi principio consolidato, in relazione al quale non emergono ragioni per dissentire, quello secondo cui la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 12298 del 16/01/2012, Citarella, Rv. 252555, nonché Sez. 6, n. 37337 del 10/07/2003, D'Amico, Rv. 227320). Tenendo conto di tali premesse, l'accordo attuato mediante la fornitura di suggerimenti dal soggetto preposto alla gara, sulla base della propria esperienza e delle proprie competenze professionali, eventualmente avvalendosi di notizie riservate, ad uno dei concorrenti al fine di aiutarlo ad individuare il miglior contenuto dell'offerta per aggiudicarsi la gara costituisce condotta di collusione rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 353 cod. pen. Il comportamento appena descritto, invero, costituisce un ausilio indebito, offerto da chi dovrebbe garantire la correttezza e quindi la parità di condizioni dei concorrenti, a vantaggio di uno solo di essi, e, quindi, a danno degli altri, con modalità idonee ad influire sul normale svolgimento delle offerte. Ovviamente, però, la collusione, in quanto "accordo", per essere tale, presuppone una intesa, che precede, o quanto meno accompagna, l'attività di indebita agevolazione: quest'ultima, in assenza di "accordo", eventualmente, può rilevare in quanto espressione di uno degli altri mezzi fraudolenti». In quest'ordine di idee sembra orientarsi la giurisprudenza, quando assume che la propalazione di informazioni scorrette, sia pure al fine di scoraggiare il destinatario della notizia a partecipare alla gara, è condotta idonea ad integrare uno dei possibili «altri mezzi fraudolenti» (cfr. Sez. 6, n. 42770 del 11/07/2014, Santoro, Rv. 260726).
3. Ai fini dell'esame delle censure formulate nei ricorsi, inoltre, essendo queste incentrate sulla correttezza logico-giuridica della ricostruzione dei fatti ad opera del Tribunale del riesame, è utile, in premessa, l'esposizione di una sintesi unitaria di quanto l'ordinanza impugnata ha ritenuto accertato sia con riferimento alla gara in relazione alla quale si assumono commessi i reati in contestazione, sia con riferimento alle condotte poste in essere dai ricorrenti, salvo ulteriori specificazioni che saranno rese in relazione alle singole posizioni. 12 3.1. La gara per l'affidamento in concessione del servizio di bar-ristoro presso il Palazzo di giustizia di Torino, mediante asta pubblica, è stata indetta dal comune di Torino il 22 aprile 2015. L'ente territoriale ha fissato la base d'asta in euro 130.600,00, i termini per la presentazione delle offerte fino al 19 maggio 2015, e la data per l'apertura delle buste nel 20 maggio 2015; con provvedimento del 20 maggio 2015, ha nominato una commissione aggiudicatrice formata da tre dirigenti o funzionari del Comune di Torino, tra i quali, come componente, AL IV, funzionario del Servizio Contratti Attivi ed Associazioni. Nella seduta pubblica del 20 maggio, relativa all'apertura delle buste, si è registrata la presenza di cinque offerte, tra cui quella di "Service Companies s.r.l.", rappresentata nell'occasione da AN NI, si è formulata richiesta di integrazione documentale a questa e ad altra società per il mancato inserimento nell'istanza di partecipazione della dichiarazione di cui all'art. 7 del bando, concernente il pregresso svolgimento dell'attività di preparazione o somministrazione di alimenti e bevande, e si è esclusa l'offerta di altro dei cinque concorrenti. Nella successiva seduta del 28 maggio 2015, si è disposta l'aggiudicazione provvisoria alla "Service Companies s.r.l." per un canone annuo pari a 205.000,00 euro, prezzo del caffè ad euro 0,90 e prezzo del pasto-base ad euro 6,40, dandosi atto che le altre tre partecipanti ammesse alla gara risultavano aver offerto, come canone annuo, gli importi di 141.000,00 euro, di 151.200,00 euro e di 170.000,00 euro (quest'ultima, precisamente, era l'offerta di "Ladisa s.p.a."). Nella stessa seduta, l'ente ha riservato l'aggiudicazione definitiva alla verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di gara e delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà. Successivamente, in data 18 giugno 2015, è stata richiesta documentazione alla "Service Companies s.r.l." comprovante l'esistenza dei requisiti relativi alla pregressa esperienza professionale. Dopo la produzione documentale da parte della "Service Companies s.r.l.", in data 27 luglio 2015 è stata disposta, in favore della stessa, l'aggiudicazione definitiva con provvedimento che ha dato atto dell'effettuazione dei controlli sulle autocertificazione presentate e sul possesso dei requisiti richiesti.
3.2. Per quanto attiene alle condotte fino all'aggiudicazione provvisoria, i rapporti tra i ricorrenti e gli altri indagati sono ricostruiti alla luce delle conversazioni telefoniche intercettate e dei tabulati delle utenze cellulari ad essi riferite. TO,Le conversazioni telefoniche attestano contatti tra RO amministratore della "Service Companies s.r.l.", e EN MA in funzione della partecipazione alla gara. In particolare, TO, in una conversazione del 2 maggio 2015, diceva a MA che, nel preparare l'offerta, aveva dichiarato 13 falsamente il requisito di cui all'art. 7 del disciplinare, relativo allo svolgimento, diretto ed in proprio, dell'attività di preparazione o somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di almeno sessanta pasti medi giornalieri («dovevo per forza bluffare un po'»); dalla documentazione acquisita, risulta allegata all'istanza di partecipazione alla gara la dichiarazione di aver svolto l'attività richiesta presso l'albergo "Baia del re". In una conversazione dell'8 maggio 2015, successivamente al deposito dell'offerta presso il comune di Torino, avvenuto il 5 maggio 2015, TO riferiva a MA dei suoi contatti con MA AV, e, per effetto dell'intervento di questo, con GI SS ed AN NI, e di aver appreso sia della eventualità di dover effettuare un «regalino», sia dell'avvenuta presentazione di due offerte concorrenti, delle quali una proveniente dal vecchio gestore per 170.000,00 euro. In una conversazione dell'11 maggio 2015, TO rappresentava a MA che NI ed SS si erano recati in comune ed avevano ricevuto l'informazione della necessità di cambiare l'offerta e di portarla a 195.000,00 euro;
nella stessa conversazione TO parlava della richiesta di denaro per 4.000,00 euro avanzata da SS e NI, al fine di consegnarla al funzionario comunale "amico", MA dichiarava di essere disposto a versare la somma solo in cambio di garanzie, e TO replicava prospettando di onerare i predetti SS e NI del procacciamento della metà dell'importo, in quanto gli stessi, come da accordi iniziali, sarebbero subentrati in subappalto nella gestione del bar. Dall'analisi dei tabulati telefonici, risulta che TO, in data 11 maggio 2015, dieci minuti prima di telefonare a MA, era stato contattato da NI, e che quest'ultimo, a sua volta, quindici minuti prima di raggiungere telefonicamente TO, aveva intrattenuto una conversazione con IV per circa un minuto. In linea generale, peraltro, risultano diversi contatti tra NI e IV a partire dal 25 marzo 2015, e, in particolare due contatti sia il 22 aprile 2015, giorno di pubblicazione del bando di gara, sia il 23 aprile 2015. Nelle successive conversazioni del medesimo 11 maggio 2015, TO diceva a MA di essere stato contattato da SS, come effettivamente risultava dai tabulati telefonici, di aver ricevuto conferma del consiglio ad offrire 195.000,00 euro, perché il vecchio gestore avrebbe offerto almeno 170.000,00 euro, ossia la somma per la quale aveva ottenuto la precedente aggiudicazione, e gli rappresentava che occorreva rischiare 4.000,00 euro»; i due, inoltre, concordavano di presentare un'offerta ancora più alta, pari a 200.000,00 euro. In data 18 maggio 2015, come risulta delle annotazioni del protocollo del comune di Torino, la "Service Companies s.r.l." ritirava l'offerta presentata il 5 maggio a mezzo raccomandata, e ne presentava, a mano, una nuova. 14 Ал Subito dopo l'aggiudicazione provvisoria, datata 28 maggio 2015, infine, TO e MA commentavano l'offerta di "Ladisa s.p.a.", a loro dire pari a 171.000,00 euro, e commentavano «quello là sapeva tutto».
3.3. Con riferimento alla fase successiva all'aggiudicazione provvisoria, l'ordinanza impugnata segnala ulteriori contatti tra i ricorrenti e gli altri indagati, in particolare per il versamento del denaro da destinare al Pubblico ufficiale e per la "sistemazione" della documentazione concernente i requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Per quanto concerne versamento del denaro, dalle conversazioni intercorse tra TO, MA, AV, IA ed SS risulta, in particolare, che MA, tramite un non meglio identificato soggetto, indicato come Natale, aveva fatto pervenire i 4.000,00 euro ad IA, il quale, invece di consegnare, in ottemperanza dei pregressi accordi, la somma a MA AV, che a sua volta avrebbe dovuto "girarla" a SS e NI, aveva trattenuto la stessa adducendo ragioni di compensazione per precedenti crediti nei confronti di quest'ultimo. Per quanto riguarda la "sistemazione" della documentazione, risultano conversazioni tra TO, AV ed IA a partire dal momento della richiesta del comune in data 18 giugno 2015, dopo l'aggiudicazione provvisoria, di presentare entro dieci giorni la documentazione comprovante le attività svolte. In una prima conversazione del 18 giugno 2015, TO ammetteva di non aver mai svolto l'attività richiesta come requisito dal disciplinare e di non avere contratti relativi al servizio presso l'albergo "Baia del re". In una conversazione dello stesso giorno, immediatamente successiva, IA diceva a TO di avere l'idea», e lo invitava a chiamare DA AV, per sfruttare, in luogo dei riferimenti alla "Baia del re", il contratto di acquisito, da parte di "Service Companies s.r.l.", del ramo di azienda della ditta "Servizi Integrati". Il giorno seguente, dopo un contatto telefonico con AV, TO chiamava MA e gli riferiva di aver parlato con il professionista, il quale dopo avergli detto: se avete, diciamo così, giocato un attimo d'azzardo all'inizio, dovete per forza continuare», aveva discusso con lui dell'utilizzazione del contratto di acquisto del ramo di azienda della ditta "Servizi Integrati" e del coinvolgimento di due ditte a loro vicine per ottenere le dichiarazioni di buon esito di contratti di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. A queste conversazioni faceva seguito, in data 29 giugno 2015, la presentazione da parte di TO, presso il comune di Torino, di documentazione concernente in particolare: il contratto di cessione di ramo d'azienda tra "Service Companies s.r.l." e "Servizi Integrati s.r.l."; il contratto di affidamento del servizio di preparazione di pasti tra "Casino Riva s.r.l." e "Servizi Integrati s.r.l."; 15 la dichiarazione di buon esito del contratto rilasciato da "Casino Riva s.r.l." a "Servizi Integrati s.r.l."; il contratto per la somministrazione di alimenti e bevande tra "Crimar di CR EL & C. s.a.s." e "Servizi Integrati s.r.l.”; la dichiarazione di buon esito del contratto rilasciato da "Crimar di CR EL & C. s.a.s." a "Servizi Integrati s.r.l.". Dalle acquisizioni investigative, è risultato che la "Crimar di CR EL & C. s.a.s." ha avuto rapporti d'affari con "La Quattro s.r.l." rappresentata da LA AV, sorella di DA AV, e che la "Casino Riva s.r.l." è stata sciolta e posta in liquidazione il 25 settembre 2015 e le sue quote sono state acquisite da una società la cui rappresentante, tale NA YL, era rappresentante di trentasei società, in gran parte in liquidazione, ed in stretto legame, anche alla luce delle conversazioni telefoniche intercettate, con TO ed IA. E' inoltre emerso che la copia del contratto di cessione di ramo d'azienda tra "Service Companies s.r.l." e "Servizi Integrati s.r.l.", trasmessa da TO al comune di Torino, conteneva l'indicazione che nel ramo d'azienda sono compresi i requisiti «e inerenti alla preparazione e somministrazione di alimenti al pubblico»>, non presente nell'atto notarile in originale, né in quello depositato presso l'Agenzia delle Entrate;
è stato inoltre accertato che la documentazione relativa al contratto in questione presso il notaio Ghirardini era contenuta in una cartellina recante l'indicazione "Studio AV" e che un file contenente copia dell'atto è stata inviata dallo studio notarile sia a AV, sia a TO.
3.4. L'ordinanza impugnata rappresenta anche l'esistenza di irregolarità relative alla prestazione delle garanzie ed alle pregresse dichiarazioni di insolvenza a carico di TO. Per quanto attiene al primo profilo, è emerso che "Service Companies s.r.l." ha depositato, tanto per la cauzione provvisoria quanto per il deposito cauzionale definitivo, polizze fideiussorie emesse da "Master Fin s.p.a.", soggetto non abilitato al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, ma autorizzato solo alla concessione di finanziamenti per cassa;
dette polizze, come risulta da conversazioni telefoniche dell'aprile 2015, erano state emesse su richiesta di EN MA. Sulla base di questi contratti, il comune di Torino, dichiarata la decadenza di "Service Companies s.r.l." dall'aggiudicazione per irregolarità e per mancato pagamento dei canoni di locazione dal novembre 2015, in data 7 giugno 2016, ha rilevato l'impossibilità di escutere la garanzia. Per quanto attiene al secondo profilo, è stato accertato che TO, pur avendo dichiarato di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 concernenti le dichiarazioni di insolvenza, e causa di esclusione dalla gara, era amministratore unico di altra società dichiarata fallita. 16 ва 3.5. L'ordinanza impugnata dà atto anche delle dichiarazioni rese dagli indagati che non si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. NI, in particolare, ha dichiarato di essere interessato all'aggiudicazione e di aver cercato qualcuno con cui unirsi per partecipare alla gara in questione;
tramite SS, aveva contattato AV, e, tramite questi, TO, con il quale si era accordato per dividere l'utile al 50 %. Ha rappresentato di aver contattato più volte IV e di aver così appreso che l'offerta del vecchio gestore era pari a 170.000,00 euro, ricevendo anche il suggerimento di offrire 195.000,00 euro. Ha inoltre affermato di aver chiesto 4.000,00 euro a TO, facendo credere che gli stessi fossero destinati al pubblico ufficiale, mentre in realtà servivano a lui e ad SS, ed ha aggiunto che la somma era stata trattenuta da AV. SS ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni di NI, aggiungendo che, dopo l'estromissione dall'attività oggetto di aggiudicazione, e l'acquisizione della notizia delle procedure fallimentari interessanti TO, aveva chiesto spiegazioni a IV in proposito e segnalato l'illegittimità della gestione del bar ad alcuni consiglieri comunali. IV ha affermato che, dopo il fallimento della precedente aggiudicataria del servizio di bar-ristorazione presso il palazzo di giustizia, la "Ristomatik”, si era già tenuta una prima gara, la quale era stata annullata per irregolarità, e che egli aveva conosciuto NI ed SS nel marzo 2015. Ha precisato di non aver dato agli stessi nessun aiuto per la presentazione istanze, né di aver fornito suggerimenti concernenti la congruità delle offerte. Ha inoltre affermato di aver appreso del precedente penale di TO, ma di aver deciso di soprassedere d'accordo con i superiori, pur di assicurare il servizio oggetto dell'aggiudicazione.
3.6. Sulla base di queste risultanze, il Tribunale del riesame ha escluso che possa ritenersi provata la sussistenza di un fatto corruzione, ed ha, invece, ritenuto sussistenti i reati di turbata libertà degli incanti a carico di TO, IA, AV e IV e di truffa aggravata a carico di TO, IA e AV. In particolare, il giudice del gravame ha ritenuto integrati i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla fattispecie di cui all'art. 353 cod. pen. avendo riguardo sia alla "collusione" tra il pubblico ufficiale IV ed i privati interessati all'aggiudicazione in favore di "Service Companies s.r.l.", sia alle false dichiarazioni ed alla mendace documentazione in ordine ai requisiti previsti dal disciplinare presentati nell'interesse della precisata società. E' stato poi ritenuto sussistente il reato di truffa aggravata, osservandosi che le condotte di TO, IA e AV hanno indotto in errore il comune di Torino sulla sussistenza dei requisiti necessari per l'aggiudicazione della gara, e che il danno economico cagionato all'ente pubblico è stato rilevante 17 Ал anche per il deposito di garanzie inesistenti o comunque non suscettibili di escussione. Il Tribunale, invece, ha escluso la sussistenza del reato di corruzione, sulla base di un duplice rilievo. Innanzitutto, si rileva che la somma di 4.000,00 euro, costituente, secondo la contestazione, il prezzo del delitto, per quanto emerge dalle intercettazioni, si era fermata nelle mani di IA e, al più, secondo le dichiarazioni di NI, era pervenuta ad AV. In secondo luogo, si rappresenta che, in una conversazione tra presenti intercorsa tra NI, SS e IV il 27 ottobre 2015 nell'ufficio del funzionario comunale, quest'ultimo si era giustificato nei confronti degli altri due perché i controlli effettuati dal comune sulla "Service Companies s.r.l." erano stati meramente "superficiali" e non aveva fatto alcun cenno a dazioni o promesse;
si rileva, specificamente, che tale atteggiamento risulta logicamente incompatibile con l'ipotesi della corruzione: se questa vi fosse stata, certamente IV non avrebbe avuto ragione di dover giustificare la "superficialità" dei controlli nei confronti dei corruttori.
4. Il ricorso presentato nell'interesse di IV, concernente la sussistenza a suo carico dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di turbata libertà degli incanti, è fondato. A carico di IV, il Tribunale del riesame individua i gravi indizi in considerazione della condotta concernente la propalazione ai coindagati della notizia in ordine al prezzo indicato nell'offerta dei concorrenti. Nell'impugnazione, si deduce, in sintesi, che l'ordinanza impugnata, nel ravvisare l'insussistenza dei gravi indizi concernenti il reato di corruzione, e nello spiegare in termini alternativi la propalazione della notizia in ordine al contenuto dell'offerta dei concorrenti, prospettando come ragionevole anche l'ipotesi del suggerimento finalizzato a determinare un incremento del prezzo di aggiudicazione della gara, ha escluso l'esistenza di un interesse comune tra i privati ed il pubblico ufficiale. Si rileva, inoltre, che non è offerta una ragionevole giustificazione su come IV potesse fornire informazioni sul contenuto di un'offerta non ancora depositata, ed anzi otto giorni prima del deposito, e che l'esclusione di una condotta di "collusione" non consente di affermare la sussistenza dei gravi indizi facendo riferimento ad altre forme di condotta, perché in tal modo si determina un'immutazione del fatto.
4.1. L'ordinanza impugnata, con riferimento alla vicenda relativa alla propalazione della notizia incidente sulla determinazione dell'offerta da presentare, osserva che l'informazione, per come percepita da TO e riportata a MA, secondo cui i "vecchi" aggiudicatari avrebbero nuovamente partecipato alla gara e avevano conseguito la precedente aggiudicazione per la 18 somma di 170.000,00 euro, è comunque «un'informazione fondamentale e privilegiata, promanante dal p.u., che ha determinato l'innalzamento dell'offerta, il superamento delle altre partecipanti, e, conseguentemente, l'aggiudicazione della gara». Aggiunge, inoltre, che la fonte dell'informazione deve sicuramente individuarsi in IV, innanzitutto per il collegamento tra la prima delle conversazioni telefoniche intercettate l'11 maggio 2015 tra TO e MA, ed i contatti tra le utenze cellulari di TO e di NI e tra quelle di quest'ultimo e di IV, intervenuti immediatamente prima, e poi anche per le dichiarazioni rese nell'interrogatorio da NI. Rappresenta, poi, che, in realtà, l'aggiudicazione della precedente gara d'appalto a Ristomatik era avvenuta in relazione ad offerta pari a 140.000,00 euro e che l'importo indicato da NI a TO è risultato esattamente corrispondente a quello recato nell'offerta di "Ladisa s.p.a.", depositata il 19 maggio 2015. Precisa, ancora, che IV, nella conversazione tra presenti nel suo ufficio dell'ottobre 2015, si era mostrato preoccupato che "Service Companies s.r.l." occultasse i vecchi gestori. Spiega, quindi, che è irrilevante che le informazioni date da IV siano precedenti al deposito dell'offerta di "Ladisa s.p.a.", poiché il pubblico ufficiale «poteva avere certamente appreso tali informazioni tramite canali non ufficiali, visto che ha ammesso in interrogatorio di aver incontrato i referenti delle altre partecipanti [...]». Avendo riguardo specificamente alla posizione di IV, il Tribunale del riesame osserva che, se non vi sono elementi per poter affermare l'esistenza di una collusione, «certamente vi sono già i gravi indizi del compimento di attività fraudolente [...], volte ad innalzare la posta in gioco con la diffusione di un'informazione privilegiata (ossia l'offerta di "Ladisa s.p.a.", seppur sotto lo schermo del valore della vecchia aggiudicazione) ovvero con la diffusione, dolosa come si dirà, di un'informazione scorretta ai partecipanti (il valore errato per eccesso della precedente aggiudicazione, congiuntamente al dato della ripresentazione della vecchia gestione) [...]». Si aggiunge che IV, con riferimento alla condotta da lui tenuta in occasione della sostituzione dell'offerta da parte di TO il 18 maggio 2015, contraddittoriamente, mentre nell'interrogatorio davanti all'Autorità Giudiziaria ha spiegato di non aver seguito la procedura prevista per la mancata conoscenza delle regole da seguire, in precedenza, quando era stato interrogato dal suo superiore, aveva escluso di aver assistito a tale operazione;
tale contraddittorietà evidenzia una menzogna collegata con il compimento di indebite condotte di interferenza nella procedura. Si conclude che, anche in ragione del mendacio appena indicato, diventa in questa fase irrilevante comprendere se il p.u. abbia tenuto tale comportamento 19 M [costituito dalla propalazione di "informazioni privilegiate"] per favorire gli interessi privatistici di NI (ovvero degli altri indagati) o unicamente per superare una situazione di pressione e difficoltà contingente all'interno dell'ufficio di appartenenza, per scongiurare l'eventualità (senza dubbio concreta, alla luce dell'esito del precedente bando) di aggiudicare nuovamente l'appalto alla precedente gestione fallita, il tutto nella piena consapevolezza dell'utilizzo che di tale informazione avrebbero fatto NI ed SS [...]».
4.2. Il provvedimento oggetto di impugnazione è viziato sia laddove perviene ad affermare che IV aveva notizia del contenuto dell'offerta di "Ladisa s.p.a." già prima della presentazione della stessa, sia nella parte in cui ritiene indifferenti le modalità di realizzazione della condotta, in termini di "collusione" o di altro comportamento scorretto. Per quanto attiene al primo aspetto, i giudici del gravame, da un lato, rappresentano che il colloquio tra IV ed SS in ordine al contenuto dell'offerta del vecchio gestore risale ad epoca non successiva all'11 maggio 2015, posto che di tale informazione parlano TO e MA in una conversazione telefonica intercettata dell'11 maggio 2015, e, dall'altro, rilevano che l'offerta di "Ladisa s.p.a" venne depositata solo in data 19 maggio 2015. A fronte di tali dati, l'affermazione del Tribunale, secondo cui IV poteva avere notizie sul contenuto delle offerte prima del loro deposito, nella specie ben otto giorni prima, perché si era relazionato con tutti gli interessati alla gara, costituisce una mera congettura. Deve aggiungersi, inoltre, che il Tribunale, nel riportare la appena richiamata conversazione telefonica tra TO e MA, rileva che la notizia non era quella per cui l'offerta sarebbe stata pari a 170.000,00 euro, bensì quella, non corrispondente al vero, secondo cui l'offerta mediante la quale i vecchi gestori si erano aggiudicati la precedente gara era pari a 170.000,00 euro, sicché, per prevalere nella nuova asta, occorreva offrire di più. La frattura logica emergente tra gli elementi esposti nell'ordinanza e le conclusioni raggiunte nella stessa in ordine al contenuto della notizia che sarebbe stata fornita da IV ad SS e, per questa via, a TO, MA ed Agliano, esclude la possibilità, allo stato, di individuare la "qualificata probabilità" dell'esistenza di "collusioni" tra il pubblico ufficiale ed i coindagati, aventi ad oggetto la diffusione di informazioni relative alle offerte di uno o più degli altri concorrenti. Né la mancata individuazione di gravi indizi in ordine alla "collusione" avente ad oggetto la propalazione di notizie relative alle offerte degli altri concorrenti può essere superata facendo riferimento all'ipotesi alternativa della comunicazione di un'informazione utile, resa al fine di evitare l'aggiudicazione 20 M della gara ai vecchi gestori. Innanzitutto, infatti, occorrerebbe in ogni caso accertare che il pubblico ufficiale abbia fornito un'informazione non accessibile a tutti o, comunque, consigli fondati sulle sue specifiche competenze e conoscenze. In secondo luogo, poi, la ricostruzione della condotta in termini diversi dall'attuazione di un accordo collusivo concernente notizie relative alle offerte degli altri concorrenti implica una immutazione del fatto come concretamente contestato: l'imputazione per il reato di turbata libertà degli incanti addebita specificamente a IV di aver ricevuto la promessa di 4.000,00 euro e di avere in cambio informa[to] i predetti [AV, SS e NI] delle offerte degli altri concorrenti e consenti[to] loro di modificare l'offerta, così favorendo l'aggiudicazione della gara alla Service Companies s.r.l.». Costituisce, infatti, principio consolidato, condiviso dal Collegio, quello secondo cui il giudice del riesame cautelare, pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura anche per ragioni diverse da quelle ivi indicate, trova un limite alla sua cognizione, ed alla conseguente decisione, nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al P.M. il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, Scaccia, Rv. 251015, e Sez., 3, n. 26754 del 26/04/2001, Andolfo, Rv. 219217, nonché, di recente, in materia di misure cautelari reali, Sez. 3, n. 24602 del 26/05/2015, Errico, Rv. 263883).
5. Il ricorso presentato nell'interesse di TO, concernente la sussistenza a suo carico sia dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di turbata libertà degli incanti (e, implicitamente, per quello di truffa), sia delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura adottata, è infondato.
5.1. In relazione ai gravi indizi a carico di TO, il Tribunale di Torino evidenzia che assumono rilievo, oltre alla vicenda del cambio della busta contenente l'offerta, le false dichiarazioni rese in occasione della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e la trasmissione di documenti di contenuto mendace dopo l'aggiudicazione provvisoria. Nell'impugnazione, in sintesi, le censure hanno ad oggetto l'affidabilità della ipotesi accusatoria della "collusione" con il pubblico ufficiale IV e l'interpretazione della disciplina in ordine alle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche derivanti da dichiarazioni di insolvenza di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2016. 21 Le doglianze, però, trascurano completamente il profilo concernente sia le false dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara con riguardo ai requisiti inerenti allo svolgimento, diretto ed in proprio, dell'attività di preparazione o somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di almeno sessanta pasti medi giornalieri, sia la produzione di documenti artificiosamente predisposti per rispondere alle richieste di integrazione avanzate dal comune di Torino dopo l'aggiudicazione provvisoria e ai fini dell'aggiudicazione definitiva. La lacuna è decisiva: anche ad escludere, allo stato, la sussistenza di gravi indizi in ordine alla collusione con il pubblico ufficiale IV, e a ritenere fondate le osservazioni in ordine al significato attribuibile alla disciplina di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, le condotte costituite dalla esibizione di false dichiarazioni e di falsa documentazione per asseverare l'esistenza di un requisito indispensabile per partecipare alla gara e conseguirne l'aggiudicazione definitiva - e in ordine alla sussistenza delle quali non è formulata alcuna doglianza sono sicuramente idonee ad integrare il fatto previsto dall'art. 353 cod. pen., così come si è evidenziato in precedenza, pure per la parte di atti commessi dopo l'aggiudicazione provvisoria (v. supra § 2.1. e 2.2.). Nessuna specifica ed autonoma doglianza, poi, risulta rivolta per contestare la sussistenza dei gravi indizi per il reato di truffa, come del resto era già avvenuto in occasione del riesame, e come aveva espressamente rilevato il Tribunale di Torino.
5.2. Per quanto concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità della misura in atto, va rilevato che TO, attualmente sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato sottoposto a misura cautelare con ordinanza del 3 aprile 2017, in relazione a condotte poste in essere dall'aprile 2015 al 20 giugno 2016. Dall'ordinanza impugnata emerge, in particolare, che le condotte ascritte al ricorrente si caratterizzano per una pluralità di atti compiuti in sinergia con più persone, sono articolate nel tempo, ed hanno portato ad un risultato, l'aggiudicazione del contratto per il servizio di bar-ristoro, i cui effetti si sono illecitamente protratti fino al 2016, tanto che, se il reato di cui all'art. 353 cod. pen. è contestato come commesso dall'aprile al 27 luglio 2015, la truffa è contestata come commessa dall'aprile 2015 al 20 giugno 2016, data di riconsegna dei locali al comune di Torino. Il Tribunale, inoltre, rileva che TO è gravato di un precedente penale per omesso versamento delle ritenute previdenziali, nonché da una pendenza relativa al reato di bancarotta fraudolenta, per il quale è stato condannato in primo grado. 22 Gli elementi in questione consentono di ritenere corretta la valutazione concernente l'esistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidiva di reati della stessa specie di quello per cui si procede. Le circostanze indicate ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, unitamente alla capacità, accertata in termini gravemente indiziari, di procurarsi falsa documentazione proveniente da società cui egli era formalmente estraneo (le certificazioni di buon esito dell'attività di preparazione o somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di almeno sessanta pasti medi giornalieri), inducono a ritenere corretta anche la valutazione afferente alla necessità dell'applicazione di una misura coercitiva, quale quella, attualmente in esecuzione, dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
6. Il ricorso presentato nell'interesse di IA, relativo alla sussistenza a suo carico sia dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di turbata libertà degli incanti (e, implicitamente, per quello di truffa), sia delle esigenze cautelari e della proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata, è infondato.
6.1. Per quanto concerne i gravi indizi, il Tribunale di Torino rappresenta che IA è stato amministratore effettivo della "Service Companies s.r.l." ed uno degli ispiratori delle decisioni illecite prese nell'ambito delle attività svolte per partecipare alla gara e conseguire l'aggiudicazione definitiva. Nell'impugnazione, in sintesi, si lamenta che l'ordinanza non si sarebbe confrontata con le doglianze proposte in sede di riesame in ordine al significato delle conversazioni telefoniche da cui ha desunto che IA (a) era un effettivo proprietario e gestore della "Service Companies s.r.l.", (b) aveva avuto un ruolo decisionale nella scelta di pagare i 4.000,00 euro al pubblico ufficiale, e di sostituire l'offerta per la gara, e (c) aveva indirizzato TO da AV per risolvere i problemi relativi al reperimento della documentazione richiesta dal comune di Torino dopo l'aggiudicazione provvisoria. Secondo l'ordinanza impugnata, IA: -) ha dato il proprio consenso al cambio dell'offerta per la gara, come risulta da una conversazione intercorsa tra TO e MA l'11 maggio 2015; -) ha procrastinato la consegna dei 4.000,00 euro ad AV in attesa di garanzie, concordando tale decisione telefonicamente con MA;
-) è stato trovato in possesso di varia documentazione della "Service Companies s.r.l." in occasione della perquisizione effettuata in concomitanza con l'esecuzione della misura cautelare;
-) ha indirizzato TO da AV per risolvere i problemi nati dopo l'aggiudicazione provvisoria, a causa della richiesta del comune di produrre la documentazione concernente le attività imprenditoriali svolte, fornendogli anche lo specifico suggerimento di utilizzare il contratto di cessione di ramo di azienda in favore di "Service Companies s.r.l." 23 da parte di "Servizi Integrati", e di reperire la certificazione di buon esito dell'attività svolta da quest'ultima impresa mediante il ramo d'azienda ceduto;
-) si è recato, unitamente a AV, presso il palazzo di giustizia di Torino in data 29 giugno 2015 per visionare il bar oggetto della gara. In questo modo, il Tribunale ha dimostrato di aver puntualmente valutato il materiale investigativo e di aver raggiunto una conclusione immune da vizi. In particolare, l'affermazione in ordine al ruolo di titolare effettivo della società attribuibile ad IA non può reputarsi utilmente contestabile per effetto di una diversa interpretazione delle risultanze delle conversazioni telefoniche in ordine alla dazione dei 4.000,00 euro ad AV: quale che sia il significato di questi colloqui, non è certo manifestamente illogico ritenere che il programmato ed effettivo "passaggio" materiale, nelle mani di IA, del denaro destinato a corrompere uno dei pubblici ufficiali preposti alla gara sia in ogni caso indicativo del concreto coinvolgimento dell'indagato in esame nella realizzazione dellaffare". Più in generale, inoltre, non è certo irragionevole una valutazione unitaria, nella medesima prospettiva, sia dei continui interventi telefonici di IA per risolvere le "criticità" via via emergenti, sia della "visita" al palazzo di giustizia di Torino effettuata dal medesimo unitamente a AV in data 29 giugno 2015, ossia il giorno in cui TO presentò la falsa documentazione sull'attività di ristorazione riferibile alla "Service Companies s.r.l." presso il comune di Torino, in risposta alle richieste formulate dall'ente territoriale dopo l'aggiudicazione provvisoria. Ancora, non può ritenersi manifestamente illogica la conclusione secondo cui IA concorse nella predisposizione della falsa documentazione appena indicata: l'ordinanza ha richiamato, anche con trascrizione letterale, il contenuto della conversazione intercorsa tra questo ricorrente e TO dopo la richiesta di integrazione documentale del comune di Torino all'esito dell'aggiudicazione provvisoria;
può anzi aggiungersi che, come si evince dal provvedimento impugnato, TO si procurò la falsa documentazione proprio attuando il suggerimento di IA di utilizzare il contratto di cessione di ramo di azienda in favore di "Service Companies s.r.l." da parte di "Servizi Integrati", e di reperire la certificazione di buon esito dell'attività svolta da quest'ultima mediante il ramo d'azienda ceduto. Ora, pur dovendosi escludere, allo stato, la sussistenza di gravi indizi in ordine alla collusione con il pubblico ufficiale IV, la condotta costituita dalla istigazione o dalla agevolazione a TO a procurarsi e produrre falsa documentazione necessaria per asseverare l'esistenza di un requisito indispensabile al fine dell'aggiudicazione definitiva della gara, nella consapevolezza dell'intento perseguito dal coindagato, anche se posta in essere 24 An dopo l'aggiudicazione provvisoria, è sicuramente idonea, così come si è evidenziato in precedenza (v. supra § 2.1. e 2.2.), ad integrare il fatto previsto dall'art. 353 cod. pen. Nessuna specifica ed autonoma doglianza, ancora, risulta rivolta per contestare la sussistenza dei gravi indizi per il reato di truffa, come del resto era già avvenuto in occasione del riesame, e come aveva espressamente rilevato il Tribunale di Torino.
6.2. In relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità e adeguatezza della misura in atto, possono richiamarsi le stesse indicazioni già esposto con riferimento a TO in ordine a tempo, modalità e protrazione delle condotte nonché alla distanza inferiore all'anno tra queste e l'emissione dell'ordinanza genetica. Occorre aggiungere che IA è gravato da precedenti penali per i reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali e di omicidio colposo. Gli elementi in questione, consentono di ritenere corretta la valutazione concernente l'esistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidiva di reati della stessa specie di quello per cui si procede. Le circostanze indicate ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, unitamente alla capacità, accertata in termini gravemente indiziari, di procurarsi falsa documentazione proveniente da società cui egli era formalmente estraneo, inducono a ritenere corretta anche la valutazione afferente alla necessità dell'applicazione di una misura coercitiva, quale quella, attualmente in esecuzione, dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
7. Il ricorso presentato nell'interesse di AV, concernente sussistenza a suo carico sia dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di turbata libertà degli incanti (e, implicitamente, per quello di truffa), sia delle esigenze cautelari e della proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata, è infondato.
7.1. Per quanto concerne i gravi indizi, il Tribunale di Torino rileva che AV ha fornito un contributo essenziale nel procacciamento della falsa documentazione prodotta al comune di Torino dopo l'aggiudicazione provvisoria, ai fini dell'aggiudicazione definitiva. Nell'impugnazione, in sintesi, si lamenta che l'ordinanza ha attribuito al ricorrente il ruolo, in realtà non svolto, di commercialista della "Service Companies s.r.l.", ha riferito erroneamente la falsa documentazione contrattuale ad una società della sorella di AV, ha frainteso nel ritenere che il file a lui trasmesso dal notaio, relativamente al contratto di cessione di ramo d'azienda in favore della "Service Companies s.r.l.", fosse modificabile, e non ha risposto alle 25 doglianze formulata in sede di riesame in ordine al significato delle conversazioni intercettate. Nell'ordinanza impugnata, si segnala innanzitutto che, secondo quanto riferisce TO a MA in una conversazione telefonica intercettata, AV gli aveva detto: «se avete, diciamo così, giocato un attimo d'azzardo all'inizio, dovete per forza continuare», per poi aggiungere che la documentazione necessaria poteva essere prodotta. Si osserva, poi, che la copia dell'atto relativo alla cessione del ramo d'azienda era stata falsificata con l'aggiunta della frase «e inerenti alla preparazione e somministrazione di alimenti al pubblico», che un file contenente copia dell'atto notarile era stato trasmesso via mail dallo studio del notaio allo studio AV, e che le dichiarazioni di buon esito di contratti mai eseguiti provenivano da due società riferibili una alla sorella di AV e l'altra ad una "testa di legno" di MA e TO. Si richiama, infine, il sopralluogo di AV ed IA presso il palazzo di giustizia di Torino il 29 giugno 2015. E' fondata l'osservazione secondo cui nessuna delle due società da cui provenivano le dichiarazioni di buon esito dei contratti di preparazione e somministrazione di alimenti sia direttamente riferibile alla sorella di AV: la stessa ordinanza impugnata, nella parte in cui espone i risultati delle attività di indagine, rileva, più limitatamente, che una delle due società in questione, la "Crimar di CR EL & C. s.a.s.", risulta avere avuto rapporti d'affari con la società "La Quattro s.r.l.", di cui il legale rappresentante era la sorella di AV. Tuttavia, pur espungendo questo dato, non può ritenersi manifestamente illogica, allo stato, l'ordinanza impugnata nella parte in cui afferma la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di DA AV. Invero, restano innanzitutto gli elementi desumibili dalle conversazioni telefoniche intercettate, in particolare quella tra IA e TO il 18 giugno 2015, nel corso della quale il primo dice al secondo di contattare AV, per ovviare al problema della documentazione, facendo ricorso al contratto di acquisito di ramo di azienda dalla società "Servizi Integrati" da parte di "Service Companies s.r.l." e quella tra MA e TO il 19 giugno 2015, nella quale quest'ultimo rappresenta all'interlocutore della collaborazione assicuratagli dal professionista, facendo inoltre riferimento proprio all'utilizzo del contatto di cessione di ramo d'azienda appena indicato ed al coinvolgimento di due ditte loro vicine per ottenere il buon esito dei contratti di preparazione e somministrazione di alimenti. Tali elementi, poi, sono avvalorati, nell'ordinanza, da ulteriori dati convergenti, quali: -) il contatto telefonico tra TO e AV intercorso la mattina del 19 giugno, prima della telefonata tra TO e MA;
-) la 26 disponibilità della documentazione relativa al contratto di cessione di ramo d'azienda da parte di AV, la quale ha avuto un ruolo centrale nell'ambito delle produzioni effettuate per soddisfare le richieste di integrazione da parte del comune di Torino;
-) la "visita" al palazzo di giustizia di Torino effettuata da AV unitamente ad IA in data 29 giugno 2015, ossia il giorno in cui TO presentò la falsa documentazione sull'attività di ristorazione riferibile alla "Service Companies s.r.l." presso il comune di Torino, in risposta alle richieste formulate dall'ente territoriale dopo l'aggiudicazione provvisoria. Per completezza, ancora, può aggiungersi che nessuno dei ricorrenti ha contestato la falsità dei documenti prodotti da TO al comune di Torino il 29 giugno 2015. Ciò posto, la condotta costituita dalla agevolazione assicurata a TO a procurarsi e produrre falsa documentazione necessaria per asseverare l'esistenza di un requisito indispensabile al fine dell'aggiudicazione definitiva della gara, nella consapevolezza dell'intento perseguito da parte del coindagato, pur se realizzata dopo l'aggiudicazione provvisoria, è comportamento sicuramente idoneo, così come si è evidenziato in precedenza (v. supra § 2.1. e 2.2.), ad integrare il fatto previsto dall'art. 353 cod. pen. Nessuna specifica ed autonoma doglianza, ancora, risulta rivolta per contestare la sussistenza dei gravi indizi per il reato di truffa, come del resto era già avvenuto in occasione del riesame, e come aveva espressamente rilevato il Tribunale di Torino.
7.2. In relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità e adeguatezza della misura in atto, possono richiamarsi le stesse indicazioni già esposto con riferimento a TO e ad IA in ordine a tempo, modalità e protrazione delle condotte nonché alla distanza inferiore all'anno tra queste e l'emissione dell'ordinanza genetica. Occorre aggiungere che AV è gravato da plurimi carichi pendenti per reati fiscali e per concorso in bancarotta. Gli elementi in questione, consentono di ritenere corretta la valutazione concernente l'esistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidiva di reati della stessa specie di quello per cui si procede. Le circostanze indicate ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, unitamente alla capacità, accertata in termini gravemente indiziari, di procurare o a concorrere nel procurare falsa documentazione proveniente da società cui egli era formalmente estraneo, inducono a ritenere corretta anche la valutazione afferente alla necessità dell'applicazione di una misura coercitiva, quale quella, attualmente in esecuzione, dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 27 8. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata solo con riferimento alle valutazioni concernenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di AL IV, al fine di un nuovo esame per accertare, perdurando l'attuale contestazione, se vi sia stata, tra lo stesso ed i coindagati, una "collusione" avente ad oggetto la propalazione di notizie relative alle offerte degli altri concorrenti. All'infondatezza delle censure proposte da RO TO, OR IA e DA AV segue il rigetto dei ricorsi degli stessi e la condanna, nei loro confronti, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente a IV AL e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino. Rigetta i ricorsi di TO RO, AV DA e IA OR che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 novembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente EN Carcano AN Corbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 DIC 2017 ADIC IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 28