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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/08/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6175/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da cose in custodia TRA
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. Domenico Crescenzo. ATTORI E
e , quali Controparte_1 Controparte_2 eredi di , rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Persona_1
Benisatto, Salvatore Benisatto e Antonio Pepe.
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pepe. CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Benisatto. Persona_1
CONVENUTI
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_4
Morisco. INTERVENTRICE
[...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Controparte_5
Lombardi e Maria Elisabetta Gabola. CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazioni delle conclusioni del 14.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 9.11.2015 i coniugi e Parte_1 Parte_2 esponevano di essere comproprietari del negozio sito in Sarno (SA) alla
[...]
Via G. Matteotti n. 26, identificato nel NCU del Comune di Sarno al Foglio 20, mappale 5135 sub 7 e 8, 2 e che con contratto registrato presso l'Agenzia Entrate di Pagani il 05.05.2014 al n. 4201 - Serie 3, avevano concesso in locazione alla ditta individuale "Panificio Donna Filumè di Mensorio Giovanna, il predetto locale commerciale per la produzione e la vendita al dettaglio di generi alimentari. Allegavano che sopra detta unità immobiliare insisteva un lastrico solare e/o terrazzo di proprietà esclusiva di , Persona_1 meglio identificato nel NCU del Comune di Sarno al Foglio 20, mappale 5135, sub 5, sul quale, agli inizi del mese di novembre 2014 la proprietaria aveva fatto eseguire opere di straordinaria manutenzione. Deducevano che nel corso di detti lavori i dipendenti del panificio avevano riscontrato notevoli vibrazioni, per cui avevano chiesto spiegazioni sul tipo di intervento in corso, ma nulla erano riusciti a sapere in merito, né tanto meno i proprietari del locale erano stati mai avvertiti dei lavori che si volevano realizzare tesi al cambio di destinazione del lastrico solare e/o terrazzo. I lavori erano stati commissionati Contr dalla ed affidati alla a. e nel corso dell'esecuzione Persona_1 CP_3 dell'intervento sul lastrico da parte dell'impresa edile, si erano verificati, all'interno dell'unità immobiliare, delle fessurazioni e delle lesioni in corrispondenza delle tamponature esterne e delle tramezzature, con conseguente parziale distacco degli intonaci e delle tinte murarie. Con il sopraggiungere della pioggia, vista la permeabilità del lastrico solare aumentata a causa delle fessurazioni e delle lesioni della predetta superfice sovrastante al locale commerciale degli attori, il giorno 05.11.2014 si era poi determinata una cospicua infiltrazione d'acqua, che faceva crollare gran parte del sottostante cartongesso, che copriva e conteneva le fessurazioni e le lesioni al soffitto già createsi. A causa dell'evento del 5.11.2014 si era reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei Vigili del Comune di Sarno, nonché dell'ufficio tecnico del predetto Comune, i quali, riscontrata l'inagibilità dei locali danneggiati, invitarono e/o intimarono lo sgombero del locale di proprietà dei coniugi e , condotto in locazione dalla Pt_1 Parte_2
quale titolare dell'attività di panificio. I coniugi Controparte_4 Pt_1
e proponevano un ricorso ex art. 696 c.p.c. a cui veniva attribuito Parte_2
R.G. n. 5909/2014 e, nell'ambito di tale procedimento, l'Ing.
[...]
c.t.u. nominato dal Tribunale di Nocera Inferiore, in merito alle Per_2 cause dei danni, così concludeva: "i danni riscontrati al locale oggetto di causa sono stati determinati dal distacco di parti di intonaco dall'intradosso del solaio in seguito alle infiltrazioni di acqua piovana conseguenti alle lavorazioni eseguite sul soprastante lastrico solare...". Dopo un accurato approfondimento gli attori avevano accertato che presso il Genio Civile non erano stati mai depositati i calcoli delle opere a farsi e che gli unici calcoli portati all'attenzione dell'ufficio tecnico del Comune di Sarno riguardavano la sola struttura in metallo utile al presunto montaggio di pannelli solari. In riferimento a tutte le opere cementizie quali parapetti, muretti perimetrali, ecc. e per le travi in ferro, così come istallate, non vi erano calcoli depositati presso il Genio Civile, come invece prescritto dalle leggi n.1086/71 e n.64/74, dalla legge regionale n.09/83 e dal D.P.R. n.380/01. L'illegittimità amministrativa veniva evidenziata dallo stesso ing. I coniugi e , Per_2 Pt_1 Parte_2 in considerazione della cospicua somma necessaria per ripristinare lo stato dei luoghi che, preventivamente, il c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento ex art. 696 c.p.c. aveva quantificato in euro 8.377,00 per la sola parte legata all'immobile, erano impossibilitati a riparare il proprio locale commerciale, né riuscivano ad ottenere il dovuto ristoro dei danni da parte della proprietaria e committente dei lavori del 1931, dell'impresa Persona_1 CP_3 esecutrice degli stessi e dell'architetto del 1969 nella qualità di Persona_1 Direttore dei OR. I danni cagionati al locale commerciale secondo quanto evidenziato degli attori ammontavano ad euro 23.027,51 così come quantificati dal computo metrico elaborato dall'ing. , Persona_3 oltre al mancato guadagno per l'impossibilità a continuare la locazione e ogni altro danno che si sarebbe accertato in corso di causa nonché del danno all'immagine e della perdita di chance. Per tali motivi gli attori chiedevano al giudice di accertare la responsabilità ex artt. 2043, 2051 e 2053 c.c., per le Contr rispettive qualità, in capo all'impresa Ra. in solido con la CP_3 committente proprietaria nonché, con l'arch. Direttore dei Persona_1
OR , per la causazione dei danni arrecati all'immobile sito in Persona_1
Sarno (SA) alla via G. Matteotti n. 26, meglio identificato nel NCU del Comune di Sarno al Foglio 20, mappale 5135, sub 7 e 8, di proprietà di essi coniugi - e condannare, in solido tra loro, al pagamento Pt_1 Parte_2 delle spese di ripristino del locale commerciale relative alla sarcitura delle lesioni alle pareti ed ai soffitti, previa asportazione del materiale degradato nonché, alla tinteggiatura e carteggiatura delle pareti e dei soffitti con annesso impiantistica per una somma comunque non superiore ad euro 26.000,00 o al diverso ammontare che sarebbe stato ritenuto giusto;
− accertare il danno da lucro cessante vista l'impossibilità a continuare il rapporto locatizio a causa dell'inagibilità del locale nonché, l'eventuale danno all'immagine, da chance e morale con conseguenziale condanna dei convenuti in solido e per le proprie qualità al risarcimento nei confronti degli attori;
accertare e dichiarare i lavori eseguiti dai convenuti illegittimi perché privi del deposito dei calcoli presso il Genio Civile e, conseguentemente, ordinarne la demolizione con il ripristino dello stato dei luoghi ex tunc;
accertare e dichiarare ope legis la responsabilità professionale del direttore dei lavori e delle altre eventuali figure professionali per tutte le opere realizzate contra legem con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
La prima udienza di trattazione veniva differita dal giudice, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., per consentire la chiamata in causa, richiesta dalla convenuta arch. delle con la quale era assicurata per la Persona_1 Controparte_5 responsabilità civile professionale verso terzi, per essere manlevata dalle conseguenze sfavorevoli del giudizio, in caso di accoglimento della domanda attorea.
, costituitasi in giudizio, concludeva per l'integrale rigetto Controparte_5 di ogni domanda svolta nei propri confronti eccependo l'inoperatività della garanzia di cui alla polizza nr.80101078236, stipulata dalla professionista nonché la decadenza dell'assicurata dal diritto all'indennizzo per mancata tempestiva denuncia della notifica dell'atto di citazione;
in subordine nel merito, si associava alle difese svolte dalla stessa arch. ; per la denegata Per_1 ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'arch.
chiedeva di limitare l'eventuale condanna nei limiti del Persona_1 massimale e tenendo conto della franchigia di polizza.
In data 30/09/2016 la sig.ra locataria dell'immobile Controparte_4 danneggiato in virtù di contratto del 30/04/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate il 05/05/2014, spiegava intervento volontario principale ed autonomo nel giudizio, esponendo di aver destinato il locale commerciale di proprietà
alla produzione ed alla vendita di generi alimentari, in Controparte_7 particolare, adibendoli a panificio denominato "Donna Filumé". Rappresentava che l'immobile era stato sostanzialmente suddiviso in due parti: una parte fronte strada, adibita alla vendita al dettaglio di pane e derivati, ove erano posizionati n. 2 banconi, n. 2 vetrine da esposizione, un banco cassa e un frigorifero e, un'altra parte, più interna, adibita a laboratorio, composto da cucina, lavello, friggitrice, impastatrice, banco-lavoro, gruppo frigoriferi, n.2 celle frigorifere, piano cottura, forno e vari elettrodomestici funzionali all'espletamento dell'attività. Allegava che i lavori erano stati Contr eseguiti dall'impresa Ra. ed erano consistiti, tra l'altro, nella CP_3 rimozione dal lastrico solare dell'asfalto e del sottostante massetto, circostanza che aveva reso privo di impermeabilizzazione l'intero lastrico solare, consentendo copiose infiltrazioni d'acqua piovana. Deduceva che a causa delle infiltrazioni d'acqua, acuite da fessurazioni e lesioni provocate dai suindicati interventi, in data 5.11.2014 si era verificato il crollo di gran parte del soffitto e della controsoffittatura in cartongesso, provocando ingenti danni all'interno del panificio. All'esito del crollo erano intervenuti sul posto i Carabinieri del Comando Stazione di Sarno, i Vigili del Fuoco e il Comune di Sarno attraverso personale dell'Ufficio Tecnico, che avevano riscontrata l'inagibilità dei locali commerciali condotti in locazione da essa interventrice, per cui le era stata notificata l'ordinanza sindacale di sgombero dei locali danneggiati. L'intervenuta rappresentava che i cospicui danni all'interno del panificio erano stati cagionati sia dai rivoli d'acqua infiltratisi, sia dai distacchi di intonaco, dai calcinacci e dai cedimenti della controsoffittatura. In particolare, i danni avevano interessato i banconi e le vetrine da esposizione del vano di ingresso, i macchinari ubicati nel laboratorio, l'impianto elettrico, l'impianto di condizionamento e l'impianto di videosorveglianza, il tutto come documentato e quantificato nella C.T.P. a firma dell'ing. che Persona_4 versava in atti. In detta ctp i danni all'interno del panificio, cagionati dai soprastanti lavori al lastrico solare, risultavano indicati nel rigonfiamento ed alterazioni di colore delle vetrine, nelle lesioni ai vetri dei banconi, nel crollo di alcune telecamere unitamente alla controsoffittatura, nelle infiltrazioni alle apparecchiature, soprattutto al forno TV Synt serie 840, in quanto ubicato al di sotto della zona di raccordo dei due solai di copertura, interessata da feritoia. I danni sopramenzionati venivano quantificati nella complessiva somma di euro 45.620,00 ed altri danni la aveva subito a causa CP_4 dell'interruzione dell'attività commerciale ed alla chiusura del punto vendita di Sarno, danni quantificati nella ctp contabile del dott. . In Persona_5 particolare, nella perizia contabile veniva individuato un danno emergente, pari a euro 18.199,00, un lucro cessante di euro 27.202,43 e un "danno patrimoniale futuro" di euro 94.705,07 per un ammontare complessivo di euro 140.106,50. Per tali motivi chiedeva la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni come sopra specificati.
L'arch. estendeva la domanda di manleva nei confronti di Per_1 [...]
anche per la richiesta risarcitoria di CP_5 Controparte_4
Si costituivano poi in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2 nella loro qualità di eredi della defunta del 1931, nonché la Persona_1
sollevando eccezioni di diritto e contestando le richieste delle CP_3 parti attrici. In particolare gli eredi della committente Persona_1 evidenziavano che l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei lastrici solari era stata affidata dalla de cuius ad una qualificata impresa edile, che aveva operato in assoluta autonomia, rilevando, pertanto, che la allora proprietaria non poteva considerarsi responsabile dei danni a terzi.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, disposte una ctu contabile e una ctu tecnica, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Le domande attoree e quella della interventrice volontaria sono in parte fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione.
Ai sensi dell'art. 2053 c.c. “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”. La responsabilità prevista dall'art. 2053 c.c. integra un'ipotesi speciale di responsabilità per cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., che secondo la prevalente giurisprudenza viene assimilata alle figure della presunzione di colpa o della responsabilità legale presunta (cfr. ex plurimis Cass. Civ. sent. n. 2481/2009; Cass. Civ. sent. n. 5767/1998; Cass. Civ. sent. n. 6938/1988). La presunzione di responsabilità a carico del proprietario ex art. 2053 c.c. è ricollegata alla mera qualità di proprietario del bene e può essere superata soltanto se ricorrono gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore. Con riferimento alla precipua ipotesi che qui interessa, vale a dire alla rovina determinata da vizio di costruzione, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il proprietario è responsabile ex art. 2053 c.c. e che se il vizio di costruzione è addebitabile a coloro che progettarono o diressero o eseguirono la costruzione (appaltatore, direttore lavori, costruttore), il proprietario ha diritto di rivalsa nei loro confronti;
tuttavia, è stato precisato che il proprietario che fa eseguire delle opere sul proprio immobile, risponde direttamente dei danni che ne possano derivare a terzi, anche se l'esecuzione dei lavori sia stata data in appalto e, dunque, indipendentemente dal suo diritto di ottenere la rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla o eliminarla (cfr. Cass. Civ. sent. n. 5809/1990). Analogamente, anche più di recente, la Suprema Corte ha statuito che il proprietario di un fondo risponde autonomamente e direttamente, in via generale ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, nel caso di rovina di edificio o di altra costruzione, ai sensi dell'art. 2053 c.c., dei danni arrecati a terzi a seguito di opere o di escavazioni nel proprio fondo, indipendentemente dalla responsabilità dell'appaltatore che abbia eseguito tali lavori (cfr. Cass. Civ. sent. n. 22226/2006). Nel caso di specie, dunque, non può certamente escludersi la responsabilità della defunta committente, sig.ra
, per il solo fatto dell'affidamento dell'opera ad un'impresa edile, Persona_1 anche se quest'ultima, ebbe a causare i danni con una condotta gravemente colpevole, come accertato in sede di ATP. Nella relazione del ctu ing.
[...] si legge, infatti: “si ritiene che i danni al lastrico solare siano Per_2 esclusivamente conseguenza dei lavori di rimozione della pavimentazione e del manto di asfalto. Infatti tali lavori sono stati effettuati senza alcun intervento precauzionale teso ad evitare l'infiltrazione di acqua piovana ed hanno reso, quindi, la superficie del lastrico solare permeabile all'azione degli agenti atmosferici”. È, quindi, senz'altro configurabile anche la culpa in eligendo della committente . Più precisamente, l'evento dannoso Persona_1 gli è addebitabile anche a titolo di culpa per aver affidato l'opera a impresa che è risultata poi priva delle necessarie capacità tecniche e organizzative per eseguirla correttamente (cfr. Cass. Civ. sent. n.4127/2016; Cass. Civ. sent. n. 2363/2012).
La responsabilità della committente e dell'impresa esecutrice dei lavori,
emerge con evidenza anche dall'ulteriore ctu espletata nel CP_3 presente giudizio di merito dall'ing. , che pure ha ritenuto che Persona_6
i danni al complesso immobiliare dei coniugi furono Parte_3 causati dalle forti infiltrazioni d'acqua piovana avvenute in seguito alla rimozione della guaina impermeabile e del relativo sotto massetto, che aveva procurato dei fori lungo l'estradosso delle travi. Per l'impresa esecutrice la responsabilità fa fonte nell'art. 2043 c.c., oltre che ex 1669 CP_3
c.c. La giurisprudenza prevalente ritiene comunque che la norma di cui all'art. 1669 c.c. configuri comunque una responsabilità extracontrattuale, di ordine pubblico, sancita per ragioni e finalità di pubblico interesse. Di conseguenza, l'art. 1669 c.c. risulta applicabile anche quando manchi tra danneggiante e danneggiato l'intermediazione di un contratto di appalto, e può essere invocato dal terzo, estraneo al contratto di appalto, che tuttavia abbia subito danni dalla rovina dell'immobile. Pertanto, la norma dell'art. 1669 c.c. si estende a quanti abbiano collaborato alla costruzione, sia nella sua fase ideativa, sia in quella attuativa (cfr. ex plurimis Cass. Civ. sent. n.17874/2013).
Altrettanto palese appare la responsabilità del direttore dei lavori, arch. Per_1
avendo la stessa mal diretto e sorvegliato i lavori per cui è causa,
[...] avendo violato gli obblighi normativamente previsti in capo alla sua figura professionale e al suo ruolo. Il direttore dei lavori è un rappresentante del committente con riferimento alle manifestazioni di volontà contenute in ambito strettamente tecnico, con poteri d'ingerenza, pari a quelli del committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori. La Suprema Corte, in tema di responsabilità del Direttore dei lavori, ha chiarito che il D.L. presta un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera, anche segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera (cfr. Cass. Civ. sent. n.1218/2012; in tal senso anche Cass. Civ. sent. n. 7373/2015). Dalle indicazioni giurisprudenziali si evince che il predetto obbligo di diligenza richiesto al professionista di cui si tratta si esplicita nelle seguenti attività: il controllo dei lavori (presenza in cantiere anche non giornaliera); la conformità delle opere con il progetto (piena rispondenza dei lavori a quanto stabilito dal progetto); conformità normativa (adeguatezza e corrispondenza dell'eseguito alle norme vigenti); verifica tecnica (compiutezza e correttezza tecnica delle lavorazioni eseguite); verifica contabile-amministrativa (correttezza degli atti contabili e corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori – completezza delle autorizzazioni richieste). Orbene, molteplici dei suindicati obblighi risultano essere stati disattesi nel caso di specie. In particolare, l'arch. Per_1 non effettuò alcun controllo volto a verificare la correttezza tecnica
[...] delle lavorazioni eseguite, dal momento che sono stati proprio i lavori di rimozione del manto di asfalto e del massetto, con successivo posizionamento di armature in acciaio, a causare le infiltrazioni di acqua ed il crollo del solaio. Come riferito dal ctu, questi lavori “sono stati effettuati senza alcun intervento precauzionale teso ad evitare l'infiltrazione di acqua piovana ed hanno reso, quindi, la superficie del lastrico solare permeabile all'azione degli agenti atmosferici”. È evidente, dunque, che quei lavori furono condotti in maniera tecnicamente scorretta e il direttore dei lavori non fece alcunché per ovviare a tali deficienze, non imponendo l'osservazione delle regole dell'arte, o perché non eseguì i dovuti controlli in modo tempestivo e costante, o perché, pur essendosene avveduto, per negligenza o imperizia ritenne di non dover intervenire. E' vero che con l'ordine di servizio n. 3 del 14.10.2014, il direttore dei lavori ebbe a raccomandare all'impresa l'adozione delle precauzioni necessarie per impedire infiltrazioni di acqua piovana nel locale sottostante al lastrico solare in rifacimento, ma è pure vero che il direttore dei lavori nulla ebbe a rilevare in ordine alla mancata ottemperanza dell'ordine di servizio n. 3 del 14.10.2014, atteso che impartì l'ulteriore ordine di servizio n. 4 del 31.10.2014, senza minimamente nulla rilevare in ordine alla mancata osservanza del precedente ordine di servizio. Risalta il fatto che il direttore dei lavori ben sapeva che il mal tempo potesse comportare l'infiltrazione d'acqua e che a nulla poteva servire un semplice telo se questo non era adagiato su una superficie rigida che determinasse la giusta pendenza per lo scolo delle acque piovane. Ciò nonostante, il telo messo dalla ditta esecutrice senza una sottostante struttura rigida in legno, a nulla servì per evitare l'infiltrazione di acqua piovana;
anzi il telo, semplicemente steso sul lastrico, determinò, con il peso dell'acqua piovana, un effetto “imbuto”, che fece defluire l'acqua proprio nelle fessure create nel solaio dei coniugi . Parte_3
Riguardo alla quantificazione dei danni emergenti subiti dai coniugi – Pt_1
, la ctu ha determinato in euro 19.772,35 l'importo necessario per Parte_2 eseguire le varie opere necessarie a ripristinare la situazione quo ante nel locale commerciale sottostante il lastrico solare. A tale somma il ctu ha aggiunto quella di euro 1.500,00 per la riparazione dell'impiantistica, il tutto per un totale di euro 21.272,35, importo valutato con riferimento all'anno 2023. Con riferimento al danno da lucro cessante la ctu dott.ssa Persona_7 ha correttamente quantificato il mancato guadagno derivato dall'impossibilità di continuare il rapporto locatizio a causa dell'inagibilità del locale. Tenuto conto della durata di sei anni prevista all'art. 4 e del canone di locazione convenuto all'art. 5 del contratto di locazione registrato presso l'Agenzia Entrate di Pagani il 05.05.2014 al n. 4201 - Serie 3, il danno va determinato in complessivi euro 52.800,00 , pari ai canoni di affitto che i proprietari avrebbero percepito laddove il locale non fosse stato reso inagibile, importo così determinato: numero canoni mensili di locazione di euro 800,00 da incassare dal 5.11.2014 al 5.4.2020: n. 66 – 66 x euro 800,00 = euro 52.800,00.
In merito alle ulteriori richieste avanzate dai coniugi – per Pt_1 Parte_2 danni all'immagine, da chance e morale, gli attori nulla di concreto e di specifico hanno allegato e provato, per cui nulla ad essi spetta, in base al principio dell'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda.
In ragione, dunque, di quanto sopra motivato, il danno riportato dai coniugi ammonta a complessivi euro 74.072,35 oltre interessi Parte_3 legali e rivalutazione dall'1.1.2024, atteso che la valutazione monetaria dei danni è riferita al 2023. Al pagamento di tale somma vanno condannati in solido i convenuti tutti (eredi di e arch. Persona_1 CP_3 Per_1
.
[...]
Riguardo ai danni subiti dalla che ebbe a svolgere Controparte_4 tempestivo intervento volontario autonomo nei confronti delle medesima parti convenute già prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., la quantificazione dei danni ricomprende il danno emergente derivante dalla spesa necessaria per riparare i danni procurati ai macchinari ed agli impianti del panificio “Donna Filumé”. Essi risultano illustrati fotograficamente, nonché descritti nella ctp dell'ing. in riferimento ai banconi, alle vetrine da Persona_4 esposizione del vano di ingresso, ai macchinari ubicati nel laboratorio, all'impianto elettrico, all'impianto di condizionamento e all'impianto di videosorveglianza. In particolare i pannelli di cartongesso delle vetrine presentavano rigonfiamenti ed alterazioni di colore, i vetri dei banconi erano lesionati, alcune telecamere erano crollate unitamente alla controsoffittatura, gli elettrodomestici mostravano fenomeni di infiltrazioni, soprattutto il forno TV Synt serie 840, in quanto ubicato al di sotto della zona di raccordo dei due solai di copertura, interessata da feritoia. I danni sopramenzionati risultano valutati esageratamente dal ctu, senza congrua motivazione e documentazione probatoria, in euro 45.620,00.
Invero non coglie nel segno nemmeno la relazione di ctu depositata dall'ing.
, il quale non ha effettuato nessuna quantificazione dei danni Persona_6 cagionati alla sig.ra sostenendo di non essere in grado di Controparte_4 operare la quantificazione richiesta, in considerazione del fatto che non potè ispezionare gli elettrodomestici ed accessori in dotazione all'attività commerciale, in quanto in occasione dei sopralluoghi peritali l'immobile risultava sgombero da tutti i macchinari, gli elettrodomestici e le attrezzature. Orbene, questo giudice ritiene che sulla base della documentazione prodotta in atti e della ctp dell'ing.
considerato che
il valore di Persona_4 acquisto di tutta l'apparecchiatura era pari ad euro 25.000,00 , in relazione ai danni rilevabili dalle foto e dalle descrizioni del ctp, la spesa necessaria alle riparazioni, in mancanza di prova di pagamenti effettuati dalla , CP_4 possa essere congruamente determinata in via equitativa e forfettaria all'attualità in euro 15.000,00. In atti risulta, infatti, prodotto il documento fiscale relativo al conferimento di ordinazione per lo smontaggio e il rimontaggio con deposito dell'infornatore integrato, dell'impastatrice mixer e del forno TV synt.
La ha subito altresì danni da lucro cessante a causa Controparte_4 dell'interruzione dell'attività commerciale ed alla chiusura del punto vendita. Tali danni sono stati quantificato dal ctp dott. in modo Persona_5 meramente ipotetico e senza adeguata documentazione probatoria sulla quale basare i criteri valutativi applicati. Il ctp ha indicato il danno emergente direttamente ricollegato alla perdita di esercizio dell'anno 2014 nell'importo di euro 18.199,00 desumendolo dal modello Unico 2015 allegato all'elaborato peritale, mentre per i mancati guadagni relativi all'esercizio 2015 ha fatto riferimento agli utili percepiti dall'impresa individuale a partire dall'anno 2007. Ma la ebbe a iniziare la propria attività Controparte_4 commerciale nell'anno 2007 presso il diverso punto vendita situato in San Gennaro Vesuviano (NA) alla Via Ottaviano n. 6/8, per cui la valutazione del lucro cessante relativamente all'esercizio 2015 nella misura di euro 27.202,43 appare inattendibile e non provata.
Sulla base dei dati presenti in atti e delle indicazioni del ctp, è possibile quantificare un danno patrimoniale futuro da lucro cessante e da perdita di chance, eseguendo una valutazione in via equitativa riferita alla sola attività commerciale intrapresa presso il punto vendita di Sarno alla Via Matteotti n. 26, anche considerato che il canone mensile di fitto concordato dalla CP_4 con i coniugi – era di euro 9.600,00 annui. E' da ritenere Pt_1 Parte_2 che il panificio, se l'esercizio non si fosse interrotto il 5.11.2014, avrebbe potuto apportare alla un reddito netto di circa euro 10.000,00 annui, CP_4 che protratto per altri 5 anni e mesi sei di durata della locazione, danno un importo di euro 55.000,00 di danno da lucro cessante, da considerarsi forfettario e all'attualità. Il danno complessivo subito dalla CP_4 ammonta dunque a complessivi euro 70.000,00.
Esaminando la domanda di manleva proposta dall'arch. nei Persona_1 confronti di detta chiamata in garanzia ha eccepito che, Controparte_5 trattandosi di polizza di assicurazione del tipo “claims made”, la compagnia si era obbligata a tenere indenne l'assicurato contro le perdite che traggono origine da una richiesta di risarcimento fatta da terzi all'assicurato nell'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza, durante il periodo coperto dal contratto. Era però prevista l'esclusione, ai sensi dell'art. 3 delle C.G.A., delle richieste di risarcimento connesse o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza del contratto, che l'assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui.
Ciò premesso, la chiamata in causa ha rilevato che appariva quanto meno sospetto che l'arch. , a fronte di un atto di citazione in giudizio Per_1 notificato a metà novembre 2015 (quello oggetto del presente giudizio), si sia premunita, qualche giorno prima (il 03.11.2015), di stipulare la polizza invocata a propria manleva, apparendo, piuttosto, quanto mai verosimile che la detta stipulazione non sia stata il frutto di una scelta “spontanea”, ma, con ogni probabilità, indotta dalla notoria pendenza della lite di cui è oggi causa. Tale difesa non appare fondata, atteso che il mero “sospetto” della conoscenza da parte dell'assicurata di una futura ed imminente notifica di un atto di citazione, in mancanza di una prova certa di tale conoscenza, non basta ad escludere il sinistro da quelli indennizzabili, ben potendo essere stata una mera causalità temporale la stipula della polizza pochi giorni prima del verificarsi dell'evento individuato come sinistro nel presente giudizio.
Riguardo poi all'eccepita intervenuta decadenza dell'arch. Per_1 dall'indennizzo assicurativo ai sensi dell'art. 6 delle C.G.A. (“l'Assicurato – a pena di decadenza del diritto all'indennizzo ai sensi della presente Polizza
– deve dare comunicazione scritta a entro e non oltre 30 Controparte_5 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza…”) è vero che risulta documentalmente provato che l'arch. ebbe a ricevere la notifica Per_1 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in data 19.11.2015 e che soltanto in data 4.02.2016 l'arch. ebbe a denunciare il sinistro Per_1 all'intermediario, comunicando di aver ricevuto la notificazione dell'atto di citazione;
ma tale leggero ritardo nell'adempimento dell'onere di avviso, anche alla luce del combinato disposto degli artt. 1913 e 1915 c.c. e della nota consolidata giurisprudenza formatasi nel tempo, non ha come effetto la perdita del diritto all'indennità. La perdita del diritto all'indennità si verifica solo in caso di omissione intenzionale ed interessata;
e comunque, se l'omissione è meramente colposa, può determinare solo la riduzione dell'indennità, ma solo se l'assicuratore dimostri di aver subito un pregiudizio dal ritardo dell'avviso.
Ciò posto, stante l'efficacia ed operatività della polizza assicurativa, estesa tempestivamente dall'arch. anche alla richiesta di risarcimento Persona_1 danni proposta anche nei suoi confronti dalla la Controparte_4 [...] va condannata a manlevare e tenere indenne l'assicurata Controparte_8 chiamante in causa dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli derivante dall'accoglimento delle domande risarcitorie degli attori e della interventrice volontaria, ivi compresa le refusioni delle spese di giudizio.
Considerato l'esito del giudizio, con accoglimento delle domande per somme nettamente inferiori rispetto a quelle richieste in domanda e nelle conclusioni, sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese di giudizio tra gli attori, l'interventrice volontaria e i convenuti. Le spese di giudizio vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale, tenuto conto anche della fase cautelare e del numero delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda degli attori in intestazione e per l'effetto condanna e , quali eredi di , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 la e l'arch. al pagamento in solido in favore di CP_3 Persona_1
e della somma di euro 74.072,35 oltre Parte_1 Parte_2 interessi legali e rivalutazione dall'1.1.2024 fino all'effettivo soddisfo secondo i criteri statuiti da Cass. S.U. 1712/1995 2) Accoglie la domanda dell'interventrice in intestazione e per l'effetto condanna e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
, la e l'arch. al pagamento in solido Persona_1 CP_3 Persona_1 in favore di della somma di euro 70.000,00 oltre Controparte_4 interessi legali dalla data della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo. 3) Accoglie la domanda di manleva dell'arch. e condanna Persona_1 [...]
a manlevare la predetta assicurata dalle conseguenze Controparte_5 patrimoniali sfavorevoli direttamente derivanti dalla presente decisione, rimborsando alla stessa (o tenendola indenne) le somme che dovrà pagare in favore degli attori e e in favore di Parte_1 Parte_2
ivi comprese la refusione delle spese di giudizio come Controparte_4 di seguito liquidate. 4) Compensa per la metà le spese di giudizio tra gli attori e i convenuti e condanna e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
, la e l'arch. al pagamento in solido Persona_1 CP_3 Persona_1 in favore di e della restante metà delle Parte_1 Parte_2 spese di giudizio, che liquida in euro 11.282,40 per compensi di difesa, oltre rimborso della metà del contributo unificato e della marca da bollo, oltre rimborso della metà delle spese di ctu, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. 5) Compensa per la metà le spese di giudizio tra l'interventrice volontaria e i convenuti e condanna e , quali Controparte_1 Controparte_2 eredi di la e l'arch. al pagamento Persona_1 CP_3 Persona_1 in solido in favore di della restante metà delle spese di Controparte_4 giudizio, che liquida in euro 11.282,40 per compensi di difesa, oltre rimborso della metà del contributo unificato e della marca da bollo, oltre rimborso della metà delle spese di ctu, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario 6) Condanna al pagamento in favore della chiamante in Controparte_5 causa arch. delle spese di giudizio, che liquida in euro Persona_1
14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso delle spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Nocera Inferiore in data 09.08.2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6175/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da cose in custodia TRA
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. Domenico Crescenzo. ATTORI E
e , quali Controparte_1 Controparte_2 eredi di , rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Persona_1
Benisatto, Salvatore Benisatto e Antonio Pepe.
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pepe. CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Benisatto. Persona_1
CONVENUTI
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_4
Morisco. INTERVENTRICE
[...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Controparte_5
Lombardi e Maria Elisabetta Gabola. CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazioni delle conclusioni del 14.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 9.11.2015 i coniugi e Parte_1 Parte_2 esponevano di essere comproprietari del negozio sito in Sarno (SA) alla
[...]
Via G. Matteotti n. 26, identificato nel NCU del Comune di Sarno al Foglio 20, mappale 5135 sub 7 e 8, 2 e che con contratto registrato presso l'Agenzia Entrate di Pagani il 05.05.2014 al n. 4201 - Serie 3, avevano concesso in locazione alla ditta individuale "Panificio Donna Filumè di Mensorio Giovanna, il predetto locale commerciale per la produzione e la vendita al dettaglio di generi alimentari. Allegavano che sopra detta unità immobiliare insisteva un lastrico solare e/o terrazzo di proprietà esclusiva di , Persona_1 meglio identificato nel NCU del Comune di Sarno al Foglio 20, mappale 5135, sub 5, sul quale, agli inizi del mese di novembre 2014 la proprietaria aveva fatto eseguire opere di straordinaria manutenzione. Deducevano che nel corso di detti lavori i dipendenti del panificio avevano riscontrato notevoli vibrazioni, per cui avevano chiesto spiegazioni sul tipo di intervento in corso, ma nulla erano riusciti a sapere in merito, né tanto meno i proprietari del locale erano stati mai avvertiti dei lavori che si volevano realizzare tesi al cambio di destinazione del lastrico solare e/o terrazzo. I lavori erano stati commissionati Contr dalla ed affidati alla a. e nel corso dell'esecuzione Persona_1 CP_3 dell'intervento sul lastrico da parte dell'impresa edile, si erano verificati, all'interno dell'unità immobiliare, delle fessurazioni e delle lesioni in corrispondenza delle tamponature esterne e delle tramezzature, con conseguente parziale distacco degli intonaci e delle tinte murarie. Con il sopraggiungere della pioggia, vista la permeabilità del lastrico solare aumentata a causa delle fessurazioni e delle lesioni della predetta superfice sovrastante al locale commerciale degli attori, il giorno 05.11.2014 si era poi determinata una cospicua infiltrazione d'acqua, che faceva crollare gran parte del sottostante cartongesso, che copriva e conteneva le fessurazioni e le lesioni al soffitto già createsi. A causa dell'evento del 5.11.2014 si era reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei Vigili del Comune di Sarno, nonché dell'ufficio tecnico del predetto Comune, i quali, riscontrata l'inagibilità dei locali danneggiati, invitarono e/o intimarono lo sgombero del locale di proprietà dei coniugi e , condotto in locazione dalla Pt_1 Parte_2
quale titolare dell'attività di panificio. I coniugi Controparte_4 Pt_1
e proponevano un ricorso ex art. 696 c.p.c. a cui veniva attribuito Parte_2
R.G. n. 5909/2014 e, nell'ambito di tale procedimento, l'Ing.
[...]
c.t.u. nominato dal Tribunale di Nocera Inferiore, in merito alle Per_2 cause dei danni, così concludeva: "i danni riscontrati al locale oggetto di causa sono stati determinati dal distacco di parti di intonaco dall'intradosso del solaio in seguito alle infiltrazioni di acqua piovana conseguenti alle lavorazioni eseguite sul soprastante lastrico solare...". Dopo un accurato approfondimento gli attori avevano accertato che presso il Genio Civile non erano stati mai depositati i calcoli delle opere a farsi e che gli unici calcoli portati all'attenzione dell'ufficio tecnico del Comune di Sarno riguardavano la sola struttura in metallo utile al presunto montaggio di pannelli solari. In riferimento a tutte le opere cementizie quali parapetti, muretti perimetrali, ecc. e per le travi in ferro, così come istallate, non vi erano calcoli depositati presso il Genio Civile, come invece prescritto dalle leggi n.1086/71 e n.64/74, dalla legge regionale n.09/83 e dal D.P.R. n.380/01. L'illegittimità amministrativa veniva evidenziata dallo stesso ing. I coniugi e , Per_2 Pt_1 Parte_2 in considerazione della cospicua somma necessaria per ripristinare lo stato dei luoghi che, preventivamente, il c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento ex art. 696 c.p.c. aveva quantificato in euro 8.377,00 per la sola parte legata all'immobile, erano impossibilitati a riparare il proprio locale commerciale, né riuscivano ad ottenere il dovuto ristoro dei danni da parte della proprietaria e committente dei lavori del 1931, dell'impresa Persona_1 CP_3 esecutrice degli stessi e dell'architetto del 1969 nella qualità di Persona_1 Direttore dei OR. I danni cagionati al locale commerciale secondo quanto evidenziato degli attori ammontavano ad euro 23.027,51 così come quantificati dal computo metrico elaborato dall'ing. , Persona_3 oltre al mancato guadagno per l'impossibilità a continuare la locazione e ogni altro danno che si sarebbe accertato in corso di causa nonché del danno all'immagine e della perdita di chance. Per tali motivi gli attori chiedevano al giudice di accertare la responsabilità ex artt. 2043, 2051 e 2053 c.c., per le Contr rispettive qualità, in capo all'impresa Ra. in solido con la CP_3 committente proprietaria nonché, con l'arch. Direttore dei Persona_1
OR , per la causazione dei danni arrecati all'immobile sito in Persona_1
Sarno (SA) alla via G. Matteotti n. 26, meglio identificato nel NCU del Comune di Sarno al Foglio 20, mappale 5135, sub 7 e 8, di proprietà di essi coniugi - e condannare, in solido tra loro, al pagamento Pt_1 Parte_2 delle spese di ripristino del locale commerciale relative alla sarcitura delle lesioni alle pareti ed ai soffitti, previa asportazione del materiale degradato nonché, alla tinteggiatura e carteggiatura delle pareti e dei soffitti con annesso impiantistica per una somma comunque non superiore ad euro 26.000,00 o al diverso ammontare che sarebbe stato ritenuto giusto;
− accertare il danno da lucro cessante vista l'impossibilità a continuare il rapporto locatizio a causa dell'inagibilità del locale nonché, l'eventuale danno all'immagine, da chance e morale con conseguenziale condanna dei convenuti in solido e per le proprie qualità al risarcimento nei confronti degli attori;
accertare e dichiarare i lavori eseguiti dai convenuti illegittimi perché privi del deposito dei calcoli presso il Genio Civile e, conseguentemente, ordinarne la demolizione con il ripristino dello stato dei luoghi ex tunc;
accertare e dichiarare ope legis la responsabilità professionale del direttore dei lavori e delle altre eventuali figure professionali per tutte le opere realizzate contra legem con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
La prima udienza di trattazione veniva differita dal giudice, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., per consentire la chiamata in causa, richiesta dalla convenuta arch. delle con la quale era assicurata per la Persona_1 Controparte_5 responsabilità civile professionale verso terzi, per essere manlevata dalle conseguenze sfavorevoli del giudizio, in caso di accoglimento della domanda attorea.
, costituitasi in giudizio, concludeva per l'integrale rigetto Controparte_5 di ogni domanda svolta nei propri confronti eccependo l'inoperatività della garanzia di cui alla polizza nr.80101078236, stipulata dalla professionista nonché la decadenza dell'assicurata dal diritto all'indennizzo per mancata tempestiva denuncia della notifica dell'atto di citazione;
in subordine nel merito, si associava alle difese svolte dalla stessa arch. ; per la denegata Per_1 ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'arch.
chiedeva di limitare l'eventuale condanna nei limiti del Persona_1 massimale e tenendo conto della franchigia di polizza.
In data 30/09/2016 la sig.ra locataria dell'immobile Controparte_4 danneggiato in virtù di contratto del 30/04/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate il 05/05/2014, spiegava intervento volontario principale ed autonomo nel giudizio, esponendo di aver destinato il locale commerciale di proprietà
alla produzione ed alla vendita di generi alimentari, in Controparte_7 particolare, adibendoli a panificio denominato "Donna Filumé". Rappresentava che l'immobile era stato sostanzialmente suddiviso in due parti: una parte fronte strada, adibita alla vendita al dettaglio di pane e derivati, ove erano posizionati n. 2 banconi, n. 2 vetrine da esposizione, un banco cassa e un frigorifero e, un'altra parte, più interna, adibita a laboratorio, composto da cucina, lavello, friggitrice, impastatrice, banco-lavoro, gruppo frigoriferi, n.2 celle frigorifere, piano cottura, forno e vari elettrodomestici funzionali all'espletamento dell'attività. Allegava che i lavori erano stati Contr eseguiti dall'impresa Ra. ed erano consistiti, tra l'altro, nella CP_3 rimozione dal lastrico solare dell'asfalto e del sottostante massetto, circostanza che aveva reso privo di impermeabilizzazione l'intero lastrico solare, consentendo copiose infiltrazioni d'acqua piovana. Deduceva che a causa delle infiltrazioni d'acqua, acuite da fessurazioni e lesioni provocate dai suindicati interventi, in data 5.11.2014 si era verificato il crollo di gran parte del soffitto e della controsoffittatura in cartongesso, provocando ingenti danni all'interno del panificio. All'esito del crollo erano intervenuti sul posto i Carabinieri del Comando Stazione di Sarno, i Vigili del Fuoco e il Comune di Sarno attraverso personale dell'Ufficio Tecnico, che avevano riscontrata l'inagibilità dei locali commerciali condotti in locazione da essa interventrice, per cui le era stata notificata l'ordinanza sindacale di sgombero dei locali danneggiati. L'intervenuta rappresentava che i cospicui danni all'interno del panificio erano stati cagionati sia dai rivoli d'acqua infiltratisi, sia dai distacchi di intonaco, dai calcinacci e dai cedimenti della controsoffittatura. In particolare, i danni avevano interessato i banconi e le vetrine da esposizione del vano di ingresso, i macchinari ubicati nel laboratorio, l'impianto elettrico, l'impianto di condizionamento e l'impianto di videosorveglianza, il tutto come documentato e quantificato nella C.T.P. a firma dell'ing. che Persona_4 versava in atti. In detta ctp i danni all'interno del panificio, cagionati dai soprastanti lavori al lastrico solare, risultavano indicati nel rigonfiamento ed alterazioni di colore delle vetrine, nelle lesioni ai vetri dei banconi, nel crollo di alcune telecamere unitamente alla controsoffittatura, nelle infiltrazioni alle apparecchiature, soprattutto al forno TV Synt serie 840, in quanto ubicato al di sotto della zona di raccordo dei due solai di copertura, interessata da feritoia. I danni sopramenzionati venivano quantificati nella complessiva somma di euro 45.620,00 ed altri danni la aveva subito a causa CP_4 dell'interruzione dell'attività commerciale ed alla chiusura del punto vendita di Sarno, danni quantificati nella ctp contabile del dott. . In Persona_5 particolare, nella perizia contabile veniva individuato un danno emergente, pari a euro 18.199,00, un lucro cessante di euro 27.202,43 e un "danno patrimoniale futuro" di euro 94.705,07 per un ammontare complessivo di euro 140.106,50. Per tali motivi chiedeva la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni come sopra specificati.
L'arch. estendeva la domanda di manleva nei confronti di Per_1 [...]
anche per la richiesta risarcitoria di CP_5 Controparte_4
Si costituivano poi in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2 nella loro qualità di eredi della defunta del 1931, nonché la Persona_1
sollevando eccezioni di diritto e contestando le richieste delle CP_3 parti attrici. In particolare gli eredi della committente Persona_1 evidenziavano che l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei lastrici solari era stata affidata dalla de cuius ad una qualificata impresa edile, che aveva operato in assoluta autonomia, rilevando, pertanto, che la allora proprietaria non poteva considerarsi responsabile dei danni a terzi.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, disposte una ctu contabile e una ctu tecnica, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Le domande attoree e quella della interventrice volontaria sono in parte fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione.
Ai sensi dell'art. 2053 c.c. “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”. La responsabilità prevista dall'art. 2053 c.c. integra un'ipotesi speciale di responsabilità per cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., che secondo la prevalente giurisprudenza viene assimilata alle figure della presunzione di colpa o della responsabilità legale presunta (cfr. ex plurimis Cass. Civ. sent. n. 2481/2009; Cass. Civ. sent. n. 5767/1998; Cass. Civ. sent. n. 6938/1988). La presunzione di responsabilità a carico del proprietario ex art. 2053 c.c. è ricollegata alla mera qualità di proprietario del bene e può essere superata soltanto se ricorrono gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore. Con riferimento alla precipua ipotesi che qui interessa, vale a dire alla rovina determinata da vizio di costruzione, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il proprietario è responsabile ex art. 2053 c.c. e che se il vizio di costruzione è addebitabile a coloro che progettarono o diressero o eseguirono la costruzione (appaltatore, direttore lavori, costruttore), il proprietario ha diritto di rivalsa nei loro confronti;
tuttavia, è stato precisato che il proprietario che fa eseguire delle opere sul proprio immobile, risponde direttamente dei danni che ne possano derivare a terzi, anche se l'esecuzione dei lavori sia stata data in appalto e, dunque, indipendentemente dal suo diritto di ottenere la rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla o eliminarla (cfr. Cass. Civ. sent. n. 5809/1990). Analogamente, anche più di recente, la Suprema Corte ha statuito che il proprietario di un fondo risponde autonomamente e direttamente, in via generale ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, nel caso di rovina di edificio o di altra costruzione, ai sensi dell'art. 2053 c.c., dei danni arrecati a terzi a seguito di opere o di escavazioni nel proprio fondo, indipendentemente dalla responsabilità dell'appaltatore che abbia eseguito tali lavori (cfr. Cass. Civ. sent. n. 22226/2006). Nel caso di specie, dunque, non può certamente escludersi la responsabilità della defunta committente, sig.ra
, per il solo fatto dell'affidamento dell'opera ad un'impresa edile, Persona_1 anche se quest'ultima, ebbe a causare i danni con una condotta gravemente colpevole, come accertato in sede di ATP. Nella relazione del ctu ing.
[...] si legge, infatti: “si ritiene che i danni al lastrico solare siano Per_2 esclusivamente conseguenza dei lavori di rimozione della pavimentazione e del manto di asfalto. Infatti tali lavori sono stati effettuati senza alcun intervento precauzionale teso ad evitare l'infiltrazione di acqua piovana ed hanno reso, quindi, la superficie del lastrico solare permeabile all'azione degli agenti atmosferici”. È, quindi, senz'altro configurabile anche la culpa in eligendo della committente . Più precisamente, l'evento dannoso Persona_1 gli è addebitabile anche a titolo di culpa per aver affidato l'opera a impresa che è risultata poi priva delle necessarie capacità tecniche e organizzative per eseguirla correttamente (cfr. Cass. Civ. sent. n.4127/2016; Cass. Civ. sent. n. 2363/2012).
La responsabilità della committente e dell'impresa esecutrice dei lavori,
emerge con evidenza anche dall'ulteriore ctu espletata nel CP_3 presente giudizio di merito dall'ing. , che pure ha ritenuto che Persona_6
i danni al complesso immobiliare dei coniugi furono Parte_3 causati dalle forti infiltrazioni d'acqua piovana avvenute in seguito alla rimozione della guaina impermeabile e del relativo sotto massetto, che aveva procurato dei fori lungo l'estradosso delle travi. Per l'impresa esecutrice la responsabilità fa fonte nell'art. 2043 c.c., oltre che ex 1669 CP_3
c.c. La giurisprudenza prevalente ritiene comunque che la norma di cui all'art. 1669 c.c. configuri comunque una responsabilità extracontrattuale, di ordine pubblico, sancita per ragioni e finalità di pubblico interesse. Di conseguenza, l'art. 1669 c.c. risulta applicabile anche quando manchi tra danneggiante e danneggiato l'intermediazione di un contratto di appalto, e può essere invocato dal terzo, estraneo al contratto di appalto, che tuttavia abbia subito danni dalla rovina dell'immobile. Pertanto, la norma dell'art. 1669 c.c. si estende a quanti abbiano collaborato alla costruzione, sia nella sua fase ideativa, sia in quella attuativa (cfr. ex plurimis Cass. Civ. sent. n.17874/2013).
Altrettanto palese appare la responsabilità del direttore dei lavori, arch. Per_1
avendo la stessa mal diretto e sorvegliato i lavori per cui è causa,
[...] avendo violato gli obblighi normativamente previsti in capo alla sua figura professionale e al suo ruolo. Il direttore dei lavori è un rappresentante del committente con riferimento alle manifestazioni di volontà contenute in ambito strettamente tecnico, con poteri d'ingerenza, pari a quelli del committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori. La Suprema Corte, in tema di responsabilità del Direttore dei lavori, ha chiarito che il D.L. presta un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera, anche segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera (cfr. Cass. Civ. sent. n.1218/2012; in tal senso anche Cass. Civ. sent. n. 7373/2015). Dalle indicazioni giurisprudenziali si evince che il predetto obbligo di diligenza richiesto al professionista di cui si tratta si esplicita nelle seguenti attività: il controllo dei lavori (presenza in cantiere anche non giornaliera); la conformità delle opere con il progetto (piena rispondenza dei lavori a quanto stabilito dal progetto); conformità normativa (adeguatezza e corrispondenza dell'eseguito alle norme vigenti); verifica tecnica (compiutezza e correttezza tecnica delle lavorazioni eseguite); verifica contabile-amministrativa (correttezza degli atti contabili e corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori – completezza delle autorizzazioni richieste). Orbene, molteplici dei suindicati obblighi risultano essere stati disattesi nel caso di specie. In particolare, l'arch. Per_1 non effettuò alcun controllo volto a verificare la correttezza tecnica
[...] delle lavorazioni eseguite, dal momento che sono stati proprio i lavori di rimozione del manto di asfalto e del massetto, con successivo posizionamento di armature in acciaio, a causare le infiltrazioni di acqua ed il crollo del solaio. Come riferito dal ctu, questi lavori “sono stati effettuati senza alcun intervento precauzionale teso ad evitare l'infiltrazione di acqua piovana ed hanno reso, quindi, la superficie del lastrico solare permeabile all'azione degli agenti atmosferici”. È evidente, dunque, che quei lavori furono condotti in maniera tecnicamente scorretta e il direttore dei lavori non fece alcunché per ovviare a tali deficienze, non imponendo l'osservazione delle regole dell'arte, o perché non eseguì i dovuti controlli in modo tempestivo e costante, o perché, pur essendosene avveduto, per negligenza o imperizia ritenne di non dover intervenire. E' vero che con l'ordine di servizio n. 3 del 14.10.2014, il direttore dei lavori ebbe a raccomandare all'impresa l'adozione delle precauzioni necessarie per impedire infiltrazioni di acqua piovana nel locale sottostante al lastrico solare in rifacimento, ma è pure vero che il direttore dei lavori nulla ebbe a rilevare in ordine alla mancata ottemperanza dell'ordine di servizio n. 3 del 14.10.2014, atteso che impartì l'ulteriore ordine di servizio n. 4 del 31.10.2014, senza minimamente nulla rilevare in ordine alla mancata osservanza del precedente ordine di servizio. Risalta il fatto che il direttore dei lavori ben sapeva che il mal tempo potesse comportare l'infiltrazione d'acqua e che a nulla poteva servire un semplice telo se questo non era adagiato su una superficie rigida che determinasse la giusta pendenza per lo scolo delle acque piovane. Ciò nonostante, il telo messo dalla ditta esecutrice senza una sottostante struttura rigida in legno, a nulla servì per evitare l'infiltrazione di acqua piovana;
anzi il telo, semplicemente steso sul lastrico, determinò, con il peso dell'acqua piovana, un effetto “imbuto”, che fece defluire l'acqua proprio nelle fessure create nel solaio dei coniugi . Parte_3
Riguardo alla quantificazione dei danni emergenti subiti dai coniugi – Pt_1
, la ctu ha determinato in euro 19.772,35 l'importo necessario per Parte_2 eseguire le varie opere necessarie a ripristinare la situazione quo ante nel locale commerciale sottostante il lastrico solare. A tale somma il ctu ha aggiunto quella di euro 1.500,00 per la riparazione dell'impiantistica, il tutto per un totale di euro 21.272,35, importo valutato con riferimento all'anno 2023. Con riferimento al danno da lucro cessante la ctu dott.ssa Persona_7 ha correttamente quantificato il mancato guadagno derivato dall'impossibilità di continuare il rapporto locatizio a causa dell'inagibilità del locale. Tenuto conto della durata di sei anni prevista all'art. 4 e del canone di locazione convenuto all'art. 5 del contratto di locazione registrato presso l'Agenzia Entrate di Pagani il 05.05.2014 al n. 4201 - Serie 3, il danno va determinato in complessivi euro 52.800,00 , pari ai canoni di affitto che i proprietari avrebbero percepito laddove il locale non fosse stato reso inagibile, importo così determinato: numero canoni mensili di locazione di euro 800,00 da incassare dal 5.11.2014 al 5.4.2020: n. 66 – 66 x euro 800,00 = euro 52.800,00.
In merito alle ulteriori richieste avanzate dai coniugi – per Pt_1 Parte_2 danni all'immagine, da chance e morale, gli attori nulla di concreto e di specifico hanno allegato e provato, per cui nulla ad essi spetta, in base al principio dell'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda.
In ragione, dunque, di quanto sopra motivato, il danno riportato dai coniugi ammonta a complessivi euro 74.072,35 oltre interessi Parte_3 legali e rivalutazione dall'1.1.2024, atteso che la valutazione monetaria dei danni è riferita al 2023. Al pagamento di tale somma vanno condannati in solido i convenuti tutti (eredi di e arch. Persona_1 CP_3 Per_1
.
[...]
Riguardo ai danni subiti dalla che ebbe a svolgere Controparte_4 tempestivo intervento volontario autonomo nei confronti delle medesima parti convenute già prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., la quantificazione dei danni ricomprende il danno emergente derivante dalla spesa necessaria per riparare i danni procurati ai macchinari ed agli impianti del panificio “Donna Filumé”. Essi risultano illustrati fotograficamente, nonché descritti nella ctp dell'ing. in riferimento ai banconi, alle vetrine da Persona_4 esposizione del vano di ingresso, ai macchinari ubicati nel laboratorio, all'impianto elettrico, all'impianto di condizionamento e all'impianto di videosorveglianza. In particolare i pannelli di cartongesso delle vetrine presentavano rigonfiamenti ed alterazioni di colore, i vetri dei banconi erano lesionati, alcune telecamere erano crollate unitamente alla controsoffittatura, gli elettrodomestici mostravano fenomeni di infiltrazioni, soprattutto il forno TV Synt serie 840, in quanto ubicato al di sotto della zona di raccordo dei due solai di copertura, interessata da feritoia. I danni sopramenzionati risultano valutati esageratamente dal ctu, senza congrua motivazione e documentazione probatoria, in euro 45.620,00.
Invero non coglie nel segno nemmeno la relazione di ctu depositata dall'ing.
, il quale non ha effettuato nessuna quantificazione dei danni Persona_6 cagionati alla sig.ra sostenendo di non essere in grado di Controparte_4 operare la quantificazione richiesta, in considerazione del fatto che non potè ispezionare gli elettrodomestici ed accessori in dotazione all'attività commerciale, in quanto in occasione dei sopralluoghi peritali l'immobile risultava sgombero da tutti i macchinari, gli elettrodomestici e le attrezzature. Orbene, questo giudice ritiene che sulla base della documentazione prodotta in atti e della ctp dell'ing.
considerato che
il valore di Persona_4 acquisto di tutta l'apparecchiatura era pari ad euro 25.000,00 , in relazione ai danni rilevabili dalle foto e dalle descrizioni del ctp, la spesa necessaria alle riparazioni, in mancanza di prova di pagamenti effettuati dalla , CP_4 possa essere congruamente determinata in via equitativa e forfettaria all'attualità in euro 15.000,00. In atti risulta, infatti, prodotto il documento fiscale relativo al conferimento di ordinazione per lo smontaggio e il rimontaggio con deposito dell'infornatore integrato, dell'impastatrice mixer e del forno TV synt.
La ha subito altresì danni da lucro cessante a causa Controparte_4 dell'interruzione dell'attività commerciale ed alla chiusura del punto vendita. Tali danni sono stati quantificato dal ctp dott. in modo Persona_5 meramente ipotetico e senza adeguata documentazione probatoria sulla quale basare i criteri valutativi applicati. Il ctp ha indicato il danno emergente direttamente ricollegato alla perdita di esercizio dell'anno 2014 nell'importo di euro 18.199,00 desumendolo dal modello Unico 2015 allegato all'elaborato peritale, mentre per i mancati guadagni relativi all'esercizio 2015 ha fatto riferimento agli utili percepiti dall'impresa individuale a partire dall'anno 2007. Ma la ebbe a iniziare la propria attività Controparte_4 commerciale nell'anno 2007 presso il diverso punto vendita situato in San Gennaro Vesuviano (NA) alla Via Ottaviano n. 6/8, per cui la valutazione del lucro cessante relativamente all'esercizio 2015 nella misura di euro 27.202,43 appare inattendibile e non provata.
Sulla base dei dati presenti in atti e delle indicazioni del ctp, è possibile quantificare un danno patrimoniale futuro da lucro cessante e da perdita di chance, eseguendo una valutazione in via equitativa riferita alla sola attività commerciale intrapresa presso il punto vendita di Sarno alla Via Matteotti n. 26, anche considerato che il canone mensile di fitto concordato dalla CP_4 con i coniugi – era di euro 9.600,00 annui. E' da ritenere Pt_1 Parte_2 che il panificio, se l'esercizio non si fosse interrotto il 5.11.2014, avrebbe potuto apportare alla un reddito netto di circa euro 10.000,00 annui, CP_4 che protratto per altri 5 anni e mesi sei di durata della locazione, danno un importo di euro 55.000,00 di danno da lucro cessante, da considerarsi forfettario e all'attualità. Il danno complessivo subito dalla CP_4 ammonta dunque a complessivi euro 70.000,00.
Esaminando la domanda di manleva proposta dall'arch. nei Persona_1 confronti di detta chiamata in garanzia ha eccepito che, Controparte_5 trattandosi di polizza di assicurazione del tipo “claims made”, la compagnia si era obbligata a tenere indenne l'assicurato contro le perdite che traggono origine da una richiesta di risarcimento fatta da terzi all'assicurato nell'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza, durante il periodo coperto dal contratto. Era però prevista l'esclusione, ai sensi dell'art. 3 delle C.G.A., delle richieste di risarcimento connesse o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza del contratto, che l'assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui.
Ciò premesso, la chiamata in causa ha rilevato che appariva quanto meno sospetto che l'arch. , a fronte di un atto di citazione in giudizio Per_1 notificato a metà novembre 2015 (quello oggetto del presente giudizio), si sia premunita, qualche giorno prima (il 03.11.2015), di stipulare la polizza invocata a propria manleva, apparendo, piuttosto, quanto mai verosimile che la detta stipulazione non sia stata il frutto di una scelta “spontanea”, ma, con ogni probabilità, indotta dalla notoria pendenza della lite di cui è oggi causa. Tale difesa non appare fondata, atteso che il mero “sospetto” della conoscenza da parte dell'assicurata di una futura ed imminente notifica di un atto di citazione, in mancanza di una prova certa di tale conoscenza, non basta ad escludere il sinistro da quelli indennizzabili, ben potendo essere stata una mera causalità temporale la stipula della polizza pochi giorni prima del verificarsi dell'evento individuato come sinistro nel presente giudizio.
Riguardo poi all'eccepita intervenuta decadenza dell'arch. Per_1 dall'indennizzo assicurativo ai sensi dell'art. 6 delle C.G.A. (“l'Assicurato – a pena di decadenza del diritto all'indennizzo ai sensi della presente Polizza
– deve dare comunicazione scritta a entro e non oltre 30 Controparte_5 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza…”) è vero che risulta documentalmente provato che l'arch. ebbe a ricevere la notifica Per_1 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in data 19.11.2015 e che soltanto in data 4.02.2016 l'arch. ebbe a denunciare il sinistro Per_1 all'intermediario, comunicando di aver ricevuto la notificazione dell'atto di citazione;
ma tale leggero ritardo nell'adempimento dell'onere di avviso, anche alla luce del combinato disposto degli artt. 1913 e 1915 c.c. e della nota consolidata giurisprudenza formatasi nel tempo, non ha come effetto la perdita del diritto all'indennità. La perdita del diritto all'indennità si verifica solo in caso di omissione intenzionale ed interessata;
e comunque, se l'omissione è meramente colposa, può determinare solo la riduzione dell'indennità, ma solo se l'assicuratore dimostri di aver subito un pregiudizio dal ritardo dell'avviso.
Ciò posto, stante l'efficacia ed operatività della polizza assicurativa, estesa tempestivamente dall'arch. anche alla richiesta di risarcimento Persona_1 danni proposta anche nei suoi confronti dalla la Controparte_4 [...] va condannata a manlevare e tenere indenne l'assicurata Controparte_8 chiamante in causa dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli derivante dall'accoglimento delle domande risarcitorie degli attori e della interventrice volontaria, ivi compresa le refusioni delle spese di giudizio.
Considerato l'esito del giudizio, con accoglimento delle domande per somme nettamente inferiori rispetto a quelle richieste in domanda e nelle conclusioni, sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese di giudizio tra gli attori, l'interventrice volontaria e i convenuti. Le spese di giudizio vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale, tenuto conto anche della fase cautelare e del numero delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda degli attori in intestazione e per l'effetto condanna e , quali eredi di , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 la e l'arch. al pagamento in solido in favore di CP_3 Persona_1
e della somma di euro 74.072,35 oltre Parte_1 Parte_2 interessi legali e rivalutazione dall'1.1.2024 fino all'effettivo soddisfo secondo i criteri statuiti da Cass. S.U. 1712/1995 2) Accoglie la domanda dell'interventrice in intestazione e per l'effetto condanna e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
, la e l'arch. al pagamento in solido Persona_1 CP_3 Persona_1 in favore di della somma di euro 70.000,00 oltre Controparte_4 interessi legali dalla data della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo. 3) Accoglie la domanda di manleva dell'arch. e condanna Persona_1 [...]
a manlevare la predetta assicurata dalle conseguenze Controparte_5 patrimoniali sfavorevoli direttamente derivanti dalla presente decisione, rimborsando alla stessa (o tenendola indenne) le somme che dovrà pagare in favore degli attori e e in favore di Parte_1 Parte_2
ivi comprese la refusione delle spese di giudizio come Controparte_4 di seguito liquidate. 4) Compensa per la metà le spese di giudizio tra gli attori e i convenuti e condanna e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
, la e l'arch. al pagamento in solido Persona_1 CP_3 Persona_1 in favore di e della restante metà delle Parte_1 Parte_2 spese di giudizio, che liquida in euro 11.282,40 per compensi di difesa, oltre rimborso della metà del contributo unificato e della marca da bollo, oltre rimborso della metà delle spese di ctu, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. 5) Compensa per la metà le spese di giudizio tra l'interventrice volontaria e i convenuti e condanna e , quali Controparte_1 Controparte_2 eredi di la e l'arch. al pagamento Persona_1 CP_3 Persona_1 in solido in favore di della restante metà delle spese di Controparte_4 giudizio, che liquida in euro 11.282,40 per compensi di difesa, oltre rimborso della metà del contributo unificato e della marca da bollo, oltre rimborso della metà delle spese di ctu, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario 6) Condanna al pagamento in favore della chiamante in Controparte_5 causa arch. delle spese di giudizio, che liquida in euro Persona_1
14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso delle spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Nocera Inferiore in data 09.08.2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo