Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/2011, n. 4492
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Sentenza 24 febbraio 2011

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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui, in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento di ufficio del suo portafoglio ad altra impresa (ai sensi dell'art. 1 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738), il processo, che sia interrotto, può essere riassunto anche solo nei confronti dell'impresa cessionaria in nome e per conto dell'I.N.A. - Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada - senza necessità della preventiva richiesta di risarcimento a tale società o al Fondo, che è, invece, prevista dall'art. 8 del citato d.l. n. 576 del 1978 nella diversa ipotesi di instaurazione di giudizio "ex novo" direttamente nei confronti della predetta impresa (nella qualità), e senza necessità di estendere il contraddittorio al Commissario liquidatore dell'impresa in liquidazione coatta, essendo sufficiente la presenza nel processo dell'uno o dell'altro soggetto, dato che entrambi rappresentano un unico centro di interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/2011, n. 4492
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4492
    Data del deposito : 24 febbraio 2011

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