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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 05/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5104/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5104/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 12 novembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Laura Flor ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 12 novembre 2024, i ricorrenti hanno esposto di aver contratto matrimonio in Lasino (TN) in data 28 agosto 1976, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lasino,
Parte II, Serie A, N. 7, Anno 1976, e che dalla loro unione sono nati a Cles (TN) i
1 figli il 21 ottobre 1980, e , il 5 luglio 1985, entrambi Per_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di data 9 febbraio 2015 di questo Tribunale, con udienza innanzi al
Presidente in data 4 febbraio 2015, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti sono pensionati e comproprietari dell'immobile sito in Ville d'Anaunia,
Fraz. Tuenno, via E. Quaresima n. 35; ciascuno dei coniugi possiede un'autovettura.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) la casa sita in Ville D'Anaunia, Fraz. Tuenno, Via E.
Queresima n. 35, in comproprietà dei coniugi, attualmente occupata dalla signora
verrà lasciata per intero a suo uso esclusivo e gratuito essendo attualmente Pt_2
il signor residente nel Comune di Cles Pt_1
2) spese legali della presente procedura a carico di ”. Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale (avvenuta in data 4 febbraio
2015) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 9 febbraio 2015, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti.
Nulla sulle spese di lite, atteso che, su accordo delle parti, le spese legali sono a carico del sig. (condizione n.2). Pt_1
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
) a Lasino (TN) in data 28 agosto 1976, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lasino, Parte II, Serie A, N. 7,
Anno 1976, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5104/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 12 novembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Laura Flor ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 12 novembre 2024, i ricorrenti hanno esposto di aver contratto matrimonio in Lasino (TN) in data 28 agosto 1976, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lasino,
Parte II, Serie A, N. 7, Anno 1976, e che dalla loro unione sono nati a Cles (TN) i
1 figli il 21 ottobre 1980, e , il 5 luglio 1985, entrambi Per_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di data 9 febbraio 2015 di questo Tribunale, con udienza innanzi al
Presidente in data 4 febbraio 2015, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti sono pensionati e comproprietari dell'immobile sito in Ville d'Anaunia,
Fraz. Tuenno, via E. Quaresima n. 35; ciascuno dei coniugi possiede un'autovettura.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) la casa sita in Ville D'Anaunia, Fraz. Tuenno, Via E.
Queresima n. 35, in comproprietà dei coniugi, attualmente occupata dalla signora
verrà lasciata per intero a suo uso esclusivo e gratuito essendo attualmente Pt_2
il signor residente nel Comune di Cles Pt_1
2) spese legali della presente procedura a carico di ”. Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale (avvenuta in data 4 febbraio
2015) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 9 febbraio 2015, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti.
Nulla sulle spese di lite, atteso che, su accordo delle parti, le spese legali sono a carico del sig. (condizione n.2). Pt_1
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
) a Lasino (TN) in data 28 agosto 1976, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lasino, Parte II, Serie A, N. 7,
Anno 1976, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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