Sentenza 30 settembre 2014
Massime • 1
In tema di notificazione all'imputato, nessun rilievo può attribuirsi ad una dichiarazione o elezione di domicilio che interviene dopo il deposito in cancelleria del provvedimento da notificare dovendosi tener conto della predetta dichiarazione o elezione solo per la notificazione degli atti successivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2014, n. 51998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51998 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ TO - Presidente - del 30/09/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1491
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 19610/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC ER ERASMO N. IL 02/06/1980;
avverso la sentenza n. 84/2010 CORTE APPELLO di BARI, del 21/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI SALVO EMANUELE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per annullamento con rinvio del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. RITENUTO IN FATTO
1. HI RT ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di AR, in data 21-3-2013, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge poiché l'imputato, dichiarato contumace nel giudizio di appello, aveva eletto domicilio in Milano alla v. Cogne n 7, presso la signora Di FO RI IS. Nonostante questa elezione di domicilio, regolarmente depositata, l'avviso di deposito, con l'estratto della sentenza, è stato irritualmente notificato al difensore.
2.1.Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, in quanto la Corte d'appello ascrive all'imputato una codetenzione dello stupefacente sulla base della sua sola presenza all'interno dell'abitazione dei DA - Di AR, in cui è stata rinvenuta la sostanza, ingiustificatamente svalutando sia le dichiarazioni autoaccusatorie rese dal minore DA TO, sia quanto riferito dall'acquirente. L'AT IT, in relazione all'assenza di contatti tra quest'ultimo e il HI. La Corte territoriale non tiene conto, inoltre, della mancata disponibilità di stupefacente da parte dell'imputato ne' dello stato di tossicodipendenza di quest'ultimo.
2.2. Con il terzo motivo, si lamenta violazione dell'art. 73, comma 5, L. Stup., considerato che per la Di AR, madre del coimputato, minorenne, DA TO, chiamata a rispondere del medesimo fatto, è stata ritenuta l'ipotesi lieve. Non si comprende pertanto perché essa non sia stata ritenuta in relazione alla posizione del HI.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato. Nell'ottica del procedimento di notifica, infatti, si tiene conto dei dati enucleabili dagli atti al momento dell'emissione del provvedimento da notificare, che costituisce l'oggettivo termine di riferimento cronologico al quale raccordare tutte le indicazioni funzionali alla notificazione (esistenza o meno di una dichiarazione o di una elezione di domicilio, tenore della stessa e via dicendo).
Occorre, al riguardo, osservare, in via generale, come l'emissione di un atto sia costituita dal deposito in cancelleria dell'atto stesso, che attribuisce anche a quest'ultimo data certa (Cass. 4-6-1992, Impresa, Cass. pen. 1992, 2847). Dunque, è al momento del deposito in cancelleria dell'atto che occorre avere riguardo e non alla successiva fase della notificazione di esso, che costituisce segmento procedimentale ulteriore, giuridicamente, oltre che cronologicamente, successivo e del tutto distinto dall'emissione (Sez U. 31-3-1994, Munaro, Ardi. n. proc. pen. 1994, 193; Cass. n. 2113 del 22-11-2007, Rv. 238478; Sez. 1^, n. 13554 del 26-2-2009, Rv. 243137). Ne deriva che ogni modificazione dei dati preordinati al procedimento di notifica, che intervenga successivamente al deposito in cancelleria di un provvedimento, non ha alcun rilievo, ai fini della notificazione di quest'ultimo, dovendosene tener conto solo ai fini della notificazione degli atti successivi.
Ne consegue che può tenersi conto di un'elezione di domicilio soltanto se essa risulti dagli atti nel momento in cui il provvedimento da notificare viene depositato in cancelleria. In caso contrario, la notifica del provvedimento avverrà sulla base delle pregresse indicazioni, desumibili dagli atti.
Nel caso di specie, dal ricorso stesso si evince che la sentenza d'appello è stata depositata il 16-5-2013 mentre l'elezione di domicilio è intervenuta il 6-6-2013 e cioè successivamente al deposito della sentenza. Di essa non si poteva dunque tener conto, onde la notifica dell'avviso di deposito, con l'estratto della sentenza, è del tutto rituale.
2. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del decisum o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass Sez. 3^, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508;
Sez. 6^, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3^ n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n 36227 del 3-9-2004, Rinaldi, Guida al dir., 2004 n. 39, 86; Sez. 5^, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella, ivi, 2004, n. 36, 64; Sez. 5^, n. 22771 del 15-4-2004, Antonelli, ivi, 2004 n. 26, 75).
2.1. Nel caso in disamina, la Corte d'appello, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha evidenziato che il HI, che era in possesso della somma di Euro 200, e il minore, DA TO, sono stati colti dai Carabinieri nell'atto di confezionare insieme le dosi di cocaina, armeggiando con le bustine di cellophane e il taglierino, sul tavolo della cucina dell'abitazione del DA, presso la quale l'imputato, come è emerso dall'appostamento dei Carabinieri, si era recato almeno 10 minuti prima del tossicodipendente, L'AT IT, che, infatti, aveva riferito della presenza del HI nell'alloggio. Il ricorrente, nell'occasione, aveva in mano un taglierino. Si tratta dunque-sottolinea il giudice a quo - di una presenza circostanziata, che non trova altra spiegazione se non nella fattiva collaborazione del HI all'opera di predisposizione delle dosi di cocaina da destinare all'illecito commercio. Le dichiarazioni del DA, volte ad accollarsi l'esclusiva responsabilità dell'accaduto - precisa la Corte di appello-, non possono ritenersi attendibili, in quanto ispirate dal consapevole intento di scagionare la madre ed il HI, ben sapendo il DA di essere il soggetto che correva i minori rischi di conseguenze pregiudizievoli, per la sua qualità di indagato minorenne.
2.2.Come si vede, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.
3. È invece fondato il terzo motivo di ricorso. Nel caso di specie, è stata ritenuta la lieve entità del fatto per la sola coimputata Di AR e non per il HI. Occorre, in primo luogo, rilevare come la motivazione addotta a sostegno di tale differenziazione, nella posizione dei due coimputati, non possa considerarsi esente da censure, sotto il profilo logico-giuridico, poiché essa è stata giustificata con due argomentazioni : l'aver commesso il reato in concorso con un minore;
il ragguardevole grado di purezza della sostanza. Ebbene, entrambe le argomentazioni formulate sono comuni ad ambedue i coimputati poiché anche la Di AR ha agito in concorso con il figlio minore, DA, e in relazione alla medesima sostanza. È dunque contraddittorio fondare su tali profili fattuali una diversificazione del trattamento sanzionatorio dell'uno e dell'altro coimputato.
3.1. Vi è però anche un'altra ragione, che affonda le proprie radici nel nuovo assetto normativo della materia degli stupefacenti. All'epoca nella quale il reato venne commesso, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, prevedeva una circostanza attenuante, in relazione alla quale era comminata la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3000 ad euro 26.000. Attualmente invece questa norma contempla, per i fatti di lieve entità, un titolo autonomo di reato (Sez. 3^, n. 27955 del 12-6-2014, Giberti), per il quale la legge 16 maggio 2014 n. 79 prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 a euro 10.329. Questa norma, essendo più favorevole al reo, trova applicazione al caso di specie, a norma dell'art. 2 c.p.. Ne deriva che, trattandosi di un titolo autonomo di reato, non è giuridicamente possibile che la fattispecie delineata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, venga ritenuta ravvisabile soltanto per uno dei concorrenti nel delitto e non per l'altro. Qualificare la fattispecie concreta sub iudice come fatto di lieve entità significa infatti, alla luce dell'attuale normativa, attribuire ad essa un nomen iuris del tutto distinto da quello ex art. 73, comma 1 L. Stup., onde al medesimo titolo dovranno rispondere tutti i correi, senza alcuna possibilità di distinzione fra le rispettive posizioni processuali.
4. La sentenza impugnata va dunque annullata, limitatamente all'applicabilità del disposto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, al ricorrente, con rinvio ad altra Sezione della
Corte d'appello di AR, per la rideterminazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 73, comma 5, al ricorrente e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della corte d'appello di AR. Così deciso in Roma, nella udienza, il 30 settembre 2014. Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2014