Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RG 22848 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22848 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CURCIO MARINA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. D'ALTO ANTONELLA presso la C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/12/2024 le parti, e Parte_1 [...]
hiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro CP_1
contratto in NAPOLI il 30/07/1998 (atto n. 262, P. II, S. A, sez. G, anno 1998).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 14/04/1999, il 10/04/2001, Per_1 Per_2
maggiorenni non economicamente indipendenti e il 26/03/2007, minorenne. Per_3
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separatamente nel domicilio e residenza che ognuno liberamente sceglierà, con l'obbligo del reciproco rispetto;
La casa coniugale, sita in NAPOLI alla VIA FORIA, 222 di esclusiva proprietà della signora , resta a lei assegnata;
Pt_1
Il figlio minore continuerà a convivere nella casa coniugale con la madre, mantenendovi la residenza e verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime della nuova legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso, con diritto del padre di averlo e tenerlo con sé quando lo desidera, essendo comunque il minore prossimo al compimento della maggiore età, previo accordo con la madre e preavviso di almeno ventiquattro ore, nonché compatibilmente agli impegni scolastici del minore;
Entrambi i coniugi eserciteranno potestà separata sul figlio minore relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Quanto alle decisioni di maggiore interesse ed importanza per il minore (istruzione, educazione e salute), verranno assunte di comune accordo dai genitori, in base alle capacità inclinazioni ed aspirazioni del figlio;
Il Sig. potrà tenere con sé il figlio dal venerdì sera sino alla Controparte_1
domenica sera, alternando i w.end con la madre e ogni qual volta, previso accordo con la madre da prendere almeno 24 ore prima e compatibilmente con i suoi impegni lavorativi;
I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro, anche al fine di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
In occasione delle vacanze estive i coniugi avranno con sé il figlio rispettivamente per u periodo di giorni 15 consecutivi ciascuno, impegnandosi a comunicarsi entro il mese di giugno le date previste per i rispettivi soggiorni e per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre, il quale comunicherà il relativo periodo alla madre con almeno un mese di preavviso;
2 durante le vacanze Natalizie, il padre potrà tenere con sé il minore, dal 24 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
così nelle vacanze Pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua lo potrà trascorrere col padre e quello del lunedì in albis con la madre
e viceversa;
Il Sig. sosterrà direttamente le spese ordinarie del minore per i Controparte_1
periodi di sua convivenza e verserà il primo di ogni mese alla Sig.ra a Parte_1
mezzo bonifico bancario su IBAN N. [...], per il mantenimento dei figli la somma totale di € 800,00 (ottocento/00), (di cui € 300,00 per il minore , € 250,00 Per_3 per ed € 250, 00 per ), oltre adeguamento annuale ISTAT, oltre il 50% delle sole Per_1 Per_2
spese sanitarie straordinarie e non erogate dal SSN e delle altre spese scolastiche, sportive e ricreative preventivamene concordate tra essi genitori;
I coniugi si obbligano a comunicarsi immediatamente gli eventuali cambi di residenza.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse del minore, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto dello stesso in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
Il collegio rilevando che non veniva formulata tramite applicativo SIAMM istanza in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte, sig.ra ammessa al patrocinio a Parte_1
spese dello stato non provvede in questa sede alla liquidazione ex art. 83 co. 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 12/11/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
3 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 262, P. II, S. A, sez.
G, anno 1998);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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