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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/10/2024, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
Proc. N. 553/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile composto dai Sigg.: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice est. dott.ssa Marta Speciale Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 553 del Registro Generale Contenzioso 2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pasqualina Sabina Ienco, presso il cui studio in
Cittanova (RC), Via Cav. Rocco Gentile, 12, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente –
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rocco Mazza, presso il cui studio in Gioia
Tauro (RC) alla via Monacelli n. 83, è elettivamente domiciliato;
-resistente -
e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente nelle note in sostituzione d'udienza ex art
127 ter cpc del 04.10.24
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 09.05.2024, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario nel Comune di San Giorgio Morgeto, in data 22.08.1985, con CP_1
, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune Anno 1985 -Atto
[...]
Numero 21 – Parte II - Serie A;
precisava che dall'unione coniugale erano nati cinque figli, tutti ormai maggiorenni;
che il rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato tanto che con de creto dell'11.07.2005 il Tribunale di Palmi aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi indicate. Da allora le parti non si erano riconciliate e i figli erano divenuti tutti maggiorenni e nulla si chiedeva in merito al loro mantenimento. Pertanto concludeva per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Con decreto il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 04.10.2024, ordinando la notifica del ricorso e del decreto al resistente.
Si costituiva, con comparsa depositata l'08.07.24, il quale aderiva alla domanda Controparte_1
di parte attrice rassegnado le seguenti conclusioni, previo mutamento del rito da giudiziale a consensuale, “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(nata a [...] il [...] ed ivi residente alla C.da Olivarelli, n. 1, C.F.
[...]
) e (nato a [...] il [...] e residente C.F._1 Controparte_1
in San Giorgio Morgeto, C.F. ), contratto in San Giorgio Morgeto il 22 C.F._2 agosto 1985, secondo il rito concordatario. 2) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo reciproco rispetto;
3) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento;
4) I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei loro effetti personali e dichiarano pertanto di non avere nulla a pretendere l'un dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio;
5) I coniugi dichiarano che i figli sono ormai tutti maggiorenni e provvederanno autonomamente al proprio sostentamento. 6) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di San Giorgio Morgeto, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 898/1970.”
Su conforme richiesta delle parti con istanza fuori udienza, il Giudice con decreto sostituiva l'udienza fissata con deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Le parti depositavano note insistendo nell'accogliemento delle conclusioni congiunte.
Il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta congiunta delle parti.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di
San Giorgio Morgeto (RC), in data 22.08.1985, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato
Civile di quel Comune Anno 1985 -Atto Numero 21 – Parte II - Serie A.
Il lasso temporale intercorso dalla separazione personale, omologata con decreto cron. n. 2231/2005 dell'11.07.2005, senza che le parti abbiano ricomposto la “unione spirituale e materiale” nonché la comune volontà ribadita innanzi al giudice delegato consentono di affermare che nella fattispecie non
è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale.
Risultano, dunque, integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970. Allo stesso modo, rilevato che i figli sono tutti maggiorenni ed autosufficienti nulla si deve disporre nei loro riguardi.
Pertanto le richieste delle parti, di seguito riportate, sono conformi al diritto in materia di famiglia:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nata a [...]_1
Giorgio Morgeto il 10.7.1967 ed ivi residente alla C.da Olivarelli, n. 1, C.F. ) C.F._1
e (nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
C.F. ), contratto in San Giorgio Morgeto il 22 agosto 1985, secondo il rito C.F._2
concordatario. - I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento;
- I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei loro effetti personali e dichiarano pertanto di non avere nulla a pretendere l'un dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio;
- Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di San Giorgio Morgeto, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 898/1970”
3. Le spese di lite si intendono compensate stante l'accordo raggiunto dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nata a [...] Parte_1
il 10.7.1967, c.f. , e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
16.07.1959, c.f. : C.F._2
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti nel
Comune di San Giorgio Morgeto, in data 22.08.1985, matrimonio trascritto presso i Registri dello
Stato Civile di quel Comune Anno 1985 -Atto Numero 21 – Parte II - Serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
Compensa le spese di lite;
Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione del presente provvedimento ai difensori delle parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio in Palmi del 10.10.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile composto dai Sigg.: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice est. dott.ssa Marta Speciale Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 553 del Registro Generale Contenzioso 2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pasqualina Sabina Ienco, presso il cui studio in
Cittanova (RC), Via Cav. Rocco Gentile, 12, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente –
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rocco Mazza, presso il cui studio in Gioia
Tauro (RC) alla via Monacelli n. 83, è elettivamente domiciliato;
-resistente -
e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente nelle note in sostituzione d'udienza ex art
127 ter cpc del 04.10.24
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 09.05.2024, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario nel Comune di San Giorgio Morgeto, in data 22.08.1985, con CP_1
, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune Anno 1985 -Atto
[...]
Numero 21 – Parte II - Serie A;
precisava che dall'unione coniugale erano nati cinque figli, tutti ormai maggiorenni;
che il rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato tanto che con de creto dell'11.07.2005 il Tribunale di Palmi aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi indicate. Da allora le parti non si erano riconciliate e i figli erano divenuti tutti maggiorenni e nulla si chiedeva in merito al loro mantenimento. Pertanto concludeva per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Con decreto il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 04.10.2024, ordinando la notifica del ricorso e del decreto al resistente.
Si costituiva, con comparsa depositata l'08.07.24, il quale aderiva alla domanda Controparte_1
di parte attrice rassegnado le seguenti conclusioni, previo mutamento del rito da giudiziale a consensuale, “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(nata a [...] il [...] ed ivi residente alla C.da Olivarelli, n. 1, C.F.
[...]
) e (nato a [...] il [...] e residente C.F._1 Controparte_1
in San Giorgio Morgeto, C.F. ), contratto in San Giorgio Morgeto il 22 C.F._2 agosto 1985, secondo il rito concordatario. 2) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo reciproco rispetto;
3) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento;
4) I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei loro effetti personali e dichiarano pertanto di non avere nulla a pretendere l'un dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio;
5) I coniugi dichiarano che i figli sono ormai tutti maggiorenni e provvederanno autonomamente al proprio sostentamento. 6) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di San Giorgio Morgeto, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 898/1970.”
Su conforme richiesta delle parti con istanza fuori udienza, il Giudice con decreto sostituiva l'udienza fissata con deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Le parti depositavano note insistendo nell'accogliemento delle conclusioni congiunte.
Il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta congiunta delle parti.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di
San Giorgio Morgeto (RC), in data 22.08.1985, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato
Civile di quel Comune Anno 1985 -Atto Numero 21 – Parte II - Serie A.
Il lasso temporale intercorso dalla separazione personale, omologata con decreto cron. n. 2231/2005 dell'11.07.2005, senza che le parti abbiano ricomposto la “unione spirituale e materiale” nonché la comune volontà ribadita innanzi al giudice delegato consentono di affermare che nella fattispecie non
è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale.
Risultano, dunque, integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970. Allo stesso modo, rilevato che i figli sono tutti maggiorenni ed autosufficienti nulla si deve disporre nei loro riguardi.
Pertanto le richieste delle parti, di seguito riportate, sono conformi al diritto in materia di famiglia:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nata a [...]_1
Giorgio Morgeto il 10.7.1967 ed ivi residente alla C.da Olivarelli, n. 1, C.F. ) C.F._1
e (nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
C.F. ), contratto in San Giorgio Morgeto il 22 agosto 1985, secondo il rito C.F._2
concordatario. - I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento;
- I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei loro effetti personali e dichiarano pertanto di non avere nulla a pretendere l'un dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio;
- Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di San Giorgio Morgeto, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 898/1970”
3. Le spese di lite si intendono compensate stante l'accordo raggiunto dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nata a [...] Parte_1
il 10.7.1967, c.f. , e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
16.07.1959, c.f. : C.F._2
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti nel
Comune di San Giorgio Morgeto, in data 22.08.1985, matrimonio trascritto presso i Registri dello
Stato Civile di quel Comune Anno 1985 -Atto Numero 21 – Parte II - Serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
Compensa le spese di lite;
Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione del presente provvedimento ai difensori delle parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio in Palmi del 10.10.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola