Sentenza 3 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di procedimento per decreto, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato pronunciata dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna se, contestualmente al ricorso, vi sia una dichiarazione espressa e specifica di rinuncia alla causa estintiva. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso rilevando che prima dell'emissione della sentenza l'imputato non era stato posto in condizione di esprimere la sua volontà sull'esercizio del diritto a rinunciare alla prescrizione, precisando che il giudice per le indagini preliminari, in alternativa alla pronuncia della sentenza, può ordinare la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché, attraverso l'invito a comparire dell'imputato, attivi il contraddittorio su tale questione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2019, n. 4671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4671 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2019 |
Testo completo
04671-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO Presidente Sent. n. sez. 947/2019 - UP 03/10/2019- VINCENZO SIANI Relatore - - R.G.N. 7273/2019 DOMENICO FIORDALISI PALMA TALERICO N.2 CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RB MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/09/2017 del GIP TRIBUNALE di VICENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo QUANTO SEGUR: Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore ⚫ E' presente l'avvocato CONDOLEO FRANCO del foro di Roma, sostituto processuale come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato MELE NICOLA del foro di VICENZA in difesa di: RB MA conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza impugnata ! RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 5 settembre 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza sulla richiesta del Pubblico ministero di decreto penale di condanna nei confronti di RO RB, imputato del reato di cui all'art. 697 cod. pen., per aver detenuto illegalmente presso la propria abitazione, senza averne fatta denuncia all'Autorità, 50 cartucce cal. 9 Luger, marca LCM, in Valdagno, il 23 agosto 2011 ha pronunciato il - proscioglimento di RB essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione. La sentenza è stata motivata con il rilievo che il termine prescrizionale massimo è decorso senza che siano emersi elementi idonei a giustificare il proscioglimento nel merito dell'imputato.
2. Avverso la decisione ha proposto appello il difensore di RB accludendo l'atto di rinuncia alla prescrizione proveniente dall'imputato e lamentando in ogni caso l'errore compiuto dal giudice di merito per il mancato proscioglimento di RB per non aver commesso il fatto, errore dovuto all'inesatta valutazione delle prove emerse e alla mancata acquisizione di altre prove. In particolare, secondo la difesa, il giudice ha annesso rilevanza esclusiva al sequestro delle cartucce presso l'abitazione dell'imputato non valutando le dichiarazioni della di lui moglie NA ZA, circa il ritrovamento dei proiettili da parte della donna sotto un telone di plastica posto a copertura di un'imballatrice portata il giorno prima dal fratello dell'imputato, AN NT RB, con cui, fra l'altro, quest'ultimo non era in buoni rapporti;
cartucce che NA ZA aveva riposto nell'armadietto di sicurezza in cui RO RB deteneva armi e munizioni regolarmente denunciate;
sicché, questi era restato del tutto ignaro della collocazione delle cartucce in quel luogo, tanto più che, possedendo anche una pistola dello stesso calibro dei proiettili, se li avesse acquisiti consapevolmente, non avrebbe avuto nessuna difficoltà a denunciarne la detenzione. Su questi punti, ha sostenuto la difesa, l'espletamento di ulteriori atti istruttori, con particolare riferimento all'escussione dei soggetti indicati in atto, avrebbe senz'altro confermato le sue deduzioni, rendendo chiara l'estraneità dell'imputato al fatto, non potendo escludersi che un soggetto terzo avesse collocato le cartucce nel luogo dove le aveva poi trovate NA ZA.
3. La Corte di appello di Ancona, con ordinanza del 7 febbraio 2019, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, osservando che - trattandosi di sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. a seguito della mera 2 richiesta di decreto penale - il mezzo per impugnarla si identifica unicamente nel ricorso per cassazione, così implicitamente qualificando il mezzo proposto.
4. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto al momento dell'emissione della sentenza non era intervenuta la rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, avendola RB esternata soltanto in tempo successivo, né dall'insieme dei dati emergendo la prova evidente dell'innocenza dell'imputato stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi che seguono.
2. Anzitutto, deve riscontrarsi la tempestività dell'impugnazione: come ha dedotto il difensore, effettivamente risulta che il provvedimento, reso in camera di consiglio e fuori udienza, è stato notificato a RO RB il 12 ottobre 2017. Il ricorso è stato proposto in data 27 ottobre 2017, nel rispetto del termine stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
2.1. In secondo luogo, si rileva l'acclusione all'atto di impugnazione della dichiarazione di rinuncia alla prescrizione personalmente espressa da parte di RO RB, con preciso riferimento all'imputazione di cui all'art. 697 cod. pen. come elevata e delibata nella sentenza n. 1236 del 2017, ossia nella sentenza del G.i.p. contestualmente impugnata.
2.2. Inoltre, l'esame degli atti conferma che questa sentenza è stata resa dal G.i.p. a seguito della richiesta di emissione di corrispondente decreto penale di condanna di RB alla pena di euro 150,00 di ammenda formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
2.3. Infine, sempre a seguito dell'esame degli atti, non è dato evincere alcuna partecipazione o attiva interlocuzione dell'imputato nell'ambito del procedimento esitato dalla suddetta decisione.
3. Posto quanto precede, deve osservarsi che l'impugnazione è stata correttamente qualificata come ricorso per cassazione, posto che questo è l'unico mezzo proponibile: la sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata soltanto con ricorso per cassazione (Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra, Rv. 248378). Questo orientamento (successivamente condiviso da Sez. 4, n. 11236 del 08/01/2015, Carrera, Rv. 262705; Sez. 2, n. 141 del 22/11/2013, dep. 2014, 3 Caddia, n. m.; Sez. 6, Sentenza n. 20105 del 16/02/2011, Spirolazzi, Rv. 250493, in motivazione), comunque riferito, ratione temporis, al regime giuridico delle impugnazioni come risultante dalla disciplina ante d.lgs. n. 11 del 2018, impernia il suo ragionamento sull'assenza di compatibilità con il sistema delle impugnazioni, ispirato al criterio di tassatività dei mezzi relativi (ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen.), dell'impugnazione della sentenza di proscioglimento, di cui all'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., con il mezzo dell'appello. Anzitutto, tale mezzo, fatta eccezione per le ipotesi stabilite dall'art. 604 cod. proc. pen. (in cui il giudice di secondo grado può dichiarare la nullità della sentenza o del provvedimento del giudice di primo grado), ordinariamente non ha effetti rescindenti della decisione impugnata, con l'effetto che il giudizio prosegue innanzi al giudice dell'appello in sede rescissoria. Del resto, secondo la disciplina comune, il giudice di appello conclude il giudizio di impugnazione unicamente con pronuncia di conferma o riforma della sentenza di primo grado (art. 605 cod. proc. pen.), sicché quest'alternativa decisoria non si coordina con la possibilità che il giudice di appello avverso la sentenza di proscioglimento del giudice per le indagini preliminari, funzionalmente incompetente in merito, emetta l'annullamento della sentenza stessa o, in ipotesi di impugnazione del pubblico ministero, emetta la sentenza di condanna dell'imputato. Invero, il giudice di appello non può incidere sulla regiudicanda con poteri di cognizione più ampi rispetto a quelli di cui è titolare il giudice di primo grado: e il giudice per le indagini preliminari, sulla richiesta di emissione di decreto penale di condanna formulata dal pubblico ministero, se non dà corso alla stessa, deve esercitare il suo potere nel senso di non accogliere la richiesta e restituire gli atti al pubblico ministero oppure nel senso di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Questa somma di considerazioni ha persuasivamente e condivisibilmente indotto l'indirizzo succitato a concludere che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve fare riferimento necessariamente all'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., il quale dispone che sono sempre soggette a ricorso per cassazione le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a conflitto di giurisdizione o competenza a norma dell'art. 28 dello stesso codice.
4. Assodato il corretto inquadramento dell'impugnazione quale ricorso per cassazione, deve osservarsi che essendosi riscontrata la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione acclusa all'atto di impugnazione e non essendo risultato che l'imputato avesse già avuto notizia della richiesta di decreto penale e della conseguente eventualità della declaratoria di estinzione del reato contestatogli per prescrizione - il ricorso, oltre che ammissibile, è anche fondato.
4.1. La compatibilità con la tutela del diritto di difesa (costituzionalmente presidiato dall'art. 24 Cost.) dell'imputato della disciplina regolatrice della fase decisoria all'esito della quale il giudice per le indagini preliminari si orienti per la declaratoria di estinzione del reato, nella specie per prescrizione, esige la garanzia della concreta possibilità che l'imputato stesso, venuto a conoscenza del procedimento e preso atto della causa estintiva, sia posto nella condizione di esprimere la sua volontà di rinunciare alla prescrizione stessa. E, quando egli non abbia potuto farlo in precedenza, per l'assenza della sua concreta partecipazione al procedimento, stante la mancanza di contraddittorio che, nel rito monitorio, ha contraddistinto la fase antecedente all'emanazione della sentenza di proscioglimento per la ricorrenza della causa di non punibilità, sussiste il titolo a che egli, con l'impugnazione della sentenza stessa, eserciti tale diritto estrinsecando la rinuncia alla prescrizione non desumibile dalla mera - allo scopo di ottenere una disamina proposizione del mezzo impugnatorio - completa della regiudicanda che lo riguarda. L'atto di rinuncia costituisce l'oggetto di una facoltà riconnessa a diritto personalissimo che il titolare può esercitare in ogni stato e grado del giudizio, mediante una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti, nel rispetto dell'art. 157, settimo comma, cod. pen., così da aprire la strada alla celebrazione del giudizio di merito o, comunque, al dispiegamento della plena cognitio della fattispecie, altrimenti preclusa dall'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato fissato dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (v. sull'argomento Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra, cit., Rv. 248379).
4.2. Non si esclude, d'altro canto, che, in relazione alla struttura del rito monitorio, proprio allo scopo di perfezionare il contraddittorio nelle ipotesi di emersione di causa di estinzione del reato per le quali sia esercitabile il diritto dell'imputato alla loro rinuncia, il giudice per le indagini preliminari non emetta il chiesto decreto penale, né renda immediatamente la corrispondente sentenza di proscioglimento, ma restituisca gli atti al pubblico ministero che, a sua volta, inviti l'imputato a comparire onde consentirgli di esprimersi sull'esercizio del diritto di rinunciare alla causa estintiva (esplicitamente Corte cost. n. 580 del 1990, ha osservato che il pubblico ministero, in particolare avvalendosi dei poteri di cui all'art. 375 cod. proc. pen., ha titolo a invitare la persona interessata, con il contestuale invio dell'informazione di garanzia ex art. 369 cod. proc. pen., a presentarsi, precisando il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto e, quindi, rendendo chiaro che il destinatario viene sollecitato a dichiarare se intenda o 5 meno rinunciare, in quel caso, all'amnistia ai sensi dell'art. 5 d.P.R. n. 75 del 1990, al fine di conseguire un giudizio di merito, con l'avvertenza che altrimenti si procederà alla declaratoria di estinzione del reato).
4.3. In ogni caso, deve ritenersi che ove il giudice di merito non abbia perseguito, nel modo suddetto o mediante forme equipollenti, l'obiettivo di informare in modo compiuto l'imputato della situazione procedimentale determinatasi nel rito monitorio, in ragione dell'emersione del reato a lui contestato e della causa di estinzione del reato stesso, allo scopo di consentirgli di determinarsi sulla scelta se rinunciare o meno alla causa estintiva (quando la rinuncia sia contemplata dall'ordinamento), nella specie per prescrizione la - sentenza di proscioglimento che venga emessa per essersi il reato estinto per prescrizione è suscettibile di essere utilmente impugnata dall'imputato, a condizione che egli contestualmente formuli validamente l'atto di rinuncia alla prescrizione. Qualora, con l'impugnazione, venga esternata la rinuncia alla causa estintiva del reato, la sentenza di proscioglimento emessa sul presupposto - dell'operatività della causa stessa si configura come oggettivamente erronea, in quanto si frappone contra ius al dispiegamento della cognizione di merito a cui l'imputato, con la rinuncia utilmente manifestata, ha dimostrato di avere diritto.
5. E' quanto RO RB ha fatto in questo procedimento impugnando la sentenza di proscioglimento e rinunciando validamente alla prescrizione. La decisione impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari che l'ha emessa affinché elisa la sentenza stessa ed emersa la rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato si determini sulla richiesta del P.m. compiendo le ulteriori valutazioni di sua competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso. Così deciso il 3 ottobre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Slani Angela Tardio Angell Eric DEPOSĪTATA IN CANCELLERIA -4 FEB 2020 IL CANGELLIERE Stefania FAIFLI A