Articolo 3 della Legge 28 agosto 1997, n. 304
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16 settembre 1997
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1996-1998, valutato in 20 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996- 1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 16 settembre 1997